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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita FabriZI Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentata, giusta procura speciale, da Parte_1 Parte_2
[...
in persona del Consigliere delegato e Procuratore e difesa, in virtù di Parte_3 procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituZIne e risposta depositata nel primo grado di giudiZI, dall'avv. Furio De Palma del foro di Milano ed elettivamente domiciliata, con il predetto difensore, presso l'Avv. Aurelio Irti con studio in Avezzano (AQ), Via Corradini 225
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , i primi due oltre che in proprio CP_4 Controparte_5 CP_6 anche in qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni TT Persona_1
e DO TT del foro di Teramo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati, unitamente ai predetti loro difensori, presso lo studio dell'Avv. Diego Salvatore, in 67100 L'Aquila al C.so
Vittorio Emanuele II n° 139
APPELLATI
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_7
e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Furio De Palma, del Foro di Milano, ed elettivamente
1 domiciliata, con il già menZInato difensore, presso l'Avv. Aurelio Irti, del Foro di Avezzano, con
Studio in Avezzano (AQ), Via Corradini 225.
ALTRA APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudiZI, dall'Avv. Iole Maggitti CP_8 del foro dell'Aquila,
ALTRO APPELLATO – CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 59/2024 pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<<voglia l'ecc.ma corte di appello l'aquila, disattesa ogni istanza contraria: < i>
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI R.G. n.
3039/2019, notificata in data in data 07.02.2024:
- rigettare le domande avanzate dai prossimi congiunti del Sig. nel presente giudiZI Persona_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum debeatur e, per l'effetto, mandare assolta da qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti e condannare Parte_1
i prossimi congiunti del Sig. a restituire a tutte le somme Persona_2 Parte_1 eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare la responsabilità maggioritaria o, in via gradata, paritaria del Sig. Per_2 nella produZIne del sinistro de quo, e per l'effetto ed in ogni caso:
[...]
I) limitare la condanna di in proporZIne al grado di responsabilità Parte_1 minoritario o gradatamente paritario accertato in capo al conducente del motociclo Yamaha XSR
700 tg EG48759;
II) condannare i prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 Parte_1 la somma derivante dalla differenza tra l'importo dai medesimi ricevuto in esecuZIne della
2 impugnata sentenza e la somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello a titolo di risarcimento spettante agli stessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudiZI. … >>
Appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni diversa e contraria istanza, ecceZIne e deduZIne disattesa, siccome infondata in fatto ed in diritto e previe le opportune declaratorie;
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva spiegata in atti dall'appellante in via incidentale per le motivaZIni tutte meglio esposte Controparte_7 in narrativa ed in ogni caso, dichiarare inammissibile la produZIne documentale tardivamente versata in atti dall'appellante in via incidentale, già contumace in Controparte_7 giudiZI in quanto tardivamente effettuata, disponendone lo stralcio dagli atti e, in ogni caso, chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ne tenga conto ai fini del decidere;
NEL MERITO,
- Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dai rispettivi
Appellanti, confermando integralmente la Sentenza n° 59/2024 resa a cura del Tribunale Civile di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI di primo grado R. G. n. 3039/2019, emessa il 01.02.2024, notificata via pec in data 07.02.2024, allo stato oggetto di gravame, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiamo integralmente richiamate e trascritte;
- Per l'effetto, respingere, con la miglior formula, le domande svolta dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale contro i GG.ri , in proprio e quale coerede di CP_1
; , in proprio e quale coerede di Persona_1 Controparte_2 Per_1
, (già genitore esercente la potestà sulla figlia minore ),
[...] Controparte_3
, ; e;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di GiudiZI. >>
Appellante in via incidentale Controparte_7
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni istanza contraria:
3 In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello incidentale oltre all'appello principale avanzato nell'interesse di con ogni Parte_1 conseguenza di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI R.G. n.
3039/2019, notificata in data in data 07.02.2024:
- dichiarare la carenza di legittimaZIne passiva di e, per l'effetto, Controparte_7 respingere le domande avanzate, nei confronti di dai prossimi congiunti Controparte_7 del Sig. nel presente giudiZI in quanto inammissibili e/o improcedibili con Persona_2 condanna dei prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 Controparte_7 tutte le somme eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
- rigettare in ogni caso le domande avanzate dai prossimi congiunti del Sig. nel Persona_2 presente giudiZI in quanto infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum debeatur e, per
l'effetto, mandare assolta da qualsivoglia domanda svolta nei propri Controparte_7 confronti con condanna dei prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 [...] tutte le somme eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, Controparte_7 oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare la responsabilità maggioritaria o, in via gradata, paritaria del Sig. Per_2 nella produZIne del sinistro de quo, e per l'effetto ed in ogni caso:
[...]
I) limitare la condanna di in proporZIne al grado di responsabilità Controparte_7 minoritario o gradatamente paritario accertato in capo al conducente del motociclo Yamaha XSR
700 tg EG48759;
II) condannare i prossimi congiunti del Sig. restituire a Persona_2 Controparte_7 la somma derivante dalla differenza tra l'importo dai medesimi eventualmente ricevuto in esecuZIne della impugnata sentenza e la somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello a titolo di risarcimento spettante agli stessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudiZI. ….>>
4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopra indicata sentenza il Tribunale dell'Aquila accoglieva la domanda proposta da
, (in proprio nonché unitamente a Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_9 quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ), , Controparte_3 Controparte_4
e i quali, con atto di citaZIne ritualmente notificato, avevano Controparte_5 CP_6 convenuto in giudiZI , (ente assicuratore del veicolo CP_8 Parte_1 investitore) e (agente distributore in Italia delle polizze assicurative del Controparte_7 predetto ente) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in proprio favore, danni conseguenti al sinistro verificatosi il 29.7.2018, alle ore 11,45 circa, in Pizzoli (AQ), allorquando il loro congiunto , alla guida del proprio motociclo KT 1290 Persona_2
Superduke R, tg. EJ52495, assicurato con la , percorrendo la SS 80 con Parte_1 direZIne L'Aquila-Teramo, cadeva invadendo la corsia opposta e veniva travolto dal motociclo
Yamaha XSR 700 tg. EG48759 condotto da;
a causa del violento investimento, poche CP_8 ore dopo, decedeva presso l'ospedale di L'Aquila. Pertanto, il Tribunale condannava Persona_2
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno, delle somme così quantificate:
- € 150.000,00 in Favore di (padre non convivente della vittima); Persona_1
- € 150.000,00 in favore di (madre non convivente della vittima); CP_1
- € 100.000,00 in favore di (fratello non convivente della vittima); Controparte_2
- € 70.000,00 in favore di e , quali esercenti la responsabilità Controparte_2 CP_9 genitoriale sulla minore (nipote non convivente); Controparte_3
- € 70.000,00 in favore di (nipote non convivente); Controparte_4
- € 60.000,00 in favore di (ZI materno non convivente); Controparte_5
- € 300.000,00 in favore di (convivente more uxorio della vittima), CP_6 oltre agli interessi e alla rivalutaZIne monetaria sulle somme liquidate in favore di tutti gli attori dal 29.07.2018 e soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite.
1.1. La motivaZIne della decisione è in estrema sintesi basata, ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c., sulla CTU espletata dal geom. da cui si desume che il convenuto Persona_3 CP_8
conducente del veicolo investitore proprietario del veicolo, non ha fornito la prova liberatoria
[...] di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Dunque, allo stesso dove essere attribuita la piena
5 responsabilità del sinistro. In particolare, secondo la CTU, la caduta di è avvenuta a Persona_2 bassa velocità e su un tratto di strada che garantiva al conducente del mezzo investitore una buona visibilità; non è stato possibile stabilire né la causa della caduta del né la velocità del veicolo Per_2 condotto dal nel momento in cui poteva avvistare il corpo mentre è stata CP_8 CP_8 individuata in 29 km/h la velocità del medesimo veicolo al momento dell'impatto; in ordine alla velocità del veicolo investitore condotto dal come si è detto non accertata esattamente, è CP_8 stata stimata una forbice compresa tra i 40 ed i 78 km/h; qualora il veicolo avesse tenuto una velocità entro il limite vigente di 50 km/h l'investimento sarebbe stato evitabile.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello (di seguito, per Parte_1 brevità, . Si riassumono di seguito i motivi addotti a fondamento del gravame. Parte_1
2.1. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento a proprietario e conducente del motociclo assicurato CP_8
Yamaha XSR 700 tg EG48759. In realtà, il vista la repentinità e imprevedibilità dell'evento, CP_8 nel trovarsi la carreggiata improvvisamente occupata dal corpo di , avrebbe fatto tutto Persona_2 il possibile per evitare il danno e quindi il sinistro sarebbe stato determinato per colpa esclusiva del defunto conducente del motoveicolo KT Super Duke R tg EJ52495. Ed infatti, secondo i Per_2 rilievi della Polizia Stradale di L'Aquila, il percorrendo la SS 80, giunto in prossimità della Per_2 progressiva chilometrica 20+700, in un tratto di strada in salita e in curva volgente a destra, mentre ultimava la curva, perdeva il controllo della moto e rovinava al suolo;
nel contempo, sopraggiungeva un veicolo sulla propria corsia di marcia, il cui conducente, con a bordo la CP_8 passeggere , pur effettuando una manovra di emergenza spostandosi verso l'estrema Persona_4 destra della carreggiata, non riusciva ad evitare l'urto contro il il quale si trovava disteso a Per_2 terra nell'unica parte libera della corsia del visto che la restante era invasa dal motociclo CP_8 del gli agenti non comminavano alcuna sanZIne nei confronti del Nello stesso Per_2 CP_8 senso, depongono gli esiti del procedimento penale nei confronti del conclusosi mediante CP_8 ordinanza di archiviaZIne del gip del Tribunale di L'Aquila, ove è sottolineata sia la imprevedibilità della invasione di corsia da parte del sia l'inevitabilità dell'investimento sicché anche un Per_2 eventuale, ma non provato, minimo superamento dei limiti di velocità da parte del non CP_8 avrebbe inciso sulla verificaZIne dell'evento. La stessa CTU ha accertato che il perdeva il Per_2
6 controllo del veicolo KT 1290 Superduke R autonomamente “per cause non precisabili ….che lo portava ad una anomala caduta inattesa sul lato sinistro piuttosto che sul lato destro, che ad un errore di guida quando ricorrendo tardivamente all'impianto frenante (dotato di abs) nell'avvicinarsi eccessivamente ad un mezzo a precedere, per il connaturato autoraddrizzamento del mezzo e la bassa andatura, sbilanciava il mezzo, ovvero nell'effetto di apertura del gas e chiusura dello stesso (la moto è di elevata cilindrata e potenza), dove concorrente lo pneumatico posteriore privo della necessaria aderenza perché consumato oltre il limite, destabilizzava l'equilibrio del veicolo. Si tratta di ipotesi tutte riferibili a cause di natura interna, cioè a quei fattori dipendenti dal solo conducente ed indipendenti da altri fattori esterni. L'esito era la caduta al suolo e l'invasione della corsia opposta con intralcio della stessa. Si tratta di comportamenti, eventualmente giustificabili in caso di malore, e stato del veicolo censurati dal CdS: Art.140/1 Principio informatore della circolaZIne;
Art.141/2 Velocità; Art.143/1 PosiZIne dei veicoli sulla carreggiata;
Art.79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolaZIne - Art. 237. Regolamento di AttuaZIne,
Appendice VIII 1/a-, Art.40/3 Segnali orizzontali. La condotta alternativa volta al mantenimento della destra e delle relative distanze di sicurezza, nonché il controllo del veicolo, avrebbero consentito di evitare il sinistro…”. Il CTU accertava, altresì, che le due fasi del sinistro (I fase: scivolamento al suolo del de cuius e della moto dallo stesso condotta con invasione della corsia opposta e investimento;
II Fase: investimento da parte del motociclo Yamaha XSR 700 tg. EG48759 sulla corsia da questo percorsa) “erano caratterizzati da una prossima contemporaneità”, il che conferma che l'invasione di corsia avveniva in maniera così improvvisa, anomala, inattesa (e lo stesso
CTU a definire anomala e inattesa la caduta al suolo sul lato sinistro) ed inaspettata che il conducente del motociclo Yamaha XSR 700 c.c. Tg. EG 48759 non poteva in alcun modo evitare la collisione nonostante la condotta di guida immune da censure e l'adoZIne di tutto quanto nelle sue possibilità per evitare la collisione. È poi fondamentale l'accertamento che, al momento dell'investimento, la velocità del veicolo del era di 28 km/h, molto più bassa del limite di 50 km/h; quanto alla CP_8 fase ante urto, la CTU formulava due ipotesi, una con andatura di 40 km/h e l'altra con andatura di
78 km/h, ma non c'è alcun elemento obiettivo che induca a ritenere che il viaggiasse ad una CP_8 velocità pari a quella della seconda ipotesi in un tratto di strada tortuosa di montagna, con pendenza di circa il 6-7% ed in prossimità di una curva sinistrorsa e pure con a bordo un passeggero. Peraltro, al contrario di quanto riportato nella sentenza gravata in ordine alla buona visibilità per il il CP_8 tratto di strada percorso dal era in salita e in curva volgente a destra a visuale coperta. Per_2
7 In secondo luogo, l'appellante censura la scelta del giudice di prime cure di sussumere il fatto nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. anziché in quella del secondo comma che
è quella che si attagli al caso in esame dal momento che, pur non essendovi una collisione tra i due veicoli, vi è “prossima contemporaneità tra la caduta del Sig. ed il successivo Persona_2 impatto dello stesso contro il motociclo del Sig. , cioè quel nesso di causalità tra la CP_8 guida del veicolo non coinvolto e lo scontro che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone la applicaZIne del citato secondo comma per graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili.
Quanto meno, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere alla presunZIne di pari responsabilità prevista dalla seconda disposiZIne. Peraltro, anche applicando l'art. 2054, comma 1, il Tribunale non avrebbe potuto sottrarsi dal valutare la condotta causale concorrente del ai sensi dell'art. 1227, comma Per_2
1, c.c..
Infine, non risulta neppure provato, secondo l'appellante, il nesso causale tra il decesso di e l'impatto dello stesso con il motociclo condotto dal sulla base del rilievo che non Per_2 CP_8 vi sarebbe la prova che la morte sia stata determinata dall'investimento e non dalla caduta a terra del
Per_2
2.2. Vengono contestati l'an e il quantum del risarcimento riconosciuto, nelle rispettive qualità sopra indicate, a (fratello del de cuius), e (nipoti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ex frate del de cuius), (ZI del de cuius) e (convivente more uxorio Controparte_5 CP_6 del de cuius). Nello specifico, si oppone il mancato raggiungimento della prova del pregiudiZI sofferto, ossia lo “sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse”; a tal fine, non è sufficiente provare, mediante certificaZIni anagrafiche, il solo vincolo parentale. In ogni caso, a supporto degli esorbitanti importi risarcitori riconosciuti, gli attori non hanno provato l'effettività e la qualità ed intensità del legame affettivo con il compianto Per_2
I testimoni escussi hanno reso dichiaraZIni generiche e indeterminate nonché valutative e
[...] palesemente frutto di deduZIni e, quanto alla teste collega di lavoro della vittima , Persona_5 de relato.
La carenza probatoria è ancora più pregnante quanto alle nipoti e Controparte_3 [...]
e allo ZI , tutti neppure conviventi con il defunto;
manca la prova che la CP_4 Controparte_5 frequentaZIne della vittima con i nipoti e con lo ZI (tutti aventi un autonomo nucleo familiare) fosse costante, abituale e/o quotidiana. È dunque evidente l'erroneità delle somme liquidate nella sentenza
8 di primo a favore delle nipoti e (€ 70.000,00 ciascuna) nonché Controparte_3 Controparte_4 dello ZI della vittima (€ 60.000,00). Controparte_5
Analoghi rilievi valgono per l'importo di € 100.000,00 liquidato a favore del fratello CP_2
in quanto, anche in questo caso, è da escludersi una significativa incidenza della perdita del
[...] familiare sulla qualità della vita dello stesso, non convivendo da tempo con il fratello scomparso ed avendo un nucleo familiare proprio.
