Articolo 6 della Legge 28 aprile 2014, n. 67
Articolo 5Articolo 7
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17 maggio 2014
Art. 6. Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell' articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili) - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale , salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all' articolo 162, del codice penale , sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all' articolo 66, terzo comma e all' articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5 , 657 e 663, del codice di procedura penale ;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell' articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale ;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all' articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327 ;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all' articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
q);
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell' articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall' art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell' articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia.».
Entrata in vigore il 17 maggio 2014
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