Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 119
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omesso deposito del ricorso di primo grado

    La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare del Comune di Fiumicino, dato che l'omesso deposito tempestivo del ricorso di primo grado e la sua notifica costituiscono una violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992, sanzionata con l'inammissibilità. La difformità dell'atto depositato rispetto a quello notificato, o l'omessa prova della notifica, non sono sanabili e comportano l'inammissibilità del ricorso, anche in caso di costituzione della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 119
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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