Infine, è censurata la liquidaZIne in favore di , presunta convivente more uxorio CP_6 della vittima, dell'importo di € 300.000,00 pari addirittura al massimo tabellare. A differenza di quanto laconicamente sostenuto nella sentenza gravata non è stata fornita la minima prova del rapporto more uxorio, ossia di un legame stabile connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Invero, il teste , sul punto, non ha confermato che la Testimone_1 CP_6 pernottava presso l'abitaZIne di specificando che succedeva spesso solo nei fine Persona_2 settimana;
anche la teste ha affermato genericamente che la dormiva da lui Persona_5 CP_6 spesso, ma tale circostanza, dunque, esclude che gli stessi convivessero stabilmente e coabitassero nello stesso immobile;
del resto la aveva un luogo di residenza diverso da quello del CP_6 Per_2
a ciò è aggiunta la mancanza di prova della esistenza di un conto corrente comune, della compartecipaZIne di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto alla danneggiata.
2.3. L'appellante si duole ancora dell'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata disposta l'applicaZIne gli interessi legali e la rivalutaZIne monetaria dal 29.7.2018 sino al soddisfo sulle somme liquidate a favore degli attori, per violaZIne del principio secondo cui gli interessi vanno calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro commisurandoli alla somma medesima devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno.
2.4. La sentenza è, infine, impugnata nella parte in cui è stata condannata Controparte_7 in solido con , quale rappresentante della stessa per la gestione dei
[...] Parte_1 sinistri in Italia. Infatti, non è una compagnia assicurativa, bensì un mero Controparte_7 intermediario assicurativo, priva di legittimaZIne passiva.
3. Si sono costituititi, depositando comparsa di costituZIne e risposta, CP_1 CP_2
, , , e (i primi due, oltre
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
9 che in proprio, quali eredi di , deceduto in data 28.5.2021), i quali hanno resistito Persona_1 agli avversi assunti.
4. Si è costituita inoltre , già contumace in primo grado, aderendo al Controparte_7 gravame principale della e proponendo appello incidentale sostenendo la propria carenza Parte_1 di legittimaZIne passiva in quanto non compagnia assicuratrice, ma mero intermediario assicurativo,
e dunque dolendosi della propria condanna in solido con la Parte_1
5. Nella contumacia dell'appellato e sulle conclusioni innanzi trascritte nonché CP_8 all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del
22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattaZIne scritta.
6. Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato.
6.1. È innanzitutto condivisibile la doglianza relativa all'applicaZIne, da parte del giudice di prime cure, del primo comma dell'art. 2054 c.c. – che, come è noto, in caso di danno a persone o cose dalla circolaZIne del veicolo, stabilisce una presunZIne di colpa a carico del conducente se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – in luogo del secondo comma dello stesso articolo – che, invece, in caso di scontro tra veicoli, stabilisce la presunZIne, fino a prova contraria, di pari responsabilità dei conducenti –.
6.1.1. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la presunZIne di pari responsabilità nella causaZIne di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produZIne dell'evento dannoso” ed è per tale via anche possibile “graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili” (cfr. Cass. 3764/2021, Cass. 19197/2018, Cass. 3704/2012 e Cass.
10751/2002).
6.1.2. Ed è proprio questa la situaZIne che ricorre nel caso in esame. Infatti, come è tra le parti incontestato, , mentre percorreva la curva destrorsa, cadeva al suolo ed invadeva la Persona_2 corsia opposta, dopodiché, quando era riverso a terra, veniva investito dal motociclista IN
10 il quale procedeva nel senso opposto all'interno della propria corsia di marcia. In particolare, CP_8 il CTU ha evidenziato la quasi contemporaneità tra caduta del ed investimento deducendola Per_2 sia per via logica (la vittima ben protetta da tuta, casco e guanti, dopo la caduta a bassa andatura, si sarebbe spostato e avrebbe liberato la corsia se ne avesse avuto il tempo) che dalle s.i.t. rese da e , due dei motociclisti che viaggiavano insieme al (v. pp. CP_10 Controparte_11 Per_2
23-25 della relaZIne peritale datata 17.9.2022). Dunque, è evidente che, sebbene tra i due veicoli non vi sia stato un contatto, la caduta del primo motociclo – scivolato sulla fiancata sinistra e finito anch'esso nella corsia opposta – di cui il suo conducente, cioè , perdeva il controllo Persona_2 rovinando al suolo, non è certamente estranea alla dinamica del sinistro stradale e causalmente neutra rispetto all'evento dannoso. Al contrario, è solare che, se non vi fosse stata la caduta nella opposta corsia, l'investimento non si sarebbe verificato. È, dunque, manifestamente insensato assimilare il caso in esame a quello dell'investimento di un pedone che attraversa la strada, come sostengono gli appellati, già attori in primo grado. Peraltro, in ogni caso, anche applicando il primo comma dell'art. 2054 c.c., il giudice di prime cure, pur constatando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del non avrebbe potuto completamente trascurare di valutare, ai sensi dell'art. 1227, CP_8 comma 1, c.c., il rilievo causale della condotta del e di accertare le colpe rispettivamente Per_2 dell'uno e dell'altro secondo la particolarità del singolo caso concreto (in questo senso, tra le tante,
v. Cass. 2433/2024 e Cass. 842/2020).
6.2. Posto che l'accaduto va inquadrato nell'ambito del secondo comma dell'art. 2054 c.c. giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunZIne di colpa concorrente dell'altro posta dalla citata disposiZIne, essendo a tal fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolaZIne ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. ex plurimis Cass. n. 23431/2014). Il principio, tuttavia, se da un lato comporta la possibilità di pervenire all'accertamento di una quota di responsabilità di uno dei conducenti anche in presenza dell'accertata violaZIne di regole di condotta da parte del conducente del veicolo antagonista, dall'altro non può portare a far ritenere operante in maniera “automatica” la presunZIne di eguale concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Proprio in consideraZIne di ciò, la Suprema Corte ha specificato in più occasioni che tale presunZIne di responsabilità riveste carattere residuale e sussidiario, risultando applicabile solo
11 quando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (“In materia di responsabilità derivante dalla circolaZIne di veicoli la presunZIne di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funZIne sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso
e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”, Cass. n. 12884/2021, conforme Cass. n.
9353/2019) e, nell'ottica di chiarire ulteriormente l'effettiva portata e funZIne sussidiaria del comma sopra menZInato, ha sancito che “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera
l'altro dalla presunZIne della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.)
e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunZIne di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produZIne del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eZIlogico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (così Cass. n. 12884/2021; analogamente Cass. n. 4201/2022; n. 34163/2022; n.
34895/2022; n. 13672/2019; n. 9550/2009; n. 5226/2006). Per converso, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale “solleva l'altro dall'onere di vincere la presunZIne di pari responsabilità, di cui all'art.
2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass 299277/2024; nello stesso senso, Cass. 25758/2024).
6.3. Orbene, esaminando le condotte di guida dei due motociclisti ed iniziando da quella della vittima – atteso che gli attori, odierni appellati, deducono l'esclusiva responsabilità Persona_2 del veicolo antagonista condotto da – si evidenzia che, alla stregua delle univoche e CP_8 concordanti emergenze istruttorie, risulta in sintesi quanto segue:
a) il pneumatico posteriore del motociclo KT Super Duke R 1290 condotto dalla vittima era privo di battistrada e, dunque, consumato oltre il limite consentito (v. p. 20, foto 10, e pp. 40-41 della citata relaZIne del CTU) il che integra la violaZIne delle prescriZIni poste dagli artt. 79 c.d.s. e 237 reg. attuaZIne;
12 b) la vittima non manteneva il controllo del proprio mezzo;
in particolare, in prossimità di una autovettura che lo precedeva (e di cui hanno riferito i sopraccitati informatori) e nel percorrere una curva destrorsa, il motociclo si sbilanciava e scivolava a terra sul lato sinistro e cadeva a terra anche il conducente sempre sul lato sinistro;
le cause della perdita del controllo del mezzo e della anomala caduta sul lato sinistro piuttosto che su quello destro sono in astratto correlabili: ad un malessere del conducente o ad una errata manovra dello stesso consistente nel ritardo nell'attivaZIne dell'impianto frenante (dotato di abs) nell'avvicinarsi eccessivamente all'autoveicolo che precedeva (ad una aZIne frenante in curva in prossimità di un veicolo che procedeva più lentamente, aZIne che faceva rialzare la moto della vittima “quasi a riprendere l'assetto normale” ha fatto proprio riferimento l'informatore
, uno dei motociclisti del gruppo) e ciò per il connaturato autoraddrizzamento del CP_10 mezzo e la bassa andatura che sbilanciavano il mezzo;
oppure nell'effetto di apertura del gas e chiusura dello stesso che, tenuto conto della elevata cilindrata e potenza del motociclo e del negativo stato del pneumatico posteriore privo della necessaria aderenza perché consumato oltre il limite, può avere destabilizzato l'equilibrio della moto (su quanto esposto, v. pp. 28, 29, 38-42 della relaZIne di
CTU). L'ipotesi del malore della vittima non trova alcun riscontro (tanto meno medico-legale; cfr. la cartella clinica versata in atti) e, quindi, benché correttamente menZInata dall'ausiliario come ipotesi astratta, costituisce ai fini della ricostruZIne della dinamica del sinistro, una mera teoria priva di basi o elementi probatori a sostegno (come potrebbe essere qualsiasi altra congettura come, ad esempio, una pura e semplice distraZIne o altro) Invece, l'ipotesi dell'errore di manovra del conducente, in base alle predette peculiari ed inequivoche circostanze del caso concreto che la comprovano, è quella più probabile;
dunque, la vittima non teneva una velocità adeguata alle condiZIni e non manteneva il controllo del proprio mezzo in violaZIne dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, c.d.s.;
c) il motociclo condotto dalla vittima invadeva l'opposta corsia di marcia, circostanza obiettiva integrante la violaZIne dell'art. 143 c.d.s. anche con riferimento all'art. 40 c.d.s..
Va da sé che i profili critici sopra evidenziati, rimarcati dal CTU nelle proprie conclusioni (v.
p. 41 della relaZIne), s'inseriscono tutti nella dinamica del sinistro cioè nella sequenza causale dello stesso quali fattori determinanti nella produZIne dell'evento dannoso. È infatti chiaro che le condotte alternative doverose del di mantenimento della destra, delle distanze di sicurezza, di velocità Per_2 adeguata e di controllo del veicolo, tenuto in condiZIni di massima efficienza, avrebbero consentito di evitare il sinistro stradale.
13 Tirando le fila di quanto sin qui esposto, deve concludersi che gli attori non hanno provato che il loro congiunto abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolaZIne stradale ed abbia altresì fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Anzi, è emerso che lo stesso, sotto più profili di rilievo colposo, lo abbia cagionato (rectius, come si dirà, abbia concorso a cagionarlo).
6.4. Venendo a in sella al motociclo YAMAHA XSR 700, il quale, come si è CP_8 detto, investiva all'interno della propria corsia di percorrenza il centauro quando era riverso a terra e poi cadeva sul lato sinistro (v. pp. 32-33 relaZIne CTU), il punto critico è rappresentato dalla velocità del mezzo prima dell'impatto (a tale momento essa è stata accertata in 28 km/h) a cui è correlata la possibilità, una volta divenuta percepibile la scivolata del veicolo antagonista KT (protrattasi, per il CTU, per 1,7 secondi), di decelerare (tenuto conto del tempo psicotecnico di emergenza) e, dunque,
l'evitabilità dell'investimento. Come riportato nella sentenza gravata, posto che il limite di velocità vigente è stabilito in 50 km/h, il CTU ha formulato, riferendone le relative implicaZIni, due ipotesi cinematiche: una con una velocità iniziale di 40 km/h e l'altra con velocità iniziale di 78 km/h.
6.4.1. Con riferimento alla prima ipotesi, l'ausiliario, pur non esprimendosi sulla evitabilità del sinistro stradale, ha rilevato che in tal caso il “ unitamente al suo passeggero si sarebbe CP_8 trovato a 4,78 m (della frenatura) + lo spaZI dello psicotecnico (di 1,2 secondi a 40 km/h) di 13,27
m, ad un totale di 18 metri dal punto dell'impatto” (v. p. 35, fig. 12).
6.4.2. Con riferimento alla seconda ipotesi, l'ausiliario si è così espresso: <Anche nel secondo caso (ipotesi 2) il rapporto cinematico spaZI-temporale tra i soggetti coinvolti è determinato dalla Part perceZIne del conducente della Yamaha il quale si avvedeva della caduta della al suolo, ma provenendo ad una velocità maggiore, eccedente il limite esplicito, e calcolabile al massimo come segue rispetto l'avvistamento massimo di 60 metri del rettifilo dalla curva precedente ed una deceleraZIne di 6 m/s2 , come nel caso precedente. Avvalendosi della formulaZIne di 2° grado è possibile individuare la velocità iniziale del motociclo” in circa 78 km/h (v. p. 35-36). In tal caso, lo spaZI totale di frenata (frenata + tempo psicotecnico) sarebbe stato di 60 mt pari a quello dello spaZI massimo di avvistabilità dell'ostacolo, ossia lo spaZI intercorrente dalla uscita della curva precedente per la YAMAHA XSR 700 fino al corpo a terra (v. p. 36 fig. 13).
14 6.4.3. Occorre sottolineare che, secondo la CTU, sulla base dei dati disponibili, le due ipotesi, rappresentanti i limiti estremi delle possibili condotte del sono sì egualmente possibili, ma CP_8 non vi è certezza né dell'una né dell'altra né è possibile dire che l'una sia più probabile dell'altra (v. pp. 34-39 e ss.).
6.4.4. Il CTU, nell'ambito della seconda delle due predette ipotesi, ha evidenziato che, qualora il motociclo YAMAHA avesse avuto una andatura di 50 km/h (conforme al limite di velocità vigente), avrebbe avuto agevolmente arrestare per tempo il mezzo ed evitare l'investimento (l'osservaZIne è contenuta in cinque righe più tabella n. 16 a pp. 37-38 della relaZIne). Tale rilievo è stato ripreso dal giudice di prime cure per concludere che il se avesse proceduto ad una velocità conforme CP_8 al limite di 50 km/h, non avrebbe impattato il Si tratta, tuttavia, di una conclusione tanto Per_2 apparentemente cartesiana quanto in realtà completamente fallace. Infatti, l'osservaZIne del CTU è pur sempre articolata nell'ambito della seconda ipotesi (in altri termini si tratta di una sub ipotesi).
Essa, pertanto, muove da una serie di presupposti del tutto teorici privi di base e di riscontri oggettivi che valgano a supportarla o a renderla più probabile di altre, come dallo stesso ausiliario rimarcato.
In particolare, vi è il dato della misura dell'avvistamento del corpo riverso a terra da parte del indicata in quella massima di 60 metri di rettilineo, pari appunto alla distanza tra l'uscita CP_8 dalla curva precedente e il corpo del motociclista;
indicaZIne massima che risulta, però, ipotetica poiché nulla esclude che la caduta del e il suo posiZInamento al suolo sia, seppur di poco, Per_2 successiva e che quindi l'ostacolo si fosse materializzato sulla corsia di pertinenza del – in CP_8 altri termini, che questi fosse nelle condiZIni di avvistare l'ostacolo – non all'uscita della curva e al principio del rettilineo bensì ben più avanti avendo molto meno dei 60 metri per reagire e aZInare i freni. Pertanto, soltanto nell'ambito di quella mera ipotesi, può affermarsi l'evitabilità della collisione in caso di velocità non superiore ai 50 km/h. Del resto, nel contesto della prima ipotesi, il CTU ha diversamente ipotizzato che, quando avvistava il corpo riverso a terra, il si trovava a soli 18 CP_8 metri dallo stesso. In altri termini, l'ausiliario ha formulato le due ipotesi muovendo dal dato dell'investimento e dai possibili due estremi di velocità (40 km/h e 78 km/h) indicando per ciascuna di esse i dati cinematici delle due dinamiche del sinistro, dati che hanno senso soltanto partendo da quelle premesse ipotetiche, cosicché interpolando quelli della velocità nell'una e nell'altra non può ricavarsi alcunché, se non in modo arbitrario, in ordine alla concreta evitabilità dell'evento dannoso.
