CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38667 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NI FA;
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38667 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18/06/2025, accoglieva la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen, avanzata, in data 17/11/2021, dall'odierno ricorrente DI LA, riconoscendogli il diritto alla corresponsione di € 30.420,78 per l’ingiusta detenzione patita dal 20/11/2012 al 28/03/2013. 1.1. La vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il DI riguardava una con- dotta estorsiva, aggravata, secondo la contestazione, dagli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/91. Alla stregua dell’imputazione, il ricorrente, in concorso con altri soggetti, appartenenti al sodalizio criminale dei Casalesi, agendo tutti nell’interesse del clan, avrebbero costretto la persona offesa a versare la somma complessiva di lire 220/230 milioni, di cui 70/80 in contanti e il resto con effetti cambiari poi girati al DI. Il DI era tratto in arresto, in relazione al reato sopra indicato, in data 20/11/2012, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 12/11/2012. La misura veniva poi revocata con ordinanza emessa dallo stesso G.I.P. in data 28/03/2013, eseguita in pari data. Successivamente il G.U.P. del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbre- viato, con sentenza emessa in data 23/10/2014, assolveva il DI con la formula “perché il fatto non sussiste”. La pronuncia assolutoria era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 02/03/2021 e diveniva irrevocabile il 07/09/2021. La Corte territoriale, ritenendo che non sussistessero elementi idonei a dimo- strare che l’istante avesse dato luogo per dolo o colpa grave all'instaurazione e al mantenimento della custodia in carcere, riconosceva il diritto del DI al ristoro per l’ingiusta detenzione patita (calcolata in 129 giorni, sebbene per mero errore materiale nel provvedimento impugnato si faccia riferimento a “14 giorni”), liqui- dando, in applicazione del criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza di le- gittimità, la somma complessiva di € 30.420,78 (129 x 235,82), disattendendo la richiesta di liquidazione di maggiori danni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DI LA, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'importo liquidato per l'ingiusta de- tenzione patita. Ci si duole, invero, che la Corte territoriale si sia limitata ad applicare il solo parametro aritmetico, omettendo qualsivoglia logica motivazione in punto di valu- tazione in concreto delle sofferenze patite dal DI e senza un compiuto riferi- mento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente. 3 Nello specifico, in relazione al pregiudizio economico subìto dal DI, si la- menta che la Corte partenopea ha, illogicamente, ignorato i precisi dati forniti dal proprio consulente che dimostrano come il volume di affari delle società dell’istante, operanti nel settore della vendita delle auto e del trasporto delle merci (Autostella S.r.l., Autostella DI S.r.l., Edil Trasporti di Donato Rosa S.n.c.) e gli stessi redditi imponibili del DI siano diventati consistentemente inferiori proprio a partire dal 2012, anno dell’arresto. Si lamenta, altresì, che il giudice della ripa- razione ha totalmente ignorato le vicende della società Auto Stella N.P. S.r.l., og- getto di sequestro penale in data 07/02/2012, che ne aveva determinato il tracollo finanziario fino alla liquidazione ed alla successiva dichiarazione di fallimento del 2018. Ci si duole, ancora, che la Corte partenopea, nel motivare il rigetto della richiesta del maggior pregiudizio subito, ha totalmente omesso di valutare che il DI, prima dell’arresto, era un imprenditore affidabile e credibile, che proprio grazie a tali qualità era divenuto rivenditore dei più grandi marchi di case automo- bilistiche (Mercedes Benz, Porche, Maserati, Audi, BMW, Ferrari). La notizia dell’ar- resto, connessa peraltro a dinamiche camorristiche, - si osserva – aveva minato profondamente la sua vita lavorativa, compromettendone l’affidabilità proprio agli occhi di tali maggiori marchi, i quali sin da subito revocavano tutte le autorizza- zioni, determinando il tracollo finanziario documentato. Analogamente, in relazione ai danni psicofisici, il ricorrente lamenta che la Corte partenopea si sia limitata a rilevare la mancanza di documentazione medica, senza considerare che le ripercussioni psichiche della ingiusta detenzione subita, ove diano luogo ad un danno alla salute, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, vanno autonomamente indennizzate o, comunque, legittimano l’adozione di un parametro più alto nel calcolo aritmetico. In relazione, da ultimo, al danno all’immagine, ci si duole che la Corte terri- toriale non abbia attivato i propri poteri istruttori ovvero invitato la parte a prov- vedere alla prova o al suo completamento. Si osserva, inoltre, stante la notorietà del DI nel proprio ambiente lavorativo e sociale, amplificata dalla piccola realtà di provincia in cui viveva, che appare quantomai plausibile che la notizia dello stato detentivo del predetto si sia diffusa, anche piuttosto rapidamente, con inevitabile discredito sociale. Tutto quanto esposto, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto portare la Corte d'Appello di Napoli ad uno scostamento rispetto allo standard previsto, in virtù delle specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'e- vento, che non risultano adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4 3. Il Procuratore generale e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte, ex art. 611 cod. proc. pen., riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati, in quanto l'ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di legge e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 1.1. Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta deten- zione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o inden- nizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale. Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la natura dell'istituto e la possibilità di graduazione dell'indennità, affermando che "l'equa riparazione per ingiusta de- tenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimo- niale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez. Un., n. 1 del 6/3/1992). La natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione per ingiusta deten- zione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’ingiusta detenzione come risarcimento del danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dl esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell’entità del danni subiti, ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione delta nostra Costituzione – art. 24, comma 4 ma anche sull’art. 5, comma 5 della Convenzione Europea del diritti dell’uomo e sull’art 9, n. 5 del Patto internazionale del diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo e sulla determinazione del danno. 5 1.1.1. La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescri- vere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezza- mento delle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, infatti, è ormai consolidata nell’affermare (cfr. per tutte Sezioni Unite, 9 maggio 2001, n. 24287, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico – costituito dal rapporto tra il tetto mas- simo dell’indennizzo di cui all’art. 315, co. 2, c.p.p., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303, co. 4, lett. c), c.p.p. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita – con il potere di valutazione equi- tativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Sez. 3, 13 dicembre 2001 (dep. 2002) n. 5657, Rv. 221119; Sez. 4, 20 marzo 2002, n. 15463, Rv. 221314; Sez. 3, 22 gennaio 2003, n. 9056, Rv. 223614; Sez. 3, 29 aprile 2003, n. 28334, Rv. 225963; Sez. 3, 22 ottobre 2003, n. 45682, Rv. 226555; Sez. 3, 11 aprile 2014, n. 29965, Rv. 259940). Il parametro aritmetico, sopra indicato, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell’istituto (Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23319, Rv. 240302). In altra pronuncia della Corte Suprema si è precisato, ancora, che il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tenden- zialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’ob- bligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’in- tegrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 17 giugno 2011, n. 34857, Rv. 251429). 1.1.2. Tema dirimente è quello di individuare su chi incomba l’onere della prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il ver- sante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell’evento che non risultereb- bero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una 6 valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo in- dennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla nor- mativa penal-processualistica. Sul piano più strettamente processuale, l’obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non neces- saria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite (Cass. Sez. 4, 11 luglio 2007, n. 39815, Rv. 237837), sia per il correlato profilo proces- suale dell’esclusione dell’onere della prova in merito all’entità del danno, desumi- bile dall’aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, c.p.p.), è però costante l’affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge, però, non genericamente, ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 18848, Rv. 253555). Corollario di tale principio è l’onere della parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d’altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conse- guenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. In ordine al concetto di allegazione, l’approdo cui è prevenuta la Corte di cas- sazione è nel senso che è onere della parte che deduce l’esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato – pur senza provarlo – il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita (Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513). Si può, perciò, affermare che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione – quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell’attività lavorativa, dal prodursi di danni psico- fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione – se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l’equità, seppure contiene 7 un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Cass. Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita. 1.1.3. Sempre in premessa va ribadito che non tutti i danni sono indennizzabili e che, come chiarito da tempo da questa Corte (Sez. 4, sentenza n. 23119 del 13/5/2008), il giudice al fine di pervenire ad una liquidazione equa può prendere in considerazione altre circostanze di fatto sia di carattere oggettivo che sogget- tivo, individuandole con prudenza tra quelle positivamente valutate dall’ordina- mento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l’adozione. Si è ritenuto, ad esempio, che il danno all’immagine da discredito sociale pa- tito dall’istante non possa essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di ri- sarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione. È stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiu- sta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autono- mamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determina- zione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 3, 10 marzo 2011, n. 15665, Rv. 250004). Irrilevanti, ai fini di stabilire la misura della riparazione, sono sia la durata del processo presupposto che il connesso strepitus fori del processo: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all’art. 314 c.p.p. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quan- tificazione dell’indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Sez. 4, 7 giugno 2016, n. 30578, Rv. 267543). Diverso, invece, è il discorso quanto allo strepitus fori dell’arresto e della privazione di libertà, che andrà valutato (cfr. Sez. 4, 6 ottobre 2009, n. 40906, Rv. 245369 e. Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 3912, dep. 2014, Rv. 258833 cha ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell’arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito). Costituisce oggi ius receptum il principio che debba escludersi che tra le con- seguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente 8 alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. Sez. 4, 12 febbraio 2021, n. 6913, Rv. 280545 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale). Si è, di contro, ritenuto che la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provate, possano giustificare un maggiore indennizzo (Sez. 4, 10 novembre 2020, n. 32891, Rv. 280072 in un caso relativo a tre domande presentate all’Ammini- strazione di appartenenza, prima dell’esecuzione della misura detentiva, volte a ricoprire un ruolo apicale, che erano state escluse dalla valutazione con esplicito riferimento alla misura cautelare). Si è affermato, ancora, che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell’indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in ri- ferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell’indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l’aspetto della motivazione solo sotto il pro- filo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (così Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513; conf. Sez. 4, 11 maggio 2000, n. 2815, Rv. 216937). 2. Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, il provvedimento im- pugnato risulta logicamente motivato e conforme ai principi elaborati in sede di legittimità. Ed invero, il giudice della riparazione non ha ritenuto di riconoscere gli asseriti ulteriori danni patrimoniali afferenti all'attività imprenditoriale del ricorrente, sul rilievo che gli stessi sono stati solo genericamente addotti, non risultando la spe- cifica e diretta riferibilità allo stato detentivo e, comunque, non acquisita la prova in tal senso. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che dalla documenta- zione prodotta dalla difesa del ricorrente emergeva che le aziende della famiglia DI erano state coinvolte in vicende giudiziarie e sequestri di prevenzione dal 2010 al 2018 e che gli stessi amministratori giudiziari ritennero opportuno non proseguire nelle attività commerciali, sicché non poteva dirsi provato che il tracollo finanziario di tali società, documentato dai prospetti allegati alla relazione, fosse causalmente connesso alla ingiusta detenzione del DI, protrattasi per poco più di quattro mesi. Il percorso argomentativo risulta, quindi, esposto in modo congruo e collegato agli atti, tale da fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali i pregiudizi 9 lamentati non erano stati ritenuti adeguatamente dimostrati, né era stato dimo- strato che gli stessi fossero causalmente connessi all'ingiusta detenzione subita. Va anche rilevato che il difensore ricorrente, nel ribadire la richiesta di liqui- dazione di un maggiore pregiudizio economico, riconosce che una serie di danni in termini di perdita di fatturato che rivendica in relazione, in particolare, alla società Auto Stella N.P. S.r.l. derivano dal sequestro penale operato in data 07.02.2012, così omettendo di considerare che il perimetro entro il quale il giudice della ripa- razione è stato chiamato a determinare l'indennizzo, è solo quello del pregiudizio subito dalla detenzione ingiusta, non dal processo e dai provvedimenti ablativi nel corso dello stesso adottati. Quanto agli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, il giudice della riparazione ha ritenuto di rigettare la liquidazione delle voci di danno indicate dal ricorrente, osservando come lo stesso si fosse limitato ad allegare genericamente ripercussioni di carattere fisico-psichico e un danno all’immagine connesso allo strepitus fori, senza fornire alcun elemento a riscontro (articoli di giornale, docu- mentazione clinica) comprovante la derivazione causale dei pregiudizi lamentati con la ingiusta detenzione subita. Ebbene, anche sotto tale profilo, la motivazione risulta congrua e intrinseca- mente ragionevole avendo la Corte territoriale, adeguandosi ai principi sopra espo- sti, correttamente evidenziato la genericità della richiesta, in quanto meramente assertiva della sussistenza di determinati pregiudizi, senza che fosse in alcun modo circostanziata né l’entità e le modalità concrete di diffusione della notizia dell’ar- resto, né l’entità e la tipologia delle ripercussioni psico-fisiche, sì da apprezzarne, anche sotto il profilo temporale, il collegamento causale rispetto alla ingiusta de- tenzione subita e da giustificare l’esercizio dei poteri officiosi del giudice. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 4. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, non pertinenti al contenuto del provvedimento impugnato, senza contrastare specificamente i motivi di gra- vame proposti. 10
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente Così deciso, il 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI FA DR TA
