Decreto cautelare 5 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 117, comma 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2026, proposto da Rent Technology S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pasqualini e dall’avvocata Simona Marchisella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di CO, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Agenzie resistenti su istanze e diffide della società ricorrente, con ordine di provvedere mediante atti espressi e motivati, e con ogni misura utile a consentire la prosecuzione delle pratiche amministrative connesse all’attività d’impresa (immatricolazioni, sblocchi telaio, riscontri a enti terzi);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di CO e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato quanto segue.
1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2026 e tempestivamente depositato in Segreteria la società ricorrente, Rent Technology s.r.l.s. (d’ora in poi solo Rent), censura ex artt. 31 e 117 c.p.a. il silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate -DP CO e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di CO sulle istanze di rilascio di nulla osta e di chiarimenti inoltrate dalla stessa Rent in data 5 e 21 novembre 2025 in merito a un blocco di immatricolazioni di autoveicoli.
2. La società, con sede legale a Campione d’Italia e unità operativa a Roma, espone in fatto:
- di operare nel settore del commercio (anche e-commerce) di autoveicoli;
- di aver importato dagli USA, in data 27 agosto 2025, una Mercedes e che la relativa dichiarazione di importazione è stata registrata a Campione d’Italia in esenzione di IVA, in virtù del regime fiscale speciale, con il pagamento dell’Imposta Locale pari all’8% piuttosto che il 22 % IVA;
- di aver richiesto l’immatricolazione alla Motorizzazione Civile di Roma, la quale ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di CO il riscontro di autenticità della dichiarazione di importazione;
- di aver l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avviato le verifiche senza tuttavia concludere l’istruttoria con un riscontro conclusivo idoneo a consentire la prosecuzione della procedura di immatricolazione presso la Motorizzazione;
- di aver pertanto inoltrato istanze e diffide (PEC del 5 e 21 novembre 2025);
- in data 12 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto informazioni alla Rent ex art. 15 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU) facendo seguito alla precedente nota prot. 52238 RU del 26 settembre 2025;
- di aver trasmesso la documentazione richiesta.
3. La società ricorrente, dopo avere sinteticamente esposto i fatti, ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate – DP CO sulle istanze e diffide della stessa Rent e l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di CO in relazione alla conclusione delle verifiche e alla trasmissione del riscontro conclusivo richiesto da enti terzi (Motorizzazione) sulla pratica MRN/telaio indicata, domandando la condanna delle Agenzie a provvedere con atto espresso e motivato entro un termine breve e comunque non oltre 7 giorni.
4. Con atto depositato il 20 febbraio 2026, si sono costituite in giudizio le citate Agenzie (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate di CO) per resistere al ricorso, depositando ex art. 73 c.p.a. documenti e memoria, con la quale hanno in via preliminare eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura endoprocedimentale degli atti richiesti in relazione al procedimento di immatricolazione, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’inammissibilità della domanda risarcitoria.
5. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con ordinanza n. 265/2026, è stata respinta la domanda cautelare. Avverso la citata ordinanza parte ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato.
6. In data 10 aprile ’26 la società ricorrente ha depositato memoria, tardiva (arg. ex art. 87, comma 3, c.p.a.).
7. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
8. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
9. Le eccezioni non meritano di essere accolte.
9.1. Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, secondo cui il ricorso de quo avrebbe dovuto essere incardinato presso il T.A.R. del Lazio – Roma e non presso questo T.A.R., in ragione del fatto che il procedimento di immatricolazione sarebbe stato avviato presso la Motorizzazione Civile di Roma, il Collegio rileva che con l’odierno ricorso la società ricorrente non censura l’inerzia della Motorizzazione Civile di Roma, ma il silenzio serbato dalle Agenzie di CO a fronte delle istanze e dei solleciti asseritamente presentati da parte ricorrente, sia pur nell’ambito del citato procedimento di immatricolazione.
9.2. Infondata è pure l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla natura endoprocedimentale degli atti oggetto dell’istanza della società ricorrente, atteso che tale valutazione spetta all’Amministrazione destinataria dell’istanza, che non può rimanere inerte anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (art. 2, ultima parte, L. 241/90).
9.3. Infine, per tali ragioni, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinataria dell’istanza di nulla osta alla matricolazione, asseritamente inevasa.
10. Sempre in via preliminare, come anticipato al p. 6. va rilevata la tardività della memoria di parte ricorrente, depositata il 10 aprile 2025.
10.1. Secondo consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale " i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive (30 giorni liberi prima dell’udienza) e documenti hanno carattere perentorio, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent ” (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3477 del 2018 e giurisprudenza ivi citata).
10.2. Nella fattispecie, considerata la dimidiazione dei termini per il “rito sul silenzio”, in base a quanto dispone l’art. 87, comma 3, c.p.a., il termine per il deposito della memoria difensiva scadeva il 31 marzo 2026, mentre la società ricorrente ha depositato la memoria soltanto cinque giorni prima della udienza camerale del 15 aprile 2026: di qui l’inutilizzabilità della memoria tardivamente depositata.
11. L’odierna controversia si colloca nell’ambito della nazionalizzazione dei veicoli provenienti da Paesi extra UE, il 30 aprile 2024.
11.1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di contrastare le irregolarità fiscali, in particolare rispetto all’assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di veicoli e garantire la correttezza delle informazioni doganali rispetto all’effettiva importazione, ha emanato la nota di prot. n. 12474 (all. 6 Amm.) destinata alle proprie articolazioni sul territorio, prevedendo che per tutte le richieste di nazionalizzazione di veicoli provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e dai Paesi extra UE, prima del rilascio del Documento Unico, debba essere verificata la veridicità delle dichiarazioni doganali di importazione che accompagnano l’istanza di immatricolazione.
12. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura dello Stato che con nota del 12 settembre 2025 (all. 5), la Motorizzazione Civile di Roma aveva richiesto all’Ufficio Dogane – Sezione Territoriale Operativa Competente la verifica di autenticità delle bolle doganali “ ai sensi MIT Prot. 12474 del 30 aprile 2024, in relazione al veicolo in questione identificato da telaio n. W1KVK8AB1NF005684 ”.
12.1. A seguito di tale richiesta, l’Agenzia delle Dogane aveva attivato le verifiche di propria competenza, inviando il 25 settembre 2025 i propri funzionari presso la sede legale della Rent, al fine di accertare la presenza del veicolo sul territorio di Campione d’Italia, presupposto indispensabile per poter immatricolare il veicolo, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane.
12.2. Il sopralluogo aveva dato esito negativo, avendo i funzionari trovato la sede chiusa e non avendo ricevuto risposta dall’utenza telefonica mobile indicata sulla vetrina (all. 8 relazione di servizio).
12.3. Quindi, con nota prot. 266790/RU-DGTC del 25 settembre 2025 indirizzata alla Motorizzazione Civile di Roma, l’Agenzia delle Dogane si era riservata di riscontrare la richiesta di verifica di autenticità dopo aver concluso le verifiche di propria competenza (all.7).
12.4. Successivamente, l’Agenzia delle Dogane aveva inviato alla Rent la nota prot. 52238 del 26 settembre 2025 (all. 10) a mezzo PEC, concernente la richiesta informazioni ai sensi dell’art. 15 Reg. UE 952/2013 (CDU), chiedendo -tra l’altro- di indicare dove si trovasse il veicolo in questione, posto che, in virtù della bolletta d’importazione sopra richiamata, lo stesso avrebbe dovuto trovarsi sul territorio di Campione d’Italia (territorio a fiscalità speciale, in esenzione di IVA proprio per la peculiarità della normativa ad esso applicabile).
12.5. Con nota di risposta pervenuta con PEC del 6 ottobre 2025 (prot. 53563/25 – all. 11 con allegati) RENT aveva comunicato che l’autovettura si trovava temporaneamente presso un’officina meccanica a Roma per riparazione/manutenzione (allegando video e preventivi di riparazione), allegando inoltre il contratto di locazione dell’immobile in cui è ubicata la sede legale della società a Campione d’Italia.
12.6. Come evidenziato nella memoria delle Agenzie resistenti e da queste documentato, in data 15 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare i fenomeni di evasione di cui al comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, aveva rilevato in capo alla Rent l’assenza di elementi qualificanti l’effettiva operatività dell’impresa presso il luogo di esercizio dichiarato; pertanto, il rappresentante legale della società era stato invitato a comparire presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni.
12.7. Il contraddittorio veniva esperito in data 13 novembre 2025 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di CO, dove veniva richiamato un altro verbale del 3 febbraio 2025, contenente la dichiarazione dello stesso rappresentante legale che avrebbe presentato un’istanza di immatricolazione in Italia per la vettura BMW 420 senza versamento dell’IVA.
12.8. Con la citata memoria del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “ Agli atti non risulta che tale istanza sia mai stata effettivamente presentata, né che la Parte né che la Parte abbia mai formalizzato un sollecito di “sblocco” riferito a tale telaio ”, e ciò è rimasto incontestato.
12.9. Per quanto riguarda invece le “istanze e diffide a tutela (tra cui istanza PEC del 05/11/2025 e diffida del 21/11/2025) e alla istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 nei confronti di AE CO e DM CO per acquisire gli atti istruttori e le comunicazioni intercorse con enti terzi”, l’Agenzia delle Dogane di CO ha affermato che “ non risultano solleciti, diffide o richieste di accesso presentati da Rent Technology ”, non escludendo un errato invio in ragione della variazione di indirizzo PEC delle Dogane avvenuto all’inizio del mese di novembre 2025 (pag. 16 memoria).
12.10. Si osserva che la società ricorrente non ha replicato sul punto; inoltre all’istanza PEC del 5 novembre 2025 (doc. 2 ric.) non è allegata la ricevuta di accettazione della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre si ha prova della ricezione di tale istanza da parte della Motorizzazione Civile di Varese – Ufficio di CO, dal momento che con PEC del 6 novembre 2025, il citato Ufficio aveva comunicato alla Rent, “ in risposta alla vostra p.e.c. del 6/11/2025…. che la scrivente Motorizzazione non ha posto alcun blocco alle immatricolazioni di veicoli.. ”.
12.11. Per quanto riguarda l’asserito sollecito del 21 novembre 2025 (doc. 2 ric.), in realtà di tratta della nota difensiva relativa al verbale redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate il 13 novembre 2025 in occasione della citata audizione del legale rappresentante della Rent.
12.12. Quanto alla corrispondenza intercorsa tra la società ricorrente e le Agenzie di CO, risultano documentati solo i due interpelli che la Rent aveva formulato il 9 giugno 2025 all’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, entrambi riscontrati.
12.13. Con PEC del 7 gennaio 2026 indirizzata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Roma e di CO, della Motorizzazione civile di Roma, del Direttore delle Dogane e dell’Agenzia delle Dogane di Roma, la società ricorrente per il tramite del suo difensore, richiamati e allegati tutti gli atti sopra citati, ha sollecitato “ l’immediata immatricolazione dell’auto Mercedes SL 55AMG, previo sblocco e ripristino delle procedure di legge ”.
12.14. Con la più volte richiamata memoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rappresentato di aver a sua volta sollecitato la società ricorrente a fornire la prova del rientro a Campione d’Italia del veicolo “ (il quale, giova ribadirlo, al momento dell’importazione a Campione d’Italia aveva assolto solo il Dazio – Risorse Proprie UE, ma non l’IVA, in virtù del regime fiscale speciale di detto Comune, come da bolletta di importazione H1) ” (all. 12, pag. 11 memoria).
