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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
NT AO, TO
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3068/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3804/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta all'appello depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato al Comune di Fiumicino, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nell'ambito del procedimento r.g. 7019/2024; ha evidenziato, al riguardo, che aveva proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n.56311 del 14/12/2023 protocollo 258151 notificato il 06/01/2024 per rifiuti solidi urbani -
TARI anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022 per un totale di euro 4.501,00 composto da una maggiore imposta di euro 2.179,54 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, sull'immobile identificato al catasto del
Comune di Fiumicino al foglio 311 particella 693 subalterno 5 iscritto nella categoria C1 di 98 mq;
ha rilevato che il locale oggetto dell'avviso era privo di allaccio di utenze, sia elettrica che idrica e, dunque, non abitabile né suscettibile di alcun utilizzo;
ha quindi esposto che con sentenza n. 1502/2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma aveva respinto il ricorso evidenziando che il Comune di Fiumicino aveva correttamente determinato la tari, osservando, nel corpo della motivazione, che Nominativo_1 non aveva fornito adeguato riscontro alle proprie affermazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tari;
ha rappresentato, quindi, che il giudice era incorso in errore, tenuto conto che nella parte della sentenza “svolgimento del processo” aveva indicato come ricorrente
Nominativo_1 e non Ricorrente_1, sottolineando che l'errore in questione era stato determinato da un'errata intestazione dell'atto introduttivo di primo grado e del conseguente errore della segreteria della commissione tributaria provinciale che non aveva corretto l'indicazione della parte ricorrente;
ha dedotto, inoltre, che a seguito di tale errore il giudice aveva esaminato un diverso avviso di accertamento, riguardante diverso immobile;
ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in primo grado, tenuto conto che l'odierna parte appellante non aveva tempestivamente depositato il ricorso notificato alla parte convenuta ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, sottolineando come tale omissione fosse rilevabile d'ufficio e insanabile;
nel merito, ha evidenziato che l'errore era stato determinato in via esclusiva dal difensore della parte ricorrente in primo grado, che aveva depositato ricorso intestato a Nominativo_1 e non a Ricorrente_1, facendo riferimento a diverso avviso di accertamento e a diverso immobile. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello. Il contribuente ha depositato memorie scritte in vista dell'udienza odierna, sottolineando l'infondatezza dell'eccezione preliminare proposta dall'amministrazione comunale.
Disposta la comparizione delle parti ai fini dell'esame della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva la domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'eccezione preliminare avanzata dal Comune di Fiumicino è fondata e deve essere accolta. Invero, va preso atto che costituisce circostanza assolutamente pacifica tra le parti quella relativa all'omesso deposito tempestivo del ricorso di primo grado con la relativa notifica. Ciò posto, non può che prendersi atto della violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992. Tale norma testualmente prevede quanto segue:
“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. ...[omissis]...”.
La piana lettura della norma non può che fare ritenere che il deposito di un atto difforme da quello notificato non può che tradursi in omesso deposito dell'atto stesso, atteso che detta difformità non è sanabile una volta decorsi trenta giorni dalla notifica dell'atto in questione;
infatti, il legislatore ha previsto, in tal caso, la sanzione della inammissibilità. Peraltro, nella fattispecie non solo vi è stato l'omesso deposito dell'atto in concreto notificato, ma risulta anche omessa la prova della notifica del ricorso. Nel fascicolo di primo grado, infatti, come osservato in premessa, non risulta depositato il ricorso con la notifica dell'atto in questione al
Comune di Fiumicino, insuscettibile di sanatoria, contrariamente a quanto affermato dall'odierna parte appellante, determinata dalla costituzione in primo grado della parte resistente: la norma sopra trascritta sanziona con l'inammissibilità l'omesso deposito tempestivo del ricorso e della sua notifica, e ciò anche se la parte convenuta si sia costituita in giudizio.
Pertanto, tenuto conto del chiaro e inequivocabile dettato normativo, deve prendersi atto di tanto e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese del procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del presente giudizio di appello sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 2.500,00, comprensivi della fase cautelare, oltre accessori, se dovuti. Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paola NT Fernanda FRAIOLI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
NT AO, TO
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3068/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1502/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56311 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3804/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta all'appello depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato al Comune di Fiumicino, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nell'ambito del procedimento r.g. 7019/2024; ha evidenziato, al riguardo, che aveva proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n.56311 del 14/12/2023 protocollo 258151 notificato il 06/01/2024 per rifiuti solidi urbani -
TARI anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022 per un totale di euro 4.501,00 composto da una maggiore imposta di euro 2.179,54 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, sull'immobile identificato al catasto del
Comune di Fiumicino al foglio 311 particella 693 subalterno 5 iscritto nella categoria C1 di 98 mq;
ha rilevato che il locale oggetto dell'avviso era privo di allaccio di utenze, sia elettrica che idrica e, dunque, non abitabile né suscettibile di alcun utilizzo;
ha quindi esposto che con sentenza n. 1502/2025 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma aveva respinto il ricorso evidenziando che il Comune di Fiumicino aveva correttamente determinato la tari, osservando, nel corpo della motivazione, che Nominativo_1 non aveva fornito adeguato riscontro alle proprie affermazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tari;
ha rappresentato, quindi, che il giudice era incorso in errore, tenuto conto che nella parte della sentenza “svolgimento del processo” aveva indicato come ricorrente
Nominativo_1 e non Ricorrente_1, sottolineando che l'errore in questione era stato determinato da un'errata intestazione dell'atto introduttivo di primo grado e del conseguente errore della segreteria della commissione tributaria provinciale che non aveva corretto l'indicazione della parte ricorrente;
ha dedotto, inoltre, che a seguito di tale errore il giudice aveva esaminato un diverso avviso di accertamento, riguardante diverso immobile;
ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in primo grado, tenuto conto che l'odierna parte appellante non aveva tempestivamente depositato il ricorso notificato alla parte convenuta ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, sottolineando come tale omissione fosse rilevabile d'ufficio e insanabile;
nel merito, ha evidenziato che l'errore era stato determinato in via esclusiva dal difensore della parte ricorrente in primo grado, che aveva depositato ricorso intestato a Nominativo_1 e non a Ricorrente_1, facendo riferimento a diverso avviso di accertamento e a diverso immobile. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello. Il contribuente ha depositato memorie scritte in vista dell'udienza odierna, sottolineando l'infondatezza dell'eccezione preliminare proposta dall'amministrazione comunale.
Disposta la comparizione delle parti ai fini dell'esame della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva la domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'eccezione preliminare avanzata dal Comune di Fiumicino è fondata e deve essere accolta. Invero, va preso atto che costituisce circostanza assolutamente pacifica tra le parti quella relativa all'omesso deposito tempestivo del ricorso di primo grado con la relativa notifica. Ciò posto, non può che prendersi atto della violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992. Tale norma testualmente prevede quanto segue:
“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. ...[omissis]...”.
La piana lettura della norma non può che fare ritenere che il deposito di un atto difforme da quello notificato non può che tradursi in omesso deposito dell'atto stesso, atteso che detta difformità non è sanabile una volta decorsi trenta giorni dalla notifica dell'atto in questione;
infatti, il legislatore ha previsto, in tal caso, la sanzione della inammissibilità. Peraltro, nella fattispecie non solo vi è stato l'omesso deposito dell'atto in concreto notificato, ma risulta anche omessa la prova della notifica del ricorso. Nel fascicolo di primo grado, infatti, come osservato in premessa, non risulta depositato il ricorso con la notifica dell'atto in questione al
Comune di Fiumicino, insuscettibile di sanatoria, contrariamente a quanto affermato dall'odierna parte appellante, determinata dalla costituzione in primo grado della parte resistente: la norma sopra trascritta sanziona con l'inammissibilità l'omesso deposito tempestivo del ricorso e della sua notifica, e ciò anche se la parte convenuta si sia costituita in giudizio.
Pertanto, tenuto conto del chiaro e inequivocabile dettato normativo, deve prendersi atto di tanto e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese del procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del presente giudizio di appello sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 2.500,00, comprensivi della fase cautelare, oltre accessori, se dovuti. Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paola NT Fernanda FRAIOLI