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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6750/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MONICA
INTERDONATO che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ALESSIA GIORGIANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
convenuti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1 giudizio e , proprietari di un'unità immobiliare Controparte_3 Controparte_1 sita nel fabbricato condominiale, deducendo che nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2014, gli stessi avevano apportato modifiche strutturali alla facciata e al portoncino d'ingresso della propria abitazione, in assenza di preventiva CP_4 autorizzazione assembleare e in violazione del regolamento condominiale.
In particolare, parte attrice ha contestato la sostituzione di due porte-finestre con un'unica apertura, l'abbattimento di una colonna muraria, l'installazione di serramenti difformi rispetto a quelli originari e l'alterazione cromatica della facciata, nonché la modifica della porta d'ingresso mediante restringimento e costruzione di una nuova colonna muraria. Tali interventi, secondo parte attrice, avrebbero leso il decoro architettonico dell'edificio, compromettendone l'armonia estetica e la fisionomia originaria, come definita anche dal regolamento condominiale.
A seguito di doglianze espresse da altri condomini e del fallimento di una procedura di mediazione obbligatoria, il ha chiesto al Tribunale l'accertamento della lesione Parte_1 del decoro architettonico e della modifica non autorizzata del portoncino d'ingresso, la condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante, al pagamento di una sanzione ex regolamento condominiale pari ad euro 5.000,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 10.000,00, oltre interessi e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 [...]
contestando la domanda proposta dal eccependo CP_1 Parte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree.
In particolare, hanno dedotto che i lavori di ristrutturazione eseguiti nel proprio appartamento nel 2014, consistenti nella sostituzione degli infissi e nella realizzazione di un unico serramento incassato a parete, non hanno alterato il decoro architettonico dell'edificio, né arrecato pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, trattandosi di interventi migliorativi e conformi alle disposizioni del regolamento condominiale.
Hanno altresì sostenuto che, in occasione dei lavori, fu data comunicazione all'amministratore pro tempore e ai condomini mediante raccomandate a mano, ricevendo tacito assenso. I convenuti hanno evidenziato che le contestazioni mosse dal Parte_1 sono sorte solo successivamente, in concomitanza con le loro richieste di intervento per infiltrazioni provenienti dalla facciata rimarcandone il carattere strumentale e CP_4 pretestuoso.
Hanno, inoltre, eccepito l'inapplicabilità della sanzione di euro 5.000,00 richiesta dall'attore, in quanto non prevista né dal regolamento condominiale né dalla normativa vigente, la quale stabilisce un limite massimo di euro 200,00 ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.c.
Con riferimento alla richiesta di ripristino dello status quo ante, hanno rilevato l'assenza di presupposti giuridici e la non configurabilità di alcuna opera abusiva. In ordine alla pretesa risarcitoria, i convenuti hanno negato ogni responsabilità per le infiltrazioni lamentate dal
, sostenendo che le stesse fossero riconducibili esclusivamente alla cattiva Parte_1 manutenzione delle facciate comuni, come confermato da perizie tecniche di parte. Hanno quindi formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del al Parte_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.000,00, nonché all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della facciata e l'ammissione di consulenza tecnica CP_4
d'ufficio per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e della quantificazione del danno. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, della documentazione fotografica in atti e delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. Per_1
, nominato ai sensi dell'art. 191 c.p.c., deve ritenersi infondata la domanda attorea
[...] volta all'accertamento della lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale e alla conseguente condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il consulente, con motivazione puntuale e coerente, ha accertato che gli interventi edilizi eseguiti dai convenuti nel proprio appartamento nel 2014, consistenti nella sostituzione degli infissi del salone e della camera da letto, nonché nella modifica del portoncino d'ingresso, non hanno arrecato un pregiudizio apprezzabile al decoro architettonico del fabbricato.