12.15. Con successiva PEC del 17 gennaio 2026 (prot. RU 2943/26 - all. 13 con allegati) RENT ha riscontrato tale sollecito, ribadendo la natura esclusivamente temporanea della presenza del veicolo sul territorio nazionale e la sua custodia presso ESSECI AUTO, PI (RM) per interventi di verniciatura/manutenzione (che, peraltro, dalla documentazione prodotta, si protraevano da oltre 4 mesi, con ultima fattura emessa 12 gennaio 2026), facendo intendere che il veicolo sarebbe ritornato a Campione d’Italia e chiedendo di trasmettere riscontro alla Motorizzazione di Roma per lo sblocco dell’immatricolazione avviata dal 12 settembre 2025.
12.16. Con nota prot. RU 8486 del 10 febbraio 2026 (all. 14) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato alla Motorizzazione Civile di Roma che “In riferimento alla richiesta del 12.09.2025 di codesta Motorizzazione Civile e facendo seguito alla comunicazione del 25.09.2025 dello scrivente Ufficio, si fa presente che la dichiarazione doganale MRN 25ITQ3P04AJY8950R7 del 27/8/2025 risulta essere registrata nel sistema telematico doganale. Tuttavia, sottolineando che tale documento è sufficiente soltanto per l’immatricolazione di veicoli in capo a soggetti residenti nel comune di Campione di Italia, si rappresenta che in data 29/01/2025 l’Ufficio è venuto a conoscenza che la vettura identificata dal telaio n. W1KVK8AB1NF005684 è stata già ceduta, ad aprile 2025, dalla Rent Technology Srls ad un soggetto residente sul territorio nazionale. Alla luce di quanto sopra esposto, a parere dello scrivente Ufficio e salvo diverso orientamento di codesta Motorizzazione, titolare del procedimento amministrativo in questione, la dichiarazione di importazione MRN 25ITQ3P04AJY8950R7 non è documento sostanzialmente idoneo a supportare la richiesta di immatricolazione presentata”.
13. Tutto ciò premesso, in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i ricorsi proposti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un "silenzio" che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
13.1. Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
13.2. Come affermato da consolidata giurisprudenza, "[i]l rito speciale sul silenzio - inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere. Pertanto, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere. L'omessa attività dell'Amministrazione costituisce, dunque, una condizione dell'azione che deve persistere sino al momento della decisione. Sotto tale angolazione, si ritiene che, in linea generale, l'adozione di un provvedimento esplicito (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso avverso il silenzio inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione / elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti. Il rito speciale sul silenzio prevede che, nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio (diverso dal caso in esame laddove il provvedimento di riscontro all'istanza è intervenuto prima della notifica del ricorso) e ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest'ultimo la possibilità di avanzare contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117 c.p.a., con motivi aggiunti " (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 273; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I., 2 febbraio 2022, n. 141; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2017, n. 11509).
13.3. Nella fattispecie, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal momento che quest’ultima – dopo la proposizione del ricorso - ha conclusivamente riscontrato la richiesta della Motorizzazione Civile di Roma del 12 settembre 2025, con la nota prot. RU 8486 del 10 febbraio 2026 (cit. all. 14), sicché non residua in capo alla società ricorrente alcun interesse alla prosecuzione del giudizio avverso il silenzio, salva la possibilità per quest’ultima di impugnare l’atto sopravvenuto con l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 117, comma 5, del codice del processo amministrativo.
13.4. Quanto invece al silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate, il Collegio non ravvisa la sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza di nulla osta formulata dalla società ricorrente, atteso che l’istanza di parte ricorrente è abnorme in quanto riferita all’attività di controllo fiscale avviata d’ufficio dalla stessa Agenzia delle Entrate nell’ottobre 2025.
14. Quanto alla domanda risarcitoria, le considerazioni esposte sopra escludono qualsiasi ingiustizia dell’eventuale danno.
15. Le spese della presente fase di giudizio, fermo restando quanto già liquidato nell’ordinanza cautelare, possono nondimeno essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte infondato.
Le spese della presente fase di giudizio, fermo restando quanto già liquidato nell’ordinanza cautelare, possono essere compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
MA Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Di OL | Marco LL |
IL SEGRETARIO