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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2147/2021 depositato il 27/09/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Distilleria Del Sud S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0142019901062487000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420030090735800000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040001474072000 ILOR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040089216239000 I.C.I. 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050017008800000 SANZ PEC GDF 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009780150000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060038132012000 REGISTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1, con sede in Napoli, proponeva ricorso dinnanzi alla CTP di Bari avverso intimazione di pagamento n. 014 2019 9010624987000, notificata via pec in data 10.07.2019, emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione per la provincia di Bari, limitatamente al debito portato da 6 delle prodromiche cartelle di pagamento elencate nell'intimazione stessa. Nell'evidenziare che tali prodromiche cartelle erano indicate in altre due intimazioni di pagamento ricevute in precedenza che erano state a loro volta impugnate ed i relativi giudizi erano stati definiti favorevolmente in primo grado, la società eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate in atti e oggetto di contestazione;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Bari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche ER) che, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso per il fatto che la società non aveva a suo tempo impugnato le prodromiche cartelle di pagamento, confutava i motivi di ricorso.
La società contribuente depositava memorie difensive con cui insisteva per i motivi di ricorso evidenziando che la sentenza della CTP di Bari n. 1419/5/2019 concernente una precedente intimazione di pagamento aveva già dichiarato la prescrizione dei crediti riguardanti le sottese comuni cartelle di pagamento.
La CTP di Bari, con sentenza n. 507/2021, depositata in data 21.4.2021, ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di lite ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, già accolta in precedente giudizio riguardante altra intimazione di pagamento.
Con atto depositato in data 27.9.2021 ER ha appellato la sentenza di primo grado eccependo l'illegittimità della sentenza in punto di prescrizione: dalla produzione documentale in atti, ex art. 58 del d. lgs. 546/92, emergerebbe la notifica di precedenti intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
La società contribuente in data 18/11/2021 si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con cui ha confutato l'appello dell'agente della riscossione evidenziando che la prescrizione delle somme portate dalle cartelle era stata correttamente dichiarata in coerenza con precedenti sentenze della CTP di Bari riguardanti pregresse intimazioni di pagamento;
ha reiterato il motivo di ricorso concernente l'incompetenza territoriale della direzione Provinciale di Bari dell'ER, assorbito dalla decisione favorevole del giudice di primo grado.
Il giudizio è stato trattato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si duole della decisione di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti fiscali portati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
Va puntualizzato che la società ha impugnato l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme riferite alle seguenti sei cartelle, tra quelle elencate nell'intimazione stessa:
1) n. 01420030090735800000, per € 19.380,77, riferita all'imposta su valore aggiunto per l'anno 1999;
2) n. 01420040001474072000, per € 201.096,96, relativa ad IRPEG, ILOR e ritenute alla fonte, riferite all'anno 1996;
3) n. 01420040089216239000, pari ad € 5.842,82 (recte € 5.937,00), relativa a ICI per l'anno 1999;
4) n. 01420050017008800000, pari ad € 1.965,78, relativa a sanzioni pecuniarie all'anno 1997;
5) n. 01420060009780150000, pari ad € 71.560,93, relativa alle ritenute alla fonte di Irpef ed addizionali per l'anno 2001; 6) n. 01420060038132012000, pari ad € 15.661,22, riferita all'imposta di bollo e registro anno 1998.
Va ancora evidenziato che la società ha impugnato la precedente intimazione di pagamento n.
01420189009250834000 del 6/7/2018 limitatamente alle medesime cartelle di pagamento sopra riportate eccependo la prescrizione dei relativi crediti fiscali.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1419/2019, depositata in data 11/7/2019, ha accolto il ricorso avverso tale precedente intimazione di pagamento ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla società.
Ora è evidente che ER per superare una tale decisione, che ha dichiarato la prescrizione dei crediti fiscali portati dalle ridette cartelle di pagamento, aveva solo la possibilità di impugnare la sentenza della CTP di
Bari n. 1419/2019: situazione non provata ma neanche allegata dall'agente della riscossione che nel suo atto di appello nemmeno menziona l'intimazione di pagamento del 2018.
La notifica nel 2019 di una nuova intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, non può giovare alla posizione di ER atteso che se i crediti risultavano prescritti nel 2018, rimangono tali anche l'anno successivo.
In definitiva la decisione di primo grado che ha confermato la prescrizione dei crediti fiscali portati dalle sei cartelle per le quali è stata limitata l'impugnativa dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, risulta del tutto corretta.
2. Peraltro anche il motivo di ricorso concernente l'incompetenza territoriale della direzione provinciale di
Bari dell'ER, non esaminato dal primo giudice perché assorbito dalla decisone favorevole in punto di prescrizione, appare pacificamente fondato alla luce dei recenti orientamenti del giudice di legittimità secondo cui “l'atto emesso da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non si trova nella circoscrizione in cui ha sede il contribuente è illegittimo per carenza di competenza territoriale, ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. 23889/2024).
