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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 17.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 5195 del R.G.A.C. dell'anno
2023, vertente t r a nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, coniuge del sig. nato a [...], il C.F._1 Persona_1
20.08.1946 e deceduto il 09.07.2019, nata a [...], il [...], Persona_2 codice fiscale , figlia del sig. , C.F._2 Persona_1 Parte_2 nato a [...], il [...], codice fiscale , C.F._3 Pt_3
nata a [...], il [...] codice fiscale e
[...] C.F._4
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_4
, nipoti del sig. nato a [...] C.F._5 Persona_1 Parte_5
(SA), il 18.04.1976, codice fiscale in proprio e quale esercente la C.F._6 responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], il [...], Persona_3 codice fiscale e nato a [...], il [...], C.F._7 Persona_1 codice fiscale , rispettivamente figlio e nipoti del sig. C.F._8 [...]
tutti elettivamente domiciliati in Scafati (SA), alla Via Leonardo Da Vinci n. 5, Per_1 Galleria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Caldarelli ed Alterio Carmelina, CP_1 che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- TT -
e
(C.F. ), in persona del pro COroparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno in pers dell'Avvocato dello Stato, Maria Elena Caprio, presso cui, ope legis, domicilia al C.so
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuta -
E
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Direttore COroparte_4 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la carica presso la CP_5 sede legale, in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso l' C.F._9 [...]
, nella sede di via Nizza n. 146, in COroparte_6 CP_7
Salerno
- Convenuta -
E
Gestione Liquidatoria ex di ER ER (p. iva , in persona del CP_8 P.IVA_2
Commissario e legale rapp.te p.t., Ing. , con sede legale in Salerno alla via CP_5
Nizza n. l46, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata, dall'avv.to Claudia Vuolo e domiciliata come in atti;
- Convenuta - nonchè
(codice fiscale ), in persona del Presidente legale rapp. p.t., COroparte_9 P.IVA_3 rapp.to e difeso dall'avv. Marina Colarieti, giusta procura in atti dom.ta in Salerno presso la
Sezione Avvocatura Regionale;
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale.
pag. 2/19 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/07/2023 per l'udienza dell'11/12/2023,
(coniuge), (figlia), , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
(nipoti), (figlio, anche quale esercente la responsabilità Parte_4 Parte_5 genitoriale sui figli minori e convenivano in giudizio Persona_3 Persona_1
l' e il , oltre al COroparte_10 COroparte_2 [...]
(considerato parte integrante dell ), COroparte_11 CP_7 per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2087, 1218 e 2043 c.c., in relazione ai danni parentali, da morte del congiunto, patrimoniale, non patrimoniale, biologico e catastrofale, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto Persona_1
A fondamento della pretesa risarcitoria, parti attrici deducevano che
[...] ha prestato attività lavorativa presso l'Ospedale “ di dal Per_1 CP_11 CP_11
1973 al 01/01/2010, data in cui è stato posto in quiescenza, svolgendo la mansione di infermiere nel Reparto di Malattie Infettive e nel Pronto Soccorso. In tale contesto lavorativo, è venuto in contatto con sangue infetto e altre sostanze Persona_1 morbìgene, contraendo un'epatopatia cronica attiva in sufficiente compenso bioumorale, per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. è Persona_1 deceduto in data 09/07/2019 a causa di “Epatite cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale”.
Parte attrice ha inoltre allegato che, con ricorso giudiziario del 04/11/2021, la coniuge ha ottenuto dal l'accertamento del diritto Parte_1 COroparte_2 alla corresponsione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 della Legge n. 210/1992, per l'importo di € 77.468,53, oltre accessori. Si evidenzia altresì che il , COroparte_2 nelle more del giudizio, con Decreto Posizione n. 58200 del 14/09/2022, ha accolto il ricorso gerarchico e concesso l'assegno una tantum.
Gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato complessivamente come segue:
pag. 3/19 • Danno da perdita del rapporto parentale: € 304.007,70 per la coniuge Parte_1
; € 254.974,20 per la figlia € 156.907,20 per i nipoti
[...] Persona_2 Pt_2
, e € 254.974,20 per il figlio €
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
156.907,20 per i nipoti minori e Persona_3 Persona_1
• Danno patrimoniale futuro: € 223.236,00 complessivi, suddivisi in € 27.904,50 ciascuno per gli otto attori, per la perdita delle elargizioni del de cuius.
A seguito di autorizzazione del Tribunale, la Gestione Liquidatoria ex di CP_8
ER ER e la sono state chiamate in causa. COroparte_9
Si costituiva l eccependo in via preliminare la COroparte_4 carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere divenuta datore di lavoro solo dal
1994, mentre l'infezione risalirebbe almeno al 1988, periodo in cui datore di lavoro era l' di cui sono succeduti la e/o la Gestione Liquidatoria. Eccepiva, CP_8 COroparte_9 altresì, la carenza di legittimazione attiva degli attori per la mancata produzione degli atti di stato civile idonei a provare il rapporto di coniugio/parentela, ritenendo insufficiente la sola autocertificazione prodotta.
Nel merito, eccepiva la prescrizione di ogni pretesa, maturata tra la data dell'evento lesivo, risalente almeno all'anno 1988 e l'atto interruttivo del 09/12/2019. COestava la fondatezza della pretesa risarcitoria, l'inconferenza del riconoscimento di causa di servizio ai fini della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l'improbabilità del nesso di causalità tra l'infezione (1988) e il decesso (2019), e la non corretta quantificazione del danno. Eccepiva, infine, la compensatio lucri cum damno per la somma ricevuta a titolo di indennizzo una tantum.
La Gestione Liquidatoria Ex Usl 50 Di ER ER (terzo chiamato in causa) si costituiva impugnando e contestando le pretese attoree, sollevando in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in termini identici a quelli esposti dall
[...]
ed eccependo nel merito la prescrizione di ogni eventuale pretesa risarcitoria, CP_7 asserendo che il diritto, anche in questo caso, decorre dal momento della manifestazione e conoscibilità dell'origine professionale della malattia (almeno 1988), e che il primo atto interruttivo risale al 09/12/2019. La Gestione Liquidatoria contestava inoltre la fondatezza della pretesa risarcitoria, la mancanza di nesso eziologico e la non corretta quantificazione dei danni, nonché l'applicabilità della compensatio lucri cum damno.
pag. 4/19 Si costituiva altresì la eccependo in via preliminare ed COroparte_9 assorbente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i debiti e crediti pregressi delle ex andavano imputati alle Gestioni Liquidatorie, configurabili come CP_12 prolungamento della soggettività dell'Ente soppresso, e non alla In subordine, CP_9 faceva proprie tutte le eccezioni e difese svolte dall' e dalla Gestione CP_7
Liquidatoria ex inclusa l'eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione CP_8 attiva.
Il eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché il COroparte_2 contagio non è derivato da emotrasfusioni o somministrazioni di sangue infetto (ambito normativo di sua vigilanza, L. n. 592/1967), bensì dall'attività lavorativa svolta dal sig.
maneggiando strumenti sanitari contaminati, la cui sicurezza ricade sul datore di Per_1
CO lavoro ( . Sosteneva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità civile, evidenziando che non è stato specificato alcun fatto illecito ascritto al e che non CP_2 sussiste il nesso eziologico. Eccepiva la prescrizione di ogni pretesa maturata antecedentemente al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione ed infine, chiedeva lo scomputo della somma già erogata alla sig.ra a titolo di indennizzo una Parte_1 tantum per compensatio lucri cum damno.
Integrato correttamente il contraddittorio, la causa dopo alcuni rinvii, veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 17.12.2025 con autorizzazione al deposito di note conclusionali;
udienza sostituita con note scritte ex art 127 ter cpc.
1. Sulle eccezioni preliminari.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, preliminarmente si rileva che le parti hanno provato la propria legittimazione attiva con le autocertificazioni allegati all'atto di citazione (moglie) ed alla prima memoria istruttoria (i figli con relativi nuclei famigliari).
Quanto alla legittimazione passiva essa va rinvenuta esclusivamente nel
[...]
. CP_2
La responsabilità del convenuto per le malattie derivanti da trasfusioni di CP_2 sangue infetto sussisteva anche nel 1988, anno in cui probabilmente il sig contraeva Per_1 infezione ematica;
lo si evince dall'esame della normativa di riferimento che di seguito si riporta:
pag. 5/19 - l'art. 1 della legge n. 296 del 1958 attribuisce al Ministero della Salute “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento-; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari...”.
- La legge n. 592 del 1967 attribuisce al (ora il compito di CP_2 CP_2 emanare le direttive tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita fa vigilanza (art. 1), di nominare la commissione provinciale per la disciplina dei servizi di trasfusione (art. 3), di autorizzare il funzionamento dei centri (regionali o infraregionali) di produzione degli emoderivati e fa stessa produzione e distribuzione degli emoderivati (artt. 4 - 7); di approvare la nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri trasfusionali e di produzione di emoderivati (art. 11);
- Il D. P. R. n. 1256 del 1971 (regolamento di attuazione della legge 592/1967) contiene norme di dettaglio che confermano la funzione di controllo e vigilanza del
Ministero (cfr. artt. 2, 3, 103,112).
- Il D. M. sanità del 17 febbraio 1972 prevede l'attività informativa del
[...]
ed il successivo D.M. sanità del 15 settembre 1972 disciplina, poi, CP_2
l'importazione ed esportazione dei sangue e suoi derivati.
- La legge n. 519 del 1973 attribuisce all' compiti attivi a Parte_6 tutela della salute pubblica.
- La legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN pur dopo l'inizio del passaggio alle regioni di alcune funzioni statali in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 Cost., conserva al (ora) un ruolo primario nella programmazione del CP_2 CP_2 piano sanitario nazionale (art. 53 e segg.), con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, nonché con importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (cfr. l'art. 6, lett. b) ed e); cfr., altresì l'art. 4,
pag. 6/19 n. 6), che conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale).
- Il D. L. n. 443 del 1987 (convertito nella L. n. 531 del 1987), stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacovigilanza” da parte del Ministero della sanità (ora ), il quale si avvale dell' e delle CP_2 Parte_6 stesse unità sanitarie locali (art. 9, commi 1 e 6), che hanno un obbligo di informazione nei confronti del che, a sua volta, può stabilire le modalità CP_2 di esecuzione dei monitoraggi sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelativi riguardanti i prodotti in commercio (commi 2, 7 e 8).
- La legge n. 107 del 1990 (contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati) stabilisce che il prezzo di cessione delle unità di sangue
è fissato annualmente dal Ministero della sanità (art. 1, comma 6), il quale emette protocolli riguardanti le modalità delle donazioni, l'accertamento dell'idoneità dei donatori, l'organizzazione delle attività [mediante strutture sia nazionali che regionali coordinate dal Ministero cfr. l'art. 8, comma 2, lettere e) ed h) e comma 4]; all'Istituto superiore, inoltre, è attribuito il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate [ l'art. 9, lett. a), d), e); l'art. 10, chiarisce che le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale soggette ai controlli dell'autorità sanitaria “da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale”], di vigilare sulla qualità dei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10, comma 2); l'art. 15 stabilisce che l'importazione CP_2 del sangue umano conservato e quella dei suoi derivati sono autorizzate dal sanità (ora della salute); che l'importazione di emoderivati pronti per COroparte_2
l'impiego è consentita a condizione che (fatta eccezione per quelli di provenienza da paesi europei) risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana e, comunque, “a condizione che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”; il (ora) della CP_2
pag. 7/19 Salute deve presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge (art. 22).
