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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella Causa iscritta al n. R.G. 6897/2025
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Parte_1
Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli in Via A. De Gasperi n. 55, come in atti CP_1
resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 19.05.2025 parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento di indebito n. 17844669 comunicato il 02.08.2023, con cui l' ricalcolava quanto di diritto per la CP_1
prestazione erogata a titolo di Cat. IO n. 002-510515517623 e chiedeva la restituzione dell'importo di € 9.739,09 indebitamente percepito nel periodo dal 01.01.2020 e sino al mese di luglio 2023 sulla base delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2020.
Nello specifico, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, l'avvenuta percezione della prestazione in buona fede da parte della dante causa e per l'effetto l'irripetibilità delle somme
1 ricevute. CP_ Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con condanna al rimborso dell'eventuali trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione n.001-
510510533720 cat. VO, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito la mancata specifica allegazione e prova del CP_1 diritto alla fruizione della prestazione nonché l'infondatezza della domanda attorea, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di pensione Cat. IO n. 002-
510515517623.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione CP_1 erogata a partire dal gennaio 2020 e sino al luglio 2023 comunicando l'emergere di un indebito nel medesimo periodo e chiedendone la restituzione per incumulabilità con redditi da lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della legge 335\1995.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato nonché l'assenza della buona fede nella percezione della stessa.
Ciò posto, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del
2 diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1
prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale
CP_ anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non CP_1 individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione -
3 riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale.
Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con
l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto CP_1 nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ.,
l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e
14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il CP_ provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la
4 fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav.,
03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte del percettore la prestazione, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1
del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L.
n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta CP_1
poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223
5 del 2020).
Infine con riferimento alla ripetibilità delle somme in materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass. 10642/2019, Cass.
28771/2019, Cass. 29419/2018).
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto secondo l'interpretazione offerta in ricorso va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1
dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività
è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei
6 relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass. 1228/2011; 953/2012). Si osserva, infine, la Corte di
Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del
2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla CP_1
L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v.
Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass.
n. 18551 del 2017
Tali circostanze sono state oggetto di modifica legislativa emergenziale proprio per le annualità di cui all'oggetto del ricorso che ha derogato i termini per il recupero degli indebiti, previsti dall'art. 13,
c. 2, della l. n. 412 del 1991. In particolare, l'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n. 144, convertito con modifiche in l. 17 novembre 2022 n. 175, ha stabilito che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023. Il termine finale è quello del
31 dicembre 2024, giusta quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 18 ottobre 2023 n. 145, per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13 della l. n.
412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008 relative al periodo di imposta 2020
Nel caso di specie, dovendosi applicare i principi di diritto appena espressi, deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta la fondatezza del diritto alla percezione della prestazione, non allegando alcuna ragione nel ricorso a riprova della sussistenza dei requisiti necessari, bensì argomentando circa l'irripetibilità delle somme percepite.
Nel provvedimento di ricalcolo della prestazione e contestuale costituzione dell'indebito percepito nel periodo dedotto è espressa come ragione a fondamento dell'azione dell'ente costituito l'avvenuta rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge
335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità.
Orbene, alla luce di quanto espresso sopra in diritto, deve rilevarsi che il differente ammontare delle trattenute da doversi eseguire rispetto a quelle già applicate nel periodo in ragione dell'applicazione
7 della percentuale di riduzione del 50% in luogo di quella del 25% per incumulabilità con redditi da lavoro superiori a cinque volte il trattamento minimo del FPLD, non è stato da parte ricorrente con artifizi o comunque dolo occultato all'ente previdenziale il quale, infatti, ne è regolarmente venuto a conoscenza per il tramite delle dichiarazioni fiscali correttamente depositate secondo le regole dei regimi fiscali di riferimento nonché nei termini decadenziali previsti dalla normativa come modificati dalla normativa sopra riportata.
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (dal gennaio 2020 al luglio 2023) non presenta, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito o sull'ente previdenziale: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata dall'istituto.
Ciò posto, nel caso in esame per il periodo dal 01.01.2020 al mese di luglio 2023 non risulta che il ricorrente abbia comunicato all'ente un dato reddituale certo, a nulla rilevando la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente (rivolto in ogni caso all'Agenzia delle Entrate) e il versamento dei contributi all' . In mancanza della comunicazione di un dato CP_1 reddituale certo, non è neanche necessario il rispetto da parte dell'ente previdenziale del termine decadenziale (cfr. Cass. 3802/2019), che in ogni caso è stato rispettato alla luce delle modifiche normative emergenziali per il periodo dedotto.
Il ricorso pertanto va rigettato e la somma richiesta con la comunicazione del 2.8.2023 va dichiarata ripetibile.
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 19.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella Causa iscritta al n. R.G. 6897/2025
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Parte_1
Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli in Via A. De Gasperi n. 55, come in atti CP_1
resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 19.05.2025 parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento di indebito n. 17844669 comunicato il 02.08.2023, con cui l' ricalcolava quanto di diritto per la CP_1
prestazione erogata a titolo di Cat. IO n. 002-510515517623 e chiedeva la restituzione dell'importo di € 9.739,09 indebitamente percepito nel periodo dal 01.01.2020 e sino al mese di luglio 2023 sulla base delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2020.
Nello specifico, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, l'avvenuta percezione della prestazione in buona fede da parte della dante causa e per l'effetto l'irripetibilità delle somme
1 ricevute. CP_ Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con condanna al rimborso dell'eventuali trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione n.001-
510510533720 cat. VO, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito la mancata specifica allegazione e prova del CP_1 diritto alla fruizione della prestazione nonché l'infondatezza della domanda attorea, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di pensione Cat. IO n. 002-
510515517623.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione CP_1 erogata a partire dal gennaio 2020 e sino al luglio 2023 comunicando l'emergere di un indebito nel medesimo periodo e chiedendone la restituzione per incumulabilità con redditi da lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della legge 335\1995.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato nonché l'assenza della buona fede nella percezione della stessa.
Ciò posto, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del
2 diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1
prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale
CP_ anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non CP_1 individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione -
3 riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale.
Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con
l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto CP_1 nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ.,
l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e
14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il CP_ provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la
4 fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav.,
03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte del percettore la prestazione, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1
del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L.
n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta CP_1
poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223
5 del 2020).
Infine con riferimento alla ripetibilità delle somme in materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass. 10642/2019, Cass.
28771/2019, Cass. 29419/2018).
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto secondo l'interpretazione offerta in ricorso va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1
dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività
è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei
6 relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass. 1228/2011; 953/2012). Si osserva, infine, la Corte di
Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del
2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla CP_1
L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v.
Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass.
n. 18551 del 2017
Tali circostanze sono state oggetto di modifica legislativa emergenziale proprio per le annualità di cui all'oggetto del ricorso che ha derogato i termini per il recupero degli indebiti, previsti dall'art. 13,
c. 2, della l. n. 412 del 1991. In particolare, l'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n. 144, convertito con modifiche in l. 17 novembre 2022 n. 175, ha stabilito che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023. Il termine finale è quello del
31 dicembre 2024, giusta quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 18 ottobre 2023 n. 145, per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13 della l. n.
412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008 relative al periodo di imposta 2020
Nel caso di specie, dovendosi applicare i principi di diritto appena espressi, deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta la fondatezza del diritto alla percezione della prestazione, non allegando alcuna ragione nel ricorso a riprova della sussistenza dei requisiti necessari, bensì argomentando circa l'irripetibilità delle somme percepite.
Nel provvedimento di ricalcolo della prestazione e contestuale costituzione dell'indebito percepito nel periodo dedotto è espressa come ragione a fondamento dell'azione dell'ente costituito l'avvenuta rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge
335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità.
Orbene, alla luce di quanto espresso sopra in diritto, deve rilevarsi che il differente ammontare delle trattenute da doversi eseguire rispetto a quelle già applicate nel periodo in ragione dell'applicazione
7 della percentuale di riduzione del 50% in luogo di quella del 25% per incumulabilità con redditi da lavoro superiori a cinque volte il trattamento minimo del FPLD, non è stato da parte ricorrente con artifizi o comunque dolo occultato all'ente previdenziale il quale, infatti, ne è regolarmente venuto a conoscenza per il tramite delle dichiarazioni fiscali correttamente depositate secondo le regole dei regimi fiscali di riferimento nonché nei termini decadenziali previsti dalla normativa come modificati dalla normativa sopra riportata.
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (dal gennaio 2020 al luglio 2023) non presenta, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito o sull'ente previdenziale: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata dall'istituto.
Ciò posto, nel caso in esame per il periodo dal 01.01.2020 al mese di luglio 2023 non risulta che il ricorrente abbia comunicato all'ente un dato reddituale certo, a nulla rilevando la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente (rivolto in ogni caso all'Agenzia delle Entrate) e il versamento dei contributi all' . In mancanza della comunicazione di un dato CP_1 reddituale certo, non è neanche necessario il rispetto da parte dell'ente previdenziale del termine decadenziale (cfr. Cass. 3802/2019), che in ogni caso è stato rispettato alla luce delle modifiche normative emergenziali per il periodo dedotto.
Il ricorso pertanto va rigettato e la somma richiesta con la comunicazione del 2.8.2023 va dichiarata ripetibile.
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 19.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
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