15 6.4.5. Quanto appena esposto è, d'altra parte, coerente con le conclusioni del CTU – di fatto obliterate dal giudice di prime cure – il quale ha affermato che, riguardo alla condotta di guida del nell'ambito della ipotesi più favorevole (andatura di 40 km/h) e quella meno favorevole CP_8
(andatura di 78 km/h), non è possibile ritenere l'una più prevalente o probabile dell'altra né è possibile stabilire una ipotesi mediana parimenti più plausibile (pp. 40-41), tanto che non prospettava alcun addebito al Concetto ripetuto dall'ausiliario anche in risposta alle osservaZIni critiche del CP_8
CTP della inerenti il perché fosse stata ipotizzata, in assenza di alcun elemento concreto Parte_1 che la corroborasse, una andatura superiore ai 40 km/h da parte del motociclo investitore: “Come già specificato a pagina 35, 36 e 37 della presente relaZIne, le due condotte sono frutto della medesima fase culminante dell'urto, dove la differenza è determinata dalle possibili velocità iniziali rispetto la distanza di avvistamento precedente, riportate nei due limiti massimi minimo (ipotesi 1) e massimo
(ipotesi 2). Nel mezzo tutte le velocità comprese tra i 40 ed i 78 km/h. L'assenza delle tracce di frenatura a connotare l'istante di materiale aZIne non consente di identificarne una prevalente rispetto l'altra.” (v. pp. 44 e 45).
6.4.6. Dunque, è condivisibile le doglianze dell'appellante relative all'erronea interpretaZIne della CTU dalla quale è stata superficialmente desunta la dimostraZIne di un eccesso di velocità da parte del valutato addirittura come causa esclusiva dell'evento dannoso. CP_8
6.5. D'altra parte, non merita però adesione la tesi dell'appellante secondo la quale è provato che il non avrebbe potuto in alcun modo evitare la collisione e che la sua condotta di guida CP_8 sarebbe esente da rilievi. Come si è detto, essa non è supportata dalla CTU che afferma l'impossibilità di ricostruire la velocità del motociclo YAMAHA nella fase precedente all'urto e, quindi, di stabilire la possibilità di evitare la collisione. Nel rapporto della Polizia Stradale sull'incidente incidente stradale, è scritto che “nel contempo” della caduta del sopraggiungeva il il quale Per_2 CP_8
“non riusciva ad evitare l'urto” evidenziandosi che sulla corsia percorsa da quest'ultimo non si rinvenivano tracce di frenata ma soltanto segni di scarrocciamento successivi all'investimento; fermo restando che di tale ultima circostanza come di quella della corsia occupata sia dal motociclo KT che dal suo conducente (per cui non vi era alcuna possibilità di effettuare una manovra di evitamento) ha dato atto anche il CTU, quanto riportato nel rapporto nulla dice sulla possibilità oggettiva del di arrestare il motociclo tempestivamente ed evitare l'urto. Analoghe consideraZIni valgono CP_8
16 per l'informativa di reato della Polizia Stradale più dettagliata ma avente parimenti identico contenuto apodittico privo di obiettivi accertamenti tecnici in ordine ai punti controversi in questione (in particolare, v. p. 14 “ … Il conducente a seguito della caduta, veniva proiettato Persona_2 anch'egli verso l'opposta corsia con una diversa traiettoria. In questo frangente dal senso opposto sopraggiungeva il motociclista con la bordo la passeggera . Il CP_8 Persona_4 predetto alla perceZIne del pericolo, vista la caduta del centauro e la conseguente invasione della sua corsia, tentava un'aZIne frenante spostandosi verso l'estrema destra della carreggiata. A nulla sortivano le suddette manovre di emergenza poiché sia la traiettoria del centauro che Per_2 della moto Yamaha condotta dal si intersecavano poco più avanti. Nella circostanza il CP_8
con la ruota anteriore, investiva il che si trovava disteso a CP_8 Persona_2 terra, occupando l'unica parte libera della sua corsia per transitare in sicurezza, visto che l'altra era invasa dal motociclo. Dopo l'investimento il con la rispettiva passeggera finiva al CP_8 suolo a posa distanza dal corpo del ). Ciò fermo restando che, come noto, il rapporto Per_2 sull'incidente fa piena prova sino a querela di falso solo delle dichiaraZIni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, elementi sui quali, nel presente giudiZI, non vi è alcuna discussione (v., ex multis, Cass. 2266272008). Né ovviamente è dirimente che nei confronti del non vennero elevate contravvenZIni. Non contenendo alcun CP_8 riferimento a dati obiettivi e valutaZIni tecniche di supporto, le valutaZIni del PM (richiesta di archiviaZIne del 23.10.2018) e del GIP del Tribunale di L'Aquila (ordinanza di archiviaZIne dell'8.7.2018) – peraltro, da inquadrarsi nel diverso standard probatorio penalistico della prova della colpevolezza “oltre il ragionevole dubbio” – circa l'inevitabilità della collisione non possono costituire argomenti di prova a favore della tesi dell'appellante (tale valenza potrebbe al più attribuirsi ai predetti provvedimenti). Infine, non hanno efficacia probatoria le dichiaraZIni rese dal CP_8 in sede di interrogatorio formale, circa la repentinità e imprevedibilità di quanto accaduto, poiché non contra se. Da ultimo, circa la presenza di un autoveicolo che avrebbe in tutto o in parte ostacolato la visuale del è sufficiente evidenziare – trattandosi di un aspetto sul quale l'appellante non CP_8 ha specificamente insistito – che il CTU ha escluso l'evenienza con argomentaZIni logiche ed esenti da errori di diritto sulla scorta di accertamenti rigorosi (come, peraltro, riconosciuto da tutte le parti, al di là dell'opinabilità della sub ipotesi sopra accennata;
v. pp. 45-51).
17 6.6. Inoltre, soltanto un cenno merita l'assunto dell'appellante secondo cui non sarebbe provata l'efficacia causale dell'investimento del poiché il suo decesso potrebbe essere conseguente Per_2 alla caduta. Assunto smentito dal rilievo che, mentre la caduta consisteva di fatto nello scivolamento sulla carreggiata da parte di soggetto adeguatamente protetto (con il prescritto casco integrale e tutta da motociclista in pelle, munita di paracolpi e airbag), caduta che quindi di per se stessa sarebbe stata con ogni probabilità causa semplicemente lesioni personali (come quelle riportate dal e dalla CP_8 passeggera ), la collisione della ruota anteriore del pesante motociclo avente velocità di 27 Per_4 km/h con il corpo inerte a terra del motociclista non poteva non provocare e difatti gli provocava gravissime lesioni personali (nella specie, il politrauma risultante dalla cartella clinica versata in atti, tipico, nell'infortunistica stradale, per tutti i casi di violenta collisione tra mezzi) che facevano da subito apparire disperate le condiZIni di salute del (v. verbale e informativa della Polizia Per_2
Stradale), il quale, trasportato nel più vicino Ospedale, di lì a poco decedeva.
6.7. Tirando le fila di quanto sin qui esposto, si ha che da un lato è provato il contributo causale colposo da parte della vittima , peraltro non di per sé assorbente ogni altro profilo Persona_2 colposo causale, e dall'altro lato che non è stata dimostrata la piena regolarità della condotta di guida del motociclista investitore , avente una indubbia astratta potenzialità causale, ma CP_8 della quale non è possibile né postulare né escludere il carattere colposo eZIlogicamente rilevante.
6.8. La responsabilità del sinistro deve, pertanto, attribuirsi, in base alle prove raccolte, in parte al e in parte in via presuntiva al Ciò in conformità all'indirizzo nomofilattico della Per_2 CP_8
Suprema Corte espresso nelle pronunce di cui, per comodità di lettura, si trascrivono le massime:
- Cass. 124/2016 “In tema di responsabilità civile da circolaZIne dei veicoli, anche se dalla valutaZIne delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolaZIne e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.”
- Cass. 18479/2015 “In materia di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di
18 pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinaZIne dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutaZIne di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre)”; nella motivaZIne della sentenza (par.
5), la Corte di CassaZIne sottolinea proprio come l'accertata esistenza di alcuni elementi di concreta colpa annoverabili all'uno e/o all'altro conducente dei veicoli non impedisce il ricorso al criterio presuntivo di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. quando è impossibile stabilire con il criterio “del più probabile che” la misura della incidenza causale dell'uno o dell'altro (nello stesso senso, Cass.
2327/2011, Cass. 3434/1996 e Cass. 2038/1994).
6.9. È stato inoltre precisato che il concorso tra colpa accertato di uno dei conducenti e quella accertata dell'altro conducente può essere ritenuto anche non paritario: “In tema di circolaZIne stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale
l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (così, tra le altre, Cass. 20982/2011).
6.10. Ed è questo il caso di specie poiché, se è vero che non è possibile ricostruire completamente l'esatta dinamica del sinistro e appurare se uno dei due conducenti abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolaZIne stradale, non può prescindersi dalla constataZIne che un motociclista, ossia il perdendo il controllo del mezzo non tenuto in Per_2 perfette condiZIni ed invadendo l'opposta corsia di marcia, ha (con)causato l'incidente stradale con una condotta che, non essendo conforme alle predette norme sotto plurimi e rimarchevoli profili, risulta rivestire una forza causativa maggiore di quella dell'altro motociclista, la cui condotta colposa
19 è presunta. Ponderando il maggior apporto causativo della prima rispetto a quella della seconda, il
Collegio stima nel 60% la misura del concorso causale del e nel 40% quello del Per_2 CP_8
7. Il secondo motivo di appello – inerente al danno parentale riconosciuto al fratello del de cuius
(100.000,00), alle nipoti ex frate del de cuius e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(€ 70.000,00 ciascuna), allo ZI del de cuius € 60.000,00 e a quale Controparte_5 CP_6 convivente more uxorio del de cuius (€ 300.000,00), danni contestati sia nell'an (oltre al profilo di cui al primo motivo di appello già delibato) che nel quantum – è parzialmente fondato.
7.1. Richiamate le corrette premesse giuridiche contenute nella motivaZIne della sentenza gravata sul pregiudiZI derivante dalla perdita del rapporto parentale e in particolare sull'onere di allegaZIne e prova dello stesso, occorre aggiungere che, secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, il danno in parola non può ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità della relaZIne, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza (v., tra le altre,
Cass. 18284/2021). Ciò vale anche ove l'aZIne sia proposta al di fuori della cd. “famiglia nucleare” poiché “società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non si identifica e non è limitata ad essa di modo che il rapporto parentale, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (v. Cass. 17208/2025 con riferimento al rapporto nonno/nipote e Cass. 26140/2023 al rapporto ZI/nipote). Sul piano probatorio, si è ritenuto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola ex art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v. Cass. 22397/2022). Invece, al di là della famiglia nucleare (coniuge, figlio, fratello, genitore), a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga (ad esempio, come nel caso ZI/nipote) è necessaria la dimostraZIne di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relaZIne affettiva, non essendo comunque un requisito indefettibile, a tal
20 fine, la convivenza che pure può assumere valore indiziario (v. tra le più recenti Cass. 21988/2025).
Infine, in linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudiZI patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunZIni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudiZI, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegaZIne o dimostraZIne (v.
Cass. 25541/2022).
7.2. Applicando tali principi alla fattispecie, si osserva che, quanto a (fratello Controparte_2 della vittima), l'esistenza del vincolo affettivo e la sussistenza del pregiudiZI patito, si desume non soltanto presuntivamente in assenza di alcuna prova contraria fornita dall'appellante, ma anche dalla circostanza che l'appellato viveva nelle immediate vicinanze del fratello deceduto e dalla relaZIne medica del 6.5.2020 attestante una sindrome ansioso-depressiva con ideaZIne ricorrente di tipo depressivo ed insonnia ostinata legata al lutto (v. documentaZIne anagrafica e sanitaria, in fasc. appellati di primo grado). La liquidaZIne dell'importo di € 100.000,00 – non motivata – non è stata specificamente contestata e, comunque, essa appare all'attualità congrua atteso che l'importo liquidato è di poco inferiore a quello risultante dall'applicaZIne della tabella integrata a punti di
Milano (ediZIne 2024) applicando i punteggi del caso (in relaZIne alla età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relaZIne affettiva secondo un valore mediano). Tenuto conto della percentuale del 40% di responsabilità
l'importo del risarcimento è di € 40.000,00.
7.3. Con riferimento a e (entrambe nipoti della vittima in Controparte_4 Controparte_3 quanto figlie del citato e non conviventi con la stessa), sia l'esistenza tra ZI e le nipoti di CP_2 un significativo vincolo affettivo sia il pregiudiZI patito dalle seconde in conseguenza della morte del primo, è provato in base alle dichiaraZIni – al contrario di quanto lamentato dall'appellante, tutt'altro che generiche – dei testimoni (vicino di casa, sentito all'udienza del Testimone_2
14.3.2022, il quale riferiva che la vittima, privo di prole e con lavoro saltuario, frequentava con cadenza quotidiana le nipoti i cui genitori erano quotidianamente impegnati nel lavoro e spesso
21 pranzava con i propri familiari, incluse le nipoti, presso i propri genitori in quanto tutti con abitaZIni limitrofe), (sentito all'udienza dell'11.4.2022, vicino di casa e titolare di un Testimone_1 negoZI di alimentari di fronte la casa della vittima, il quale ha riferito della quotidiana frequentaZIne tra quest'ultima e le nipoti e della partecipaZIne dello ZI e delle nipoti a tutte le ricorrenze familiari, compleanni e festività) e (sentita all'udienza dell'11.4.2022, collega di lavoro di Persona_5
la quale ha riferito i racconti di quest'ultimo sullo stretto legame con le nipoti che Persona_2 abitavano vicine e, quindi, spesso si recavano da lui e venivano accompagnate dallo stesso presso varie attività quando non erano disponibili i genitori, sulla partecipaZIne comune alla vita familiare insieme al fratello e ai genitori della vittima); peraltro, i testi hanno riferito della sentita e CP_2 commovente partecipaZIne delle nipoti al funerale dello ZI e delle toccanti “lettere” lasciate dalle medesime sulla bara dello ZI (lettere prodotte in giudiZI, v. ibidem). Tutto ciò è riscontrato pure dalla documentaZIne anagrafica (certificaZIni di residenza anche storici) e sanitaria versata in atti
(relaZIne medica su datata 16.11.2020 e relaZIne medico legale su Controparte_4 [...]
attestanti le acute manifestaZIni psicologiche del lutto). L'importo risarcitorio liquidato CP_3
(€ 70.000,00 ciascuna) non è stato specificamente contestato e, comunque, all'attualità risulta congruo tenendo conto di tutte le sopraindicate circostanze del caso concreto relative all'assiduità della frequentaZIne e tenuto, comunque, conto del carattere meno stretto del vincolo parentale (ZI
e nipote;
quindi, terzo grado di parentela) rispetto a quelli presi in consideraZIne dalle tabelle milanesi (genitore, figlio, coniuge e assimilati;
fratelli, nonno-nipote; quindi, primo e secondo grado di parentela) e della tenera età delle vittime secondarie (nate nel 2002 e nel 2006). Applicata la percentuale di responsabilità del 40% l'importo risarcitorio è di € 28.000,00 per ciascuna delle due nipoti.
7.4. Quanto a (ZI della vittima in quanto fratello della di lui madre Controparte_5 CP_1
e non convivente con la vittima stessa), l'esistenza del vincolo affettivo e del pregiudiZI patito
[...] dallo ZI per la morte del nipote, si evince dal fatto che egli viveva nello stesso stabile della vittima, ove abitavano anche gli altri familiari sopraccitati, sicché vi era una abituale frequentaZIne che è stata, altresì, confermata dai testi escussi, sia che , i quali Testimone_1 Persona_5 hanno, tra le altre cose, pure specificato che, in occasione di una grave malattia oncologica patita da lo ZI materno gli fu vicino durante il ricovero presso il Policlinico “A. Persona_2 CP_5
Gemelli” di Roma (v. pure le mail dello ZI a detta struttura sanitaria che comprovano la circostanza,
22 in fasc. appellato di primo grado) e, più in generale, gli prestò assistenza per tutte le problematiche mediche che in vita lo riguardarono. A riscontro vi è la documentaZIne anagrafica (certificaZIni di residenza anche storici) e sanitaria versata in atti (relaZIne medico legale datata 26.11.2020).
L'importo risarcitorio liquidato (€ 60.000,00) non è stato specificamente contestato e, comunque, anch'esso risulta all'attualità congruo sulla base delle circostanze del caso concreto appena evidenziate relative alla misura della intensità della relaZIne parentale. Applicata la percentuale di responsabilità del 40% l'importo risarcitorio risulta di € 24.000,00.