- Il D. Lgs. n. 178 del 1991 disciplina, tra l'altro, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
(cfr. gli artt. 3, 7, 14). CP_2
- il D. Lgs. n. 266 del 1993 ha conservato al Ministero della sanità (ora ) CP_2 compiti in materia di sanità pubblica e “vigilanza” sulle specialità medicinali [art. 1, lettera e)];
- il D. Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ribadisce il compito di vigilanza del Ministero sull'attuazione del Servizio sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (art. 32, comma 11); il D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112, che ha operato il conferimento alle regioni della generalità delle attribuzioni statali in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenze in materia di sangue umano e suoi componenti, di produzione di plasmaderivati e farmacovigilanza (artt. 115 e 116).
Dal quadro normativo sopra succintamente richiamato, si evince che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del SSN, il
(ora) della ha mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del CP_2 CP_2 sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari.
Sussistono, pertanto, in tale materia, obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al solo . COroparte_2
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, la legislazione vigente prevedeva in capo al pag. 8/19 un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue COroparte_2 umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581). Tale principio di diritto è oramai consolidato;
la responsabilità extracontrattuale del si basa sull'omessa vigilanza sulla sostanza COroparte_2 ematica e sugli emoderivati distribuiti nei vari Ospedali del territorio nazionale (in tal senso recentemente Cass., Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024).
E' evidente che questi obblighi comportamentali di direzione e di vigilanza del
(ora ) sulle modalità di conservazione e di somministrazione del CP_2 CP_2 sangue discendono dalle fonti normative sopra citate e sono generali, per cui si applicano anche se l'infezione da Epatite C sia avvenuta non a seguito di somministrazione ma a seguito di contatto con sangue infetto nell'espletamento di attività lavorativa di infermiere.
Non è infatti l'origine del contatto a determinare la legittimazione passiva, quanto la circostanza che il sangue a disposizione dei presidi sanitari per essere trasfusi ai pazienti fosse infetto;
ed il aveva l'obbligo di controllo e vigilanza sulla origine e qualità CP_2 del sangue destinato alle trasfusioni all'utenza. A sostegno di queste considerazioni val la pena di rilevare che la moglie superstite del sig presentava ricorso ex L 210/92 alla Per_1
CMO competente presso il;
poi presentava ricorso in sede COroparte_2 giurisdizionale innanzi al Tribunale di ER ER nei confronti del COroparte_2
e da quest'ultimo riceveva il pagamento dell'indennizzo una tantum ex Legge 210
[...] citata.
Non vi è dubbio quindi che la legittimazione passiva sussista solo ed esclusivamente nei confronti del . COroparte_2
Anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto vantato dagli attori iure hereditatis è da disattendere alla luce dei chiarimenti resi dagli attori nelle note scritte del
18.04.2025 in cui hanno precisato che l'azione da loro promossa riguarda il risarcimento del danno parentale (iure proprio) per la morte del proprio congiunto, e non il risarcimento del danno subito dal de cuius (riguardo al quale era maturata indubbiamente la prescrizione).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui, nel caso specifico, l'exordium
pag. 9/19 praescriptionis per il danno da perdita del rapporto parentale coincide con il 09/07/2019, data del decesso del dante causa. Infatti, solo in quel momento è maturato il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale e la prescrizione di detto diritto è stata interrotta dagli attori con le istanze risarcitorie (09/12/2019 e 31/03/2023) e con la successiva notifica dell'atto di citazione.
2. Sulla fondatezza della domanda attorea. Orientamenti giurisprudenziali.
La prova della responsabilità extracontrattuale del per omessa COroparte_2 vigilanza sulla qualità del sangue che ha infettato l'ex infermiere dell'Ospedale di CP_11
emerge già dalla semplice consultazione della documentazione in atti, Persona_1 con particolare riferimento al decreto del del 14.09.22 che accoglieva COroparte_2 in autotutela il ricorso presentato dalla sig.ra e le accordava l'indennizzo una Parte_1 tantum ex L 210/92; la decisione si basava sul parere reso dell'ufficio medico-legale del
Ministero in data 7.9.22 in cui si valorizzava che “In conclusione, valutato anche lo spirito
'assistenziale-sociale' con il quale si è giunti alla legge 210/92, sulla base di quanto precedentemente asserito, appare 'più probabile che non' che il sig. abbia contratto l'infezione da HBV, che lo ha Per_1 sfortunatamente condotto al decesso, nel corso e per causa della sua attività professionale. In conclusione si ritiene che la patologia epatica da HBV, contratta molto probabilmente in qualità di operatore sanitario, costituisce CAUSA e CONCAUSA del decesso e di conseguenza spetta alla ricorrente la corresponsione di assegno , pertanto il ricorso viene accolto”. CP_13
Ebbene, le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO (ma il principio è estensibile anche al decreto del di riconoscimento del diritto all'indennizzo una tantum) possa avere COroparte_2 valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di COroparte_2 sangue infetto (in genere dalla contrazione di infezione da sangue infetto), il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare CP_2 specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o pag. 10/19 sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024 “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma anche di altri soggetti COroparte_2 eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa CP_1
), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova”).
Pertanto, il decreto del del 14.09.22 è elemento probatorio più COroparte_2 che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la contrazione dell'epatite C e l'esposizione a sangue infetto da parte dell' nell'espletamento delle mansioni di infermiere. Per_1
Il convenuto non può essere esonerato da responsabilità neppure tenendo CP_2 conto che le infezioni causate da sangue infetto sono state scoperte solo in data successiva al 1988. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17685/2011 in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV
(epatite B), HIV e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era COroparte_2 tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
3. Sul risarcimento danni iure proprio
Gli attori, rispettivamente moglie, figli e nipoti del de cuius hanno Persona_1 richiesto iure proprio il risarcimento danno da perdita parentale del proprio congiunto,
pag. 11/19 avvenuto nel 2019 a cagione di Epatite cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale contratta con il contatto con sangue infetto.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Va aggiunto che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Inoltre si rammenta il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge
e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”
(recentemente in tal senso Cass., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
pag. 12/19 Ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che si muove nella forbice dei criteri indicati in tale pronuncia.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Orbene, eccettuata la moglie del de cuius, le altre parti attrici (i figli e nipoti) non hanno provato i requisiti della convivenza e del danno dinamico relazionale.
