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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2151/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9338/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECARI n. 07176202500001558000 LE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugna la Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 emessa e notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione – Agente della Riscossione, in data 19.04.2025 per l'importo complessivo di € 202.579,50, relativamente alle cartelle esattoriali ricadenti nella giurisdizione tributaria, e precisamente: 1) CARTELLA N. 071 2019 0015999635 000, asseritamente notificata il
25.03.2019 per diritto annuale CCIAA anno 2015, dell'importo di 92,09; 2) CARTELLA N. 071 2020
0006062362 000, asseritamente notificata il 15.10.2021 per diritto annuale CCIAA anno 2016, dell'importo di euro 84,62; 3) CARTELLA N. 071 2022 0083810328 000, asseritamente notificata il 11.04.2023 per controlli
36 ter anno 2014, dell'importo di euro 39,91; 4) CARTELLA N. 071 2022 0125771928 000, asseritamente notificata il 19.07.2023, per diritto annuale CCIAA anno 2018, dell'importo di euro 78,05. Deduce: omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria, prescrizione degli interessi e delle sanzioni, mancata indicazione del calcolo di interessi e sanzioni.
Si costituiscono le controparti che contestano le avverse deduzioni, depositando documentazione asseritamente probante la legittima notifica degli atti opposti, e chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta quanto segue:
1) la cartella di pagamento n.07120190015999635000 risulta notificata con il rito della cd. irreperibilità telematica, dopo il tentativo di notifica a mezzo PEC del 22/01/2019, non riuscito perché l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido, mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1 e pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, e successiva spedizione in data 22/03/2019 tramite Società_2 - Gruppo Banca_1 della raccomandata n. 614564760386 con oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce una procedura notificatoria speciale e derogatoria, la cui legittimità è subordinata al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compresi: a) il previo e non riuscito tentativo di notifica a mezzo PEC risultante dai pubblici registri;
b) il deposito dell'atto nell'area riservata del sito di Società_1; c) la pubblicazione dell'avviso di deposito;
d) nonché la spedizione della raccomandata informativa al destinatario. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito di Società_1 è valida solo se l'Agente della riscossione dimostri il corretto espletamento dell'intero procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973» (Cass. civ., sez. trib., n. 30948/2019). La Corte ha inoltre precisato che la raccomandata informativa non ha natura meramente eventuale, ma costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, in quanto funzionale a garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del contribuente (Cass. civ., sez. trib., n. 17967/2020; Cass. civ., sez. trib., n.
10251/2021). È stato altresì ribadito che, in mancanza della prova del perfezionamento di uno degli adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi inesistente o comunque nulla, con conseguente illegittimità degli atti consequenziali (Cass. civ., Sez. Unite, n. 19667/2014). Pertanto, essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce la legittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
2) la cartella di pagamento n. 07120200006062362000 risulta asseritamente notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., per temporanea assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ai sensi dell'art. 139
c.p.c., come attestato dal messo notificatore in data 22.09.2021 che risulta aver attestato il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto
Deposito); dall'esame dei documenti in atti, tuttavia, pur essendo in atti l'Avviso di Deposito, sottoscritto dal messo notificatore il 01.10.2021, e la prova dell'invio della CAD con Raccomandata n. 57336561106-5 in data 11.10.2021, nessuna prova in atti risulta dell'esito dell'invio della predetta raccomandata informativa.
Al riguardo, come costantemente affermato dai Supremi Giudici, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, non è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato solo l'invio della raccomandata informativa, ma non il suo esito. Pertanto, non essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce l'illegittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.