7.5. Infine, quanto a l'esistenza della relaZIne more uxorio tra la stessa e la CP_6 vittima – relaZIne da intendersi, ai fini del risarcimento del danno da perdita della stessa, in termini di saldo e duraturo legame affettivo assimilabile al rapporto coniugale (v. Cass. 12278/2011 nonché
Cass. 14746/2019, citata nella sentenza gravata) – risulta dalle dichiaraZIni dei due testimoni
(il quale ha riferito che la partecipava intensamente alla vita della Testimone_1 CP_6 famiglia del compagno, incluse feste e compleanni, pernottando spesso a casa sua, soprattutto nei fine settimana, quando condivideva pranzo e cena con i suoi familiari) e (la quale ha Persona_5 confermato le circostanze su cui è stata interrogata, avuto particolare riguardo alla partecipaZIne della alla vita della famiglia del compagno, anche presenziando a feste e ricorrenze ove, CP_6 talvolta, era presente anche la teste) specificando quanto segue: << … la compagna stava con loro anche a pranzo e cena soprattutto il martedì e giovedì e poi il fine settimana … sì è vero avevano una relaZIne da oltre 10 anni, la convivenza era quasi continua, spesso dormiva da lui CP_6
…>>). L'esistenza di una relaZIne assimilabile a quella coniugale, in base ai principi generali innanzi esposti, non è esclusa dalla non convivenza. Si consideri poi che, se è vero che la (residente CP_6 nella diversa località di Mosciano Sant'Angelo non distante da Tortoreto) non abitava stabilmente presso il (quindi, in effetti, non conviveva con lo stesso), costei però dimorava molto Per_2 frequentemente a casa sua e, in ogni caso, partecipava assiduamente alla vita quotidiana del compagno che lì si svolgeva. Considerata la chiarezza delle predette risultanze istruttorie è irrilevante che l'appellata non abbia dimostrato pure l'esistenza di un conto corrente comune e/o lo stabile contributo economico apportato in suo favore dalla vittima, circostanze che peraltro non connotano necessariamente un rapporto more uxorio poiché anche i coniugi possono avere conti correnti bancari separati ed essere economicamente indipendenti. Invece, per quanto riferito dai testimoni, dal momento che la vittima ospitava spesso la propria compagna a casa sua accogliendola nella propria
23 vita familiare, è in qualche modo dimostrato che almeno una parte delle spese della coppia fossero affrontate in comune. Va aggiunto che è stata depositata agli atti la messaggistica Whatsapp della coppia dal 9.7.2013 a data prossima al decesso nonché un certificato medico datato 19.11.2020 attestante lo stato depressivo e ansioso da lutto della (v. docc. in fasc. appellati di primo CP_6 grado).
7.5.1. L'importo risarcitorio liquidato (€ 300.000,00), come stigmatizzato dall'appellante, risulta tuttavia eccessivo. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte e secondo la tabella del
Tribunale di Milano, il compagno/a di vita assimilabile al coniuge (o more uxorio che dir si voglia) va equiparato al coniuge non separato e alla parte dell'unione civile. Va poi applicata la tabella milanese ediZIne 2024 risalente al 4.6.2024 in base al principio dell'applicaZIne delle tabelle aggiornate in luogo di quelle non più attuali (cfr. Cass. 13269/2020 e Cass. 25485/2016). Tutto ciò premesso, apprezzando le sopra illustrate circostanze del caso concreto e, in particolare, attribuendo in base alle stesse alla qualità/intensità della relaZIne affettiva il valore mediano di 15 punti, si perviene alla liquidaZIne della somma pari ad € 82.913,20, quale equivalente all'attualità del pregiudiZI in parola, come dal seguente prospetto:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base alla età di (n. 2.11.1966): 18 CP_6
Punti in base alla età della vittima (n. 22.12.1969; m. 29.7.2018): 20
Punti per qualità/intensità della relaZIne: 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO € 207.283,00
PERCENTUALE DI RESPONSABILITA 40%
IMPORTO del RISARCIMENTO
€ 82.913,20
8. Il terzo motivo di appello è fondato.
8.1. Invero, l'aggiunta alle somme liquidate degli interessi legali e la rivalutaZIne monetaria dal 29.7.2018 sino al soddisfo è manifestamente errata poiché la liquidaZIne del danno è stata
24 effettuata all'attualità (quindi, come è ovvio, non spetta ai danneggiati la rivalutaZIne monetaria dal fatto) e la liquidaZIne del danno da ritardo avrebbe dovuto seguire i noti criteri giurisprudenziali di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di CassaZIne n. 1712/1995.
8.2. Pertanto, agli appellati competevano unicamente gli interessi legali da calcolarsi sugli importi a ciascuno liquidati, devalutati alla data dell'evento dannoso (29.7.2018) e poi, anno per anno, rivalutati sulla base degli indici ISTAT sino decisione del Tribunale ed infine, gli interessi legali sulla somma finale così risultante dalla data della sentenza di primo grado sino al saldo effettivo.
9. Il quarto motivo dell'appello principale ed il motivo dell'appello incidentale proposto dalla relativi entrambi alla carenza di titolarità passiva della pretesa da parte di Controparte_7 quest'ultima, sono fondati.
9.1. L'ecceZIne di tardività delle difese degli appellanti sollevata dalle controparti è infondata poiché l'ecceZIne di carenza di titolarità passiva della pretesa non costituisce una ecceZIne in senso stretto avendo natura di mera difesa. Essa è quindi proponibile in ogni fase del giudiZI ferme restando le preclusioni già maturate ed altresì sempre rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, fatto salvo il limite dell'eventuale giudicato interno. Ne segue che la parte contumace in primo grado, con gli anzidetti limiti e dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova, può sollevare tale ecceZIne anche in appello poiché, da un lato, la parte non allegando un fatto estintivo o impeditivo della pretesa ma contestando un elemento costitutivo della domanda svolge appunto una mera difesa e non incorre nel divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., e poiché dall'altro lato, la contumacia non equivale a non contestaZIne della titolarità passiva e non altera gli oneri della prova che impongono che la stessa debba essere provata dalla parte attrice (nel senso esposto cfr. Cass. sez. un. 2951/2016 con riferimento ad un caso simile;
v. analogamente, più di recente e tra le altre, Cass.
2371/2021).
9.1.1. D'altro canto, non ricorre, essendo la rimasta contumace in Controparte_7 primo grado, l'ipotesi in cui la controparte articoli o abbia articolato una difesa incompatibile con la negaZIne della titolarità della pretesa e, quindi, abbia implicitamente riconosciuto tale pretesa (v., tra le altre, Cass. 25860/2024).
25 9.1.2. La questione sollevata dagli appellanti, inoltre, non comporta ulteriori accertamenti di fatto e può essere decisa sulla base del quadro istruttorio acquisito che, anche secondo le controparti appellate, non necessità d'integraZIne in conseguenza delle difese degli appellanti. Non ricorre, di conseguenza, il caso di una violaZIne del principio della parità delle parti (stigmatizzato da alcune pronunce della Corte Suprema;
v. Cass. 16904/2018). Ciò fermo restando che sono inammissibili le produZIni documentali dell'appellante incidentale in quanto in violaZIne dell'art. 345, comma 3,
c.p.c..
9.2. Tanto premesso, il punto essenziale è rappresentato dal fatto che gli attori, odierni appellati, non hanno dimostrato né hanno chiesto di dimostrare che la fosse Controparte_7 un agente di assicuraZIne con potere di rappresentanza della , Controparte_12 pacificamente ente di assicuraZIne per la r.c.a. del motociclo investitore (con la quale intercorreva la corrispondenza ante causam allegata), qualità che, ai sensi dell'art. 1903 c.c., avrebbe legittimato la sua chiamata in giudiZI in nome dell'assicuratore. Essi si sono limitati ad allegare, in modo equivoco, che la sarebbe “una sua rappresentante per la gestione dei sinistri Controparte_7 in Italia” della predetta qualità contestata dall'appellante incidentale che si è professata Parte_1 una mera intermediaria distributrice in Italia delle polizze della Tale qualità, ammesso Parte_1 che sia vera, non radica comunque la titolarità passiva della pretesa risarcitoria e non è idonea a fondare la responsabilità della convenuta, odierna appellata, nei confronti dei danneggiati ai fini del risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale. Anche nel presente grado del giudiZI, gli appellati hanno sterilmente ribadito la predetta linea difensiva.
9.2.1. Inoltre, ammettendo che, dal certificato di assicuraZIne del mezzo (in cui compare, secondo gli atti redatti dalla Polstrada, l'indicaZIne della quale ente Controparte_7 assicuratore) possa desumersi la prova della predetta qualità e del potere di rappresentanza della Pt_1 da parte della resterebbe il rilievo che quest'ultima non starebbe,
[...] Controparte_7 comunque, in giudiZI in proprio, ma in nome e per conto della compagnia di assicuraZIne. Pertanto, dando pure per buono che la potesse essere convenuta in giudiZI insieme alla Controparte_7
sarebbe comunque chiaro che la prima società (quale mera rappresentante) non poteva Parte_1 essere condannata, in solido con la seconda società (rappresentata), a risarcire il danno in favore degli attori.
26 10. In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello principale della e in via Parte_1 integrale dell'appello incidentale della e, dunque, in parziale riforma della Controparte_7 sentenza di primo grado:
- deve essere dichiarato che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per responsabilità dei due conducenti, la vittima , nella misura del 60%, e , nella misura Persona_2 CP_8 del 40%;
- la domanda nei confronti della va respinta e, pertanto, la condanna va Controparte_7 pronunciata nei confronti, oltre che di (responsabile del sinistro), della sola CP_8 Pt_1
(quale assicuratore del veicolo investitore per la r.c.a.; è appena il caso di fare notare che, in
[...] assenza di gravame sul punto da parte degli attori, non è possibile emendare il palese errore contenuto nella sentenza gravata e pronunciare la condanna nei confronti di entrambi i predetti convenuti in via solidale come sarebbe stato corretto fare, trattandosi di responsabilità per r.c.a.);
- l'obbligo risarcitorio va circoscritto alla predetta quota di responsabilità accertata;
- la misura del risarcimento va di conseguenza così emendata:
- € 60.000,00 in favore di;
Persona_1
- € 60.000,00 in favore di CP_1
- € 40.000,00 in favore di;
Controparte_2
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_3
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_4
- € 24.000,00 in favore di Controparte_5
- € 82.913,20 in favore di;
CP_6
- sulle predette somme liquidate all'attualità, competono gli interessi legali da calcolarsi sugli importi riconosciuti a ciascuno dei danneggiati, devalutati alla data dell'evento dannoso (29.7.2018)
e poi, anno per anno, rivalutati sulla base degli indici ISTAT sino alla presente decisione ed infine, gli interessi legali sulla somma finale così risultante dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
11. Per quanto riguarda le spese processuali, data la riforma parziale della sentenza impugnata,
è necessario regolarle per entrambe i gradi giudiZI e tra tutte le parti in giudiZI, secondo un criterio unitario e globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
27 11.1. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellato da un lato, e gli Parte_1 CP_8 appellati , , e CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
dall'altro lato, si osserva che il parziale accoglimento della domanda di questi ultimi CP_6 non determina soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022). Non vi sono valide ragioni neppure quelle “gravi ed ecceZInali” ex sent. Corte Cost. 77/2018 relativa all'art. 92
c.p.c., per compensare, anche parzialmente, le spese di lite;
infatti, se è vero che le pretese degli attori sono risultate eccessive e i motivi dell'appello principale sono stati parzialmente accolti, è altrettanto vero che i convenuti hanno disconosciuto qualsivoglia propria responsabilità e pure nel presente grado del giudiZI hanno seguito la medesima linea difensiva, peraltro pure sul quantum oltre modo riduttiva e che non ha trovato l'adesione della Corte. Dunque, le spese tra le suddette parti vanno poste a carico della parte appellante e dell'appellato . Parte_1 CP_8
11.2. Le spese di entrambi i gradi del giudiZI si liquidano, sulla base della documentaZIne versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum (alla luce del quantum ridimensionato risultante dalla presente decisione e tenendo conto del principio che, in caso di più domande proposte da parti diverse contro una medesima parte, il valore non si somma ma è quello della domanda dal valore più alto;
v. Cass. 10367/2024), valori minimi per la fase istruttoria e di trattaZIne di appello
(poiché la causa è stata rinviata per la decisione alla prima udienza senza necessità di affrontare alcuna particolare questione) e medi per tutte le restanti fasi dei giudizi, senza aumento facoltativo ex art. 4, comma 2, d.m. citato per pluralità di parti aventi la stessa posiZIne processuale in quanto, dalla disamina della prestaZIne professionale dei difensori quasi tutta incentrata sulla responsabilità del sinistro e poco sul resto, tra l'altro senza significativi e apprezzabili approfondimenti differenziali tra le questioni concernenti l'uno o l'altro danneggiato anche sotto il profilo della liquidaZIne dei rispettivi danni, emerge che la pluralità degli assistito non ha avuto rilevante incidenza sulla natura e la difficoltà dell'attività difensiva svolta (sulla facoltatività di tale aumento e sugli oneri motivaZInali del giudice di merito, cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 13057/2025). Per completezza, va evidenziato che la liquidaZIne delle spese del primo grado del giudiZI, comunque, non avrebbe potuto risultare superiore a quella operata dal Tribunale (€ 18.000,00 oltre accessori di rito) in quanto la relativa statuiZIne non è stata impugnata dalle parti appellate vittoriose in primo grado e perciò non avrebbe potuto essere modificata in peius nei confronti delle parti soccombenti.
28 11.3. Invece, nel rapporto tra gli attori-appellati e la convenuta- appellante incidentale
[...] le spese vanno compensate ricorrendo le sopraccitate gravi ed ecceZInali ragioni Controparte_7 dal momento che nel certificato di assicuraZIne del motociclo compare la denominaZIne della convenuta (come riportato negli atti della Polizia Stradale) e, quindi, vi era una obiettiva incertezza sul soggetto legittimato passivo, incertezza che non veniva dipanata ad opera né della Parte_1 nel corso del giudiZI di primo grado né di e della che restavano CP_8 Controparte_7 contumaci.
11.4. Le spese di CTU, liquidate con decreto del Tribunale del 23.9.2022 a carico di tutte le parti in solido tra loro, restano, nel rapporto tra le parti, a carico definitivo dei soccombenti CP_8
e in via solidale (sul punto, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi).
[...] Parte_1
12. Da ultimo, quanto all'istanza formulata dalle parti appellanti, principale e incidentale, per la restituZIne “delle eventuali somme medio tempore corrisposte in esecuZIne anche parziale della sentenza di primo grado”, si osserva che, al di là della vaga formula adoperata – che pare presupporre che non sia stato corrisposto alcunché –, non vi è alcuna prova del pagamento di somme in esecuZIne della sentenza appellata, peraltro parzialmente confermata. Dunque, l'istanza non può essere accolta.
Va, comunque, da sé che la definitiva regolaZIne dei rapporti di dare avere tra le parti, se controversa, resta impregiudicata in separata sede.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del deceduto Per_2 nella misura del 60%, e dell'appellato nella misura del 40%;
[...] CP_8
2) ridetermina gli importi risarcitori indicati nel primo capoverso della sentenza appellata in:
- € 60.000,00 in favore di;
Persona_1
- € 60.000,00 in favore di CP_1
- € 40.000,00 in favore di;
Controparte_2
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_3
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_4
- € 24.000,00 in favore di Controparte_5
29 - € 82.913,20 in favore di;
CP_6 con gli interessi nella misura legale come riportato in motivaZIne;
3) rigetta la domanda proposta dalle parti appellate , CP_1 Controparte_2 [...]
, , e nei confronti della appellante CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 incidentale Controparte_7
4) la condanna alla manleva in favore di di cui al terzo capoverso della sentenza CP_8 appellata è limitata alla , con espunZIne della posiZIne della Parte_1 [...]
Controparte_7
5) condanna l'appellato e l'appellante , in solido tra CP_8 Parte_1 loro, a rimborsare in favore delle parti appellate , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e delle spese di entrambi i gradi del giudiZI che Controparte_4 Controparte_5 CP_6 si liquidano, quanto al primo grado, in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in € 12.252,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso.
6) compensa in via integrale le spese tra l'appellante incidentale e le Controparte_7 predette parte appellate.
7) pone, tra le parti, le spese di CTU a definitivo carico solidale dell'appellato CP_8
e dell'appellante . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita FabriZI Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentata, giusta procura speciale, da Parte_1 Parte_2
[...
in persona del Consigliere delegato e Procuratore e difesa, in virtù di Parte_3 procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituZIne e risposta depositata nel primo grado di giudiZI, dall'avv. Furio De Palma del foro di Milano ed elettivamente domiciliata, con il predetto difensore, presso l'Avv. Aurelio Irti con studio in Avezzano (AQ), Via Corradini 225
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , i primi due oltre che in proprio CP_4 Controparte_5 CP_6 anche in qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni TT Persona_1
e DO TT del foro di Teramo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati, unitamente ai predetti loro difensori, presso lo studio dell'Avv. Diego Salvatore, in 67100 L'Aquila al C.so
Vittorio Emanuele II n° 139
APPELLATI
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_7
e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Furio De Palma, del Foro di Milano, ed elettivamente
1 domiciliata, con il già menZInato difensore, presso l'Avv. Aurelio Irti, del Foro di Avezzano, con
Studio in Avezzano (AQ), Via Corradini 225.
ALTRA APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudiZI, dall'Avv. Iole Maggitti CP_8 del foro dell'Aquila,
ALTRO APPELLATO – CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 59/2024 pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<<voglia l'ecc.ma corte di appello l'aquila, disattesa ogni istanza contraria: < i>
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI R.G. n.
3039/2019, notificata in data in data 07.02.2024:
- rigettare le domande avanzate dai prossimi congiunti del Sig. nel presente giudiZI Persona_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum debeatur e, per l'effetto, mandare assolta da qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti e condannare Parte_1
i prossimi congiunti del Sig. a restituire a tutte le somme Persona_2 Parte_1 eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare la responsabilità maggioritaria o, in via gradata, paritaria del Sig. Per_2 nella produZIne del sinistro de quo, e per l'effetto ed in ogni caso:
[...]
I) limitare la condanna di in proporZIne al grado di responsabilità Parte_1 minoritario o gradatamente paritario accertato in capo al conducente del motociclo Yamaha XSR
700 tg EG48759;
II) condannare i prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 Parte_1 la somma derivante dalla differenza tra l'importo dai medesimi ricevuto in esecuZIne della
2 impugnata sentenza e la somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello a titolo di risarcimento spettante agli stessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudiZI. … >>
Appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni diversa e contraria istanza, ecceZIne e deduZIne disattesa, siccome infondata in fatto ed in diritto e previe le opportune declaratorie;
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva spiegata in atti dall'appellante in via incidentale per le motivaZIni tutte meglio esposte Controparte_7 in narrativa ed in ogni caso, dichiarare inammissibile la produZIne documentale tardivamente versata in atti dall'appellante in via incidentale, già contumace in Controparte_7 giudiZI in quanto tardivamente effettuata, disponendone lo stralcio dagli atti e, in ogni caso, chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ne tenga conto ai fini del decidere;
NEL MERITO,
- Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dai rispettivi
Appellanti, confermando integralmente la Sentenza n° 59/2024 resa a cura del Tribunale Civile di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI di primo grado R. G. n. 3039/2019, emessa il 01.02.2024, notificata via pec in data 07.02.2024, allo stato oggetto di gravame, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiamo integralmente richiamate e trascritte;
- Per l'effetto, respingere, con la miglior formula, le domande svolta dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale contro i GG.ri , in proprio e quale coerede di CP_1
; , in proprio e quale coerede di Persona_1 Controparte_2 Per_1
, (già genitore esercente la potestà sulla figlia minore ),
[...] Controparte_3
, ; e;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di GiudiZI. >>
Appellante in via incidentale Controparte_7
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni istanza contraria:
3 In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello incidentale oltre all'appello principale avanzato nell'interesse di con ogni Parte_1 conseguenza di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 59/2024 resa dal Tribunale di
L'Aquila, nella persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, a definiZIne del giudiZI R.G. n.
3039/2019, notificata in data in data 07.02.2024:
- dichiarare la carenza di legittimaZIne passiva di e, per l'effetto, Controparte_7 respingere le domande avanzate, nei confronti di dai prossimi congiunti Controparte_7 del Sig. nel presente giudiZI in quanto inammissibili e/o improcedibili con Persona_2 condanna dei prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 Controparte_7 tutte le somme eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
- rigettare in ogni caso le domande avanzate dai prossimi congiunti del Sig. nel Persona_2 presente giudiZI in quanto infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum debeatur e, per
l'effetto, mandare assolta da qualsivoglia domanda svolta nei propri Controparte_7 confronti con condanna dei prossimi congiunti del Sig. a restituire a Persona_2 [...] tutte le somme eventualmente ricevute in esecuZIne dell'impugnata sentenza, Controparte_7 oltre interessi e rivalutaZIne dalla data di riceZIne al saldo;
in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare la responsabilità maggioritaria o, in via gradata, paritaria del Sig. Per_2 nella produZIne del sinistro de quo, e per l'effetto ed in ogni caso:
[...]
I) limitare la condanna di in proporZIne al grado di responsabilità Controparte_7 minoritario o gradatamente paritario accertato in capo al conducente del motociclo Yamaha XSR
700 tg EG48759;
II) condannare i prossimi congiunti del Sig. restituire a Persona_2 Controparte_7 la somma derivante dalla differenza tra l'importo dai medesimi eventualmente ricevuto in esecuZIne della impugnata sentenza e la somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello a titolo di risarcimento spettante agli stessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudiZI. ….>>
4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopra indicata sentenza il Tribunale dell'Aquila accoglieva la domanda proposta da
, (in proprio nonché unitamente a Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_9 quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ), , Controparte_3 Controparte_4
e i quali, con atto di citaZIne ritualmente notificato, avevano Controparte_5 CP_6 convenuto in giudiZI , (ente assicuratore del veicolo CP_8 Parte_1 investitore) e (agente distributore in Italia delle polizze assicurative del Controparte_7 predetto ente) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in proprio favore, danni conseguenti al sinistro verificatosi il 29.7.2018, alle ore 11,45 circa, in Pizzoli (AQ), allorquando il loro congiunto , alla guida del proprio motociclo KT 1290 Persona_2
Superduke R, tg. EJ52495, assicurato con la , percorrendo la SS 80 con Parte_1 direZIne L'Aquila-Teramo, cadeva invadendo la corsia opposta e veniva travolto dal motociclo
Yamaha XSR 700 tg. EG48759 condotto da;
a causa del violento investimento, poche CP_8 ore dopo, decedeva presso l'ospedale di L'Aquila. Pertanto, il Tribunale condannava Persona_2
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno, delle somme così quantificate:
- € 150.000,00 in Favore di (padre non convivente della vittima); Persona_1
- € 150.000,00 in favore di (madre non convivente della vittima); CP_1
- € 100.000,00 in favore di (fratello non convivente della vittima); Controparte_2
- € 70.000,00 in favore di e , quali esercenti la responsabilità Controparte_2 CP_9 genitoriale sulla minore (nipote non convivente); Controparte_3
- € 70.000,00 in favore di (nipote non convivente); Controparte_4
- € 60.000,00 in favore di (ZI materno non convivente); Controparte_5
- € 300.000,00 in favore di (convivente more uxorio della vittima), CP_6 oltre agli interessi e alla rivalutaZIne monetaria sulle somme liquidate in favore di tutti gli attori dal 29.07.2018 e soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite.
1.1. La motivaZIne della decisione è in estrema sintesi basata, ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c., sulla CTU espletata dal geom. da cui si desume che il convenuto Persona_3 CP_8
conducente del veicolo investitore proprietario del veicolo, non ha fornito la prova liberatoria
[...] di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Dunque, allo stesso dove essere attribuita la piena
5 responsabilità del sinistro. In particolare, secondo la CTU, la caduta di è avvenuta a Persona_2 bassa velocità e su un tratto di strada che garantiva al conducente del mezzo investitore una buona visibilità; non è stato possibile stabilire né la causa della caduta del né la velocità del veicolo Per_2 condotto dal nel momento in cui poteva avvistare il corpo mentre è stata CP_8 CP_8 individuata in 29 km/h la velocità del medesimo veicolo al momento dell'impatto; in ordine alla velocità del veicolo investitore condotto dal come si è detto non accertata esattamente, è CP_8 stata stimata una forbice compresa tra i 40 ed i 78 km/h; qualora il veicolo avesse tenuto una velocità entro il limite vigente di 50 km/h l'investimento sarebbe stato evitabile.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello (di seguito, per Parte_1 brevità, . Si riassumono di seguito i motivi addotti a fondamento del gravame. Parte_1
2.1. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento a proprietario e conducente del motociclo assicurato CP_8
Yamaha XSR 700 tg EG48759. In realtà, il vista la repentinità e imprevedibilità dell'evento, CP_8 nel trovarsi la carreggiata improvvisamente occupata dal corpo di , avrebbe fatto tutto Persona_2 il possibile per evitare il danno e quindi il sinistro sarebbe stato determinato per colpa esclusiva del defunto conducente del motoveicolo KT Super Duke R tg EJ52495. Ed infatti, secondo i Per_2 rilievi della Polizia Stradale di L'Aquila, il percorrendo la SS 80, giunto in prossimità della Per_2 progressiva chilometrica 20+700, in un tratto di strada in salita e in curva volgente a destra, mentre ultimava la curva, perdeva il controllo della moto e rovinava al suolo;
nel contempo, sopraggiungeva un veicolo sulla propria corsia di marcia, il cui conducente, con a bordo la CP_8 passeggere , pur effettuando una manovra di emergenza spostandosi verso l'estrema Persona_4 destra della carreggiata, non riusciva ad evitare l'urto contro il il quale si trovava disteso a Per_2 terra nell'unica parte libera della corsia del visto che la restante era invasa dal motociclo CP_8 del gli agenti non comminavano alcuna sanZIne nei confronti del Nello stesso Per_2 CP_8 senso, depongono gli esiti del procedimento penale nei confronti del conclusosi mediante CP_8 ordinanza di archiviaZIne del gip del Tribunale di L'Aquila, ove è sottolineata sia la imprevedibilità della invasione di corsia da parte del sia l'inevitabilità dell'investimento sicché anche un Per_2 eventuale, ma non provato, minimo superamento dei limiti di velocità da parte del non CP_8 avrebbe inciso sulla verificaZIne dell'evento. La stessa CTU ha accertato che il perdeva il Per_2
6 controllo del veicolo KT 1290 Superduke R autonomamente “per cause non precisabili ….che lo portava ad una anomala caduta inattesa sul lato sinistro piuttosto che sul lato destro, che ad un errore di guida quando ricorrendo tardivamente all'impianto frenante (dotato di abs) nell'avvicinarsi eccessivamente ad un mezzo a precedere, per il connaturato autoraddrizzamento del mezzo e la bassa andatura, sbilanciava il mezzo, ovvero nell'effetto di apertura del gas e chiusura dello stesso (la moto è di elevata cilindrata e potenza), dove concorrente lo pneumatico posteriore privo della necessaria aderenza perché consumato oltre il limite, destabilizzava l'equilibrio del veicolo. Si tratta di ipotesi tutte riferibili a cause di natura interna, cioè a quei fattori dipendenti dal solo conducente ed indipendenti da altri fattori esterni. L'esito era la caduta al suolo e l'invasione della corsia opposta con intralcio della stessa. Si tratta di comportamenti, eventualmente giustificabili in caso di malore, e stato del veicolo censurati dal CdS: Art.140/1 Principio informatore della circolaZIne;
Art.141/2 Velocità; Art.143/1 PosiZIne dei veicoli sulla carreggiata;
Art.79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolaZIne - Art. 237. Regolamento di AttuaZIne,
Appendice VIII 1/a-, Art.40/3 Segnali orizzontali. La condotta alternativa volta al mantenimento della destra e delle relative distanze di sicurezza, nonché il controllo del veicolo, avrebbero consentito di evitare il sinistro…”. Il CTU accertava, altresì, che le due fasi del sinistro (I fase: scivolamento al suolo del de cuius e della moto dallo stesso condotta con invasione della corsia opposta e investimento;
II Fase: investimento da parte del motociclo Yamaha XSR 700 tg. EG48759 sulla corsia da questo percorsa) “erano caratterizzati da una prossima contemporaneità”, il che conferma che l'invasione di corsia avveniva in maniera così improvvisa, anomala, inattesa (e lo stesso
CTU a definire anomala e inattesa la caduta al suolo sul lato sinistro) ed inaspettata che il conducente del motociclo Yamaha XSR 700 c.c. Tg. EG 48759 non poteva in alcun modo evitare la collisione nonostante la condotta di guida immune da censure e l'adoZIne di tutto quanto nelle sue possibilità per evitare la collisione. È poi fondamentale l'accertamento che, al momento dell'investimento, la velocità del veicolo del era di 28 km/h, molto più bassa del limite di 50 km/h; quanto alla CP_8 fase ante urto, la CTU formulava due ipotesi, una con andatura di 40 km/h e l'altra con andatura di
78 km/h, ma non c'è alcun elemento obiettivo che induca a ritenere che il viaggiasse ad una CP_8 velocità pari a quella della seconda ipotesi in un tratto di strada tortuosa di montagna, con pendenza di circa il 6-7% ed in prossimità di una curva sinistrorsa e pure con a bordo un passeggero. Peraltro, al contrario di quanto riportato nella sentenza gravata in ordine alla buona visibilità per il il CP_8 tratto di strada percorso dal era in salita e in curva volgente a destra a visuale coperta. Per_2
7 In secondo luogo, l'appellante censura la scelta del giudice di prime cure di sussumere il fatto nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. anziché in quella del secondo comma che
è quella che si attagli al caso in esame dal momento che, pur non essendovi una collisione tra i due veicoli, vi è “prossima contemporaneità tra la caduta del Sig. ed il successivo Persona_2 impatto dello stesso contro il motociclo del Sig. , cioè quel nesso di causalità tra la CP_8 guida del veicolo non coinvolto e lo scontro che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone la applicaZIne del citato secondo comma per graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili.
Quanto meno, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere alla presunZIne di pari responsabilità prevista dalla seconda disposiZIne. Peraltro, anche applicando l'art. 2054, comma 1, il Tribunale non avrebbe potuto sottrarsi dal valutare la condotta causale concorrente del ai sensi dell'art. 1227, comma Per_2
1, c.c..
Infine, non risulta neppure provato, secondo l'appellante, il nesso causale tra il decesso di e l'impatto dello stesso con il motociclo condotto dal sulla base del rilievo che non Per_2 CP_8 vi sarebbe la prova che la morte sia stata determinata dall'investimento e non dalla caduta a terra del
Per_2
2.2. Vengono contestati l'an e il quantum del risarcimento riconosciuto, nelle rispettive qualità sopra indicate, a (fratello del de cuius), e (nipoti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ex frate del de cuius), (ZI del de cuius) e (convivente more uxorio Controparte_5 CP_6 del de cuius). Nello specifico, si oppone il mancato raggiungimento della prova del pregiudiZI sofferto, ossia lo “sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse”; a tal fine, non è sufficiente provare, mediante certificaZIni anagrafiche, il solo vincolo parentale. In ogni caso, a supporto degli esorbitanti importi risarcitori riconosciuti, gli attori non hanno provato l'effettività e la qualità ed intensità del legame affettivo con il compianto Per_2
I testimoni escussi hanno reso dichiaraZIni generiche e indeterminate nonché valutative e
[...] palesemente frutto di deduZIni e, quanto alla teste collega di lavoro della vittima , Persona_5 de relato.
La carenza probatoria è ancora più pregnante quanto alle nipoti e Controparte_3 [...]
e allo ZI , tutti neppure conviventi con il defunto;
manca la prova che la CP_4 Controparte_5 frequentaZIne della vittima con i nipoti e con lo ZI (tutti aventi un autonomo nucleo familiare) fosse costante, abituale e/o quotidiana. È dunque evidente l'erroneità delle somme liquidate nella sentenza
8 di primo a favore delle nipoti e (€ 70.000,00 ciascuna) nonché Controparte_3 Controparte_4 dello ZI della vittima (€ 60.000,00). Controparte_5
Analoghi rilievi valgono per l'importo di € 100.000,00 liquidato a favore del fratello CP_2
in quanto, anche in questo caso, è da escludersi una significativa incidenza della perdita del
[...] familiare sulla qualità della vita dello stesso, non convivendo da tempo con il fratello scomparso ed avendo un nucleo familiare proprio.