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38667 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18/06/2025, accoglieva la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen, avanzata, in data 17/11/2021, dall'odierno ricorrente DI LA, riconoscendogli il diritto alla corresponsione di € 30.420,78 per l’ingiusta detenzione patita dal 20/11/2012 al 28/03/2013. 1.1. La vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il DI riguardava una con- dotta estorsiva, aggravata, secondo la contestazione, dagli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/91. Alla stregua dell’imputazione, il ricorrente, in concorso con altri soggetti, appartenenti al sodalizio criminale dei Casalesi, agendo tutti nell’interesse del clan, avrebbero costretto la persona offesa a versare la somma complessiva di lire 220/230 milioni, di cui 70/80 in contanti e il resto con effetti cambiari poi girati al DI. Il DI era tratto in arresto, in relazione al reato sopra indicato, in data 20/11/2012, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 12/11/2012. La misura veniva poi revocata con ordinanza emessa dallo stesso G.I.P. in data 28/03/2013, eseguita in pari data. Successivamente il G.U.P. del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbre- viato, con sentenza emessa in data 23/10/2014, assolveva il DI con la formula “perché il fatto non sussiste”. La pronuncia assolutoria era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 02/03/2021 e diveniva irrevocabile il 07/09/2021. La Corte territoriale, ritenendo che non sussistessero elementi idonei a dimo- strare che l’istante avesse dato luogo per dolo o colpa grave all'instaurazione e al mantenimento della custodia in carcere, riconosceva il diritto del DI al ristoro per l’ingiusta detenzione patita (calcolata in 129 giorni, sebbene per mero errore materiale nel provvedimento impugnato si faccia riferimento a “14 giorni”), liqui- dando, in applicazione del criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza di le- gittimità, la somma complessiva di € 30.420,78 (129 x 235,82), disattendendo la richiesta di liquidazione di maggiori danni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DI LA, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'importo liquidato per l'ingiusta de- tenzione patita. Ci si duole, invero, che la Corte territoriale si sia limitata ad applicare il solo parametro aritmetico, omettendo qualsivoglia logica motivazione in punto di valu- tazione in concreto delle sofferenze patite dal DI e senza un compiuto riferi- mento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente. 3 Nello specifico, in relazione al pregiudizio economico subìto dal DI, si la- menta che la Corte partenopea ha, illogicamente, ignorato i precisi dati forniti dal proprio consulente che dimostrano come il volume di affari delle società dell’istante, operanti nel settore della vendita delle auto e del trasporto delle merci (Autostella S.r.l., Autostella DI S.r.l., Edil Trasporti di Donato Rosa S.n.c.) e gli stessi redditi imponibili del DI siano diventati consistentemente inferiori proprio a partire dal 2012, anno dell’arresto. Si lamenta, altresì, che il giudice della ripa- razione ha totalmente ignorato le vicende della società Auto Stella N.P. S.r.l., og- getto di sequestro penale in data 07/02/2012, che ne aveva determinato il tracollo finanziario fino alla liquidazione ed alla successiva dichiarazione di fallimento del 2018. Ci si duole, ancora, che la Corte partenopea, nel motivare il rigetto della richiesta del maggior pregiudizio subito, ha totalmente omesso di valutare che il DI, prima dell’arresto, era un imprenditore affidabile e credibile, che proprio grazie a tali qualità era divenuto rivenditore dei più grandi marchi di case automo- bilistiche (Mercedes Benz, Porche, Maserati, Audi, BMW, Ferrari). La notizia dell’ar- resto, connessa peraltro a dinamiche camorristiche, - si osserva – aveva minato profondamente la sua vita lavorativa, compromettendone l’affidabilità proprio agli occhi di tali maggiori marchi, i quali sin da subito revocavano tutte le autorizza- zioni, determinando il tracollo finanziario documentato. Analogamente, in relazione ai danni psicofisici, il ricorrente lamenta che la Corte partenopea si sia limitata a rilevare la mancanza di documentazione medica, senza considerare che le ripercussioni psichiche della ingiusta detenzione subita, ove diano luogo ad un danno alla salute, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, vanno autonomamente indennizzate o, comunque, legittimano l’adozione di un parametro più alto nel calcolo aritmetico. In relazione, da ultimo, al danno all’immagine, ci si duole che la Corte terri- toriale non abbia attivato i propri poteri istruttori ovvero invitato la parte a prov- vedere alla prova o al suo completamento. Si osserva, inoltre, stante la notorietà del DI nel proprio ambiente lavorativo e sociale, amplificata dalla piccola realtà di provincia in cui viveva, che appare quantomai plausibile che la notizia dello stato detentivo del predetto si sia diffusa, anche piuttosto rapidamente, con inevitabile discredito sociale. Tutto quanto esposto, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto portare la Corte d'Appello di Napoli ad uno scostamento rispetto allo standard previsto, in virtù delle specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'e- vento, che non risultano adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4 3. Il Procuratore generale e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte, ex art. 611 cod. proc. pen., riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati, in quanto l'ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di legge e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 1.1. Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta deten- zione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o inden- nizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale. Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la natura dell'istituto e la possibilità di graduazione dell'indennità, affermando che "l'equa riparazione per ingiusta de- tenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimo- niale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez. Un., n. 1 del 6/3/1992). La natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione per ingiusta deten- zione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’ingiusta detenzione come risarcimento del danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dl esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell’entità del danni subiti, ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione delta nostra Costituzione – art. 24, comma 4 ma anche sull’art. 5, comma 5 della Convenzione Europea del diritti dell’uomo e sull’art 9, n. 5 del Patto internazionale del diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo e sulla determinazione del danno. 5 1.1.1. La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescri- vere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezza- mento delle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, infatti, è ormai consolidata nell’affermare (cfr. per tutte Sezioni Unite, 9 maggio 2001, n. 24287, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico – costituito dal rapporto tra il tetto mas- simo dell’indennizzo di cui all’art. 315, co. 2, c.p.p., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303, co. 4, lett. c), c.p.p. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita – con il potere di valutazione equi- tativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Sez. 3, 13 dicembre 2001 (dep. 2002) n. 5657, Rv. 221119; Sez. 4, 20 marzo 2002, n. 15463, Rv. 221314; Sez. 3, 22 gennaio 2003, n. 9056, Rv. 223614; Sez. 3, 29 aprile 2003, n. 28334, Rv. 225963; Sez. 3, 22 ottobre 2003, n. 45682, Rv. 226555; Sez. 3, 11 aprile 2014, n. 29965, Rv. 259940). Il parametro aritmetico, sopra indicato, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell’istituto (Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23319, Rv. 240302). In altra pronuncia della Corte Suprema si è precisato, ancora, che il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tenden- zialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’ob- bligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’in- tegrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 17 giugno 2011, n. 34857, Rv. 251429). 1.1.2. Tema dirimente è quello di individuare su chi incomba l’onere della prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il ver- sante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell’evento che non risultereb- bero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una 6 valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo in- dennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla nor- mativa penal-processualistica. Sul piano più strettamente processuale, l’obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non neces- saria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite (Cass. Sez. 4, 11 luglio 2007, n. 39815, Rv. 237837), sia per il correlato profilo proces- suale dell’esclusione dell’onere della prova in merito all’entità del danno, desumi- bile dall’aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, c.p.p.), è però costante l’affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge, però, non genericamente, ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 18848, Rv. 253555). Corollario di tale principio è l’onere della parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d’altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conse- guenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. In ordine al concetto di allegazione, l’approdo cui è prevenuta la Corte di cas- sazione è nel senso che è onere della parte che deduce l’esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato – pur senza provarlo – il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita (Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513). Si può, perciò, affermare che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione – quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell’attività lavorativa, dal prodursi di danni psico- fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione – se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l’equità, seppure contiene 7 un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Cass. Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita. 1.1.3. Sempre in premessa va ribadito che non tutti i danni sono indennizzabili e che, come chiarito da tempo da questa Corte (Sez. 4, sentenza n. 23119 del 13/5/2008), il giudice al fine di pervenire ad una liquidazione equa può prendere in considerazione altre circostanze di fatto sia di carattere oggettivo che sogget- tivo, individuandole con prudenza tra quelle positivamente valutate dall’ordina- mento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l’adozione. Si è ritenuto, ad esempio, che il danno all’immagine da discredito sociale pa- tito dall’istante non possa essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di ri- sarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione. È stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiu- sta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autono- mamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determina- zione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 3, 10 marzo 2011, n. 15665, Rv. 250004). Irrilevanti, ai fini di stabilire la misura della riparazione, sono sia la durata del processo presupposto che il connesso strepitus fori del processo: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all’art. 314 c.p.p. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quan- tificazione dell’indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Sez. 4, 7 giugno 2016, n. 30578, Rv. 267543). Diverso, invece, è il discorso quanto allo strepitus fori dell’arresto e della privazione di libertà, che andrà valutato (cfr. Sez. 4, 6 ottobre 2009, n. 40906, Rv. 245369 e. Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 3912, dep. 2014, Rv. 258833 cha ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell’arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito). Costituisce oggi ius receptum il principio che debba escludersi che tra le con- seguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente 8 alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. Sez. 4, 12 febbraio 2021, n. 6913, Rv. 280545 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale). Si è, di contro, ritenuto che la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provate, possano giustificare un maggiore indennizzo (Sez. 4, 10 novembre 2020, n. 32891, Rv. 280072 in un caso relativo a tre domande presentate all’Ammini- strazione di appartenenza, prima dell’esecuzione della misura detentiva, volte a ricoprire un ruolo apicale, che erano state escluse dalla valutazione con esplicito riferimento alla misura cautelare). Si è affermato, ancora, che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell’indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in ri- ferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell’indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l’aspetto della motivazione solo sotto il pro- filo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (così Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513; conf. Sez. 4, 11 maggio 2000, n. 2815, Rv. 216937). 2. Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, il provvedimento im- pugnato risulta logicamente motivato e conforme ai principi elaborati in sede di legittimità. Ed invero, il giudice della riparazione non ha ritenuto di riconoscere gli asseriti ulteriori danni patrimoniali afferenti all'attività imprenditoriale del ricorrente, sul rilievo che gli stessi sono stati solo genericamente addotti, non risultando la spe- cifica e diretta riferibilità allo stato detentivo e, comunque, non acquisita la prova in tal senso. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che dalla documenta- zione prodotta dalla difesa del ricorrente emergeva che le aziende della famiglia DI erano state coinvolte in vicende giudiziarie e sequestri di prevenzione dal 2010 al 2018 e che gli stessi amministratori giudiziari ritennero opportuno non proseguire nelle attività commerciali, sicché non poteva dirsi provato che il tracollo finanziario di tali società, documentato dai prospetti allegati alla relazione, fosse causalmente connesso alla ingiusta detenzione del DI, protrattasi per poco più di quattro mesi. Il percorso argomentativo risulta, quindi, esposto in modo congruo e collegato agli atti, tale da fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali i pregiudizi 9 lamentati non erano stati ritenuti adeguatamente dimostrati, né era stato dimo- strato che gli stessi fossero causalmente connessi all'ingiusta detenzione subita. Va anche rilevato che il difensore ricorrente, nel ribadire la richiesta di liqui- dazione di un maggiore pregiudizio economico, riconosce che una serie di danni in termini di perdita di fatturato che rivendica in relazione, in particolare, alla società Auto Stella N.P. S.r.l. derivano dal sequestro penale operato in data 07.02.2012, così omettendo di considerare che il perimetro entro il quale il giudice della ripa- razione è stato chiamato a determinare l'indennizzo, è solo quello del pregiudizio subito dalla detenzione ingiusta, non dal processo e dai provvedimenti ablativi nel corso dello stesso adottati. Quanto agli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, il giudice della riparazione ha ritenuto di rigettare la liquidazione delle voci di danno indicate dal ricorrente, osservando come lo stesso si fosse limitato ad allegare genericamente ripercussioni di carattere fisico-psichico e un danno all’immagine connesso allo strepitus fori, senza fornire alcun elemento a riscontro (articoli di giornale, docu- mentazione clinica) comprovante la derivazione causale dei pregiudizi lamentati con la ingiusta detenzione subita. Ebbene, anche sotto tale profilo, la motivazione risulta congrua e intrinseca- mente ragionevole avendo la Corte territoriale, adeguandosi ai principi sopra espo- sti, correttamente evidenziato la genericità della richiesta, in quanto meramente assertiva della sussistenza di determinati pregiudizi, senza che fosse in alcun modo circostanziata né l’entità e le modalità concrete di diffusione della notizia dell’ar- resto, né l’entità e la tipologia delle ripercussioni psico-fisiche, sì da apprezzarne, anche sotto il profilo temporale, il collegamento causale rispetto alla ingiusta de- tenzione subita e da giustificare l’esercizio dei poteri officiosi del giudice. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 4. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, non pertinenti al contenuto del provvedimento impugnato, senza contrastare specificamente i motivi di gra- vame proposti. 10
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente Così deciso, il 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI FA DR TA