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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Mario Miele Giudice dr. AL TA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GERARDO ELENA ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DE FELICE ALBA
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza par ziale di separazione relativa al solo stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024, diva Parte_2
l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge, premettendo di aver co ntratto matrimonio Controparte_1 in data 27/9/2014, in San Giovanni a Piro (atto n.14 Parte II serie A), e che dalla unione erano nati i figli e rispettivamente Per_1 Per_2 di anni 8 e 4 al tempo del deposito del ricorso.
In particolare, la ricorrente esponeva che la comunione di vita morale e materiale che caratterizza l'unione coniugale era venuta meno a causa di comportamenti assunti dal coniuge, sin dall'inizio della loro relazione e divenuti, con il trascorrere del tempo, per lei intollerabili. Illustrat o, dunque, il complesso stato dei rapporti tra i coniugi, concludeva la ricorrente perché il Tribunale volesse: “In via preliminare e urgente, mediante emanazione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15
c.p.c. da confermarsi in apposita udienza, o, in subordine, all' esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 472 bis. 21 cpc: a)
Prevedere incontri protetti padre/figli, al fine di monitorare gli stessi tramite assistenti sociali. b) Nel caso in cui il Giudice adito non valuti la possibilità di incontri protetti, si chiede che il diritto di visita si svolga secondo le seguenti modalità: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00, Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Durante il periodo natalizio il 25 o il 26 dicembre e il 31 o il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali, il giorno di Pasqua
o il Lunedì d'Albis ad anni alterni. Sempre salva volontà dei minori e con il costante supporto dei servizi sociali. In ogni caso, nelle more del percorso sociale che i minori stanno seguendo, si chiede che ai minori, di tenera età, per il momento non venga imposto il pernottamento con il padre essendo stati gli stessi sempre accuditi dalla madre, poiché il padre si è mostrato sempre assente e ritenendo opportuno che gli stessi inizino ad avere un graduale rapporto con il padre, senza causare ulteriori traumi. c) Assegnare la casa coniugale sita in San Giovanni a Piro alla via Rione Nuovo, 107 e in proprietà del padre della ricorrente, a quest'ultima che ivi abiterà con i figli.
d) In ragione della circostanza che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e che il resistente è imprenditore ed ha sempre avuto un tenore di vita alto, porre a carico del resistente il pagamento dell'assegno di mantenimento pari ad €. 1000,00 per i figli minori e ad €.
500,00 per la coniuge, per un totale di €. 1500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese o nell'importo che il Giudice adìto riterrà di giustizia. Somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita;
e) Porre a carico del resistente l'obbligo di pagare le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 75% tenuto conto della diversa situazione reddituale esistente tra i coniugi.
2. In via principale:
a) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
b) Disporre che la ricorrente eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso l'abitazione familiare in proprietà del nonno materno dei minori e su cui la ricorrente ha un comodato d'uso gratuito, sita in San Giovanni a Piro alla via Rione
Nuovo, 107 c) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli solo tramite incontri protetti organizzati dai servizi sociali operanti presso il Piano Sociale S9 di Sapri o, in subordine, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00, sempre salva volontà dei minori e con il costante supporto dei servizi sociali. Durante il periodo natalizio il 25 o il 26 dicembre e il 31 o il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali, il giorno di
Pasqua o il Lunedì d'Albis ad anni alterni. d) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 1000,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT; e) Stabilire che il resistente partecipi nella misura del 75% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega (all. D); f) Stabilire che la casa coniugale sita in San
Giovanni a Piro, alla via Rione Nuovo, 107, in proprietà del sig. Per_3
