Art. 15.
L' articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , superiori al 25 per cento rispetto alle erogazioni di cui agli articoli 23 , 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 .
Ove ricorra l'ipotesi accennata, la somma da erogare e' determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23 , 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 , ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e i trasferimenti erogati per il 1982, ai sensi degli articoli 5 , 5-bis , 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 .
A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983.
L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.
L' articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , superiori al 25 per cento rispetto alle erogazioni di cui agli articoli 23 , 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 .
Ove ricorra l'ipotesi accennata, la somma da erogare e' determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23 , 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 , ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e i trasferimenti erogati per il 1982, ai sensi degli articoli 5 , 5-bis , 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 .
A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983.
L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.