Infine, è censurata la liquidaZIne in favore di , presunta convivente more uxorio CP_6 della vittima, dell'importo di € 300.000,00 pari addirittura al massimo tabellare. A differenza di quanto laconicamente sostenuto nella sentenza gravata non è stata fornita la minima prova del rapporto more uxorio, ossia di un legame stabile connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Invero, il teste , sul punto, non ha confermato che la Testimone_1 CP_6 pernottava presso l'abitaZIne di specificando che succedeva spesso solo nei fine Persona_2 settimana;
anche la teste ha affermato genericamente che la dormiva da lui Persona_5 CP_6 spesso, ma tale circostanza, dunque, esclude che gli stessi convivessero stabilmente e coabitassero nello stesso immobile;
del resto la aveva un luogo di residenza diverso da quello del CP_6 Per_2
a ciò è aggiunta la mancanza di prova della esistenza di un conto corrente comune, della compartecipaZIne di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto alla danneggiata.
2.3. L'appellante si duole ancora dell'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata disposta l'applicaZIne gli interessi legali e la rivalutaZIne monetaria dal 29.7.2018 sino al soddisfo sulle somme liquidate a favore degli attori, per violaZIne del principio secondo cui gli interessi vanno calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro commisurandoli alla somma medesima devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno.
2.4. La sentenza è, infine, impugnata nella parte in cui è stata condannata Controparte_7 in solido con , quale rappresentante della stessa per la gestione dei
[...] Parte_1 sinistri in Italia. Infatti, non è una compagnia assicurativa, bensì un mero Controparte_7 intermediario assicurativo, priva di legittimaZIne passiva.
3. Si sono costituititi, depositando comparsa di costituZIne e risposta, CP_1 CP_2
, , , e (i primi due, oltre
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
9 che in proprio, quali eredi di , deceduto in data 28.5.2021), i quali hanno resistito Persona_1 agli avversi assunti.
4. Si è costituita inoltre , già contumace in primo grado, aderendo al Controparte_7 gravame principale della e proponendo appello incidentale sostenendo la propria carenza Parte_1 di legittimaZIne passiva in quanto non compagnia assicuratrice, ma mero intermediario assicurativo,
e dunque dolendosi della propria condanna in solido con la Parte_1
5. Nella contumacia dell'appellato e sulle conclusioni innanzi trascritte nonché CP_8 all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del
22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattaZIne scritta.
6. Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato.
6.1. È innanzitutto condivisibile la doglianza relativa all'applicaZIne, da parte del giudice di prime cure, del primo comma dell'art. 2054 c.c. – che, come è noto, in caso di danno a persone o cose dalla circolaZIne del veicolo, stabilisce una presunZIne di colpa a carico del conducente se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – in luogo del secondo comma dello stesso articolo – che, invece, in caso di scontro tra veicoli, stabilisce la presunZIne, fino a prova contraria, di pari responsabilità dei conducenti –.
6.1.1. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la presunZIne di pari responsabilità nella causaZIne di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produZIne dell'evento dannoso” ed è per tale via anche possibile “graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili” (cfr. Cass. 3764/2021, Cass. 19197/2018, Cass. 3704/2012 e Cass.
10751/2002).
6.1.2. Ed è proprio questa la situaZIne che ricorre nel caso in esame. Infatti, come è tra le parti incontestato, , mentre percorreva la curva destrorsa, cadeva al suolo ed invadeva la Persona_2 corsia opposta, dopodiché, quando era riverso a terra, veniva investito dal motociclista IN
10 il quale procedeva nel senso opposto all'interno della propria corsia di marcia. In particolare, CP_8 il CTU ha evidenziato la quasi contemporaneità tra caduta del ed investimento deducendola Per_2 sia per via logica (la vittima ben protetta da tuta, casco e guanti, dopo la caduta a bassa andatura, si sarebbe spostato e avrebbe liberato la corsia se ne avesse avuto il tempo) che dalle s.i.t. rese da e , due dei motociclisti che viaggiavano insieme al (v. pp. CP_10 Controparte_11 Per_2
23-25 della relaZIne peritale datata 17.9.2022). Dunque, è evidente che, sebbene tra i due veicoli non vi sia stato un contatto, la caduta del primo motociclo – scivolato sulla fiancata sinistra e finito anch'esso nella corsia opposta – di cui il suo conducente, cioè , perdeva il controllo Persona_2 rovinando al suolo, non è certamente estranea alla dinamica del sinistro stradale e causalmente neutra rispetto all'evento dannoso. Al contrario, è solare che, se non vi fosse stata la caduta nella opposta corsia, l'investimento non si sarebbe verificato. È, dunque, manifestamente insensato assimilare il caso in esame a quello dell'investimento di un pedone che attraversa la strada, come sostengono gli appellati, già attori in primo grado. Peraltro, in ogni caso, anche applicando il primo comma dell'art. 2054 c.c., il giudice di prime cure, pur constatando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del non avrebbe potuto completamente trascurare di valutare, ai sensi dell'art. 1227, CP_8 comma 1, c.c., il rilievo causale della condotta del e di accertare le colpe rispettivamente Per_2 dell'uno e dell'altro secondo la particolarità del singolo caso concreto (in questo senso, tra le tante,
v. Cass. 2433/2024 e Cass. 842/2020).
6.2. Posto che l'accaduto va inquadrato nell'ambito del secondo comma dell'art. 2054 c.c. giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunZIne di colpa concorrente dell'altro posta dalla citata disposiZIne, essendo a tal fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolaZIne ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. ex plurimis Cass. n. 23431/2014). Il principio, tuttavia, se da un lato comporta la possibilità di pervenire all'accertamento di una quota di responsabilità di uno dei conducenti anche in presenza dell'accertata violaZIne di regole di condotta da parte del conducente del veicolo antagonista, dall'altro non può portare a far ritenere operante in maniera “automatica” la presunZIne di eguale concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Proprio in consideraZIne di ciò, la Suprema Corte ha specificato in più occasioni che tale presunZIne di responsabilità riveste carattere residuale e sussidiario, risultando applicabile solo
11 quando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (“In materia di responsabilità derivante dalla circolaZIne di veicoli la presunZIne di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funZIne sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso
e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”, Cass. n. 12884/2021, conforme Cass. n.
9353/2019) e, nell'ottica di chiarire ulteriormente l'effettiva portata e funZIne sussidiaria del comma sopra menZInato, ha sancito che “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera
l'altro dalla presunZIne della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.)
e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunZIne di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produZIne del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eZIlogico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (così Cass. n. 12884/2021; analogamente Cass. n. 4201/2022; n. 34163/2022; n.
34895/2022; n. 13672/2019; n. 9550/2009; n. 5226/2006). Per converso, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale “solleva l'altro dall'onere di vincere la presunZIne di pari responsabilità, di cui all'art.
2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass 299277/2024; nello stesso senso, Cass. 25758/2024).
6.3. Orbene, esaminando le condotte di guida dei due motociclisti ed iniziando da quella della vittima – atteso che gli attori, odierni appellati, deducono l'esclusiva responsabilità Persona_2 del veicolo antagonista condotto da – si evidenzia che, alla stregua delle univoche e CP_8 concordanti emergenze istruttorie, risulta in sintesi quanto segue:
a) il pneumatico posteriore del motociclo KT Super Duke R 1290 condotto dalla vittima era privo di battistrada e, dunque, consumato oltre il limite consentito (v. p. 20, foto 10, e pp. 40-41 della citata relaZIne del CTU) il che integra la violaZIne delle prescriZIni poste dagli artt. 79 c.d.s. e 237 reg. attuaZIne;
12 b) la vittima non manteneva il controllo del proprio mezzo;
in particolare, in prossimità di una autovettura che lo precedeva (e di cui hanno riferito i sopraccitati informatori) e nel percorrere una curva destrorsa, il motociclo si sbilanciava e scivolava a terra sul lato sinistro e cadeva a terra anche il conducente sempre sul lato sinistro;
le cause della perdita del controllo del mezzo e della anomala caduta sul lato sinistro piuttosto che su quello destro sono in astratto correlabili: ad un malessere del conducente o ad una errata manovra dello stesso consistente nel ritardo nell'attivaZIne dell'impianto frenante (dotato di abs) nell'avvicinarsi eccessivamente all'autoveicolo che precedeva (ad una aZIne frenante in curva in prossimità di un veicolo che procedeva più lentamente, aZIne che faceva rialzare la moto della vittima “quasi a riprendere l'assetto normale” ha fatto proprio riferimento l'informatore
, uno dei motociclisti del gruppo) e ciò per il connaturato autoraddrizzamento del CP_10 mezzo e la bassa andatura che sbilanciavano il mezzo;
oppure nell'effetto di apertura del gas e chiusura dello stesso che, tenuto conto della elevata cilindrata e potenza del motociclo e del negativo stato del pneumatico posteriore privo della necessaria aderenza perché consumato oltre il limite, può avere destabilizzato l'equilibrio della moto (su quanto esposto, v. pp. 28, 29, 38-42 della relaZIne di
CTU). L'ipotesi del malore della vittima non trova alcun riscontro (tanto meno medico-legale; cfr. la cartella clinica versata in atti) e, quindi, benché correttamente menZInata dall'ausiliario come ipotesi astratta, costituisce ai fini della ricostruZIne della dinamica del sinistro, una mera teoria priva di basi o elementi probatori a sostegno (come potrebbe essere qualsiasi altra congettura come, ad esempio, una pura e semplice distraZIne o altro) Invece, l'ipotesi dell'errore di manovra del conducente, in base alle predette peculiari ed inequivoche circostanze del caso concreto che la comprovano, è quella più probabile;
dunque, la vittima non teneva una velocità adeguata alle condiZIni e non manteneva il controllo del proprio mezzo in violaZIne dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, c.d.s.;
c) il motociclo condotto dalla vittima invadeva l'opposta corsia di marcia, circostanza obiettiva integrante la violaZIne dell'art. 143 c.d.s. anche con riferimento all'art. 40 c.d.s..
Va da sé che i profili critici sopra evidenziati, rimarcati dal CTU nelle proprie conclusioni (v.
p. 41 della relaZIne), s'inseriscono tutti nella dinamica del sinistro cioè nella sequenza causale dello stesso quali fattori determinanti nella produZIne dell'evento dannoso. È infatti chiaro che le condotte alternative doverose del di mantenimento della destra, delle distanze di sicurezza, di velocità Per_2 adeguata e di controllo del veicolo, tenuto in condiZIni di massima efficienza, avrebbero consentito di evitare il sinistro stradale.
13 Tirando le fila di quanto sin qui esposto, deve concludersi che gli attori non hanno provato che il loro congiunto abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolaZIne stradale ed abbia altresì fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Anzi, è emerso che lo stesso, sotto più profili di rilievo colposo, lo abbia cagionato (rectius, come si dirà, abbia concorso a cagionarlo).
6.4. Venendo a in sella al motociclo YAMAHA XSR 700, il quale, come si è CP_8 detto, investiva all'interno della propria corsia di percorrenza il centauro quando era riverso a terra e poi cadeva sul lato sinistro (v. pp. 32-33 relaZIne CTU), il punto critico è rappresentato dalla velocità del mezzo prima dell'impatto (a tale momento essa è stata accertata in 28 km/h) a cui è correlata la possibilità, una volta divenuta percepibile la scivolata del veicolo antagonista KT (protrattasi, per il CTU, per 1,7 secondi), di decelerare (tenuto conto del tempo psicotecnico di emergenza) e, dunque,
l'evitabilità dell'investimento. Come riportato nella sentenza gravata, posto che il limite di velocità vigente è stabilito in 50 km/h, il CTU ha formulato, riferendone le relative implicaZIni, due ipotesi cinematiche: una con una velocità iniziale di 40 km/h e l'altra con velocità iniziale di 78 km/h.
6.4.1. Con riferimento alla prima ipotesi, l'ausiliario, pur non esprimendosi sulla evitabilità del sinistro stradale, ha rilevato che in tal caso il “ unitamente al suo passeggero si sarebbe CP_8 trovato a 4,78 m (della frenatura) + lo spaZI dello psicotecnico (di 1,2 secondi a 40 km/h) di 13,27
m, ad un totale di 18 metri dal punto dell'impatto” (v. p. 35, fig. 12).
6.4.2. Con riferimento alla seconda ipotesi, l'ausiliario si è così espresso: <Anche nel secondo caso (ipotesi 2) il rapporto cinematico spaZI-temporale tra i soggetti coinvolti è determinato dalla Part perceZIne del conducente della Yamaha il quale si avvedeva della caduta della al suolo, ma provenendo ad una velocità maggiore, eccedente il limite esplicito, e calcolabile al massimo come segue rispetto l'avvistamento massimo di 60 metri del rettifilo dalla curva precedente ed una deceleraZIne di 6 m/s2 , come nel caso precedente. Avvalendosi della formulaZIne di 2° grado è possibile individuare la velocità iniziale del motociclo” in circa 78 km/h (v. p. 35-36). In tal caso, lo spaZI totale di frenata (frenata + tempo psicotecnico) sarebbe stato di 60 mt pari a quello dello spaZI massimo di avvistabilità dell'ostacolo, ossia lo spaZI intercorrente dalla uscita della curva precedente per la YAMAHA XSR 700 fino al corpo a terra (v. p. 36 fig. 13).
14 6.4.3. Occorre sottolineare che, secondo la CTU, sulla base dei dati disponibili, le due ipotesi, rappresentanti i limiti estremi delle possibili condotte del sono sì egualmente possibili, ma CP_8 non vi è certezza né dell'una né dell'altra né è possibile dire che l'una sia più probabile dell'altra (v. pp. 34-39 e ss.).
6.4.4. Il CTU, nell'ambito della seconda delle due predette ipotesi, ha evidenziato che, qualora il motociclo YAMAHA avesse avuto una andatura di 50 km/h (conforme al limite di velocità vigente), avrebbe avuto agevolmente arrestare per tempo il mezzo ed evitare l'investimento (l'osservaZIne è contenuta in cinque righe più tabella n. 16 a pp. 37-38 della relaZIne). Tale rilievo è stato ripreso dal giudice di prime cure per concludere che il se avesse proceduto ad una velocità conforme CP_8 al limite di 50 km/h, non avrebbe impattato il Si tratta, tuttavia, di una conclusione tanto Per_2 apparentemente cartesiana quanto in realtà completamente fallace. Infatti, l'osservaZIne del CTU è pur sempre articolata nell'ambito della seconda ipotesi (in altri termini si tratta di una sub ipotesi).
Essa, pertanto, muove da una serie di presupposti del tutto teorici privi di base e di riscontri oggettivi che valgano a supportarla o a renderla più probabile di altre, come dallo stesso ausiliario rimarcato.
In particolare, vi è il dato della misura dell'avvistamento del corpo riverso a terra da parte del indicata in quella massima di 60 metri di rettilineo, pari appunto alla distanza tra l'uscita CP_8 dalla curva precedente e il corpo del motociclista;
indicaZIne massima che risulta, però, ipotetica poiché nulla esclude che la caduta del e il suo posiZInamento al suolo sia, seppur di poco, Per_2 successiva e che quindi l'ostacolo si fosse materializzato sulla corsia di pertinenza del – in CP_8 altri termini, che questi fosse nelle condiZIni di avvistare l'ostacolo – non all'uscita della curva e al principio del rettilineo bensì ben più avanti avendo molto meno dei 60 metri per reagire e aZInare i freni. Pertanto, soltanto nell'ambito di quella mera ipotesi, può affermarsi l'evitabilità della collisione in caso di velocità non superiore ai 50 km/h. Del resto, nel contesto della prima ipotesi, il CTU ha diversamente ipotizzato che, quando avvistava il corpo riverso a terra, il si trovava a soli 18 CP_8 metri dallo stesso. In altri termini, l'ausiliario ha formulato le due ipotesi muovendo dal dato dell'investimento e dai possibili due estremi di velocità (40 km/h e 78 km/h) indicando per ciascuna di esse i dati cinematici delle due dinamiche del sinistro, dati che hanno senso soltanto partendo da quelle premesse ipotetiche, cosicché interpolando quelli della velocità nell'una e nell'altra non può ricavarsi alcunché, se non in modo arbitrario, in ordine alla concreta evitabilità dell'evento dannoso.
15 6.4.5. Quanto appena esposto è, d'altra parte, coerente con le conclusioni del CTU – di fatto obliterate dal giudice di prime cure – il quale ha affermato che, riguardo alla condotta di guida del nell'ambito della ipotesi più favorevole (andatura di 40 km/h) e quella meno favorevole CP_8
(andatura di 78 km/h), non è possibile ritenere l'una più prevalente o probabile dell'altra né è possibile stabilire una ipotesi mediana parimenti più plausibile (pp. 40-41), tanto che non prospettava alcun addebito al Concetto ripetuto dall'ausiliario anche in risposta alle osservaZIni critiche del CP_8
CTP della inerenti il perché fosse stata ipotizzata, in assenza di alcun elemento concreto Parte_1 che la corroborasse, una andatura superiore ai 40 km/h da parte del motociclo investitore: “Come già specificato a pagina 35, 36 e 37 della presente relaZIne, le due condotte sono frutto della medesima fase culminante dell'urto, dove la differenza è determinata dalle possibili velocità iniziali rispetto la distanza di avvistamento precedente, riportate nei due limiti massimi minimo (ipotesi 1) e massimo
(ipotesi 2). Nel mezzo tutte le velocità comprese tra i 40 ed i 78 km/h. L'assenza delle tracce di frenatura a connotare l'istante di materiale aZIne non consente di identificarne una prevalente rispetto l'altra.” (v. pp. 44 e 45).
6.4.6. Dunque, è condivisibile le doglianze dell'appellante relative all'erronea interpretaZIne della CTU dalla quale è stata superficialmente desunta la dimostraZIne di un eccesso di velocità da parte del valutato addirittura come causa esclusiva dell'evento dannoso. CP_8
6.5. D'altra parte, non merita però adesione la tesi dell'appellante secondo la quale è provato che il non avrebbe potuto in alcun modo evitare la collisione e che la sua condotta di guida CP_8 sarebbe esente da rilievi. Come si è detto, essa non è supportata dalla CTU che afferma l'impossibilità di ricostruire la velocità del motociclo YAMAHA nella fase precedente all'urto e, quindi, di stabilire la possibilità di evitare la collisione. Nel rapporto della Polizia Stradale sull'incidente incidente stradale, è scritto che “nel contempo” della caduta del sopraggiungeva il il quale Per_2 CP_8
“non riusciva ad evitare l'urto” evidenziandosi che sulla corsia percorsa da quest'ultimo non si rinvenivano tracce di frenata ma soltanto segni di scarrocciamento successivi all'investimento; fermo restando che di tale ultima circostanza come di quella della corsia occupata sia dal motociclo KT che dal suo conducente (per cui non vi era alcuna possibilità di effettuare una manovra di evitamento) ha dato atto anche il CTU, quanto riportato nel rapporto nulla dice sulla possibilità oggettiva del di arrestare il motociclo tempestivamente ed evitare l'urto. Analoghe consideraZIni valgono CP_8
16 per l'informativa di reato della Polizia Stradale più dettagliata ma avente parimenti identico contenuto apodittico privo di obiettivi accertamenti tecnici in ordine ai punti controversi in questione (in particolare, v. p. 14 “ … Il conducente a seguito della caduta, veniva proiettato Persona_2 anch'egli verso l'opposta corsia con una diversa traiettoria. In questo frangente dal senso opposto sopraggiungeva il motociclista con la bordo la passeggera . Il CP_8 Persona_4 predetto alla perceZIne del pericolo, vista la caduta del centauro e la conseguente invasione della sua corsia, tentava un'aZIne frenante spostandosi verso l'estrema destra della carreggiata. A nulla sortivano le suddette manovre di emergenza poiché sia la traiettoria del centauro che Per_2 della moto Yamaha condotta dal si intersecavano poco più avanti. Nella circostanza il CP_8
con la ruota anteriore, investiva il che si trovava disteso a CP_8 Persona_2 terra, occupando l'unica parte libera della sua corsia per transitare in sicurezza, visto che l'altra era invasa dal motociclo. Dopo l'investimento il con la rispettiva passeggera finiva al CP_8 suolo a posa distanza dal corpo del ). Ciò fermo restando che, come noto, il rapporto Per_2 sull'incidente fa piena prova sino a querela di falso solo delle dichiaraZIni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, elementi sui quali, nel presente giudiZI, non vi è alcuna discussione (v., ex multis, Cass. 2266272008). Né ovviamente è dirimente che nei confronti del non vennero elevate contravvenZIni. Non contenendo alcun CP_8 riferimento a dati obiettivi e valutaZIni tecniche di supporto, le valutaZIni del PM (richiesta di archiviaZIne del 23.10.2018) e del GIP del Tribunale di L'Aquila (ordinanza di archiviaZIne dell'8.7.2018) – peraltro, da inquadrarsi nel diverso standard probatorio penalistico della prova della colpevolezza “oltre il ragionevole dubbio” – circa l'inevitabilità della collisione non possono costituire argomenti di prova a favore della tesi dell'appellante (tale valenza potrebbe al più attribuirsi ai predetti provvedimenti). Infine, non hanno efficacia probatoria le dichiaraZIni rese dal CP_8 in sede di interrogatorio formale, circa la repentinità e imprevedibilità di quanto accaduto, poiché non contra se. Da ultimo, circa la presenza di un autoveicolo che avrebbe in tutto o in parte ostacolato la visuale del è sufficiente evidenziare – trattandosi di un aspetto sul quale l'appellante non CP_8 ha specificamente insistito – che il CTU ha escluso l'evenienza con argomentaZIni logiche ed esenti da errori di diritto sulla scorta di accertamenti rigorosi (come, peraltro, riconosciuto da tutte le parti, al di là dell'opinabilità della sub ipotesi sopra accennata;
v. pp. 45-51).
17 6.6. Inoltre, soltanto un cenno merita l'assunto dell'appellante secondo cui non sarebbe provata l'efficacia causale dell'investimento del poiché il suo decesso potrebbe essere conseguente Per_2 alla caduta. Assunto smentito dal rilievo che, mentre la caduta consisteva di fatto nello scivolamento sulla carreggiata da parte di soggetto adeguatamente protetto (con il prescritto casco integrale e tutta da motociclista in pelle, munita di paracolpi e airbag), caduta che quindi di per se stessa sarebbe stata con ogni probabilità causa semplicemente lesioni personali (come quelle riportate dal e dalla CP_8 passeggera ), la collisione della ruota anteriore del pesante motociclo avente velocità di 27 Per_4 km/h con il corpo inerte a terra del motociclista non poteva non provocare e difatti gli provocava gravissime lesioni personali (nella specie, il politrauma risultante dalla cartella clinica versata in atti, tipico, nell'infortunistica stradale, per tutti i casi di violenta collisione tra mezzi) che facevano da subito apparire disperate le condiZIni di salute del (v. verbale e informativa della Polizia Per_2
Stradale), il quale, trasportato nel più vicino Ospedale, di lì a poco decedeva.
6.7. Tirando le fila di quanto sin qui esposto, si ha che da un lato è provato il contributo causale colposo da parte della vittima , peraltro non di per sé assorbente ogni altro profilo Persona_2 colposo causale, e dall'altro lato che non è stata dimostrata la piena regolarità della condotta di guida del motociclista investitore , avente una indubbia astratta potenzialità causale, ma CP_8 della quale non è possibile né postulare né escludere il carattere colposo eZIlogicamente rilevante.
6.8. La responsabilità del sinistro deve, pertanto, attribuirsi, in base alle prove raccolte, in parte al e in parte in via presuntiva al Ciò in conformità all'indirizzo nomofilattico della Per_2 CP_8
Suprema Corte espresso nelle pronunce di cui, per comodità di lettura, si trascrivono le massime:
- Cass. 124/2016 “In tema di responsabilità civile da circolaZIne dei veicoli, anche se dalla valutaZIne delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolaZIne e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.”
- Cass. 18479/2015 “In materia di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di
18 pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinaZIne dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutaZIne di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre)”; nella motivaZIne della sentenza (par.
5), la Corte di CassaZIne sottolinea proprio come l'accertata esistenza di alcuni elementi di concreta colpa annoverabili all'uno e/o all'altro conducente dei veicoli non impedisce il ricorso al criterio presuntivo di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. quando è impossibile stabilire con il criterio “del più probabile che” la misura della incidenza causale dell'uno o dell'altro (nello stesso senso, Cass.
2327/2011, Cass. 3434/1996 e Cass. 2038/1994).
6.9. È stato inoltre precisato che il concorso tra colpa accertato di uno dei conducenti e quella accertata dell'altro conducente può essere ritenuto anche non paritario: “In tema di circolaZIne stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale
l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (così, tra le altre, Cass. 20982/2011).
6.10. Ed è questo il caso di specie poiché, se è vero che non è possibile ricostruire completamente l'esatta dinamica del sinistro e appurare se uno dei due conducenti abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolaZIne stradale, non può prescindersi dalla constataZIne che un motociclista, ossia il perdendo il controllo del mezzo non tenuto in Per_2 perfette condiZIni ed invadendo l'opposta corsia di marcia, ha (con)causato l'incidente stradale con una condotta che, non essendo conforme alle predette norme sotto plurimi e rimarchevoli profili, risulta rivestire una forza causativa maggiore di quella dell'altro motociclista, la cui condotta colposa
19 è presunta. Ponderando il maggior apporto causativo della prima rispetto a quella della seconda, il
Collegio stima nel 60% la misura del concorso causale del e nel 40% quello del Per_2 CP_8
7. Il secondo motivo di appello – inerente al danno parentale riconosciuto al fratello del de cuius
(100.000,00), alle nipoti ex frate del de cuius e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(€ 70.000,00 ciascuna), allo ZI del de cuius € 60.000,00 e a quale Controparte_5 CP_6 convivente more uxorio del de cuius (€ 300.000,00), danni contestati sia nell'an (oltre al profilo di cui al primo motivo di appello già delibato) che nel quantum – è parzialmente fondato.
7.1. Richiamate le corrette premesse giuridiche contenute nella motivaZIne della sentenza gravata sul pregiudiZI derivante dalla perdita del rapporto parentale e in particolare sull'onere di allegaZIne e prova dello stesso, occorre aggiungere che, secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, il danno in parola non può ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità della relaZIne, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza (v., tra le altre,
Cass. 18284/2021). Ciò vale anche ove l'aZIne sia proposta al di fuori della cd. “famiglia nucleare” poiché “società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non si identifica e non è limitata ad essa di modo che il rapporto parentale, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (v. Cass. 17208/2025 con riferimento al rapporto nonno/nipote e Cass. 26140/2023 al rapporto ZI/nipote). Sul piano probatorio, si è ritenuto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola ex art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v. Cass. 22397/2022). Invece, al di là della famiglia nucleare (coniuge, figlio, fratello, genitore), a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga (ad esempio, come nel caso ZI/nipote) è necessaria la dimostraZIne di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relaZIne affettiva, non essendo comunque un requisito indefettibile, a tal
20 fine, la convivenza che pure può assumere valore indiziario (v. tra le più recenti Cass. 21988/2025).
Infine, in linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudiZI patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunZIni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudiZI, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegaZIne o dimostraZIne (v.
Cass. 25541/2022).
7.2. Applicando tali principi alla fattispecie, si osserva che, quanto a (fratello Controparte_2 della vittima), l'esistenza del vincolo affettivo e la sussistenza del pregiudiZI patito, si desume non soltanto presuntivamente in assenza di alcuna prova contraria fornita dall'appellante, ma anche dalla circostanza che l'appellato viveva nelle immediate vicinanze del fratello deceduto e dalla relaZIne medica del 6.5.2020 attestante una sindrome ansioso-depressiva con ideaZIne ricorrente di tipo depressivo ed insonnia ostinata legata al lutto (v. documentaZIne anagrafica e sanitaria, in fasc. appellati di primo grado). La liquidaZIne dell'importo di € 100.000,00 – non motivata – non è stata specificamente contestata e, comunque, essa appare all'attualità congrua atteso che l'importo liquidato è di poco inferiore a quello risultante dall'applicaZIne della tabella integrata a punti di
Milano (ediZIne 2024) applicando i punteggi del caso (in relaZIne alla età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relaZIne affettiva secondo un valore mediano). Tenuto conto della percentuale del 40% di responsabilità
l'importo del risarcimento è di € 40.000,00.
7.3. Con riferimento a e (entrambe nipoti della vittima in Controparte_4 Controparte_3 quanto figlie del citato e non conviventi con la stessa), sia l'esistenza tra ZI e le nipoti di CP_2 un significativo vincolo affettivo sia il pregiudiZI patito dalle seconde in conseguenza della morte del primo, è provato in base alle dichiaraZIni – al contrario di quanto lamentato dall'appellante, tutt'altro che generiche – dei testimoni (vicino di casa, sentito all'udienza del Testimone_2
14.3.2022, il quale riferiva che la vittima, privo di prole e con lavoro saltuario, frequentava con cadenza quotidiana le nipoti i cui genitori erano quotidianamente impegnati nel lavoro e spesso
21 pranzava con i propri familiari, incluse le nipoti, presso i propri genitori in quanto tutti con abitaZIni limitrofe), (sentito all'udienza dell'11.4.2022, vicino di casa e titolare di un Testimone_1 negoZI di alimentari di fronte la casa della vittima, il quale ha riferito della quotidiana frequentaZIne tra quest'ultima e le nipoti e della partecipaZIne dello ZI e delle nipoti a tutte le ricorrenze familiari, compleanni e festività) e (sentita all'udienza dell'11.4.2022, collega di lavoro di Persona_5
la quale ha riferito i racconti di quest'ultimo sullo stretto legame con le nipoti che Persona_2 abitavano vicine e, quindi, spesso si recavano da lui e venivano accompagnate dallo stesso presso varie attività quando non erano disponibili i genitori, sulla partecipaZIne comune alla vita familiare insieme al fratello e ai genitori della vittima); peraltro, i testi hanno riferito della sentita e CP_2 commovente partecipaZIne delle nipoti al funerale dello ZI e delle toccanti “lettere” lasciate dalle medesime sulla bara dello ZI (lettere prodotte in giudiZI, v. ibidem). Tutto ciò è riscontrato pure dalla documentaZIne anagrafica (certificaZIni di residenza anche storici) e sanitaria versata in atti
(relaZIne medica su datata 16.11.2020 e relaZIne medico legale su Controparte_4 [...]
attestanti le acute manifestaZIni psicologiche del lutto). L'importo risarcitorio liquidato CP_3
(€ 70.000,00 ciascuna) non è stato specificamente contestato e, comunque, all'attualità risulta congruo tenendo conto di tutte le sopraindicate circostanze del caso concreto relative all'assiduità della frequentaZIne e tenuto, comunque, conto del carattere meno stretto del vincolo parentale (ZI
e nipote;
quindi, terzo grado di parentela) rispetto a quelli presi in consideraZIne dalle tabelle milanesi (genitore, figlio, coniuge e assimilati;
fratelli, nonno-nipote; quindi, primo e secondo grado di parentela) e della tenera età delle vittime secondarie (nate nel 2002 e nel 2006). Applicata la percentuale di responsabilità del 40% l'importo risarcitorio è di € 28.000,00 per ciascuna delle due nipoti.
7.4. Quanto a (ZI della vittima in quanto fratello della di lui madre Controparte_5 CP_1
e non convivente con la vittima stessa), l'esistenza del vincolo affettivo e del pregiudiZI patito
[...] dallo ZI per la morte del nipote, si evince dal fatto che egli viveva nello stesso stabile della vittima, ove abitavano anche gli altri familiari sopraccitati, sicché vi era una abituale frequentaZIne che è stata, altresì, confermata dai testi escussi, sia che , i quali Testimone_1 Persona_5 hanno, tra le altre cose, pure specificato che, in occasione di una grave malattia oncologica patita da lo ZI materno gli fu vicino durante il ricovero presso il Policlinico “A. Persona_2 CP_5
Gemelli” di Roma (v. pure le mail dello ZI a detta struttura sanitaria che comprovano la circostanza,
22 in fasc. appellato di primo grado) e, più in generale, gli prestò assistenza per tutte le problematiche mediche che in vita lo riguardarono. A riscontro vi è la documentaZIne anagrafica (certificaZIni di residenza anche storici) e sanitaria versata in atti (relaZIne medico legale datata 26.11.2020).
L'importo risarcitorio liquidato (€ 60.000,00) non è stato specificamente contestato e, comunque, anch'esso risulta all'attualità congruo sulla base delle circostanze del caso concreto appena evidenziate relative alla misura della intensità della relaZIne parentale. Applicata la percentuale di responsabilità del 40% l'importo risarcitorio risulta di € 24.000,00.