padre della ricorrente e concesso in comodato d'uso gratuito alla
[...] stessa, è assegnata alla ricorrente presso la quale è collocata la Pt_1 prole, con ogni arredo e corredo che la compone;
disporre che l'altro genitore se ne allontani immediatamente, asportando unicamente i propri beni personali;
g) porre a carico del resistente l'obbligo di versare al coniuge separato un assegno di mantenimento pari ad €. 500,00 mensili, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Emessi i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda princip ale di Controparte_1 separazione, contestando, tuttavia, la p rospettazione della ricorrente circa l'andamento dei rapporti tra i coniugi e le responsabilità che quest'ultima gli aveva addebitato. Fornita la propria versione dei fatti, concludeva il resistente perché il Tribunale volesse: “1) pronunziare la separazione personale tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 dichiarandone ex art.151, co. 2, cc. -in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per le ampie motivazioni elencate in atti -
l'addebito a , a causa delle molteplici, reiterate e gravi, Parte_1 sue, violazioni dei doveri sponsali, in particolar modo a causa della violazione del dovere di coabitazione, di assistenza morale/materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, violazione cui è poi - direttamente- conseguita la crisi -irreversibile- del matrimonio, così come verrà adeguatamente provato, anche a mezzo testi, in corso di causa;
2) affidare i figli minori e , secondo i criteri Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, cui è demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale, con salvezza -ovviamente- di tutte le più ampie riserve, sia circa la modalità di affidamento che di collocamento dei Minori, all'esito della CTU per la verifica delle competenze genitoriali;
3) statuire -sempre al fine di consentire che i Minori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità, mantengano con il padre un rapporto equilibrato, continuativo e costante, scevro da deleterie strumentalizzazioni esterne- i più ampi tempi di permanenza di Per_1
e presso il padre e le più ampie modalità, prevedendo, quindi, Per_2 almeno tre giorni alla settimana, incontri lunghi e frequenti, compresi i pernottamenti, non soltanto a week-end alterni, ma anche infrasettimanali, come specificamente indicato nell'allegato Piano
Genitoriale. Comunque, -in attesa che quanto prima Controparte_1 anche si relazioni serenamente al padre in maniera stabile - Per_1 chiede che (come ripetutamente suggerito dagli Specialisti con Relazione del 17/2/25 e del 24/3/25) gli incontri tra ed il suo papà Per_2 vengano liberalizzati con previsione dei pernottamenti, non soltanto a we alterni ma anche infrasettimanali. Nello specifico, Voglia l'Illmo Signor
Giudice: 4) statuire che: a) tutte le settimane, la madre conduca Per_2 presso l'Ufficio dei Servizi Sociali alle ore 15:00 del martedì e del giovedi
(giorni in cui solitamente l'Ufficio resta aperto anche di pomeriggio) affinchè il padre possa lì prelevarlo, riportandolo poi presso la casa familiare di sera, dopo cena, alle ore 21,30; b) la madre conduca presso l'Ufficio dei Servizi Sociali -a we alterni- il venerdi alle Per_2 ore 12:00 (non essendo previsto, di venerdì, il rientro pomeridiano per l'Ufficio) affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo con sé per il we e riaccompagnarlo poi il lunedi mattina direttamente all'asilo e/o a scuola;
c) per le festività natalizie la madre conduca presso l'Ufficio Per_2 dei Servizi Sociali, ad anni alterni, il 23 dicembre ovvero il 30 dicembre, sempre alle ore 12:00, affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo continuativamente con sé , ad anni alterni, fino al 30 dicembre ovvero sino al 6 Gennaio compreso, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
d) per le festività pasquali la madre conduca presso Per_2
l'Ufficio dei Servizi Sociali,il Giovedi Santo alle ore 12:00 affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo continuativamente con sé per i canonici tre giorni, riaccompagnandolo quindi al domicilio materno la domenica di Pasqua, ad anni alterni, prima o dopo pranzo.; e) per il periodo estivo la madre conduca presso l'Ufficio dei Servizi Per_2 Sociali, il primo giorno non festivo del mese di Agosto, alle ore 9:00, affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo con sé per almeno 30 gg. consecutivi, riaccompagnandolo quindi al domicilio materno alla scadenza del citato periodo.Voglia, comunque, il Giudice prevedere che resti presso il padre: f) per 4 giorni consecutivi in altri tre Per_2 periodi dell'anno, in occasione dei “ponti” festivi e/o scolastici, che andranno quindi goduti dall'uno o dall'altro genitore ad anni alterni
(Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre ed 8 Dicembre); g) nel giorno della festa del papà, nonché del compleanno ed onomastico del padre (sempre compreso il pernottamento); h) alternativamente -un anno- nel giorno dell'onomastico di (compreso il pernottamento) e Per_2
l'anno successivo- nel giorno del suo compleanno (compreso il pernottamento). Ovviamente, poi, si chiede che tutte le modalità di incontro ed i tempi di permanenenza sopra richiesti relativamente a vengano automaticamente estesi a nel momento in cui Per_2 Per_1 gli incontri padre/figlia verranno liberalizzati (si auspica quanto prima);
5) emettere tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla bigenitorialità dei Minori, prevedendo adeguati tempi di permanenza padre/figlio, compreso almeno un pernottamento tra il giovedì ed il venerdi nella settimana in cui non cade il we di competenza paterna;
6) adottare, ex art. 473 bis .22 ed ex art. 473 bis .6 cpc, tutti i più opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori e anche in merito agli incontri padre/figli ed Per_1 Per_2 altresì tutte le più opportune cautele onde fronteggiare le condotte manipolatorie materne tese “ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i minori e l'altro genitore”; 7) emettere - sempre nell'ottica del principio di bigenitorialità- tutte le più opportune statuizioni/prescrizioni, onde scongiurare il rischio che e Per_1
possano essere ulteriormente danneggiati dall'irresponsabile, Per_2 ostruzionistico, comportamento materno. Nello specifico, prescrivere che conduca regolarmente a scuola, ogni giorno, e Parte_1 Per_2
, date le reiterate, documentate e quasi mai giustificate assenze Per_1 dei Minori (precisamente, 31 e 67); 8) statuire a carico Per_1 Per_2 di -ex art. 473 bis .39 cpc ed ai sensi dell'articolo 614 bis Parte_1 cpc - le più opportune prescrizioni/sanzioni per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, in particolar modo per quanto concerne gli incontri padre-figli; 9) ammonire, nello specifico, la ricorrente ex art. 473 bis .39 cpc (lett. a) -perché “inadempiente” ai doveri conseguenti alla
“responsabilità genitoriale”- affinchè si astenga da ulteriori condotte ostative in merito agli incontri padre-figli e quindi comminarle -ex art. 473 bis.39 cpc (lett. b e c)- nella sua veste di genitore chiaramente inadempiente, le dovute prescrizioni ex art. 614 bis cpc e le previste sanzioni pecuniarie. Ci si rimette, pertanto -nell'esclusivo interesse dei
Minori- alle più opportune valutazioni del Tribunale, nella certezza che
Codesta Giustizia saprà tutelarli da qualsivoglia -strumentale e vendicativo- intento;
10) fissare, in favore di e con Per_1 Per_2 decorrenza dall'emanazione dei provedimenti ex art. 473 bis .22 cpc
(essendo agli atti la prova che sino al mese in corso ha Controparte_1 provveduto all'invio dell'importo di € 450.000) un assegno periodico a titolo di contributo per il loro mantenimento, nella misura, equa, che -in considerazione del modesto reddito maturato dal resistente (v.all.) e dei rilevanti oneri mensili a suo carico per esigenze familiari (€ 622,24) nonché oggi anche per il fitto (€ 550,00 mensili) in ragione di complessivi
€. 1.172,61- si indica in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i Minori, purchè concordate e previamente documentate, prevedendo -comunque- una opportuna e congrua riduzione dell'assegno periodico nel periodo estivo in cui i Minori resteranno presso il padre;
11) statuire che nulla è dovuto a né a titolo di Parte_1 mantenimento, né per qualsivoglia ipotetica, ulteriore, ragione, innanzitutto perché la predeta risulta perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa (e non ha, oltretutto, adempiuto all'onere probatorio -a suo carico esclusivoinerente la vana ricerca di attività lavorativa retribuita) e poi anche perchè alla stessa va addebitata -ex art. 151, co 2 cc- la separazione, con tutte le conseguenze ( anche patrimoniali) previste - ex art. 156 cc. di concerto con l'art. 151, c.2, cc.- dalla normativa vigente;
12) rigettare l'avversa richiesta di addebito perché assolutamente irrituale, infondata, strumentale e pretestuosa, come provato in atti;
