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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6652/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6652/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Pasquale ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Tertulliano 37 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto allorquando i minori si trovano con ciascun genitore, con collocamento presso la madre presso la casa coniugale.
2. La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni via G. Chiverni 9 viene assegnata alla RA Pt_1 con quanto l'arreda;
3. Il sig. potrà tenere con sé i figli per due week and al mese dal sabato pomeriggio al Pt_2 sabato sera e il giorno della domenica, più un pomeriggio in settimana, con esclusione del pernotto fintantoché il padre non trovi idonea soluzione abitativa che possa ospitare i figli e considerando anche la tenera età di per cui andrà in ogni caso valutato l'ambientamento. Tale suddivisione Per_1 verrà mantenuta anche nel corso delle pause scolastiche e periodi di vacanza. In futuro i genitori valuteranno di introdurre periodi e soggiorni con il padre, anche in considerazione dell'introduzione del pernotto e dell'età di Per_1
4. Considerata la condizione economica paterna e la necessità di reperire altra soluzione abitativa, le parti concordano che l'assegno unico per le famiglie, che ad oggi ammonta ad euro 575,00 mensili e l'indennità di frequenza per pari a 340,00 euro mensili, vengano incamerati al 100% dalla ER RA , così come ogni altro beneficio che dovrà essere riconosciuto per i figli. Il sig. Pt_1 pertanto rinuncia in favore della moglie ai predetti sussidi. Il sig. verserà, altresì, Pt_2 Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, come per legge. Le parti si impegnano comunque a rideterminare l'ammontare dell'assegno di mantenimento al termine dei finanziamenti contratti dal sig. . Pt_2
5. L'autovettura targata EC49HA Dacia di proprietà della RA verrà ceduta dalla moglie al marito. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 332/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.02.2025 e pubblicata in data
06.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 18 luglio 2013 (atto n. 152 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Pt_2
Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6652/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Pasquale ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Tertulliano 37 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto allorquando i minori si trovano con ciascun genitore, con collocamento presso la madre presso la casa coniugale.
2. La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni via G. Chiverni 9 viene assegnata alla RA Pt_1 con quanto l'arreda;
3. Il sig. potrà tenere con sé i figli per due week and al mese dal sabato pomeriggio al Pt_2 sabato sera e il giorno della domenica, più un pomeriggio in settimana, con esclusione del pernotto fintantoché il padre non trovi idonea soluzione abitativa che possa ospitare i figli e considerando anche la tenera età di per cui andrà in ogni caso valutato l'ambientamento. Tale suddivisione Per_1 verrà mantenuta anche nel corso delle pause scolastiche e periodi di vacanza. In futuro i genitori valuteranno di introdurre periodi e soggiorni con il padre, anche in considerazione dell'introduzione del pernotto e dell'età di Per_1
4. Considerata la condizione economica paterna e la necessità di reperire altra soluzione abitativa, le parti concordano che l'assegno unico per le famiglie, che ad oggi ammonta ad euro 575,00 mensili e l'indennità di frequenza per pari a 340,00 euro mensili, vengano incamerati al 100% dalla ER RA , così come ogni altro beneficio che dovrà essere riconosciuto per i figli. Il sig. Pt_1 pertanto rinuncia in favore della moglie ai predetti sussidi. Il sig. verserà, altresì, Pt_2 Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, come per legge. Le parti si impegnano comunque a rideterminare l'ammontare dell'assegno di mantenimento al termine dei finanziamenti contratti dal sig. . Pt_2
5. L'autovettura targata EC49HA Dacia di proprietà della RA verrà ceduta dalla moglie al marito. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 332/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.02.2025 e pubblicata in data
06.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 18 luglio 2013 (atto n. 152 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Pt_2
Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi