CASS
Sentenza 24 febbraio 2021
Sentenza 24 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2021, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO Penale Sent. Sez. 5 Num. 7215 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 10/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. CE AL ricorre avverso la sentenza del 29 maggio 2019 con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 8 ottobre 2014, confermava l'affermazione di responsabilità dell'AL per il reato di tentata violenza privata, commesso il 10 agosto 211 in danno di AN NI minacciandola per costringerla ad aprirgli la porta della di lei abitazione. La sentenza veniva pronunciata a seguito di annullamento della precedente sentenza della stessa Corte territoriale del 12 ottobre 2016, disposto con sentenza di questa Corte del 18 gennaio 2018 senza rinvio relativamente all'ulteriore reato di violazione della prescrizione di rispettare la legge imposta all'AL con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e con rinvio per omessa motivazione sulla richiesta di continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza di condanna e per la rideterminazione della pena. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge sul trattamento sanzionatorio nella mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima di due terzi, dovuta in considerazione dell'aver l'imputato agito per ricondurre presso la propria abitazione la nonna OS CC, non adeguatamente assistita dalla NI, e della rinnessione della querela da parte di quest'ultima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a contrapporre proprie argomentazioni di merito, non consentite in sede di legittimità, a quella della Corte territoriale, conducenti alla determinazione della pena nella misura di sei mesi di reclusione, per effetto della diminuzione di un terzo per la forma tentata del reato, all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze del caso, ivi comprese quelle segnalate nel ricorso. I giudici di merito osservavano infatti che a questi fini doveva 2 indubbiamente tenersi conto di elementi favorevoli all'imputato, quali lo stadio iniziale della condotta, il contesto familiare e il movente del fatto, ma anche di elementi di segno contrario, quali i gravi precedenti penali dell'imputato; in ordine alla considerazione dei quali nessun rilievo specifico è peraltro dedotto nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. CE AL ricorre avverso la sentenza del 29 maggio 2019 con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 8 ottobre 2014, confermava l'affermazione di responsabilità dell'AL per il reato di tentata violenza privata, commesso il 10 agosto 211 in danno di AN NI minacciandola per costringerla ad aprirgli la porta della di lei abitazione. La sentenza veniva pronunciata a seguito di annullamento della precedente sentenza della stessa Corte territoriale del 12 ottobre 2016, disposto con sentenza di questa Corte del 18 gennaio 2018 senza rinvio relativamente all'ulteriore reato di violazione della prescrizione di rispettare la legge imposta all'AL con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e con rinvio per omessa motivazione sulla richiesta di continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza di condanna e per la rideterminazione della pena. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge sul trattamento sanzionatorio nella mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima di due terzi, dovuta in considerazione dell'aver l'imputato agito per ricondurre presso la propria abitazione la nonna OS CC, non adeguatamente assistita dalla NI, e della rinnessione della querela da parte di quest'ultima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a contrapporre proprie argomentazioni di merito, non consentite in sede di legittimità, a quella della Corte territoriale, conducenti alla determinazione della pena nella misura di sei mesi di reclusione, per effetto della diminuzione di un terzo per la forma tentata del reato, all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze del caso, ivi comprese quelle segnalate nel ricorso. I giudici di merito osservavano infatti che a questi fini doveva 2 indubbiamente tenersi conto di elementi favorevoli all'imputato, quali lo stadio iniziale della condotta, il contesto familiare e il movente del fatto, ma anche di elementi di segno contrario, quali i gravi precedenti penali dell'imputato; in ordine alla considerazione dei quali nessun rilievo specifico è peraltro dedotto nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2020