13) condanare la ricorrente -per le ragioni già sopra evidenziate - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, n.1 e n. 3, cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si chiede comunque che il Giudice voglia provvedere -nell'esclusivo interesse dei
Minori e per le documentate ragioni esposte al punto F della presente memoria- alla nomina di figure professionali «alternative» ex art. 473 bis
.26 ed art. 473 bis .27, cui rimettere le decisioni di maggiore rilievo a tutela di e ”. Per_1 Per_2
Emessi i provvedimenti ritenuti più opportuni e parzialmente stabilizzatasi la situazione di forte conflittualità che inizialmente caratterizzava i rapporti tra i coniugi, inasprita dalle reciproche domande di addebito, all'udienza del 14/10/2025, le parti congiuntamente chiedevano pronunciarsi sentenza parziale relativa al solo stato, con rinuncia ai termini e il G.I. riservava, pertanto, di relazionare al Collegio per la decisione. la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, l'aspra conflittualità che ha caratterizzato l'origine del giudizio, la richiesta congiunta sulla decisione parziale e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene, pertanto, di disporre i n conformità.
Deve disporsi, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle statuizioni accessorie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , che hanno contratto CP_1 C.F._2 matrimonio in data 27/9/2014, nel comune di San Giovanni a Piro (atto n.14 Parte II serie A b).
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giovanni a Piro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) .
- Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consigl io del 17/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AL TA EL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Mario Miele Giudice dr. AL TA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GERARDO ELENA ANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DE FELICE ALBA
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza par ziale di separazione relativa al solo stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024, diva Parte_2
l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge, premettendo di aver co ntratto matrimonio Controparte_1 in data 27/9/2014, in San Giovanni a Piro (atto n.14 Parte II serie A), e che dalla unione erano nati i figli e rispettivamente Per_1 Per_2 di anni 8 e 4 al tempo del deposito del ricorso.
In particolare, la ricorrente esponeva che la comunione di vita morale e materiale che caratterizza l'unione coniugale era venuta meno a causa di comportamenti assunti dal coniuge, sin dall'inizio della loro relazione e divenuti, con il trascorrere del tempo, per lei intollerabili. Illustrat o, dunque, il complesso stato dei rapporti tra i coniugi, concludeva la ricorrente perché il Tribunale volesse: “In via preliminare e urgente, mediante emanazione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15
c.p.c. da confermarsi in apposita udienza, o, in subordine, all' esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 472 bis. 21 cpc: a)
Prevedere incontri protetti padre/figli, al fine di monitorare gli stessi tramite assistenti sociali. b) Nel caso in cui il Giudice adito non valuti la possibilità di incontri protetti, si chiede che il diritto di visita si svolga secondo le seguenti modalità: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00, Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Durante il periodo natalizio il 25 o il 26 dicembre e il 31 o il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali, il giorno di Pasqua
o il Lunedì d'Albis ad anni alterni. Sempre salva volontà dei minori e con il costante supporto dei servizi sociali. In ogni caso, nelle more del percorso sociale che i minori stanno seguendo, si chiede che ai minori, di tenera età, per il momento non venga imposto il pernottamento con il padre essendo stati gli stessi sempre accuditi dalla madre, poiché il padre si è mostrato sempre assente e ritenendo opportuno che gli stessi inizino ad avere un graduale rapporto con il padre, senza causare ulteriori traumi. c) Assegnare la casa coniugale sita in San Giovanni a Piro alla via Rione Nuovo, 107 e in proprietà del padre della ricorrente, a quest'ultima che ivi abiterà con i figli.
d) In ragione della circostanza che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e che il resistente è imprenditore ed ha sempre avuto un tenore di vita alto, porre a carico del resistente il pagamento dell'assegno di mantenimento pari ad €. 1000,00 per i figli minori e ad €.
