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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5669/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011109824 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2149/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria l'Intimazione di pagamento n. 29120239011109824000, comunicata in data 07.12.2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al credito di euro 493.508,26 portato dalle cartelle rese nei confronti della Resistente_1 nn. 291 2003 00314069 43(1999) relative ad imposte dirette e IVA, n. 291 2003 00394512 41(1998) relativa a imposte dirette e IVA,
n. 291 2004 00280210 19 (2000) relativa a imposte dirette e IVA, n. 291 2004 00280210 19 (2000) relativa a Imposte dirette e n. 291 2006 00092089 03 (2000) relativa a imposta di registro, chiedendone la declaratoria di illegittimità per intervenuta prescrizione delle riprese fiscali ivi indicate.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente concessionario del servizio di riscossione.
La causa, dopo il deposito di memoria della ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 23.5.2024
e successivamente rinviata con ordinanza interlocutoria ad altra udienza.
E' intervenuta volontariamente in giudizio l'Agenzia delle entrate con atto del 12.6.2024 nella quale veniva posta in decisione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21.6.2024.
Affermava la Corte adita:
“Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle entrate, non notificato alle altre parti, in spregio a quanto previsto dall'art.14, c.5, d.lgs.n.546/1992.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Ed invero, premesso che l'ente debitore è sicuramente legittimato a resistere al giudizio promosso dal contribuente contro la intimazione di pagamento relativa a debiti fiscali , l'intimazione di pagamento si riferisce a carichi fiscali oggetto di notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate che recavano tributi erariali relativi agli anni 1996, 1998, 1999 e 2000. Sicché la dedotta prescrizione dell'intimazione in relazione ai tributi ai quali si riferivano le originarie cartelli- imposta redditi, iva e registro-, di durata decennale- come correttamente ritenuto dall'Agenzia delle entrate nel proprio atto difensivo- Cass. n.32308/2019, Cass.
n.33266/2019- risulta ampiamente decorsa al momento della notifica dell'intimazione, avvenuta in data
7.12.2023, tenuto conto dell'epoca di notifica delle cartelle, -30.3.2006 e 12.4.2007-.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 15 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Omessa pronuncia/nullità della sentenza
Preliminarmente questa difesa, anche in considerazione della dichiarata inammissibilità dell'intervento volontario di Agenzia delle Entrate -Riscossione, eccepisce la nullità della sentenza n. 1698/2024 alla luce dell'art. 14, co 6 bis del D.lgs. 546/92, il quale, prevede nella sua nuova formulazione che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Orbene, come correttamente eccepito da Agenzia delle Entrate, “la norma ha introdotto nel nostro ordinamento un litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente impositore, superando la consolidata precedente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, ricorreva tra quest'ultimi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo”. A maggior ragione nella presente controversia, nella quale è oggetto di esclusiva contestazione l'operato dell'agente della riscossione, è dunque palese la violazione del contraddittorio.
Ricordiamo che la nuova formulazione dell'art. 14, co 6 bis del D.lgs. 546/92 si applica ai ricorsi depositati dal 04.01.2024 e, il ricorso de quo, veniva depositato in data 18.01.2024.
2) Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello e carattere devolutivo pieno del processo di appello anche alla luce del D.Lgs 220/2023.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della eccepita nullità della sentenza di primo grado, si evidenzia che prima della nuova formulazione dell'art 58 comma 2 D. Lgs. 546/92 in tema di produzione documentale, nel processo tributario, non si applicavano le preclusioni stabilite per il rito ordinario dal codice di procedura civile.
A seguito degli interventi del D.Lgs 220/2023 è stato stabilito che per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024 è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deposita legittimamente in questa sede gli estratti informatici dai quali si evincono i collegamenti tra gli avvisi di intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento presupposte e, segnatamente:
- cartella di pagamento n. 29120030031406943501 notificata in data 30.03.2006, atto interruttivo - avviso intimazione 29120159000351686000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120030039451241501 notificata in data 30.03.2006 atto interruttivo - avviso intimazione n. 29120159000351585000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120040028021019501 notificata in data 30.03.2006 atto interruttivo - avviso intimazione 29120159000351484000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120060009208903501 notificata in data 12.04.2007 atto interruttivo - avviso di intimazione 29120169007159572000 del 26.08.2016.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il 8
Luglio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Enrate – Direzione Provinciale di Agrigento che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'ufficio, preliminarmente, si associa alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado formulata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la disintegrità del contraddittorio di primo grado, nel quale l'Agente non era parte convenuta in giudizio nonostante fossero ad essa riferibili la totalità delle doglianze formulate in primo grado dalla contribuente. in merito alla prescrizione della pretesa, la stessa, come correttamente argomentato e documentato dall'Agente della Riscossione, è di ritenersi infondata, atteso che la notifica di ciascuna delle quattro cartelle di pagamento richiamate nell'impugnata intimazione era seguita da ulteriori intimazioni di pagamento, tutte notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione tra l'8/6/2015 e il 26/5/2016, idonee ad interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale.