7.5. Infine, quanto a l'esistenza della relaZIne more uxorio tra la stessa e la CP_6 vittima – relaZIne da intendersi, ai fini del risarcimento del danno da perdita della stessa, in termini di saldo e duraturo legame affettivo assimilabile al rapporto coniugale (v. Cass. 12278/2011 nonché
Cass. 14746/2019, citata nella sentenza gravata) – risulta dalle dichiaraZIni dei due testimoni
(il quale ha riferito che la partecipava intensamente alla vita della Testimone_1 CP_6 famiglia del compagno, incluse feste e compleanni, pernottando spesso a casa sua, soprattutto nei fine settimana, quando condivideva pranzo e cena con i suoi familiari) e (la quale ha Persona_5 confermato le circostanze su cui è stata interrogata, avuto particolare riguardo alla partecipaZIne della alla vita della famiglia del compagno, anche presenziando a feste e ricorrenze ove, CP_6 talvolta, era presente anche la teste) specificando quanto segue: << … la compagna stava con loro anche a pranzo e cena soprattutto il martedì e giovedì e poi il fine settimana … sì è vero avevano una relaZIne da oltre 10 anni, la convivenza era quasi continua, spesso dormiva da lui CP_6
…>>). L'esistenza di una relaZIne assimilabile a quella coniugale, in base ai principi generali innanzi esposti, non è esclusa dalla non convivenza. Si consideri poi che, se è vero che la (residente CP_6 nella diversa località di Mosciano Sant'Angelo non distante da Tortoreto) non abitava stabilmente presso il (quindi, in effetti, non conviveva con lo stesso), costei però dimorava molto Per_2 frequentemente a casa sua e, in ogni caso, partecipava assiduamente alla vita quotidiana del compagno che lì si svolgeva. Considerata la chiarezza delle predette risultanze istruttorie è irrilevante che l'appellata non abbia dimostrato pure l'esistenza di un conto corrente comune e/o lo stabile contributo economico apportato in suo favore dalla vittima, circostanze che peraltro non connotano necessariamente un rapporto more uxorio poiché anche i coniugi possono avere conti correnti bancari separati ed essere economicamente indipendenti. Invece, per quanto riferito dai testimoni, dal momento che la vittima ospitava spesso la propria compagna a casa sua accogliendola nella propria
23 vita familiare, è in qualche modo dimostrato che almeno una parte delle spese della coppia fossero affrontate in comune. Va aggiunto che è stata depositata agli atti la messaggistica Whatsapp della coppia dal 9.7.2013 a data prossima al decesso nonché un certificato medico datato 19.11.2020 attestante lo stato depressivo e ansioso da lutto della (v. docc. in fasc. appellati di primo CP_6 grado).
7.5.1. L'importo risarcitorio liquidato (€ 300.000,00), come stigmatizzato dall'appellante, risulta tuttavia eccessivo. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte e secondo la tabella del
Tribunale di Milano, il compagno/a di vita assimilabile al coniuge (o more uxorio che dir si voglia) va equiparato al coniuge non separato e alla parte dell'unione civile. Va poi applicata la tabella milanese ediZIne 2024 risalente al 4.6.2024 in base al principio dell'applicaZIne delle tabelle aggiornate in luogo di quelle non più attuali (cfr. Cass. 13269/2020 e Cass. 25485/2016). Tutto ciò premesso, apprezzando le sopra illustrate circostanze del caso concreto e, in particolare, attribuendo in base alle stesse alla qualità/intensità della relaZIne affettiva il valore mediano di 15 punti, si perviene alla liquidaZIne della somma pari ad € 82.913,20, quale equivalente all'attualità del pregiudiZI in parola, come dal seguente prospetto:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base alla età di (n. 2.11.1966): 18 CP_6
Punti in base alla età della vittima (n. 22.12.1969; m. 29.7.2018): 20
Punti per qualità/intensità della relaZIne: 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO € 207.283,00
PERCENTUALE DI RESPONSABILITA 40%
IMPORTO del RISARCIMENTO
€ 82.913,20
8. Il terzo motivo di appello è fondato.
8.1. Invero, l'aggiunta alle somme liquidate degli interessi legali e la rivalutaZIne monetaria dal 29.7.2018 sino al soddisfo è manifestamente errata poiché la liquidaZIne del danno è stata
24 effettuata all'attualità (quindi, come è ovvio, non spetta ai danneggiati la rivalutaZIne monetaria dal fatto) e la liquidaZIne del danno da ritardo avrebbe dovuto seguire i noti criteri giurisprudenziali di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di CassaZIne n. 1712/1995.
8.2. Pertanto, agli appellati competevano unicamente gli interessi legali da calcolarsi sugli importi a ciascuno liquidati, devalutati alla data dell'evento dannoso (29.7.2018) e poi, anno per anno, rivalutati sulla base degli indici ISTAT sino decisione del Tribunale ed infine, gli interessi legali sulla somma finale così risultante dalla data della sentenza di primo grado sino al saldo effettivo.
9. Il quarto motivo dell'appello principale ed il motivo dell'appello incidentale proposto dalla relativi entrambi alla carenza di titolarità passiva della pretesa da parte di Controparte_7 quest'ultima, sono fondati.
9.1. L'ecceZIne di tardività delle difese degli appellanti sollevata dalle controparti è infondata poiché l'ecceZIne di carenza di titolarità passiva della pretesa non costituisce una ecceZIne in senso stretto avendo natura di mera difesa. Essa è quindi proponibile in ogni fase del giudiZI ferme restando le preclusioni già maturate ed altresì sempre rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, fatto salvo il limite dell'eventuale giudicato interno. Ne segue che la parte contumace in primo grado, con gli anzidetti limiti e dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova, può sollevare tale ecceZIne anche in appello poiché, da un lato, la parte non allegando un fatto estintivo o impeditivo della pretesa ma contestando un elemento costitutivo della domanda svolge appunto una mera difesa e non incorre nel divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., e poiché dall'altro lato, la contumacia non equivale a non contestaZIne della titolarità passiva e non altera gli oneri della prova che impongono che la stessa debba essere provata dalla parte attrice (nel senso esposto cfr. Cass. sez. un. 2951/2016 con riferimento ad un caso simile;
v. analogamente, più di recente e tra le altre, Cass.
2371/2021).
9.1.1. D'altro canto, non ricorre, essendo la rimasta contumace in Controparte_7 primo grado, l'ipotesi in cui la controparte articoli o abbia articolato una difesa incompatibile con la negaZIne della titolarità della pretesa e, quindi, abbia implicitamente riconosciuto tale pretesa (v., tra le altre, Cass. 25860/2024).
25 9.1.2. La questione sollevata dagli appellanti, inoltre, non comporta ulteriori accertamenti di fatto e può essere decisa sulla base del quadro istruttorio acquisito che, anche secondo le controparti appellate, non necessità d'integraZIne in conseguenza delle difese degli appellanti. Non ricorre, di conseguenza, il caso di una violaZIne del principio della parità delle parti (stigmatizzato da alcune pronunce della Corte Suprema;
v. Cass. 16904/2018). Ciò fermo restando che sono inammissibili le produZIni documentali dell'appellante incidentale in quanto in violaZIne dell'art. 345, comma 3,
c.p.c..
9.2. Tanto premesso, il punto essenziale è rappresentato dal fatto che gli attori, odierni appellati, non hanno dimostrato né hanno chiesto di dimostrare che la fosse Controparte_7 un agente di assicuraZIne con potere di rappresentanza della , Controparte_12 pacificamente ente di assicuraZIne per la r.c.a. del motociclo investitore (con la quale intercorreva la corrispondenza ante causam allegata), qualità che, ai sensi dell'art. 1903 c.c., avrebbe legittimato la sua chiamata in giudiZI in nome dell'assicuratore. Essi si sono limitati ad allegare, in modo equivoco, che la sarebbe “una sua rappresentante per la gestione dei sinistri Controparte_7 in Italia” della predetta qualità contestata dall'appellante incidentale che si è professata Parte_1 una mera intermediaria distributrice in Italia delle polizze della Tale qualità, ammesso Parte_1 che sia vera, non radica comunque la titolarità passiva della pretesa risarcitoria e non è idonea a fondare la responsabilità della convenuta, odierna appellata, nei confronti dei danneggiati ai fini del risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale. Anche nel presente grado del giudiZI, gli appellati hanno sterilmente ribadito la predetta linea difensiva.
9.2.1. Inoltre, ammettendo che, dal certificato di assicuraZIne del mezzo (in cui compare, secondo gli atti redatti dalla Polstrada, l'indicaZIne della quale ente Controparte_7 assicuratore) possa desumersi la prova della predetta qualità e del potere di rappresentanza della Pt_1 da parte della resterebbe il rilievo che quest'ultima non starebbe,
[...] Controparte_7 comunque, in giudiZI in proprio, ma in nome e per conto della compagnia di assicuraZIne. Pertanto, dando pure per buono che la potesse essere convenuta in giudiZI insieme alla Controparte_7
sarebbe comunque chiaro che la prima società (quale mera rappresentante) non poteva Parte_1 essere condannata, in solido con la seconda società (rappresentata), a risarcire il danno in favore degli attori.
26 10. In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello principale della e in via Parte_1 integrale dell'appello incidentale della e, dunque, in parziale riforma della Controparte_7 sentenza di primo grado:
- deve essere dichiarato che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per responsabilità dei due conducenti, la vittima , nella misura del 60%, e , nella misura Persona_2 CP_8 del 40%;
- la domanda nei confronti della va respinta e, pertanto, la condanna va Controparte_7 pronunciata nei confronti, oltre che di (responsabile del sinistro), della sola CP_8 Pt_1
(quale assicuratore del veicolo investitore per la r.c.a.; è appena il caso di fare notare che, in
[...] assenza di gravame sul punto da parte degli attori, non è possibile emendare il palese errore contenuto nella sentenza gravata e pronunciare la condanna nei confronti di entrambi i predetti convenuti in via solidale come sarebbe stato corretto fare, trattandosi di responsabilità per r.c.a.);
- l'obbligo risarcitorio va circoscritto alla predetta quota di responsabilità accertata;
- la misura del risarcimento va di conseguenza così emendata:
- € 60.000,00 in favore di;
Persona_1
- € 60.000,00 in favore di CP_1
- € 40.000,00 in favore di;
Controparte_2
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_3
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_4
- € 24.000,00 in favore di Controparte_5
- € 82.913,20 in favore di;
CP_6
- sulle predette somme liquidate all'attualità, competono gli interessi legali da calcolarsi sugli importi riconosciuti a ciascuno dei danneggiati, devalutati alla data dell'evento dannoso (29.7.2018)
e poi, anno per anno, rivalutati sulla base degli indici ISTAT sino alla presente decisione ed infine, gli interessi legali sulla somma finale così risultante dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
11. Per quanto riguarda le spese processuali, data la riforma parziale della sentenza impugnata,
è necessario regolarle per entrambe i gradi giudiZI e tra tutte le parti in giudiZI, secondo un criterio unitario e globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
27 11.1. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellato da un lato, e gli Parte_1 CP_8 appellati , , e CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
dall'altro lato, si osserva che il parziale accoglimento della domanda di questi ultimi CP_6 non determina soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022). Non vi sono valide ragioni neppure quelle “gravi ed ecceZInali” ex sent. Corte Cost. 77/2018 relativa all'art. 92
c.p.c., per compensare, anche parzialmente, le spese di lite;
infatti, se è vero che le pretese degli attori sono risultate eccessive e i motivi dell'appello principale sono stati parzialmente accolti, è altrettanto vero che i convenuti hanno disconosciuto qualsivoglia propria responsabilità e pure nel presente grado del giudiZI hanno seguito la medesima linea difensiva, peraltro pure sul quantum oltre modo riduttiva e che non ha trovato l'adesione della Corte. Dunque, le spese tra le suddette parti vanno poste a carico della parte appellante e dell'appellato . Parte_1 CP_8
11.2. Le spese di entrambi i gradi del giudiZI si liquidano, sulla base della documentaZIne versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum (alla luce del quantum ridimensionato risultante dalla presente decisione e tenendo conto del principio che, in caso di più domande proposte da parti diverse contro una medesima parte, il valore non si somma ma è quello della domanda dal valore più alto;
v. Cass. 10367/2024), valori minimi per la fase istruttoria e di trattaZIne di appello
(poiché la causa è stata rinviata per la decisione alla prima udienza senza necessità di affrontare alcuna particolare questione) e medi per tutte le restanti fasi dei giudizi, senza aumento facoltativo ex art. 4, comma 2, d.m. citato per pluralità di parti aventi la stessa posiZIne processuale in quanto, dalla disamina della prestaZIne professionale dei difensori quasi tutta incentrata sulla responsabilità del sinistro e poco sul resto, tra l'altro senza significativi e apprezzabili approfondimenti differenziali tra le questioni concernenti l'uno o l'altro danneggiato anche sotto il profilo della liquidaZIne dei rispettivi danni, emerge che la pluralità degli assistito non ha avuto rilevante incidenza sulla natura e la difficoltà dell'attività difensiva svolta (sulla facoltatività di tale aumento e sugli oneri motivaZInali del giudice di merito, cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 13057/2025). Per completezza, va evidenziato che la liquidaZIne delle spese del primo grado del giudiZI, comunque, non avrebbe potuto risultare superiore a quella operata dal Tribunale (€ 18.000,00 oltre accessori di rito) in quanto la relativa statuiZIne non è stata impugnata dalle parti appellate vittoriose in primo grado e perciò non avrebbe potuto essere modificata in peius nei confronti delle parti soccombenti.
28 11.3. Invece, nel rapporto tra gli attori-appellati e la convenuta- appellante incidentale
[...] le spese vanno compensate ricorrendo le sopraccitate gravi ed ecceZInali ragioni Controparte_7 dal momento che nel certificato di assicuraZIne del motociclo compare la denominaZIne della convenuta (come riportato negli atti della Polizia Stradale) e, quindi, vi era una obiettiva incertezza sul soggetto legittimato passivo, incertezza che non veniva dipanata ad opera né della Parte_1 nel corso del giudiZI di primo grado né di e della che restavano CP_8 Controparte_7 contumaci.
11.4. Le spese di CTU, liquidate con decreto del Tribunale del 23.9.2022 a carico di tutte le parti in solido tra loro, restano, nel rapporto tra le parti, a carico definitivo dei soccombenti CP_8
e in via solidale (sul punto, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi).
[...] Parte_1
12. Da ultimo, quanto all'istanza formulata dalle parti appellanti, principale e incidentale, per la restituZIne “delle eventuali somme medio tempore corrisposte in esecuZIne anche parziale della sentenza di primo grado”, si osserva che, al di là della vaga formula adoperata – che pare presupporre che non sia stato corrisposto alcunché –, non vi è alcuna prova del pagamento di somme in esecuZIne della sentenza appellata, peraltro parzialmente confermata. Dunque, l'istanza non può essere accolta.
Va, comunque, da sé che la definitiva regolaZIne dei rapporti di dare avere tra le parti, se controversa, resta impregiudicata in separata sede.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del deceduto Per_2 nella misura del 60%, e dell'appellato nella misura del 40%;
[...] CP_8
2) ridetermina gli importi risarcitori indicati nel primo capoverso della sentenza appellata in:
- € 60.000,00 in favore di;
Persona_1
- € 60.000,00 in favore di CP_1
- € 40.000,00 in favore di;
Controparte_2
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_3
- € 28.000,00 in favore di;
Controparte_4
- € 24.000,00 in favore di Controparte_5
29 - € 82.913,20 in favore di;
CP_6 con gli interessi nella misura legale come riportato in motivaZIne;
3) rigetta la domanda proposta dalle parti appellate , CP_1 Controparte_2 [...]
, , e nei confronti della appellante CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 incidentale Controparte_7
4) la condanna alla manleva in favore di di cui al terzo capoverso della sentenza CP_8 appellata è limitata alla , con espunZIne della posiZIne della Parte_1 [...]
Controparte_7
5) condanna l'appellato e l'appellante , in solido tra CP_8 Parte_1 loro, a rimborsare in favore delle parti appellate , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e delle spese di entrambi i gradi del giudiZI che Controparte_4 Controparte_5 CP_6 si liquidano, quanto al primo grado, in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in € 12.252,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso.
6) compensa in via integrale le spese tra l'appellante incidentale e le Controparte_7 predette parte appellate.
7) pone, tra le parti, le spese di CTU a definitivo carico solidale dell'appellato CP_8
e dell'appellante . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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