Quanto al primo aspetto dalle autocertificazioni in atti si evince che i due figli di avevano all'epoca del decesso già costituito nuclei famigliari autonomi;
Persona_1 quanto al secondo aspetto, richiamando l'Ordinanza della SSzione n. 5769 del
04/03/2024 secondo cui va provato “l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”, lo scrivente Tribunale ritiene naturalmente di riconoscere anche questa voce di danno, poiché secondo l'id quod plerumque accidit permane la frequentazione dei figli con i propri genitori anche dopo che hanno formato un proprio autonomo nucleo famigliare – salvo che si provi il contrario –, ma non si può attribuire il punteggio massimo per l'intensità della frequentazione poiché non è stata provata dagli attori. Pervero si dà atto che nell'atto di citazione è stata articolata prova testimoniale a tal fine, ma la testimonianza non è stata ammessa perché superflua ed inutile. Ed infatti il Tribunale, come già evidenziato sopra,
pag. 13/19 può ritenere provato per presunzione lo stato di sofferenza interiore causato dalla perdita di un parente stretto ma le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in citazione descrivono un rapporto ordinario che permane tra un genitore ed i figli non conviventi che hanno creato propri nuclei famigliari;
non esprimono circostanze eccezionali di frequentazione idonea ad applicare il massimo punteggio possibile secondo la voce e) della tabella milanese.
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dai nipoti che pure merita accoglimento. da ultimo si richiama Cass
Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Naturalmente, quanto sopra riferito non è valevole per la moglie convivente ed in favore della quale si può ragionevolmente presumere che l'intensità della frequentazione con il proprio marito fosse stata massima fino al decesso.
Tanto chiarito sull'an debeatur, si può procedere alla liquidazione del danno secondo i parametri delle tabelle milanesi versione del 2024:
(moglie 71 anni al momento dell'evento) Parte_1 tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 82
pag. 14/19 IMPORTO del RISARCIMENTO € 320.702,00.
Da tale importo deve essere detratto l'importo di € 77.468,53 ricevuto dalla sig.ra a titolo di indennizzo una tantum ex art 2 co 3 L 210/92 dal Parte_1 COroparte_2
. L'importo dovuto quale danno differenziale ammonta quindi definitivamente ad €
[...]
243.233,47
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Più in particolare, al fine di individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia gli acconti sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dei due acconti): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza
(rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
(45 anni figlia al momento dell'evento) e (51 Persona_2 Parte_5 anni figlio al momento dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 59
pag. 15/19 IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00 cadauno
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
, e (nipoti 14 anni al momento Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 73.014,00 cadauno.
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
(nipote 7 anni al momento dell'evento), (nipote Persona_3 Persona_1
11 anni al momento dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 88.296,00 cadauno.
pag. 16/19 Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
In citazione gli attori hanno dedotto anche un danno patrimoniale da perdita di apporto economico dato dalla pensione del congiunto deceduto;
hanno articolato prova orale in citazione per dimostrare nello specifico le elargizioni costanti e ripetute del de cuius in favore di ciascuno di loro, ma non si è ammessa tale prova perché superflua ed inutile, essendo fatto notorio di comune esperienza che i genitori continuino a sostenere economicamente i propri figli e soprattutto elargiscano somme ai propri nipoti;
semmai il convenuto avrebbe dovuto provare il contrario, ma non ha articolato prove in tal CP_2 senso. Tuttavia la posta risarcitoria richiesta in citazione è esorbitante, non essendo certa né la data in cui sarebbe deceduto per cause naturali né la quota mensile Persona_1 della pensione che avrebbe potuto elargire ai suoi congiunti non potendosi escludere che con l'avanzamento dell'età sua e della moglie, avrebbe impiegato la maggior parte della pensione per sostenere cure per sé e la consorte. Si ritiene in via equitativa di riconoscere a ciascun attore il minor importo di € 5.000 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità già indicate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza, CP_2 con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore individuabile secondo il decisum (tra € 1.000.000 ed € 2.000.000) a cagione della particolare semplicità della controversia e delle modalità e celerità di definizione del giudizio. Indi deve trovare applicazione il disposto dell'art 4 co 4 del DM 55/14 secondo cui “Nell'ipotesi in cui, ferma
l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per
l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”; tale importo deve essere poi incrementato del 30% per ciascuna posizione processuale successiva alla prima, ai sensi dell'art 4 co 2 del DM 55/14.
Ne deriva che le spese vanno liquidate secondo il seguente prospetto:
pag. 17/19 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 210 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 39.851,70
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 58.828,70
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 58.828,70 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -17.648,61
Compenso al netto delle riduzioni € 41.180,09
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 18.977,00
Totale variazioni in aumento + € 39.851,70
Totale variazioni in diminuzione - € 17.648,61
Compenso totale € 41.180,09
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 6.177,01
SS VV ( 4% ) € 1.894,28
Totale imponibile € 49.251,38
IVA 22% su Imponibile € 10.835,30
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 60.086,68
Spese di lite compensate tra gli attori ed il da un lato e tutte le COroparte_2 altre parti dall'altro
P.Q.M.
pag. 18/19 Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità extracontrattuale del per la COroparte_2 contrazione dell'epatite C, e per il successivo decesso di Persona_1 verificatosi il 09.07.19, lo condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme:
a. € 243.233,47 a oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 secondo le modalità indicate in motivazione;
b. € 230.749,00 cadauno ad e oltre interessi Persona_2 Parte_5 legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
c. € 73,014,00, cadauno, a , e oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
d. € 88.296,00 cadauno a ed oltre interessi legali Persona_3 Persona_1
e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
e. € 5.000,00 cadauno a tutti gli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di COroparte_2 giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 60.086,68 per onorari – già comprensivo degli accessori di legge – oltre rimborso spese vive di C.U., con attribuzione ai procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.;
3) Spese di lite compensate tra attori, e tutte le altre parti COroparte_2 processuali;
Così deciso in Salerno
17.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 19/19
Ud del 17.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 5195 del R.G.A.C. dell'anno
2023, vertente t r a nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, coniuge del sig. nato a [...], il C.F._1 Persona_1
20.08.1946 e deceduto il 09.07.2019, nata a [...], il [...], Persona_2 codice fiscale , figlia del sig. , C.F._2 Persona_1 Parte_2 nato a [...], il [...], codice fiscale , C.F._3 Pt_3
nata a [...], il [...] codice fiscale e
[...] C.F._4
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_4
, nipoti del sig. nato a [...] C.F._5 Persona_1 Parte_5
(SA), il 18.04.1976, codice fiscale in proprio e quale esercente la C.F._6 responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...], il [...], Persona_3 codice fiscale e nato a [...], il [...], C.F._7 Persona_1 codice fiscale , rispettivamente figlio e nipoti del sig. C.F._8 [...]
