Articolo 69 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 68Articolo 70
Versione
13 luglio 1980
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Versione
9 novembre 1986
Art. 69. (Contratti di collaborazione)

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 138 mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
((Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza))
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1986, N. 689))
Entrata in vigore il 9 novembre 1986
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