07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
3) la cartella di pagamento n. 07120220083810328000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.per temporanea assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., come attestato dal messo notificatore in data 15.03.2023 che risulta aver attestato il deposito presso la Casa
Comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito); risultano quindi in atti l'Avviso di Deposito, sottoscritto dal messo notificatore il 27.03.2023, e la prova dell'invio della CAD con Raccomandata n. 69647946280-7 in data 30.03.2023, ed il perfezionamento della notifica stessa per compiuta giacenza. Ed infatti, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato sia l'invio della raccomandata informativa, sia il suo esito, che non deve necessariamente risolversi nella consegna effettiva al destinatario, potendo come nel caso di specie perfezionarsi per compiuta giacenza, come attestato dall'Banca_2 apponendo la propria firma e indicando la data. Pertanto, essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce la legittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
4) la cartella di pagamento n. 07120220125771928000 risulta asseritamente notificata con il rito dell'irreperibilità assoluta che come noto, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. 600/73, si manifesta
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"; tale modalità, che non prevede l'invio della CAD, risulta legittima solo a condizione che il messo notificatore abbia preventivamente esperito, con l'ordinaria diligenza, tutte le opportune ricerche per reperire il contribuente all'interno del Comune, dandone atto nella relata di notifica. Al riguardo, la Corte osserva che dall'analisi della relata di notifica sottoscritta dal messo notificatore nelle date del 24.06.2023 e del 18.07.2023, che l'indirizzo di notifica risulta essere "Napoli, Trav. 2° Nominativo_1 31 Int 2" e che il messo ha riportato, sulla predetta relata, la seguente dicitura: "Destinatario sconosciuto alle cassette postali, info vicini si richiede C.A. 24.06.2023". Risultano inoltre agli atti l'avviso di deposito presso la casa comunale avvenuto in data 18.07.2023 e l'attestazione del predetto avviso a firma del dirigente comunale in data 20.07.2023, oltre che la certificazione anagrafica della residenza storica della contribuente, in "Traversa 2° Nominativo_1 nr. 3 Pi. 1 Int 2 dal 02.101996 ad oggi". Tanto osservato, risulta per tabulas che il tentativo di notifica sia avvenuto presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, peraltro utilizzato dai messi notificatori per la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120200006062362000
e n. 07120220083810328000, ossia in "Napoli, Trav. 2° Nominativo_1 31 Int 2" e non in "Traversa 2° Nominativo_1 nr. 3 Pi. 1 Int 2"; ad ogni modo, la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione deposita in atti la certificazione di residenza storica, all'esito delle ricerche illo tempore richieste dal messo, da cui si evince il corretto indirizzo al quale, dopo aver erroneamente tentato la notifica ad un indirizzo sbagliato, si sarebbe dovuta correttamente notificare la cartella di pagamento n. 07120220125771928000, circostanza non verificatasi. Pertanto, non essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce l'illegittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico.
In definitiva, la Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 risulta legittima esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento regolarmente notificate n. 07120190015999635000
e n. 07120220083810328000, e mai opposte, per le quali deve essere dichiarata l'irretrattabilità delle pretese tributarie e l'interruzione dei termini prescrizionali;
le pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento n.
07120200006062362000 e n. 07120220125771928000 non risultano invece mai entrate nella sfera di conoscibilità legale della contribuente e sono pertanto illegittime, dovendo anche dichiararsi la prescrizione quinquennale per la cartella di pagamento n. 07120200006062362000, mentre invece, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120220083810328000, non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, compensando le spese di giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9338/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECARI n. 07176202500001558000 LE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugna la Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 emessa e notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione – Agente della Riscossione, in data 19.04.2025 per l'importo complessivo di € 202.579,50, relativamente alle cartelle esattoriali ricadenti nella giurisdizione tributaria, e precisamente: 1) CARTELLA N. 071 2019 0015999635 000, asseritamente notificata il
25.03.2019 per diritto annuale CCIAA anno 2015, dell'importo di 92,09; 2) CARTELLA N. 071 2020
0006062362 000, asseritamente notificata il 15.10.2021 per diritto annuale CCIAA anno 2016, dell'importo di euro 84,62; 3) CARTELLA N. 071 2022 0083810328 000, asseritamente notificata il 11.04.2023 per controlli
36 ter anno 2014, dell'importo di euro 39,91; 4) CARTELLA N. 071 2022 0125771928 000, asseritamente notificata il 19.07.2023, per diritto annuale CCIAA anno 2018, dell'importo di euro 78,05. Deduce: omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria, prescrizione degli interessi e delle sanzioni, mancata indicazione del calcolo di interessi e sanzioni.
Si costituiscono le controparti che contestano le avverse deduzioni, depositando documentazione asseritamente probante la legittima notifica degli atti opposti, e chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta quanto segue:
1) la cartella di pagamento n.07120190015999635000 risulta notificata con il rito della cd. irreperibilità telematica, dopo il tentativo di notifica a mezzo PEC del 22/01/2019, non riuscito perché l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido, mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1 e pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, e successiva spedizione in data 22/03/2019 tramite Società_2 - Gruppo Banca_1 della raccomandata n. 614564760386 con oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce una procedura notificatoria speciale e derogatoria, la cui legittimità è subordinata al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compresi: a) il previo e non riuscito tentativo di notifica a mezzo PEC risultante dai pubblici registri;
b) il deposito dell'atto nell'area riservata del sito di Società_1; c) la pubblicazione dell'avviso di deposito;
d) nonché la spedizione della raccomandata informativa al destinatario. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito di Società_1 è valida solo se l'Agente della riscossione dimostri il corretto espletamento dell'intero procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973» (Cass. civ., sez. trib., n. 30948/2019). La Corte ha inoltre precisato che la raccomandata informativa non ha natura meramente eventuale, ma costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, in quanto funzionale a garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del contribuente (Cass. civ., sez. trib., n. 17967/2020; Cass. civ., sez. trib., n.
10251/2021). È stato altresì ribadito che, in mancanza della prova del perfezionamento di uno degli adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi inesistente o comunque nulla, con conseguente illegittimità degli atti consequenziali (Cass. civ., Sez. Unite, n. 19667/2014). Pertanto, essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce la legittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
2) la cartella di pagamento n. 07120200006062362000 risulta asseritamente notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., per temporanea assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ai sensi dell'art. 139
c.p.c., come attestato dal messo notificatore in data 22.09.2021 che risulta aver attestato il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto
Deposito); dall'esame dei documenti in atti, tuttavia, pur essendo in atti l'Avviso di Deposito, sottoscritto dal messo notificatore il 01.10.2021, e la prova dell'invio della CAD con Raccomandata n. 57336561106-5 in data 11.10.2021, nessuna prova in atti risulta dell'esito dell'invio della predetta raccomandata informativa.
Al riguardo, come costantemente affermato dai Supremi Giudici, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, non è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato solo l'invio della raccomandata informativa, ma non il suo esito. Pertanto, non essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce l'illegittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.
07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
3) la cartella di pagamento n. 07120220083810328000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.per temporanea assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., come attestato dal messo notificatore in data 15.03.2023 che risulta aver attestato il deposito presso la Casa
Comunale e l'invio della prescritta raccomandata informativa, cd. CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito); risultano quindi in atti l'Avviso di Deposito, sottoscritto dal messo notificatore il 27.03.2023, e la prova dell'invio della CAD con Raccomandata n. 69647946280-7 in data 30.03.2023, ed il perfezionamento della notifica stessa per compiuta giacenza. Ed infatti, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato sia l'invio della raccomandata informativa, sia il suo esito, che non deve necessariamente risolversi nella consegna effettiva al destinatario, potendo come nel caso di specie perfezionarsi per compiuta giacenza, come attestato dall'Banca_2 apponendo la propria firma e indicando la data. Pertanto, essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce la legittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico;
4) la cartella di pagamento n. 07120220125771928000 risulta asseritamente notificata con il rito dell'irreperibilità assoluta che come noto, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. 600/73, si manifesta
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"; tale modalità, che non prevede l'invio della CAD, risulta legittima solo a condizione che il messo notificatore abbia preventivamente esperito, con l'ordinaria diligenza, tutte le opportune ricerche per reperire il contribuente all'interno del Comune, dandone atto nella relata di notifica. Al riguardo, la Corte osserva che dall'analisi della relata di notifica sottoscritta dal messo notificatore nelle date del 24.06.2023 e del 18.07.2023, che l'indirizzo di notifica risulta essere "Napoli, Trav. 2° Nominativo_1 31 Int 2" e che il messo ha riportato, sulla predetta relata, la seguente dicitura: "Destinatario sconosciuto alle cassette postali, info vicini si richiede C.A. 24.06.2023". Risultano inoltre agli atti l'avviso di deposito presso la casa comunale avvenuto in data 18.07.2023 e l'attestazione del predetto avviso a firma del dirigente comunale in data 20.07.2023, oltre che la certificazione anagrafica della residenza storica della contribuente, in "Traversa 2° Nominativo_1 nr. 3 Pi. 1 Int 2 dal 02.101996 ad oggi". Tanto osservato, risulta per tabulas che il tentativo di notifica sia avvenuto presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, peraltro utilizzato dai messi notificatori per la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120200006062362000
e n. 07120220083810328000, ossia in "Napoli, Trav. 2° Nominativo_1 31 Int 2" e non in "Traversa 2° Nominativo_1 nr. 3 Pi. 1 Int 2"; ad ogni modo, la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione deposita in atti la certificazione di residenza storica, all'esito delle ricerche illo tempore richieste dal messo, da cui si evince il corretto indirizzo al quale, dopo aver erroneamente tentato la notifica ad un indirizzo sbagliato, si sarebbe dovuta correttamente notificare la cartella di pagamento n. 07120220125771928000, circostanza non verificatasi. Pertanto, non essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce l'illegittimità della Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 relativa al predetto atto prodromico.
In definitiva, la Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202500001558000 risulta legittima esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento regolarmente notificate n. 07120190015999635000
e n. 07120220083810328000, e mai opposte, per le quali deve essere dichiarata l'irretrattabilità delle pretese tributarie e l'interruzione dei termini prescrizionali;
le pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento n.
07120200006062362000 e n. 07120220125771928000 non risultano invece mai entrate nella sfera di conoscibilità legale della contribuente e sono pertanto illegittime, dovendo anche dichiararsi la prescrizione quinquennale per la cartella di pagamento n. 07120200006062362000, mentre invece, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120220083810328000, non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, compensando le spese di giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.