tutti elettivamente domiciliati in Scafati (SA), alla Via Leonardo Da Vinci n. 5, Per_1 Galleria presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Caldarelli ed Alterio Carmelina, CP_1 che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- TT -
e
(C.F. ), in persona del pro COroparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno in pers dell'Avvocato dello Stato, Maria Elena Caprio, presso cui, ope legis, domicilia al C.so
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuta -
E
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Direttore COroparte_4 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la carica presso la CP_5 sede legale, in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso l' C.F._9 [...]
, nella sede di via Nizza n. 146, in COroparte_6 CP_7
Salerno
- Convenuta -
E
Gestione Liquidatoria ex di ER ER (p. iva , in persona del CP_8 P.IVA_2
Commissario e legale rapp.te p.t., Ing. , con sede legale in Salerno alla via CP_5
Nizza n. l46, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata, dall'avv.to Claudia Vuolo e domiciliata come in atti;
- Convenuta - nonchè
(codice fiscale ), in persona del Presidente legale rapp. p.t., COroparte_9 P.IVA_3 rapp.to e difeso dall'avv. Marina Colarieti, giusta procura in atti dom.ta in Salerno presso la
Sezione Avvocatura Regionale;
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale.
pag. 2/19 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/07/2023 per l'udienza dell'11/12/2023,
(coniuge), (figlia), , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
(nipoti), (figlio, anche quale esercente la responsabilità Parte_4 Parte_5 genitoriale sui figli minori e convenivano in giudizio Persona_3 Persona_1
l' e il , oltre al COroparte_10 COroparte_2 [...]
(considerato parte integrante dell ), COroparte_11 CP_7 per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2087, 1218 e 2043 c.c., in relazione ai danni parentali, da morte del congiunto, patrimoniale, non patrimoniale, biologico e catastrofale, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto Persona_1
A fondamento della pretesa risarcitoria, parti attrici deducevano che
[...] ha prestato attività lavorativa presso l'Ospedale “ di dal Per_1 CP_11 CP_11
1973 al 01/01/2010, data in cui è stato posto in quiescenza, svolgendo la mansione di infermiere nel Reparto di Malattie Infettive e nel Pronto Soccorso. In tale contesto lavorativo, è venuto in contatto con sangue infetto e altre sostanze Persona_1 morbìgene, contraendo un'epatopatia cronica attiva in sufficiente compenso bioumorale, per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. è Persona_1 deceduto in data 09/07/2019 a causa di “Epatite cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale”.
Parte attrice ha inoltre allegato che, con ricorso giudiziario del 04/11/2021, la coniuge ha ottenuto dal l'accertamento del diritto Parte_1 COroparte_2 alla corresponsione dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 della Legge n. 210/1992, per l'importo di € 77.468,53, oltre accessori. Si evidenzia altresì che il , COroparte_2 nelle more del giudizio, con Decreto Posizione n. 58200 del 14/09/2022, ha accolto il ricorso gerarchico e concesso l'assegno una tantum.
Gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato complessivamente come segue:
pag. 3/19 • Danno da perdita del rapporto parentale: € 304.007,70 per la coniuge Parte_1
; € 254.974,20 per la figlia € 156.907,20 per i nipoti
[...] Persona_2 Pt_2
, e € 254.974,20 per il figlio €
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
156.907,20 per i nipoti minori e Persona_3 Persona_1
• Danno patrimoniale futuro: € 223.236,00 complessivi, suddivisi in € 27.904,50 ciascuno per gli otto attori, per la perdita delle elargizioni del de cuius.
A seguito di autorizzazione del Tribunale, la Gestione Liquidatoria ex di CP_8
ER ER e la sono state chiamate in causa. COroparte_9
Si costituiva l eccependo in via preliminare la COroparte_4 carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere divenuta datore di lavoro solo dal
1994, mentre l'infezione risalirebbe almeno al 1988, periodo in cui datore di lavoro era l' di cui sono succeduti la e/o la Gestione Liquidatoria. Eccepiva, CP_8 COroparte_9 altresì, la carenza di legittimazione attiva degli attori per la mancata produzione degli atti di stato civile idonei a provare il rapporto di coniugio/parentela, ritenendo insufficiente la sola autocertificazione prodotta.
Nel merito, eccepiva la prescrizione di ogni pretesa, maturata tra la data dell'evento lesivo, risalente almeno all'anno 1988 e l'atto interruttivo del 09/12/2019. COestava la fondatezza della pretesa risarcitoria, l'inconferenza del riconoscimento di causa di servizio ai fini della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l'improbabilità del nesso di causalità tra l'infezione (1988) e il decesso (2019), e la non corretta quantificazione del danno. Eccepiva, infine, la compensatio lucri cum damno per la somma ricevuta a titolo di indennizzo una tantum.
La Gestione Liquidatoria Ex Usl 50 Di ER ER (terzo chiamato in causa) si costituiva impugnando e contestando le pretese attoree, sollevando in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in termini identici a quelli esposti dall
[...]
ed eccependo nel merito la prescrizione di ogni eventuale pretesa risarcitoria, CP_7 asserendo che il diritto, anche in questo caso, decorre dal momento della manifestazione e conoscibilità dell'origine professionale della malattia (almeno 1988), e che il primo atto interruttivo risale al 09/12/2019. La Gestione Liquidatoria contestava inoltre la fondatezza della pretesa risarcitoria, la mancanza di nesso eziologico e la non corretta quantificazione dei danni, nonché l'applicabilità della compensatio lucri cum damno.
pag. 4/19 Si costituiva altresì la eccependo in via preliminare ed COroparte_9 assorbente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i debiti e crediti pregressi delle ex andavano imputati alle Gestioni Liquidatorie, configurabili come CP_12 prolungamento della soggettività dell'Ente soppresso, e non alla In subordine, CP_9 faceva proprie tutte le eccezioni e difese svolte dall' e dalla Gestione CP_7
Liquidatoria ex inclusa l'eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione CP_8 attiva.
Il eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché il COroparte_2 contagio non è derivato da emotrasfusioni o somministrazioni di sangue infetto (ambito normativo di sua vigilanza, L. n. 592/1967), bensì dall'attività lavorativa svolta dal sig.
maneggiando strumenti sanitari contaminati, la cui sicurezza ricade sul datore di Per_1
CO lavoro ( . Sosteneva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità civile, evidenziando che non è stato specificato alcun fatto illecito ascritto al e che non CP_2 sussiste il nesso eziologico. Eccepiva la prescrizione di ogni pretesa maturata antecedentemente al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione ed infine, chiedeva lo scomputo della somma già erogata alla sig.ra a titolo di indennizzo una Parte_1 tantum per compensatio lucri cum damno.
Integrato correttamente il contraddittorio, la causa dopo alcuni rinvii, veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 17.12.2025 con autorizzazione al deposito di note conclusionali;
udienza sostituita con note scritte ex art 127 ter cpc.
1. Sulle eccezioni preliminari.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, preliminarmente si rileva che le parti hanno provato la propria legittimazione attiva con le autocertificazioni allegati all'atto di citazione (moglie) ed alla prima memoria istruttoria (i figli con relativi nuclei famigliari).
Quanto alla legittimazione passiva essa va rinvenuta esclusivamente nel
[...]
. CP_2
La responsabilità del convenuto per le malattie derivanti da trasfusioni di CP_2 sangue infetto sussisteva anche nel 1988, anno in cui probabilmente il sig contraeva Per_1 infezione ematica;
lo si evince dall'esame della normativa di riferimento che di seguito si riporta:
pag. 5/19 - l'art. 1 della legge n. 296 del 1958 attribuisce al Ministero della Salute “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento-; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari...”.
- La legge n. 592 del 1967 attribuisce al (ora il compito di CP_2 CP_2 emanare le direttive tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita fa vigilanza (art. 1), di nominare la commissione provinciale per la disciplina dei servizi di trasfusione (art. 3), di autorizzare il funzionamento dei centri (regionali o infraregionali) di produzione degli emoderivati e fa stessa produzione e distribuzione degli emoderivati (artt. 4 - 7); di approvare la nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri trasfusionali e di produzione di emoderivati (art. 11);
- Il D. P. R. n. 1256 del 1971 (regolamento di attuazione della legge 592/1967) contiene norme di dettaglio che confermano la funzione di controllo e vigilanza del
Ministero (cfr. artt. 2, 3, 103,112).
- Il D. M. sanità del 17 febbraio 1972 prevede l'attività informativa del
[...]
ed il successivo D.M. sanità del 15 settembre 1972 disciplina, poi, CP_2
l'importazione ed esportazione dei sangue e suoi derivati.
- La legge n. 519 del 1973 attribuisce all' compiti attivi a Parte_6 tutela della salute pubblica.
- La legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN pur dopo l'inizio del passaggio alle regioni di alcune funzioni statali in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 Cost., conserva al (ora) un ruolo primario nella programmazione del CP_2 CP_2 piano sanitario nazionale (art. 53 e segg.), con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, nonché con importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (cfr. l'art. 6, lett. b) ed e); cfr., altresì l'art. 4,
pag. 6/19 n. 6), che conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale).
- Il D. L. n. 443 del 1987 (convertito nella L. n. 531 del 1987), stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacovigilanza” da parte del Ministero della sanità (ora ), il quale si avvale dell' e delle CP_2 Parte_6 stesse unità sanitarie locali (art. 9, commi 1 e 6), che hanno un obbligo di informazione nei confronti del che, a sua volta, può stabilire le modalità CP_2 di esecuzione dei monitoraggi sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelativi riguardanti i prodotti in commercio (commi 2, 7 e 8).
- La legge n. 107 del 1990 (contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati) stabilisce che il prezzo di cessione delle unità di sangue
è fissato annualmente dal Ministero della sanità (art. 1, comma 6), il quale emette protocolli riguardanti le modalità delle donazioni, l'accertamento dell'idoneità dei donatori, l'organizzazione delle attività [mediante strutture sia nazionali che regionali coordinate dal Ministero cfr. l'art. 8, comma 2, lettere e) ed h) e comma 4]; all'Istituto superiore, inoltre, è attribuito il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate [ l'art. 9, lett. a), d), e); l'art. 10, chiarisce che le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale soggette ai controlli dell'autorità sanitaria “da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale”], di vigilare sulla qualità dei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10, comma 2); l'art. 15 stabilisce che l'importazione CP_2 del sangue umano conservato e quella dei suoi derivati sono autorizzate dal sanità (ora della salute); che l'importazione di emoderivati pronti per COroparte_2
l'impiego è consentita a condizione che (fatta eccezione per quelli di provenienza da paesi europei) risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana e, comunque, “a condizione che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”; il (ora) della CP_2
pag. 7/19 Salute deve presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge (art. 22).
- Il D. Lgs. n. 178 del 1991 disciplina, tra l'altro, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
(cfr. gli artt. 3, 7, 14). CP_2
- il D. Lgs. n. 266 del 1993 ha conservato al Ministero della sanità (ora ) CP_2 compiti in materia di sanità pubblica e “vigilanza” sulle specialità medicinali [art. 1, lettera e)];
- il D. Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ribadisce il compito di vigilanza del Ministero sull'attuazione del Servizio sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (art. 32, comma 11); il D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112, che ha operato il conferimento alle regioni della generalità delle attribuzioni statali in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenze in materia di sangue umano e suoi componenti, di produzione di plasmaderivati e farmacovigilanza (artt. 115 e 116).
