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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 25 novembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1740/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. D. Riceputi)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. G. Orlando)
CONTRO
[...]
Controparte_2
(Avv. A. Gobbo)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l
[...]
e la Controparte_1 Controparte_3
per sentir annullare la cartella di pagamento n. 019 2025 00127236 73 000.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di aver ricevuto dall
[...]
la notifica della Controparte_1
cartella di pagamento n. 019 2025 00127236
73 000, in ragione dell'omesso versamento dei contributi dovuti all per gli CP_2
anni 2020, 2021, 2022, deduceva: la violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/99, poiché
l aveva iscritto a ruolo i contributi CP_2
solo nel 2025 quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99; la nullità della cartella per violazione dell'art. 42, comma 3, d.p.r.
600/73, dell'art. 3 l. 241/90 e dell'art. 7
l. 212/00, per difetto di motivazione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L e Controparte_1
l si costituivano in giudizio, CP_2
resistendo alla domanda di cui chiedevano il rigetto.
L rilevava come la Controparte_1
notifica della cartella di pagamento fosse stata preceduta dalla notifica dell'ingiunzione da parte dell'ente impositore, correttamente notificata, e come fossero parimenti infondate le eccezioni relative alla forma della cartella di pagamento, in quanto atto a natura vincolata contenente tutte le informazioni relative ai tributi oggetto della pretesa.
La convenuta evidenziava inoltre che, trattandosi di ipotetico vizio di forma dell'atto esecutivo, ogni doglianza avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617, 1° comma, c.p.c.
L , a sua volta, dopo aver rilevato CP_2
come non vi fosse alcuna contestazione in ordine alla debenza dei contributi, contestava l'applicabilità della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99, essendo esso un ente di diritto privato.
In ordine al difetto di motivazione della cartella, l ribadiva che, trattandosi CP_2
di ipotetico vizio di forma dell'atto esecutivo, ogni doglianza avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617, 1° comma, c.p.c., cosa che non era avvenuta.
Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In questa sede si discute della cartella di pagamento n. 019 2025 00127236 73 000, in ragione dell'omesso versamento dei contributi dovuti all per gli anni CP_2
2020, 2021, 2022.
Preliminarmente occorre chiarire che la ricorrente non contesta la debenza dei contributi dei quali ha omesso il versamento, rispetto ai quali, come correttamente evidenziato dall , non CP_2
si è neppure maturata alcuna prescrizione. In ordine all'inapplicabilità all CP_2
della previsione di cui all'art. 25 d.lgs.
46/99 si condivide l'orientamento giurisprudenziale già intervenuto in tal senso.
L'art. 25 d.lgs. 46/99 intitolato “termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, prevede al primo comma che “i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Si tratta di norma che, per sua espressa previsione, è applicabile soltanto agli
“enti pubblici previdenziali” e tale non è l che è fondazione di diritto CP_2
privato.
Infatti, l'art. 1 dello Statuto dell , CP_2
intitolato “Statuto Natura dell'Ente”, prevede al suo primo comma che “l
[...]
Controparte_2
istituito come
[...]
di diritto privato, è costituito CP_3
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del
D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme contenute nel suddetto decreto, dal D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 e dalle norme contenute nel
Codice Civile in tema di Fondazioni. La sigla identifica a tutti gli effetti CP_2
l'Ente”.
In ogni caso, anche a prescindere da tali argomentazioni, va ricordato che “l'art. 25
d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per CP_4
il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito” (così, tra le molte, cass. civ. ord. 27726/19).
Infine, e la questione riguarda anche il dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, ogni questione di carattere formale avrebbe dovuto essere proposta con ricorso depositato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, che è avvenuta in data
11.6.2025.
In questo caso, l'opposizione è stata depositata il 17.7.2025, ovvero in un termine più ampio di quello ci cui all'art. 24 d.lgs. 46/99, determinando quindi l'apertura di un procedimento nell'ambito del quale potrà essere esaminato solo il merito della pretesa, rispetto al quale, come già evidenziato, non sono state sollevate eccezioni.
La cartella di pagamento, in ogni caso, è atto a natura vincolata, redatto in conformità agli schemi ministeriali, contiene tutti gli elementi idonei a rendere edotto il contribuente dell'oggetto della pretesa. In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1740/25 R.G.:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte convenuta in complessivi
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini