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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 0228580 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 0228581 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 0228582 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso sottolineando in particolare l'inutilizzabilità dei documenti relativi alle notifiche per mancanza di attestazione di conformità
Resistente: Si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Vallo della Lucania il 27.10.2025 Ricorrente_1, nato a [...] il Data, rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 impugnava tre ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vallo della Lucania e precisamente la n. 0228580 del 15.07.2025 per un importo di € 227,70, notificata in data 28.08.2025, la n. 0228581 per un importo di € 250,43 del
15.07.2025, notificata in data 29.07.2025 e la n. 0228582 del 15.07.2025 per un importo € 112,32 notificata in data 29.07.2025.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e in particolare per l' ingiunzione di pagamento n. 0228580 del 15.07.2025 dell' Avviso di accertamento n. 2015-0006436 del 09.12.2015, asseritamente notificato in data 30.12.2015, dell' Avviso di accertamento n. 2015-0006345 del
09.12.2015, asseritamente notificato in data 30.12.2015 e dell' Avviso di accertamento n. 2015-0004603 del 06.11.2015, asseritamente notificato in data 03.12.2015.
Per l'ingiunzione di pagamento n. 0228581 del 15.07.2025 la mancata notifica dell'Avviso di accertamento n. 2015-0000135800 del 19.05.2015, asseritamente notificato in data 16.06.2015. Per
l'ingiunzione di pagamento n. 0228582 del 15.07.2025 dell'Avviso di accertamento n. 2017 0001483 del
04.12.2017, asseritamente notificato in data 18.12.2017.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese tributarie oggetto delle ingiunzioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati e vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito.
Si Costituiva il Comune di Vallo della Lucania il quale rappresentava che l'ingiunzione di pagamento n.
0228580 del 15.07.2025, notificata in data 28.08.2025 al ricorrente, su pregressa Ingiunzione n. 69217 del 23.05.2017 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento dei seguenti accertamenti notificati regolarmente al de cuius:
- Accertamento n. 6436 del 09.12.2015 notificato il 30.12.2015 per mancato pagamento Tarsu 2013;
-Accertamento n. 6345 del 09.12.2015 notificato il 30.12.2015, per mancato pagamento Tarsu 2012;
- Accertamento n. 4603 del 06.11.2015 notificato il 30.12.2015 per mancato pagamento Tarsu 2012;
l'ingiunzione di pagamento n. 0228581 del 15.07.2025, notificata in data 29.07.2025, su pregressa
Ingiunzione n. 399770 del 21.12.2018 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento del seguente accertamento notificato regolarmente al de cuius costituito dall'avviso di accertamento n. 135800 del 19.05.2015 notificato il 16.06.2015 per mancato pagamento Tarsu 2012.
- Ingiunzione di pagamento n. 0228582 del 15.07.2025, notificata in data 29.07.2025 su pregressa
Ingiunzione n. 211037 del 18.12.2019 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento del seguente accertamento notificato regolarmente al de cuius: Accertamento n. 1483 del 04.12.2017 notificato il 18.12.2017 per mancato pagamento Tari 2014-2015.
Rappresentava che gli avvisi originari erano stati notificati al de cuius Nominativo_1 e le successive ingiunzioni erano state notificate collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del contribuente e anche singolarmente all'erede Ricorrente_1. Evidenziava che quest'ultimo aveva chiesto all'Amministrazione in violazione dell'art 65 DPR 600/73 che prevede la solidarietà per le obbligazioni tributarie che abbiano un presupposto impositivo prima della morte del de cuius di suddividere pro quota il proprio debito con i fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3 che parimenti avevano accettato l'eredità. Deduceva poi che le ingiunzioni di pagamento presupposte non erano mai state impugnate e quindi il contribuente non poteva far valere la prescrizione precedentemente maturata in ossequio al principio della irretrattabilità del credito tributario, mentre per il periodo successivo non era maturata la prescrizione in considerazione delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale per il Covid 19.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con memorie di replica depositate il 6 febbraio 2026 Ricorrente_1 evidenziava che vi era stata una illegittima duplicazione di atti, costituendo una grave incongruenza, poiché l'Amministrazione aveva sostenuto che le ingiunzioni di pagamento impugnate erano state precedute rispettivamente da altre ingiunzioni di pagamento emesse rispettivamente il 23/5/2017, il 21/12/2018 e il 18/12/2019, violando così la sequenza procedimentale tipica della riscossione dei crediti tributari. Inoltre, le predette risultavano indirizzate così come si evinceva dalle allegazioni di parte resistente “AGLI EREDI DI Nominativo_1” ma invece quest'ultimo era ancora in vita all'epoca della presunta notifica avvenuta il 15/2/2021, essendo deceduto nel Comune di Orria solo in data Data così come risultava da certificato di morte che produceva. Evidenziava altresì la irregolarità della notifica con un unico plico di ben tre atti della riscossione emessi a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro e notificati molto tempo dopo la loro emissione. Sosteneva che la firma apposta da Nominativo_1 era da considerarsi apocrifa in quanto completamente diversa da quella presente su tutti gli altri avvisi di accertamento prodromici firmati dal predetto e che poneva a confronto. Effettuava formale disconoscimento ai sensi di articoli 2712 e 2719 c.c. di tutti i documenti esibiti ex adverso, avvisi di ricevimento degli avvisi di accertamento, ingiunzione di pagamento e relativo avviso di ricevimento, con espressa riserva di agire anche in sede penale. Sottolineava che non poteva ritenersi raggiunta la prova della corretta sequenza procedimentale anche i sensi del dettato dell'articolo 7, comma 5 bis del decreto legislativo 546/1992 ed infine eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti non nativi digitali depositati in mancanza dell'attestazione di conformità prevista dall'articolo 25 bis Decreto legislativo 546/92 . Concludeva insistendo nelle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo, così come integrate alla luce delle successive deduzioni di controparte.
All'udienza del 19 febbraio 2026 presente il ricorrente in collegamento da remoto e la parte resistente in aula, la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente nel prendere atto della documentazione offerta dal Comune resistente in riferimento agli atti prodromici ha avanzato una serie di eccezioni che la Corte ritiene prive di fondamento giuridico.
Preliminarmente il ricorrente ha disconosciuto la conformità agli originali di tutta la documentazione prodotta ex adverso.
Va osservato in questo proposito che in tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione.
In ogni caso un siffatto disconoscimento non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, nel giudizio tributario la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. per tutte Cass. sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011 e n. 9439 del 21/04/2010).
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Nel caso di specie il disconoscimento prospettato dalla ricorrente è del tutto generico e privo di qualsiasi elemento probatorio di comparazione rilevante
Parimenti inammissibile è il disconoscimento della firma di sottoscrizione del de cuius “ Nominativo_1”
In primis, l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto.
In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/82, esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004;
Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Altra questione che parte ricorrente ha posto con la memoria illustrativa è quella della inutilizzabilità ai fini della decisione degli avvisi di ricevimento in quanto priva di attestazione di conformità obbligatoria per gli atti e documenti non nativi digitali.
La questione è regolata dall'art.25-bis, co.
5-bis, rubricato “Potere di certificazione di conformità", del d. lgs. 546/1992, nella formulazione, da ultimo, introdotta dall'art.16 del d.lgs. 81/2025, in vigore dal
13.6.2025, a norma del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Parte ricorrente sposa la tesi fondata su una interpretazione strettamente letterale della norma, secondo cui i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere. Invero, esaminando la disposizione da un punto di vista anche storico e sistematico, va rilevato che la norma non modifica la restante parte dell'art. 25-bis cit. e, in particolare, il comma 1, a mente del quale“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Quest'ultima disposizione, introdotta dal d.l. 119/2018 come conv. con l. 136/2018, già prevedeva per il difensore la possibilità di attestare la conformità all'originale di atti o documenti analogici detenuti in originale o in copia conforme ma non gli imponeva l'obbligo di attestare la conformità di qualsiasi documento o atto prodotto in giudizio, come confermato anche dalla circolare n. 1/DF del 4.7.2109 del
Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ove si richiama l'art. 22 d.lgs.
82/2025, che al comma 3 così recita: “Le copie informatiche per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
In tale contesto normativo, sostenere che il nuovo art. 25, co.
5-bis, abbia inteso aggravare gli obblighi del difensore e in genere dei soggetti abilitati ad attestare la conformità dei documenti o atti che producono, stabilendo un obbligo generalizzato per di più sanzionato con la inutilizzabilità dei documenti o atti, equivarrebbe a disconoscere quanto risulta dall'art.22, co.3, d.lgs. 82/2005.
Inoltre, una lettura sistematica della norma, che è inserita all'interno di un comma la cui prima parte esclude l'obbligo di produrre nuovamente un atto o documento già prodotto nel fascicolo telematico in una precedente fase o grado del giudizio, deve condurre a ritenere che riguardi quei soli atti o documenti originariamente depositati in forma analogica che necessitano di essere depositati nuovamente in copia informatica nel fascicolo telematico in una successiva fase o grado del giudizio.
Si può, in definitiva, affermare che, in base al CAD e al disposto dell'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità poiché tale conformità è già espressamente sancita ex lege (conformi: C.G.T. I Cuneo 20 dicembre 2024 n. 341/2/24,
C.G.T. I Ragusa 20 gennaio 2025 n. 43/3/25, C.G.T. 1 Latina 24 marzo 2025 n. 424/2/25, C.G.T. I
Messina 27 marzo 2025 n. 1770/9/25).
Diversamente opinando la disposizione risulterebbe in irrimediabile contrasto con il disposto dell'art 2719
c.c. e soprattutto con l'art. 22, 3° co., CAD, per il quale le copie informatiche di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
In definitiva posta la validità della notifica delle ingiunzioni prodromiche effettuata in data 15.2.2021, non può ritenersi infine successivamente maturato il termine di prescrizione quinquennale della TARSU, in considerazione delle ingiunzioni di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificate tempestivamente in data 15.7.2025 e 29.7.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di notula di parte, in applicazione dei parametri di legge vigenti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Salerno sez II, in composizione monocratica, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 188,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore del Comune di Vallo della Lucania.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Magistrato Estensore
Dr F.Mario Fiore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 0228580 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 0228581 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 0228582 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso sottolineando in particolare l'inutilizzabilità dei documenti relativi alle notifiche per mancanza di attestazione di conformità
Resistente: Si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Vallo della Lucania il 27.10.2025 Ricorrente_1, nato a [...] il Data, rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 impugnava tre ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vallo della Lucania e precisamente la n. 0228580 del 15.07.2025 per un importo di € 227,70, notificata in data 28.08.2025, la n. 0228581 per un importo di € 250,43 del
15.07.2025, notificata in data 29.07.2025 e la n. 0228582 del 15.07.2025 per un importo € 112,32 notificata in data 29.07.2025.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e in particolare per l' ingiunzione di pagamento n. 0228580 del 15.07.2025 dell' Avviso di accertamento n. 2015-0006436 del 09.12.2015, asseritamente notificato in data 30.12.2015, dell' Avviso di accertamento n. 2015-0006345 del
09.12.2015, asseritamente notificato in data 30.12.2015 e dell' Avviso di accertamento n. 2015-0004603 del 06.11.2015, asseritamente notificato in data 03.12.2015.
Per l'ingiunzione di pagamento n. 0228581 del 15.07.2025 la mancata notifica dell'Avviso di accertamento n. 2015-0000135800 del 19.05.2015, asseritamente notificato in data 16.06.2015. Per
l'ingiunzione di pagamento n. 0228582 del 15.07.2025 dell'Avviso di accertamento n. 2017 0001483 del
04.12.2017, asseritamente notificato in data 18.12.2017.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese tributarie oggetto delle ingiunzioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati e vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito.
Si Costituiva il Comune di Vallo della Lucania il quale rappresentava che l'ingiunzione di pagamento n.
0228580 del 15.07.2025, notificata in data 28.08.2025 al ricorrente, su pregressa Ingiunzione n. 69217 del 23.05.2017 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento dei seguenti accertamenti notificati regolarmente al de cuius:
- Accertamento n. 6436 del 09.12.2015 notificato il 30.12.2015 per mancato pagamento Tarsu 2013;
-Accertamento n. 6345 del 09.12.2015 notificato il 30.12.2015, per mancato pagamento Tarsu 2012;
- Accertamento n. 4603 del 06.11.2015 notificato il 30.12.2015 per mancato pagamento Tarsu 2012;
l'ingiunzione di pagamento n. 0228581 del 15.07.2025, notificata in data 29.07.2025, su pregressa
Ingiunzione n. 399770 del 21.12.2018 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento del seguente accertamento notificato regolarmente al de cuius costituito dall'avviso di accertamento n. 135800 del 19.05.2015 notificato il 16.06.2015 per mancato pagamento Tarsu 2012.
- Ingiunzione di pagamento n. 0228582 del 15.07.2025, notificata in data 29.07.2025 su pregressa
Ingiunzione n. 211037 del 18.12.2019 notificata il 15.02.2021 agli eredi Nominativo_1 emessa per il mancato pagamento del seguente accertamento notificato regolarmente al de cuius: Accertamento n. 1483 del 04.12.2017 notificato il 18.12.2017 per mancato pagamento Tari 2014-2015.
Rappresentava che gli avvisi originari erano stati notificati al de cuius Nominativo_1 e le successive ingiunzioni erano state notificate collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del contribuente e anche singolarmente all'erede Ricorrente_1. Evidenziava che quest'ultimo aveva chiesto all'Amministrazione in violazione dell'art 65 DPR 600/73 che prevede la solidarietà per le obbligazioni tributarie che abbiano un presupposto impositivo prima della morte del de cuius di suddividere pro quota il proprio debito con i fratelli Nominativo_2 e Nominativo_3 che parimenti avevano accettato l'eredità. Deduceva poi che le ingiunzioni di pagamento presupposte non erano mai state impugnate e quindi il contribuente non poteva far valere la prescrizione precedentemente maturata in ossequio al principio della irretrattabilità del credito tributario, mentre per il periodo successivo non era maturata la prescrizione in considerazione delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale per il Covid 19.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con memorie di replica depositate il 6 febbraio 2026 Ricorrente_1 evidenziava che vi era stata una illegittima duplicazione di atti, costituendo una grave incongruenza, poiché l'Amministrazione aveva sostenuto che le ingiunzioni di pagamento impugnate erano state precedute rispettivamente da altre ingiunzioni di pagamento emesse rispettivamente il 23/5/2017, il 21/12/2018 e il 18/12/2019, violando così la sequenza procedimentale tipica della riscossione dei crediti tributari. Inoltre, le predette risultavano indirizzate così come si evinceva dalle allegazioni di parte resistente “AGLI EREDI DI Nominativo_1” ma invece quest'ultimo era ancora in vita all'epoca della presunta notifica avvenuta il 15/2/2021, essendo deceduto nel Comune di Orria solo in data Data così come risultava da certificato di morte che produceva. Evidenziava altresì la irregolarità della notifica con un unico plico di ben tre atti della riscossione emessi a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro e notificati molto tempo dopo la loro emissione. Sosteneva che la firma apposta da Nominativo_1 era da considerarsi apocrifa in quanto completamente diversa da quella presente su tutti gli altri avvisi di accertamento prodromici firmati dal predetto e che poneva a confronto. Effettuava formale disconoscimento ai sensi di articoli 2712 e 2719 c.c. di tutti i documenti esibiti ex adverso, avvisi di ricevimento degli avvisi di accertamento, ingiunzione di pagamento e relativo avviso di ricevimento, con espressa riserva di agire anche in sede penale. Sottolineava che non poteva ritenersi raggiunta la prova della corretta sequenza procedimentale anche i sensi del dettato dell'articolo 7, comma 5 bis del decreto legislativo 546/1992 ed infine eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti non nativi digitali depositati in mancanza dell'attestazione di conformità prevista dall'articolo 25 bis Decreto legislativo 546/92 . Concludeva insistendo nelle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo, così come integrate alla luce delle successive deduzioni di controparte.
All'udienza del 19 febbraio 2026 presente il ricorrente in collegamento da remoto e la parte resistente in aula, la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente nel prendere atto della documentazione offerta dal Comune resistente in riferimento agli atti prodromici ha avanzato una serie di eccezioni che la Corte ritiene prive di fondamento giuridico.
Preliminarmente il ricorrente ha disconosciuto la conformità agli originali di tutta la documentazione prodotta ex adverso.
Va osservato in questo proposito che in tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione.
In ogni caso un siffatto disconoscimento non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, nel giudizio tributario la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. per tutte Cass. sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011 e n. 9439 del 21/04/2010).
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Nel caso di specie il disconoscimento prospettato dalla ricorrente è del tutto generico e privo di qualsiasi elemento probatorio di comparazione rilevante
Parimenti inammissibile è il disconoscimento della firma di sottoscrizione del de cuius “ Nominativo_1”
In primis, l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto.
In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890/82, esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004;
Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Altra questione che parte ricorrente ha posto con la memoria illustrativa è quella della inutilizzabilità ai fini della decisione degli avvisi di ricevimento in quanto priva di attestazione di conformità obbligatoria per gli atti e documenti non nativi digitali.
La questione è regolata dall'art.25-bis, co.
5-bis, rubricato “Potere di certificazione di conformità", del d. lgs. 546/1992, nella formulazione, da ultimo, introdotta dall'art.16 del d.lgs. 81/2025, in vigore dal
13.6.2025, a norma del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Parte ricorrente sposa la tesi fondata su una interpretazione strettamente letterale della norma, secondo cui i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere. Invero, esaminando la disposizione da un punto di vista anche storico e sistematico, va rilevato che la norma non modifica la restante parte dell'art. 25-bis cit. e, in particolare, il comma 1, a mente del quale“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Quest'ultima disposizione, introdotta dal d.l. 119/2018 come conv. con l. 136/2018, già prevedeva per il difensore la possibilità di attestare la conformità all'originale di atti o documenti analogici detenuti in originale o in copia conforme ma non gli imponeva l'obbligo di attestare la conformità di qualsiasi documento o atto prodotto in giudizio, come confermato anche dalla circolare n. 1/DF del 4.7.2109 del
Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ove si richiama l'art. 22 d.lgs.
82/2025, che al comma 3 così recita: “Le copie informatiche per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
In tale contesto normativo, sostenere che il nuovo art. 25, co.
5-bis, abbia inteso aggravare gli obblighi del difensore e in genere dei soggetti abilitati ad attestare la conformità dei documenti o atti che producono, stabilendo un obbligo generalizzato per di più sanzionato con la inutilizzabilità dei documenti o atti, equivarrebbe a disconoscere quanto risulta dall'art.22, co.3, d.lgs. 82/2005.
Inoltre, una lettura sistematica della norma, che è inserita all'interno di un comma la cui prima parte esclude l'obbligo di produrre nuovamente un atto o documento già prodotto nel fascicolo telematico in una precedente fase o grado del giudizio, deve condurre a ritenere che riguardi quei soli atti o documenti originariamente depositati in forma analogica che necessitano di essere depositati nuovamente in copia informatica nel fascicolo telematico in una successiva fase o grado del giudizio.
Si può, in definitiva, affermare che, in base al CAD e al disposto dell'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità poiché tale conformità è già espressamente sancita ex lege (conformi: C.G.T. I Cuneo 20 dicembre 2024 n. 341/2/24,
C.G.T. I Ragusa 20 gennaio 2025 n. 43/3/25, C.G.T. 1 Latina 24 marzo 2025 n. 424/2/25, C.G.T. I
Messina 27 marzo 2025 n. 1770/9/25).
Diversamente opinando la disposizione risulterebbe in irrimediabile contrasto con il disposto dell'art 2719
c.c. e soprattutto con l'art. 22, 3° co., CAD, per il quale le copie informatiche di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
In definitiva posta la validità della notifica delle ingiunzioni prodromiche effettuata in data 15.2.2021, non può ritenersi infine successivamente maturato il termine di prescrizione quinquennale della TARSU, in considerazione delle ingiunzioni di pagamento oggetto dell'odierno giudizio notificate tempestivamente in data 15.7.2025 e 29.7.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di notula di parte, in applicazione dei parametri di legge vigenti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Salerno sez II, in composizione monocratica, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 188,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore del Comune di Vallo della Lucania.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Magistrato Estensore
Dr F.Mario Fiore