Dal quadro normativo sopra succintamente richiamato, si evince che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del SSN, il
(ora) della ha mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del CP_2 CP_2 sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari.
Sussistono, pertanto, in tale materia, obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al solo . COroparte_2
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, la legislazione vigente prevedeva in capo al pag. 8/19 un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue COroparte_2 umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581). Tale principio di diritto è oramai consolidato;
la responsabilità extracontrattuale del si basa sull'omessa vigilanza sulla sostanza COroparte_2 ematica e sugli emoderivati distribuiti nei vari Ospedali del territorio nazionale (in tal senso recentemente Cass., Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024).
E' evidente che questi obblighi comportamentali di direzione e di vigilanza del
(ora ) sulle modalità di conservazione e di somministrazione del CP_2 CP_2 sangue discendono dalle fonti normative sopra citate e sono generali, per cui si applicano anche se l'infezione da Epatite C sia avvenuta non a seguito di somministrazione ma a seguito di contatto con sangue infetto nell'espletamento di attività lavorativa di infermiere.
Non è infatti l'origine del contatto a determinare la legittimazione passiva, quanto la circostanza che il sangue a disposizione dei presidi sanitari per essere trasfusi ai pazienti fosse infetto;
ed il aveva l'obbligo di controllo e vigilanza sulla origine e qualità CP_2 del sangue destinato alle trasfusioni all'utenza. A sostegno di queste considerazioni val la pena di rilevare che la moglie superstite del sig presentava ricorso ex L 210/92 alla Per_1
CMO competente presso il;
poi presentava ricorso in sede COroparte_2 giurisdizionale innanzi al Tribunale di ER ER nei confronti del COroparte_2
e da quest'ultimo riceveva il pagamento dell'indennizzo una tantum ex Legge 210
[...] citata.
Non vi è dubbio quindi che la legittimazione passiva sussista solo ed esclusivamente nei confronti del . COroparte_2
Anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto vantato dagli attori iure hereditatis è da disattendere alla luce dei chiarimenti resi dagli attori nelle note scritte del
18.04.2025 in cui hanno precisato che l'azione da loro promossa riguarda il risarcimento del danno parentale (iure proprio) per la morte del proprio congiunto, e non il risarcimento del danno subito dal de cuius (riguardo al quale era maturata indubbiamente la prescrizione).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui, nel caso specifico, l'exordium
pag. 9/19 praescriptionis per il danno da perdita del rapporto parentale coincide con il 09/07/2019, data del decesso del dante causa. Infatti, solo in quel momento è maturato il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale e la prescrizione di detto diritto è stata interrotta dagli attori con le istanze risarcitorie (09/12/2019 e 31/03/2023) e con la successiva notifica dell'atto di citazione.
2. Sulla fondatezza della domanda attorea. Orientamenti giurisprudenziali.
La prova della responsabilità extracontrattuale del per omessa COroparte_2 vigilanza sulla qualità del sangue che ha infettato l'ex infermiere dell'Ospedale di CP_11
emerge già dalla semplice consultazione della documentazione in atti, Persona_1 con particolare riferimento al decreto del del 14.09.22 che accoglieva COroparte_2 in autotutela il ricorso presentato dalla sig.ra e le accordava l'indennizzo una Parte_1 tantum ex L 210/92; la decisione si basava sul parere reso dell'ufficio medico-legale del
Ministero in data 7.9.22 in cui si valorizzava che “In conclusione, valutato anche lo spirito
'assistenziale-sociale' con il quale si è giunti alla legge 210/92, sulla base di quanto precedentemente asserito, appare 'più probabile che non' che il sig. abbia contratto l'infezione da HBV, che lo ha Per_1 sfortunatamente condotto al decesso, nel corso e per causa della sua attività professionale. In conclusione si ritiene che la patologia epatica da HBV, contratta molto probabilmente in qualità di operatore sanitario, costituisce CAUSA e CONCAUSA del decesso e di conseguenza spetta alla ricorrente la corresponsione di assegno , pertanto il ricorso viene accolto”. CP_13
Ebbene, le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO (ma il principio è estensibile anche al decreto del di riconoscimento del diritto all'indennizzo una tantum) possa avere COroparte_2 valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di COroparte_2 sangue infetto (in genere dalla contrazione di infezione da sangue infetto), il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare CP_2 specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o pag. 10/19 sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024 “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma anche di altri soggetti COroparte_2 eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa CP_1
), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova”).
Pertanto, il decreto del del 14.09.22 è elemento probatorio più COroparte_2 che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la contrazione dell'epatite C e l'esposizione a sangue infetto da parte dell' nell'espletamento delle mansioni di infermiere. Per_1
Il convenuto non può essere esonerato da responsabilità neppure tenendo CP_2 conto che le infezioni causate da sangue infetto sono state scoperte solo in data successiva al 1988. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17685/2011 in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV
(epatite B), HIV e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era COroparte_2 tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
3. Sul risarcimento danni iure proprio
Gli attori, rispettivamente moglie, figli e nipoti del de cuius hanno Persona_1 richiesto iure proprio il risarcimento danno da perdita parentale del proprio congiunto,
pag. 11/19 avvenuto nel 2019 a cagione di Epatite cronica attiva HBV correlata evoluta in cirrosi complicata da HCC multifocale contratta con il contatto con sangue infetto.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Va aggiunto che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Inoltre si rammenta il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge
e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”
(recentemente in tal senso Cass., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
pag. 12/19 Ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che si muove nella forbice dei criteri indicati in tale pronuncia.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Orbene, eccettuata la moglie del de cuius, le altre parti attrici (i figli e nipoti) non hanno provato i requisiti della convivenza e del danno dinamico relazionale.
Quanto al primo aspetto dalle autocertificazioni in atti si evince che i due figli di avevano all'epoca del decesso già costituito nuclei famigliari autonomi;
Persona_1 quanto al secondo aspetto, richiamando l'Ordinanza della SSzione n. 5769 del
04/03/2024 secondo cui va provato “l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”, lo scrivente Tribunale ritiene naturalmente di riconoscere anche questa voce di danno, poiché secondo l'id quod plerumque accidit permane la frequentazione dei figli con i propri genitori anche dopo che hanno formato un proprio autonomo nucleo famigliare – salvo che si provi il contrario –, ma non si può attribuire il punteggio massimo per l'intensità della frequentazione poiché non è stata provata dagli attori. Pervero si dà atto che nell'atto di citazione è stata articolata prova testimoniale a tal fine, ma la testimonianza non è stata ammessa perché superflua ed inutile. Ed infatti il Tribunale, come già evidenziato sopra,
pag. 13/19 può ritenere provato per presunzione lo stato di sofferenza interiore causato dalla perdita di un parente stretto ma le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in citazione descrivono un rapporto ordinario che permane tra un genitore ed i figli non conviventi che hanno creato propri nuclei famigliari;
non esprimono circostanze eccezionali di frequentazione idonea ad applicare il massimo punteggio possibile secondo la voce e) della tabella milanese.
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dai nipoti che pure merita accoglimento. da ultimo si richiama Cass
Ordinanza n. 17208 del 26/06/2025 secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Naturalmente, quanto sopra riferito non è valevole per la moglie convivente ed in favore della quale si può ragionevolmente presumere che l'intensità della frequentazione con il proprio marito fosse stata massima fino al decesso.
Tanto chiarito sull'an debeatur, si può procedere alla liquidazione del danno secondo i parametri delle tabelle milanesi versione del 2024:
(moglie 71 anni al momento dell'evento) Parte_1 tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 82
pag. 14/19 IMPORTO del RISARCIMENTO € 320.702,00.
Da tale importo deve essere detratto l'importo di € 77.468,53 ricevuto dalla sig.ra a titolo di indennizzo una tantum ex art 2 co 3 L 210/92 dal Parte_1 COroparte_2
. L'importo dovuto quale danno differenziale ammonta quindi definitivamente ad €
[...]
243.233,47
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Più in particolare, al fine di individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia gli acconti sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dei due acconti): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza
(rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
(45 anni figlia al momento dell'evento) e (51 Persona_2 Parte_5 anni figlio al momento dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 59
pag. 15/19 IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00 cadauno
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
, e (nipoti 14 anni al momento Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 73.014,00 cadauno.
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
(nipote 7 anni al momento dell'evento), (nipote Persona_3 Persona_1
11 anni al momento dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 88.296,00 cadauno.
pag. 16/19 Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (09.07.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n.
25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
In citazione gli attori hanno dedotto anche un danno patrimoniale da perdita di apporto economico dato dalla pensione del congiunto deceduto;
hanno articolato prova orale in citazione per dimostrare nello specifico le elargizioni costanti e ripetute del de cuius in favore di ciascuno di loro, ma non si è ammessa tale prova perché superflua ed inutile, essendo fatto notorio di comune esperienza che i genitori continuino a sostenere economicamente i propri figli e soprattutto elargiscano somme ai propri nipoti;
semmai il convenuto avrebbe dovuto provare il contrario, ma non ha articolato prove in tal CP_2 senso. Tuttavia la posta risarcitoria richiesta in citazione è esorbitante, non essendo certa né la data in cui sarebbe deceduto per cause naturali né la quota mensile Persona_1 della pensione che avrebbe potuto elargire ai suoi congiunti non potendosi escludere che con l'avanzamento dell'età sua e della moglie, avrebbe impiegato la maggior parte della pensione per sostenere cure per sé e la consorte. Si ritiene in via equitativa di riconoscere a ciascun attore il minor importo di € 5.000 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità già indicate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza, CP_2 con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore individuabile secondo il decisum (tra € 1.000.000 ed € 2.000.000) a cagione della particolare semplicità della controversia e delle modalità e celerità di definizione del giudizio. Indi deve trovare applicazione il disposto dell'art 4 co 4 del DM 55/14 secondo cui “Nell'ipotesi in cui, ferma
l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per
l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”; tale importo deve essere poi incrementato del 30% per ciascuna posizione processuale successiva alla prima, ai sensi dell'art 4 co 2 del DM 55/14.
Ne deriva che le spese vanno liquidate secondo il seguente prospetto:
pag. 17/19 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 210 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 39.851,70
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 58.828,70
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 58.828,70 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -17.648,61
Compenso al netto delle riduzioni € 41.180,09
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 18.977,00
Totale variazioni in aumento + € 39.851,70
Totale variazioni in diminuzione - € 17.648,61
Compenso totale € 41.180,09
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 6.177,01
SS VV ( 4% ) € 1.894,28
Totale imponibile € 49.251,38
IVA 22% su Imponibile € 10.835,30
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 60.086,68
Spese di lite compensate tra gli attori ed il da un lato e tutte le COroparte_2 altre parti dall'altro
P.Q.M.
pag. 18/19 Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità extracontrattuale del per la COroparte_2 contrazione dell'epatite C, e per il successivo decesso di Persona_1 verificatosi il 09.07.19, lo condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme:
a. € 243.233,47 a oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 secondo le modalità indicate in motivazione;
b. € 230.749,00 cadauno ad e oltre interessi Persona_2 Parte_5 legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
c. € 73,014,00, cadauno, a , e oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
d. € 88.296,00 cadauno a ed oltre interessi legali Persona_3 Persona_1
e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
e. € 5.000,00 cadauno a tutti gli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di COroparte_2 giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 60.086,68 per onorari – già comprensivo degli accessori di legge – oltre rimborso spese vive di C.U., con attribuzione ai procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.;
3) Spese di lite compensate tra attori, e tutte le altre parti COroparte_2 processuali;
Così deciso in Salerno
17.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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