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri normativi di riferimento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante ER al pagamento delle spese di lite a favore della società contribuente che si liquidano nell'importo di € 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
PA DD
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente e Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
EPIFANI REMO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2147/2021 depositato il 27/09/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Distilleria Del Sud S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0142019901062487000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420030090735800000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040001474072000 ILOR 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420040089216239000 I.C.I. 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050017008800000 SANZ PEC GDF 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009780150000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060038132012000 REGISTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1, con sede in Napoli, proponeva ricorso dinnanzi alla CTP di Bari avverso intimazione di pagamento n. 014 2019 9010624987000, notificata via pec in data 10.07.2019, emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione per la provincia di Bari, limitatamente al debito portato da 6 delle prodromiche cartelle di pagamento elencate nell'intimazione stessa. Nell'evidenziare che tali prodromiche cartelle erano indicate in altre due intimazioni di pagamento ricevute in precedenza che erano state a loro volta impugnate ed i relativi giudizi erano stati definiti favorevolmente in primo grado, la società eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate in atti e oggetto di contestazione;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Bari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche ER) che, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso per il fatto che la società non aveva a suo tempo impugnato le prodromiche cartelle di pagamento, confutava i motivi di ricorso.
La società contribuente depositava memorie difensive con cui insisteva per i motivi di ricorso evidenziando che la sentenza della CTP di Bari n. 1419/5/2019 concernente una precedente intimazione di pagamento aveva già dichiarato la prescrizione dei crediti riguardanti le sottese comuni cartelle di pagamento.
La CTP di Bari, con sentenza n. 507/2021, depositata in data 21.4.2021, ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di lite ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, già accolta in precedente giudizio riguardante altra intimazione di pagamento.
Con atto depositato in data 27.9.2021 ER ha appellato la sentenza di primo grado eccependo l'illegittimità della sentenza in punto di prescrizione: dalla produzione documentale in atti, ex art. 58 del d. lgs. 546/92, emergerebbe la notifica di precedenti intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
La società contribuente in data 18/11/2021 si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con cui ha confutato l'appello dell'agente della riscossione evidenziando che la prescrizione delle somme portate dalle cartelle era stata correttamente dichiarata in coerenza con precedenti sentenze della CTP di Bari riguardanti pregresse intimazioni di pagamento;
ha reiterato il motivo di ricorso concernente l'incompetenza territoriale della direzione Provinciale di Bari dell'ER, assorbito dalla decisione favorevole del giudice di primo grado.
Il giudizio è stato trattato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si duole della decisione di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti fiscali portati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
Va puntualizzato che la società ha impugnato l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme riferite alle seguenti sei cartelle, tra quelle elencate nell'intimazione stessa:
1) n. 01420030090735800000, per € 19.380,77, riferita all'imposta su valore aggiunto per l'anno 1999;
2) n. 01420040001474072000, per € 201.096,96, relativa ad IRPEG, ILOR e ritenute alla fonte, riferite all'anno 1996;
3) n. 01420040089216239000, pari ad € 5.842,82 (recte € 5.937,00), relativa a ICI per l'anno 1999;
4) n. 01420050017008800000, pari ad € 1.965,78, relativa a sanzioni pecuniarie all'anno 1997;
5) n. 01420060009780150000, pari ad € 71.560,93, relativa alle ritenute alla fonte di Irpef ed addizionali per l'anno 2001; 6) n. 01420060038132012000, pari ad € 15.661,22, riferita all'imposta di bollo e registro anno 1998.
Va ancora evidenziato che la società ha impugnato la precedente intimazione di pagamento n.
01420189009250834000 del 6/7/2018 limitatamente alle medesime cartelle di pagamento sopra riportate eccependo la prescrizione dei relativi crediti fiscali.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1419/2019, depositata in data 11/7/2019, ha accolto il ricorso avverso tale precedente intimazione di pagamento ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla società.
Ora è evidente che ER per superare una tale decisione, che ha dichiarato la prescrizione dei crediti fiscali portati dalle ridette cartelle di pagamento, aveva solo la possibilità di impugnare la sentenza della CTP di
Bari n. 1419/2019: situazione non provata ma neanche allegata dall'agente della riscossione che nel suo atto di appello nemmeno menziona l'intimazione di pagamento del 2018.
La notifica nel 2019 di una nuova intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, non può giovare alla posizione di ER atteso che se i crediti risultavano prescritti nel 2018, rimangono tali anche l'anno successivo.
In definitiva la decisione di primo grado che ha confermato la prescrizione dei crediti fiscali portati dalle sei cartelle per le quali è stata limitata l'impugnativa dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, risulta del tutto corretta.
2. Peraltro anche il motivo di ricorso concernente l'incompetenza territoriale della direzione provinciale di
Bari dell'ER, non esaminato dal primo giudice perché assorbito dalla decisone favorevole in punto di prescrizione, appare pacificamente fondato alla luce dei recenti orientamenti del giudice di legittimità secondo cui “l'atto emesso da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non si trova nella circoscrizione in cui ha sede il contribuente è illegittimo per carenza di competenza territoriale, ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. 23889/2024).
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri normativi di riferimento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante ER al pagamento delle spese di lite a favore della società contribuente che si liquidano nell'importo di € 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
PA DD