Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 555
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ritiene corretta la decisione di primo grado che ha confermato la prescrizione dei crediti fiscali portati dalle sei cartelle oggetto di impugnazione. Sottolinea che l'agente della riscossione non ha provato di aver impugnato la precedente sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione dei crediti nel 2018, pertanto la notifica di una nuova intimazione nel 2019 non poteva giovare alla sua posizione.

  • Accolto
    Eccezione di incompetenza territoriale

    La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso concernente l'incompetenza territoriale, richiamando orientamenti della Cassazione secondo cui l'atto emesso da un ufficio dell'Agente della Riscossione fuori dalla circoscrizione del contribuente è illegittimo per carenza di competenza territoriale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza in punto di prescrizione

    La Corte rigetta l'appello, confermando la decisione di primo grado sulla prescrizione. Evidenzia che l'agente della riscossione non ha provato di aver impugnato la precedente sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione dei crediti nel 2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 555
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 555
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo