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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7276/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. SILVANO Parte_1
FILOMENA, con la quale elettivamente domicilia in Tufino, alla via San
Bartolomeo 42, opponente
e e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa
[...]
dall'Avv. PESENTI MARCO, con il quale elettivamente domicilia in
Milano, alla via Correggio 43, opposto avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
pag. 2/8 Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'istituto di credito dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto a dimostrare Parte_1
l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
o0o
Con la proposizione della odierna opposizione, il ha contestato: Pt_1
- la nullità dei contratti di finanziamento e relativa carta di credito revolving per mancanza di forma scritta, nonché per indeterminatezza e genericità delle disposizioni ivi contenute anche in punto di interessi,
pag. 3/8 disconoscendo altresì la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia;
- l'inidoneità della documentazione depositata dalla società finanziaria ai fini di prova relativamente al credito ingiunto;
- la vessatorietà delle clausole riguardanti ritardi nei pagamenti e la decadenza dal beneficio del termine;
- la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito ingiunto
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che inammissibile è da ritenersi il disconoscimento della conformità degli atti prodotti in copia, poiché formulato in modo affatto generico e comunque privo dei necessari requisiti (Cass. n. 24634/2021).
Infondata si palesa, poi, la doglianza relativa alla dedotta nullità dei contratti di finanziamento e relativa carta di credito revolving, per carenza di forma scritta.
Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta può ben ritenersi rispettato sulla scorta dei principi enucleati nel noto decisum reso dal supremo consesso nel 2018 (Cass. SS.UU. 898/18, secondo il quale tale requisito della forma scritta deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma) laddove tali principi, inizialmente affermati per i contratti- quadro nell'ambito delle operazioni di intermediazione finanziaria, sono stati poi estesi anche ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 TUB (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, ord. 06.06.2018, n. 14646).
pag. 4/8 Riportando le predette coordinate applicative all'ipotesi odierna, la indubbia conoscenza, da parte del , di ogni clausola relativa alle Pt_1
condizioni generali di contratto, avendole questi debitamente sottoscritte, come emerge in atti, induce senza dubbio a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta ex art 117 TUB. Ed, infatti, essendo la forma scritta finalisticamente orientata ad un informato e consapevole consenso da parte del cliente, l'eccezione sollevata dall'opponente appare del tutto priva di pregio.
In ogni caso, va rimarcato sul punto che l'opponente si è limitato a contestare la mancata consegna di copia del contratto sottoscritta dall'altra parte contraente, ciò che appare del tutto irrilevante in riferimento all'eccepita insussistenza del rapporto dedotto in giudizio, risultando copia in atti della sottoscrizione – mai negata né disconosciuta da parte dell'opponente – dei predetti patti anche ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c..
Ne consegue che neppure si rileva alcuna vessatorietà delle clausole del contratto stesso, appositamente approvate per iscritto, in ragione dell'assenza di evidenti squilibri di diritti ed obblighi, da esse derivanti, a carico del consumatore. In particolare, difatti, né le penali ivi previste appaiono di importo manifestamente eccessivo, né può in alcun modo escludersi il diritto del professionista alla risoluzione per inadempimento.
Per altro verso, la predetta eccezione appare in ogni caso ugualmente infondata, in quanto l'art. 34 d.lgs. 206/2005 esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicché non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine.
pag. 5/8 Tali clausole appaiono inoltre, va ribadito, specificamente approvate dall'opponente, laddove “Nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2015, n.22984), condizione, nel caso di specie, pienamente soddisfatta.
Del tutto peregrina appare anche la contestazione relativa alla carenza di prova del credito attesa la presenza, agli atti del giudizio, oltre ai contratti di cui si è diffusamente detto, anche degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, con relativo dettaglio dei tassi di interesse applicati.
Infine, neppure può essere accolta l'eccezione di anatocismo ed usura in relazione agli interessi applicati al rapporto bancario dedotto in giudizio, poiché formulata in termini del tutto generici oltreché in assenza di alcun supporto probatorio documentale. Invero, secondo costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre
2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 ha ribadito che è onere della parte la quale deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento pag. 6/8 del tasso c.d. "soglia", precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha neanche indicato il tasso di interesse applicato, il periodo di sforamento del tasso soglia né la percentuale del tasso soglia.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo n.
1953/2018 del 7.8.2018, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.906, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
pag. 7/8 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7276/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. SILVANO Parte_1
FILOMENA, con la quale elettivamente domicilia in Tufino, alla via San
Bartolomeo 42, opponente
e e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa
[...]
dall'Avv. PESENTI MARCO, con il quale elettivamente domicilia in
Milano, alla via Correggio 43, opposto avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
pag. 2/8 Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'istituto di credito dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto a dimostrare Parte_1
l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
o0o
Con la proposizione della odierna opposizione, il ha contestato: Pt_1
- la nullità dei contratti di finanziamento e relativa carta di credito revolving per mancanza di forma scritta, nonché per indeterminatezza e genericità delle disposizioni ivi contenute anche in punto di interessi,
pag. 3/8 disconoscendo altresì la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia;
- l'inidoneità della documentazione depositata dalla società finanziaria ai fini di prova relativamente al credito ingiunto;
- la vessatorietà delle clausole riguardanti ritardi nei pagamenti e la decadenza dal beneficio del termine;
- la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito ingiunto
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che inammissibile è da ritenersi il disconoscimento della conformità degli atti prodotti in copia, poiché formulato in modo affatto generico e comunque privo dei necessari requisiti (Cass. n. 24634/2021).
Infondata si palesa, poi, la doglianza relativa alla dedotta nullità dei contratti di finanziamento e relativa carta di credito revolving, per carenza di forma scritta.
Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta può ben ritenersi rispettato sulla scorta dei principi enucleati nel noto decisum reso dal supremo consesso nel 2018 (Cass. SS.UU. 898/18, secondo il quale tale requisito della forma scritta deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma) laddove tali principi, inizialmente affermati per i contratti- quadro nell'ambito delle operazioni di intermediazione finanziaria, sono stati poi estesi anche ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 TUB (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, ord. 06.06.2018, n. 14646).
pag. 4/8 Riportando le predette coordinate applicative all'ipotesi odierna, la indubbia conoscenza, da parte del , di ogni clausola relativa alle Pt_1
condizioni generali di contratto, avendole questi debitamente sottoscritte, come emerge in atti, induce senza dubbio a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta ex art 117 TUB. Ed, infatti, essendo la forma scritta finalisticamente orientata ad un informato e consapevole consenso da parte del cliente, l'eccezione sollevata dall'opponente appare del tutto priva di pregio.
In ogni caso, va rimarcato sul punto che l'opponente si è limitato a contestare la mancata consegna di copia del contratto sottoscritta dall'altra parte contraente, ciò che appare del tutto irrilevante in riferimento all'eccepita insussistenza del rapporto dedotto in giudizio, risultando copia in atti della sottoscrizione – mai negata né disconosciuta da parte dell'opponente – dei predetti patti anche ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c..
Ne consegue che neppure si rileva alcuna vessatorietà delle clausole del contratto stesso, appositamente approvate per iscritto, in ragione dell'assenza di evidenti squilibri di diritti ed obblighi, da esse derivanti, a carico del consumatore. In particolare, difatti, né le penali ivi previste appaiono di importo manifestamente eccessivo, né può in alcun modo escludersi il diritto del professionista alla risoluzione per inadempimento.
Per altro verso, la predetta eccezione appare in ogni caso ugualmente infondata, in quanto l'art. 34 d.lgs. 206/2005 esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicché non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine.
pag. 5/8 Tali clausole appaiono inoltre, va ribadito, specificamente approvate dall'opponente, laddove “Nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2015, n.22984), condizione, nel caso di specie, pienamente soddisfatta.
Del tutto peregrina appare anche la contestazione relativa alla carenza di prova del credito attesa la presenza, agli atti del giudizio, oltre ai contratti di cui si è diffusamente detto, anche degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, con relativo dettaglio dei tassi di interesse applicati.
Infine, neppure può essere accolta l'eccezione di anatocismo ed usura in relazione agli interessi applicati al rapporto bancario dedotto in giudizio, poiché formulata in termini del tutto generici oltreché in assenza di alcun supporto probatorio documentale. Invero, secondo costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre
2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 ha ribadito che è onere della parte la quale deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento pag. 6/8 del tasso c.d. "soglia", precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha neanche indicato il tasso di interesse applicato, il periodo di sforamento del tasso soglia né la percentuale del tasso soglia.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo n.
1953/2018 del 7.8.2018, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.906, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
pag. 7/8 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8