In particolare, quanto alla sostituzione del doppio infisso del salone con un'unica porta finestra dotata di ante scorrevoli e cassonetto a scomparsa, il CTU ha rilevato che l'intervento, pur modificando la configurazione originaria, è stato eseguito in modo armonico, mantenendo le cromie preesistenti e risultando poco visibile dalla prospettiva esterna, anche per la posizione defilata all'interno del balcone. Analoga valutazione è stata espressa in relazione alla sostituzione dell'infisso della camera da letto, che ha mantenuto le dimensioni originarie e presenta un impatto estetico trascurabile. Quanto alla modifica del portoncino d'ingresso, sostituito con uno ad anta singola di larghezza inferiore, il consulente ha evidenziato che l'intervento è stato eseguito in modo coerente con il contesto condominiale, giustificato da esigenze di sicurezza e non tale da compromettere l'armonia dell'androne condominiale.
Sotto il profilo urbanistico, il CTU ha rilevato che l'intervento sul serramento del salone risulta privo della necessaria autorizzazione amministrativa, ma ha altresì precisato che tale irregolarità è sanabile mediante presentazione di apposita istanza e pagamento della relativa sanzione, circostanza che non incide sulla valutazione circa la lesione del decoro architettonico, oggetto della presente controversia.
A fronte dell'insussistenza di qualsiasi lesione al decoro architettonico, dunque, non può riscontrarsi alcuna violazione del regolamento condominiale (cfr. all. 10 di parte attrice) atteso che, per esplicita previsione contenuta nell'art. 1 dello stesso “balconi, […], finestre, serrande avvolgibili e portoncini di ingresso alle unità immobiliari” sono di proprietà dei condomini i quali hanno l'obbligo di conservazione degli stessi nel rispetto del tono decorativo al fine di garantire l'originaria uniformità dell'edificio. Nel caso di specie, peraltro, è evidente – come sopra detto – già della documentazione fotografica in atti di parte attrice (cfr. all. 1 e seguenti dell'atto di citazione) che gli interventi edilizi eseguiti dai convenuti sono stati effettuati nel rispetto delle caratteristiche estetiche esistenti dell'edificio.
Invero gli interventi eseguiti non hanno apportato alcun pregiudizio al decoro della palazzina o del pianerottolo tant'è che gli stessi si appalesano come difficilmente riconoscibili perché assolutamente in armonia con l'uniformità dell'edificio.
Non ravvisandosi alcuna violazione del regolamento condominiale e nessun fatto causativo di pregiudizi, le domande di contenuto economico proposte da parte attrice devono essere, pertanto, rigettate.
In ordine alla domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dai convenuti avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla propria unità immobiliare a causa delle infiltrazioni provenienti dalla facciata e la conseguente rimozione delle cause delle stesse, si osserva che il nominato esperto ha accertato: che le infiltrazioni lamentate dai convenuti, manifestatesi, in particolare, nella parete Ovest della camera da letto, erano effettivamente riconducibili a difetti della facciata condominiale causati da fessurazioni e lesioni dell'intonaco esterno, che avevano consentito il passaggio dell'umidità all'interno dell'immobile, così come confermato anche dalle perizie di parte (le quali hanno escluso che le modifiche apportate dai convenuti agli infissi e agli imbotti potessero costituire causa diretta delle infiltrazioni); che i lavori eseguiti dal nel 2019 hanno risolto in via Parte_1 definitiva le problematiche lamentate.
Ne discende che residua analizzare esclusivamente la domanda di risarcimento del danno patito dal convenuto.
In relazione a tale domanda, il CTU ha ritenuto congruo l'importo di euro 864,30 oltre
IVA, come indicato nella perizia di parte convenuta, relativo ai lavori di ripristino della parete danneggiata, comprensivi di rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura.
Tale importo, infatti, è stato determinato sulla base di computi metrici e prezzi di mercato, ed è stato ritenuto coerente con l'entità del danno riscontrato.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità del per i Parte_1 danni da infiltrazione subiti dai convenuti, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale e condanna del al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, della somma di € 864,30 oltre IVA, da rivalutarsi annualmente a decorrere dalla data di deposito della c.t.u. (5 aprile 2024), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta. Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico del . Parte_1
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta dal Parte_1 condanna il al pagamento, in favore dei convenuti, di € 864,30 oltre Parte_1
IVA, somma da rivalutarsi annualmente a decorrere dalla data di deposito della c.t.u. (5 aprile 2024), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata;
condanna il al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € Parte_1
98,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_1
Così deciso in Messina il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza