Decreto presidenziale 29 ottobre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2025, proposto da
Ditta Appalti di Bello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariolina Bisceglia, Rosa Bergamasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
La Palma 73 Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Caserta sull’istanza di accesso notificata il 28 luglio 2025;
nonché per l’accertamento,
del diritto di accesso della ricorrente a prendere visione ed estrarre la documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Palma 73 Soc Coop;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa OL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso notificata in data 28 luglio 2025 al Comune di Caserta concernente della documentazione riguardante la controinteressata società Coop. La Palma 73.
Non si è costituito il Comune intimato mentre si è costituita per resistere la controinteressata eccependo in rito l’inammissibilità del gravame trattandosi della reiterazione di una identica domanda di accesso rispetto alla quale parte ricorrente non ha proposto tempestivo ricorso.
Con memoria depositata in data 19 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato quanto rappresentato dalla parte, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO UL, Presidente
OL AL, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AL | LO UL |
IL SEGRETARIO