Art. 4. 1. All'onere di lire 1.350 milioni per contributo straordinario di cui all'articolo 3 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente l'accantonamento "Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti".
2. All'onere per la statizzazione di cui alla presente legge valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 si provvede per il 1987 quanto a lire 90 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando l'accantonamento "Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti"; quanto a lire 360 milioni per il 1987 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. All'onere per la statizzazione di cui alla presente legge valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 si provvede per il 1987 quanto a lire 90 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando l'accantonamento "Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti"; quanto a lire 360 milioni per il 1987 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo utilizzando lo specifico accantonamento.