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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Gop dott.
RR ST , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 123 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Salvatrice Corallo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Il non avere l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, non esime il titolare
CP_ della prestazione dal comunicare i propri redditi ad
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, non solo quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso;
come avvenuto nel caso di specie.
All'indebito pensionistico, in quanto derivante da omessa segnalazione da parte dell'interessato di dati reddituali incidenti sul diritto e la misura della pensione goduta,
non è applicabile l'art.13 della L.412/91, né, trattandosi di una mancata comunicazione
CP_ da parte di può invocarsi la prescrizione di cui al detto articolo, decorrendo la
CP_ medesima solo dal momento in cui ne ha potuto avere contezza.
CP_ ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pensione estera percepita dalla ricorrente e non dichiarata al fisco, solo dall'esame delle dichiarazioni del 2013 del
CP_ coniuge;
da tale momento ha correttamente inviato le varie Persona_1
lettere di contestazione dell'indebito ed interruttive della prescrizione.
Non può dirsi maturata pertanto nessuna prescrizione.
CP_ Per i motivi sopra esposti l'indebito contestato da è dovuto ed il ricorso non può
trovare accoglimento
CP_ Va altresì accolta la domanda riconvenzionale promossa da in ordine alla richiesta di pagamento della somma di € 32153,60 per la percezione indebita dell'assegno in oggetto, e sulla quale parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
L'art. 115 c.p.c. stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può
Pagina 2 tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Il definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Tale sentenza amplia il principio di non contestazione ai fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio, come nel caso in oggetto.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RR ST:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Parte_1
CP_ al pagamento in favore di della somma di € 32153,60 oltre interessi
[...]
3) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 18.12.2025
Il Giudice Gop
DO RR ST
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Gop dott.
RR ST , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 123 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Salvatrice Corallo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Il non avere l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, non esime il titolare
CP_ della prestazione dal comunicare i propri redditi ad
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, non solo quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso;
come avvenuto nel caso di specie.
All'indebito pensionistico, in quanto derivante da omessa segnalazione da parte dell'interessato di dati reddituali incidenti sul diritto e la misura della pensione goduta,
non è applicabile l'art.13 della L.412/91, né, trattandosi di una mancata comunicazione
CP_ da parte di può invocarsi la prescrizione di cui al detto articolo, decorrendo la
CP_ medesima solo dal momento in cui ne ha potuto avere contezza.
CP_ ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pensione estera percepita dalla ricorrente e non dichiarata al fisco, solo dall'esame delle dichiarazioni del 2013 del
CP_ coniuge;
da tale momento ha correttamente inviato le varie Persona_1
lettere di contestazione dell'indebito ed interruttive della prescrizione.
Non può dirsi maturata pertanto nessuna prescrizione.
CP_ Per i motivi sopra esposti l'indebito contestato da è dovuto ed il ricorso non può
trovare accoglimento
CP_ Va altresì accolta la domanda riconvenzionale promossa da in ordine alla richiesta di pagamento della somma di € 32153,60 per la percezione indebita dell'assegno in oggetto, e sulla quale parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
L'art. 115 c.p.c. stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può
Pagina 2 tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Il definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Tale sentenza amplia il principio di non contestazione ai fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio, come nel caso in oggetto.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RR ST:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Parte_1
CP_ al pagamento in favore di della somma di € 32153,60 oltre interessi
[...]
3) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 18.12.2025
Il Giudice Gop
DO RR ST
Pagina 3