Nel caso di specie, considerato che le imposte a ruolo riferibili a quest'ente impositore sono l'Irpef e le relative addizionali, l'Iva e l'Irap, il termine applicabile risulta quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Altresì con riferimento alle sanzioni, laddove le stesse siano irrogate contestualmente al recupero d'imposta, parte della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
In materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi, non può inoltre applicarsi l'art. 2948, n. 4,
c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, che non è rinvenibile nel caso di specie.
Conclude chiedendo la riforma integrale dell'impugnata sentenza con condanna della ricorrente al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. . L'art. 100 c.p.c. dispone infatti che: «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». Tale norma sancisce che l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione, configurandosi come il bisogno concreto e attuale di ottenere tutela giurisdizionale per conseguire un'utilità o un vantaggio altrimenti irrealizzabili senza l'intervento del giudice.
Con la novella dell'art.11, comma 2, del D. LGS. 546/92, (rubricato: Capacità Di Stare In Giudizio) modificato dal d.lgs. del 24 settembre 2015, n. 156, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 ha apportato le seguenti modifiche: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.” Orbene, a partire dal primo gennaio 2016 l'Agente della Riscossione deve stare in giudizio direttamente con personale interno e non con difensori esterni, pena la inammissibilità delle controdeduzioni depositate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha conferito Procura Speciale all'Avv. Difensore_1
, con il relativo corollario che l'appello proposto dall'Agente della Riscossione è inammissibile.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame si rappresenta che il motivo di gravame relativo alla nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. risulta inammissibile e privo di fondamento giuridico. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, la mancata pronuncia del collegio di prime cure sull'eccezione relativa all'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 non configura un caso di omessa pronuncia. In realtà, si tratta di un rigetto implicito dell'eccezione, che andava censurato come violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92, anziché come nullità della sentenza. Nel caso in esame, la questione relativa all'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92 rientra tra le pregiudiziali di rito. Pertanto, si tratta di un rigetto implicito e non di una omessa pronuncia, come confermato dal fatto che il collegio giudicante, rigettata la pregiudiziale, ha esaminato le questioni preliminari di merito e ha accolto il ricorso, annullando la pretesa erariale per intervenuta prescrizione.
Dal tenore letterale della nuova formulazione dell'art. 58 si evince in modo chiaro che è preclusa la possibilità di produrre nuove in merito alla notifica dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. L'Agenzia delle Entrate Riscossione con il ricorso in appello produce “nuove prove” invocandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 58 comma 1 in quanto indispensabili ai fine della decisione. L'art. 58 del D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione in vigore ante gennaio 2024, prevedeva, al comma 1, un generale divieto di introdurre nuove prove in appello.
Nel caso in cui le nuove prove venissero ritenute essenziali ai fini della decisione finale, si incorrerebbe in una violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). La norma in questione stabilisce che gli atti amministrativi devono essere debitamente motivati, con l'indicazione precisa dei fatti e delle prove su cui si fondano. Inoltre, la stessa norma sancisce il principio di immutabilità dei mezzi di prova, che non possono essere modificati, integrati o sostituiti in un secondo momento, salvo l'adozione di un nuovo atto formale. Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n.
29120169007159572000 l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento ed un'interrogazione ma non la copia dell'intimazione di pagamento necessario affinché codesta On.le Corte possa valutare e decidere sull'interruzione della prescrizione. Dall'avviso di ricevimento prodotto si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento, l'intimazione è stata notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica. (ex multis: Cass. 4143/2022, Cass. 1055/2023). Per quanto concerne le intimazioni di pagamento nn. 29120159000351585 e 29120159000351686000 l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento ed un'interrogazione ma non la copia dell'intimazione di pagamento necessario affinché codesta On.le Corte possa valutare e decidere sull'interruzione della prescrizione. Dall'avviso di ricevimento prodotto si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento,
l'intimazione è stata notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, cosa non avvenuta nel caso di specie. In merito alla documentazione prodotta al fine di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento si rappresenta che l'odierna appellata non ha mai eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, la stessa esula dall'oggetto del contentere.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 09 Novembre 2025 la sig.ra Resistente_1 deposita memorie di replica.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La questione centrale oggetto della presente pronuncia riguarda la disciplina applicabile in materia di produzione documentale in appello, con specifico riferimento ai giudizi di primo grado incardinati anteriormente al 4 gennaio 2024, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal
D. Lgs.220/2023. Come noto, l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva che: “È sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in appello”. ale disposizione attribuisce all'appello tributario una particolare flessibilità istruttoria, discostandosi dall'impianto rigidamente preclusivo del codice di procedura civile (art.345 c. p. c. ), secondo cui la produzione di nuovi documenti sarebbe ammessa in via ordinaria solo in presenza di specifici presupposti (impossibilità precedente non imputabile alla parte, ecc. ). Alla luce dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (art.24 Cost. ), la giurisprudenza di legittimità da tempo valorizza la ratio di tale previsione, riconducendola alla particolare natura impugnatoria del processo tributario, improntato a criteri di massima aderenza alla realtà sostanziale e a valori di correttezza ed equità fiscale. Anche le Sezioni Unite hanno ribadito la vigenza di tale apertura processuale per tutti i gradi nei quali si applica il regime previgente. L'intervento normativo di cui al d. lgs.220/2023 ha profondamente modificato il regime, introducendo un nuovo art.58 D. Lgs.546/1992 che, per i soli giudizi iniziati dal 4 gennaio 2024, sancisce limiti stringenti alla produzione documentale in fase di gravame. Tuttavia, tale disciplina non trova applicazione nei processi incardinati anteriormente a tale data, posto il principio di irretroattività delle norme processuali, se non per espressa previsione in contrario.
Ai sensi del principio tempus regit actum, il giudizio in esame – in quanto radicato con ricorso introduttivo anteriore al 4 gennaio 2024 – resta disciplinato dal “vecchio rito tributario”, con conseguente perdurante ammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nella fase di primo grado, anche se gli stessi erano all'epoca nella disponibilità della parte. Questa impostazione risponde a esigenze sistemiche: tutela dell'effettività del diritto di difesa, necessità di decisioni quanto più rispondenti alla reale situazione giuridica, valorizzazione del principio secondo cui il giudizio tributario, nei suoi gradi, non è in senso stretto
“revisione del precedente”, bensì nuova e autonoma cognizione sulla legittimità della pretesa erariale.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi conforme al diritto la produzione, da parte appellante, di nuovi documenti in fase di impugnazione: Tale facoltà è generalizzata e non subordinata ad alcuna specifica motivazione o condizione soggettiva della parte, I documenti, peraltro, possono riguardare fatti e circostanze già oggetto di discussione in primo grado, purché siano correlati alla causa petendi o alle eccezioni proposte
(es. : atti interruttivi della prescrizione, notifiche di atti precedenti, corrispondenze tra contribuente e amministrazione). Non si richiede, quindi, una impossibilità materiale o di ordine oggettivo per la loro produzione nella fase anteriore. Resta fermo che tale produzione incontra i soli limiti di salvaguardia del contraddittorio e della parità delle armi processuali ("diritto di replica" della controparte e facoltà di opporre osservazioni o controdeduzioni sia scritte sia orali in sede di udienza). La costante giurisprudenza della
Suprema Corte ha confermato più volte l'estrema latitudine dell'art.58 citato nella sua versione storica, anche in funzione della specialità del rito tributario rispetto a quello civile ordinario e della struttura prevalentemente documentale della cognizione.
Passando all'esame del merito della vicenda oggetto di giudizio, rileva il Collegio come il tema centrale sia l'accertamento dell'estinzione o meno della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. Per i crediti tributari iscritti a ruolo e non impugnati dal contribuente si applica il termine ordinario decennale ex art.2946
c.c. Nel caso di impugnazione della cartella da parte del contribuente ovvero di crediti diversi dai tributi (es. sanzioni amministrative, contributi previdenziali INPS/INAIL, tasse automobilistiche), la giurisprudenza distingue tra diversi termini prescrizionali, che possono essere anche quinquennali o addirittura inferiori, sulla base della natura del credito e della normativa di settore. Tuttavia, per la fattispecie qui in esame, è sufficiente concentrare l'analisi sulla disciplina generale applicata alle imposte erariali.
L'efficacia interruttiva è prodotta: sia dalla notifica della cartella esattoriale (ove non opposta), sia da qualunque ulteriore atto notificato dall'agente della riscossione o dall'ente titolare del credito, che rechi, in modo inequivoco, la manifestazione di volontà di conseguire quanto dovuto (es: solleciti, estratti di ruolo, intimazioni, avvisi di mora, ecc. ). Spetta, in ogni caso, alla parte che intende avvalersi dell'effetto interruttivo
(cioè all'Amministrazione) l'onere di provare la tempestività e regolarità delle notifiche, attraverso congrua produzione documentale, in ossequio ai principi di ripartizione dell'onere probatorio.
Dalla documentazione prodotta in appello si evince il susseguirsi di atti interruttivi notificati nei termini di legge, con conseguente ricomputazione del termine prescrizionale a partire da ciascun atto. Nessuna delle produzioni risulta impugnata specificamente dalla parte contribuente sotto il profilo della validità o della regolare notificazione. Pertanto, il termine decennale dalla notifica della cartella non risulta maturato al momento di emissione e notifica dell'intimazione opposta;
di conseguenza, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione. La costituzione autonoma in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione riflette le peculiarità del sistema della riscossione nazionale, dove la legittimazione passiva compete a entrambi i soggetti nei limiti degli interessi singolarmente tutelati: l'agente della riscossione quale “esecutore” della pretesa, l'ente impositore quale titolare sostanziale del credito. L'ampia libertà di produzione documentale in appello si estende, di conseguenza, a entrambe le amministrazioni, la cui partecipazione concorre all'accertamento della corretta esecuzione delle notifiche e della legittimità della pretesa azionata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Agrigento, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA AN) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5669/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011109824 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2149/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria l'Intimazione di pagamento n. 29120239011109824000, comunicata in data 07.12.2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al credito di euro 493.508,26 portato dalle cartelle rese nei confronti della Resistente_1 nn. 291 2003 00314069 43(1999) relative ad imposte dirette e IVA, n. 291 2003 00394512 41(1998) relativa a imposte dirette e IVA,
n. 291 2004 00280210 19 (2000) relativa a imposte dirette e IVA, n. 291 2004 00280210 19 (2000) relativa a Imposte dirette e n. 291 2006 00092089 03 (2000) relativa a imposta di registro, chiedendone la declaratoria di illegittimità per intervenuta prescrizione delle riprese fiscali ivi indicate.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente concessionario del servizio di riscossione.
La causa, dopo il deposito di memoria della ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 23.5.2024
e successivamente rinviata con ordinanza interlocutoria ad altra udienza.
E' intervenuta volontariamente in giudizio l'Agenzia delle entrate con atto del 12.6.2024 nella quale veniva posta in decisione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21.6.2024.
Affermava la Corte adita:
“Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle entrate, non notificato alle altre parti, in spregio a quanto previsto dall'art.14, c.5, d.lgs.n.546/1992.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Ed invero, premesso che l'ente debitore è sicuramente legittimato a resistere al giudizio promosso dal contribuente contro la intimazione di pagamento relativa a debiti fiscali , l'intimazione di pagamento si riferisce a carichi fiscali oggetto di notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate che recavano tributi erariali relativi agli anni 1996, 1998, 1999 e 2000. Sicché la dedotta prescrizione dell'intimazione in relazione ai tributi ai quali si riferivano le originarie cartelli- imposta redditi, iva e registro-, di durata decennale- come correttamente ritenuto dall'Agenzia delle entrate nel proprio atto difensivo- Cass. n.32308/2019, Cass.
n.33266/2019- risulta ampiamente decorsa al momento della notifica dell'intimazione, avvenuta in data
7.12.2023, tenuto conto dell'epoca di notifica delle cartelle, -30.3.2006 e 12.4.2007-.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 15 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Omessa pronuncia/nullità della sentenza
Preliminarmente questa difesa, anche in considerazione della dichiarata inammissibilità dell'intervento volontario di Agenzia delle Entrate -Riscossione, eccepisce la nullità della sentenza n. 1698/2024 alla luce dell'art. 14, co 6 bis del D.lgs. 546/92, il quale, prevede nella sua nuova formulazione che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Orbene, come correttamente eccepito da Agenzia delle Entrate, “la norma ha introdotto nel nostro ordinamento un litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente impositore, superando la consolidata precedente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, ricorreva tra quest'ultimi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo”. A maggior ragione nella presente controversia, nella quale è oggetto di esclusiva contestazione l'operato dell'agente della riscossione, è dunque palese la violazione del contraddittorio.
Ricordiamo che la nuova formulazione dell'art. 14, co 6 bis del D.lgs. 546/92 si applica ai ricorsi depositati dal 04.01.2024 e, il ricorso de quo, veniva depositato in data 18.01.2024.
2) Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello e carattere devolutivo pieno del processo di appello anche alla luce del D.Lgs 220/2023.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della eccepita nullità della sentenza di primo grado, si evidenzia che prima della nuova formulazione dell'art 58 comma 2 D. Lgs. 546/92 in tema di produzione documentale, nel processo tributario, non si applicavano le preclusioni stabilite per il rito ordinario dal codice di procedura civile.
A seguito degli interventi del D.Lgs 220/2023 è stato stabilito che per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024 è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deposita legittimamente in questa sede gli estratti informatici dai quali si evincono i collegamenti tra gli avvisi di intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento presupposte e, segnatamente:
- cartella di pagamento n. 29120030031406943501 notificata in data 30.03.2006, atto interruttivo - avviso intimazione 29120159000351686000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120030039451241501 notificata in data 30.03.2006 atto interruttivo - avviso intimazione n. 29120159000351585000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120040028021019501 notificata in data 30.03.2006 atto interruttivo - avviso intimazione 29120159000351484000 del 08.06.2015;
- cartella di pagamento n. 29120060009208903501 notificata in data 12.04.2007 atto interruttivo - avviso di intimazione 29120169007159572000 del 26.08.2016.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il 8
Luglio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Enrate – Direzione Provinciale di Agrigento che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'ufficio, preliminarmente, si associa alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado formulata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la disintegrità del contraddittorio di primo grado, nel quale l'Agente non era parte convenuta in giudizio nonostante fossero ad essa riferibili la totalità delle doglianze formulate in primo grado dalla contribuente. in merito alla prescrizione della pretesa, la stessa, come correttamente argomentato e documentato dall'Agente della Riscossione, è di ritenersi infondata, atteso che la notifica di ciascuna delle quattro cartelle di pagamento richiamate nell'impugnata intimazione era seguita da ulteriori intimazioni di pagamento, tutte notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione tra l'8/6/2015 e il 26/5/2016, idonee ad interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale.
Nel caso di specie, considerato che le imposte a ruolo riferibili a quest'ente impositore sono l'Irpef e le relative addizionali, l'Iva e l'Irap, il termine applicabile risulta quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Altresì con riferimento alle sanzioni, laddove le stesse siano irrogate contestualmente al recupero d'imposta, parte della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
In materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi, non può inoltre applicarsi l'art. 2948, n. 4,
c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, che non è rinvenibile nel caso di specie.
Conclude chiedendo la riforma integrale dell'impugnata sentenza con condanna della ricorrente al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. . L'art. 100 c.p.c. dispone infatti che: «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». Tale norma sancisce che l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione, configurandosi come il bisogno concreto e attuale di ottenere tutela giurisdizionale per conseguire un'utilità o un vantaggio altrimenti irrealizzabili senza l'intervento del giudice.
Con la novella dell'art.11, comma 2, del D. LGS. 546/92, (rubricato: Capacità Di Stare In Giudizio) modificato dal d.lgs. del 24 settembre 2015, n. 156, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 ha apportato le seguenti modifiche: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.” Orbene, a partire dal primo gennaio 2016 l'Agente della Riscossione deve stare in giudizio direttamente con personale interno e non con difensori esterni, pena la inammissibilità delle controdeduzioni depositate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha conferito Procura Speciale all'Avv. Difensore_1
, con il relativo corollario che l'appello proposto dall'Agente della Riscossione è inammissibile.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame si rappresenta che il motivo di gravame relativo alla nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. risulta inammissibile e privo di fondamento giuridico. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, la mancata pronuncia del collegio di prime cure sull'eccezione relativa all'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 non configura un caso di omessa pronuncia. In realtà, si tratta di un rigetto implicito dell'eccezione, che andava censurato come violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92, anziché come nullità della sentenza. Nel caso in esame, la questione relativa all'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92 rientra tra le pregiudiziali di rito. Pertanto, si tratta di un rigetto implicito e non di una omessa pronuncia, come confermato dal fatto che il collegio giudicante, rigettata la pregiudiziale, ha esaminato le questioni preliminari di merito e ha accolto il ricorso, annullando la pretesa erariale per intervenuta prescrizione.
Dal tenore letterale della nuova formulazione dell'art. 58 si evince in modo chiaro che è preclusa la possibilità di produrre nuove in merito alla notifica dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. L'Agenzia delle Entrate Riscossione con il ricorso in appello produce “nuove prove” invocandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 58 comma 1 in quanto indispensabili ai fine della decisione. L'art. 58 del D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione in vigore ante gennaio 2024, prevedeva, al comma 1, un generale divieto di introdurre nuove prove in appello.
Nel caso in cui le nuove prove venissero ritenute essenziali ai fini della decisione finale, si incorrerebbe in una violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). La norma in questione stabilisce che gli atti amministrativi devono essere debitamente motivati, con l'indicazione precisa dei fatti e delle prove su cui si fondano. Inoltre, la stessa norma sancisce il principio di immutabilità dei mezzi di prova, che non possono essere modificati, integrati o sostituiti in un secondo momento, salvo l'adozione di un nuovo atto formale. Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n.
29120169007159572000 l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento ed un'interrogazione ma non la copia dell'intimazione di pagamento necessario affinché codesta On.le Corte possa valutare e decidere sull'interruzione della prescrizione. Dall'avviso di ricevimento prodotto si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento, l'intimazione è stata notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica. (ex multis: Cass. 4143/2022, Cass. 1055/2023). Per quanto concerne le intimazioni di pagamento nn. 29120159000351585 e 29120159000351686000 l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento ed un'interrogazione ma non la copia dell'intimazione di pagamento necessario affinché codesta On.le Corte possa valutare e decidere sull'interruzione della prescrizione. Dall'avviso di ricevimento prodotto si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento,
l'intimazione è stata notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, la prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, cosa non avvenuta nel caso di specie. In merito alla documentazione prodotta al fine di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento si rappresenta che l'odierna appellata non ha mai eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, la stessa esula dall'oggetto del contentere.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 09 Novembre 2025 la sig.ra Resistente_1 deposita memorie di replica.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La questione centrale oggetto della presente pronuncia riguarda la disciplina applicabile in materia di produzione documentale in appello, con specifico riferimento ai giudizi di primo grado incardinati anteriormente al 4 gennaio 2024, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal
D. Lgs.220/2023. Come noto, l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva che: “È sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in appello”. ale disposizione attribuisce all'appello tributario una particolare flessibilità istruttoria, discostandosi dall'impianto rigidamente preclusivo del codice di procedura civile (art.345 c. p. c. ), secondo cui la produzione di nuovi documenti sarebbe ammessa in via ordinaria solo in presenza di specifici presupposti (impossibilità precedente non imputabile alla parte, ecc. ). Alla luce dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (art.24 Cost. ), la giurisprudenza di legittimità da tempo valorizza la ratio di tale previsione, riconducendola alla particolare natura impugnatoria del processo tributario, improntato a criteri di massima aderenza alla realtà sostanziale e a valori di correttezza ed equità fiscale. Anche le Sezioni Unite hanno ribadito la vigenza di tale apertura processuale per tutti i gradi nei quali si applica il regime previgente. L'intervento normativo di cui al d. lgs.220/2023 ha profondamente modificato il regime, introducendo un nuovo art.58 D. Lgs.546/1992 che, per i soli giudizi iniziati dal 4 gennaio 2024, sancisce limiti stringenti alla produzione documentale in fase di gravame. Tuttavia, tale disciplina non trova applicazione nei processi incardinati anteriormente a tale data, posto il principio di irretroattività delle norme processuali, se non per espressa previsione in contrario.
Ai sensi del principio tempus regit actum, il giudizio in esame – in quanto radicato con ricorso introduttivo anteriore al 4 gennaio 2024 – resta disciplinato dal “vecchio rito tributario”, con conseguente perdurante ammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nella fase di primo grado, anche se gli stessi erano all'epoca nella disponibilità della parte. Questa impostazione risponde a esigenze sistemiche: tutela dell'effettività del diritto di difesa, necessità di decisioni quanto più rispondenti alla reale situazione giuridica, valorizzazione del principio secondo cui il giudizio tributario, nei suoi gradi, non è in senso stretto
“revisione del precedente”, bensì nuova e autonoma cognizione sulla legittimità della pretesa erariale.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi conforme al diritto la produzione, da parte appellante, di nuovi documenti in fase di impugnazione: Tale facoltà è generalizzata e non subordinata ad alcuna specifica motivazione o condizione soggettiva della parte, I documenti, peraltro, possono riguardare fatti e circostanze già oggetto di discussione in primo grado, purché siano correlati alla causa petendi o alle eccezioni proposte
(es. : atti interruttivi della prescrizione, notifiche di atti precedenti, corrispondenze tra contribuente e amministrazione). Non si richiede, quindi, una impossibilità materiale o di ordine oggettivo per la loro produzione nella fase anteriore. Resta fermo che tale produzione incontra i soli limiti di salvaguardia del contraddittorio e della parità delle armi processuali ("diritto di replica" della controparte e facoltà di opporre osservazioni o controdeduzioni sia scritte sia orali in sede di udienza). La costante giurisprudenza della
Suprema Corte ha confermato più volte l'estrema latitudine dell'art.58 citato nella sua versione storica, anche in funzione della specialità del rito tributario rispetto a quello civile ordinario e della struttura prevalentemente documentale della cognizione.
Passando all'esame del merito della vicenda oggetto di giudizio, rileva il Collegio come il tema centrale sia l'accertamento dell'estinzione o meno della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. Per i crediti tributari iscritti a ruolo e non impugnati dal contribuente si applica il termine ordinario decennale ex art.2946
c.c. Nel caso di impugnazione della cartella da parte del contribuente ovvero di crediti diversi dai tributi (es. sanzioni amministrative, contributi previdenziali INPS/INAIL, tasse automobilistiche), la giurisprudenza distingue tra diversi termini prescrizionali, che possono essere anche quinquennali o addirittura inferiori, sulla base della natura del credito e della normativa di settore. Tuttavia, per la fattispecie qui in esame, è sufficiente concentrare l'analisi sulla disciplina generale applicata alle imposte erariali.
L'efficacia interruttiva è prodotta: sia dalla notifica della cartella esattoriale (ove non opposta), sia da qualunque ulteriore atto notificato dall'agente della riscossione o dall'ente titolare del credito, che rechi, in modo inequivoco, la manifestazione di volontà di conseguire quanto dovuto (es: solleciti, estratti di ruolo, intimazioni, avvisi di mora, ecc. ). Spetta, in ogni caso, alla parte che intende avvalersi dell'effetto interruttivo
(cioè all'Amministrazione) l'onere di provare la tempestività e regolarità delle notifiche, attraverso congrua produzione documentale, in ossequio ai principi di ripartizione dell'onere probatorio.
Dalla documentazione prodotta in appello si evince il susseguirsi di atti interruttivi notificati nei termini di legge, con conseguente ricomputazione del termine prescrizionale a partire da ciascun atto. Nessuna delle produzioni risulta impugnata specificamente dalla parte contribuente sotto il profilo della validità o della regolare notificazione. Pertanto, il termine decennale dalla notifica della cartella non risulta maturato al momento di emissione e notifica dell'intimazione opposta;
di conseguenza, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione. La costituzione autonoma in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione riflette le peculiarità del sistema della riscossione nazionale, dove la legittimazione passiva compete a entrambi i soggetti nei limiti degli interessi singolarmente tutelati: l'agente della riscossione quale “esecutore” della pretesa, l'ente impositore quale titolare sostanziale del credito. L'ampia libertà di produzione documentale in appello si estende, di conseguenza, a entrambe le amministrazioni, la cui partecipazione concorre all'accertamento della corretta esecuzione delle notifiche e della legittimità della pretesa azionata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Agrigento, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA AN) (Dott. Pino Zingale)