500,00 per la coniuge, per un totale di €. 1500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese o nell'importo che il Giudice adìto riterrà di giustizia. Somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita;
e) Porre a carico del resistente l'obbligo di pagare le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 75% tenuto conto della diversa situazione reddituale esistente tra i coniugi.
2. In via principale:
a) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
b) Disporre che la ricorrente eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso l'abitazione familiare in proprietà del nonno materno dei minori e su cui la ricorrente ha un comodato d'uso gratuito, sita in San Giovanni a Piro alla via Rione
Nuovo, 107 c) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli solo tramite incontri protetti organizzati dai servizi sociali operanti presso il Piano Sociale S9 di Sapri o, in subordine, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore
17,00 alle ore 21,00; la domenica a settimane alterne dalle ore 11.00 alle ore 21.00, sempre salva volontà dei minori e con il costante supporto dei servizi sociali. Durante il periodo natalizio il 25 o il 26 dicembre e il 31 o il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali, il giorno di
Pasqua o il Lunedì d'Albis ad anni alterni. d) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 1000,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT; e) Stabilire che il resistente partecipi nella misura del 75% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega (all. D); f) Stabilire che la casa coniugale sita in San
Giovanni a Piro, alla via Rione Nuovo, 107, in proprietà del sig. Per_3
padre della ricorrente e concesso in comodato d'uso gratuito alla
[...] stessa, è assegnata alla ricorrente presso la quale è collocata la Pt_1 prole, con ogni arredo e corredo che la compone;
disporre che l'altro genitore se ne allontani immediatamente, asportando unicamente i propri beni personali;
g) porre a carico del resistente l'obbligo di versare al coniuge separato un assegno di mantenimento pari ad €. 500,00 mensili, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Emessi i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda princip ale di Controparte_1 separazione, contestando, tuttavia, la p rospettazione della ricorrente circa l'andamento dei rapporti tra i coniugi e le responsabilità che quest'ultima gli aveva addebitato. Fornita la propria versione dei fatti, concludeva il resistente perché il Tribunale volesse: “1) pronunziare la separazione personale tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 dichiarandone ex art.151, co. 2, cc. -in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per le ampie motivazioni elencate in atti -
l'addebito a , a causa delle molteplici, reiterate e gravi, Parte_1 sue, violazioni dei doveri sponsali, in particolar modo a causa della violazione del dovere di coabitazione, di assistenza morale/materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, violazione cui è poi - direttamente- conseguita la crisi -irreversibile- del matrimonio, così come verrà adeguatamente provato, anche a mezzo testi, in corso di causa;
2) affidare i figli minori e , secondo i criteri Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, cui è demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale, con salvezza -ovviamente- di tutte le più ampie riserve, sia circa la modalità di affidamento che di collocamento dei Minori, all'esito della CTU per la verifica delle competenze genitoriali;
3) statuire -sempre al fine di consentire che i Minori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità, mantengano con il padre un rapporto equilibrato, continuativo e costante, scevro da deleterie strumentalizzazioni esterne- i più ampi tempi di permanenza di Per_1
e presso il padre e le più ampie modalità, prevedendo, quindi, Per_2 almeno tre giorni alla settimana, incontri lunghi e frequenti, compresi i pernottamenti, non soltanto a week-end alterni, ma anche infrasettimanali, come specificamente indicato nell'allegato Piano
Genitoriale. Comunque, -in attesa che quanto prima Controparte_1 anche si relazioni serenamente al padre in maniera stabile - Per_1 chiede che (come ripetutamente suggerito dagli Specialisti con Relazione del 17/2/25 e del 24/3/25) gli incontri tra ed il suo papà Per_2 vengano liberalizzati con previsione dei pernottamenti, non soltanto a we alterni ma anche infrasettimanali. Nello specifico, Voglia l'Illmo Signor
Giudice: 4) statuire che: a) tutte le settimane, la madre conduca Per_2 presso l'Ufficio dei Servizi Sociali alle ore 15:00 del martedì e del giovedi
(giorni in cui solitamente l'Ufficio resta aperto anche di pomeriggio) affinchè il padre possa lì prelevarlo, riportandolo poi presso la casa familiare di sera, dopo cena, alle ore 21,30; b) la madre conduca presso l'Ufficio dei Servizi Sociali -a we alterni- il venerdi alle Per_2 ore 12:00 (non essendo previsto, di venerdì, il rientro pomeridiano per l'Ufficio) affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo con sé per il we e riaccompagnarlo poi il lunedi mattina direttamente all'asilo e/o a scuola;
c) per le festività natalizie la madre conduca presso l'Ufficio Per_2 dei Servizi Sociali, ad anni alterni, il 23 dicembre ovvero il 30 dicembre, sempre alle ore 12:00, affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo continuativamente con sé , ad anni alterni, fino al 30 dicembre ovvero sino al 6 Gennaio compreso, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
d) per le festività pasquali la madre conduca presso Per_2
l'Ufficio dei Servizi Sociali,il Giovedi Santo alle ore 12:00 affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo continuativamente con sé per i canonici tre giorni, riaccompagnandolo quindi al domicilio materno la domenica di Pasqua, ad anni alterni, prima o dopo pranzo.; e) per il periodo estivo la madre conduca presso l'Ufficio dei Servizi Per_2 Sociali, il primo giorno non festivo del mese di Agosto, alle ore 9:00, affinchè il padre possa lì prelevarlo, tenendolo con sé per almeno 30 gg. consecutivi, riaccompagnandolo quindi al domicilio materno alla scadenza del citato periodo.Voglia, comunque, il Giudice prevedere che resti presso il padre: f) per 4 giorni consecutivi in altri tre Per_2 periodi dell'anno, in occasione dei “ponti” festivi e/o scolastici, che andranno quindi goduti dall'uno o dall'altro genitore ad anni alterni
(Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre ed 8 Dicembre); g) nel giorno della festa del papà, nonché del compleanno ed onomastico del padre (sempre compreso il pernottamento); h) alternativamente -un anno- nel giorno dell'onomastico di (compreso il pernottamento) e Per_2
l'anno successivo- nel giorno del suo compleanno (compreso il pernottamento). Ovviamente, poi, si chiede che tutte le modalità di incontro ed i tempi di permanenenza sopra richiesti relativamente a vengano automaticamente estesi a nel momento in cui Per_2 Per_1 gli incontri padre/figlia verranno liberalizzati (si auspica quanto prima);
5) emettere tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla bigenitorialità dei Minori, prevedendo adeguati tempi di permanenza padre/figlio, compreso almeno un pernottamento tra il giovedì ed il venerdi nella settimana in cui non cade il we di competenza paterna;
6) adottare, ex art. 473 bis .22 ed ex art. 473 bis .6 cpc, tutti i più opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori e anche in merito agli incontri padre/figli ed Per_1 Per_2 altresì tutte le più opportune cautele onde fronteggiare le condotte manipolatorie materne tese “ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i minori e l'altro genitore”; 7) emettere - sempre nell'ottica del principio di bigenitorialità- tutte le più opportune statuizioni/prescrizioni, onde scongiurare il rischio che e Per_1
possano essere ulteriormente danneggiati dall'irresponsabile, Per_2 ostruzionistico, comportamento materno. Nello specifico, prescrivere che conduca regolarmente a scuola, ogni giorno, e Parte_1 Per_2
, date le reiterate, documentate e quasi mai giustificate assenze Per_1 dei Minori (precisamente, 31 e 67); 8) statuire a carico Per_1 Per_2 di -ex art. 473 bis .39 cpc ed ai sensi dell'articolo 614 bis Parte_1 cpc - le più opportune prescrizioni/sanzioni per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, in particolar modo per quanto concerne gli incontri padre-figli; 9) ammonire, nello specifico, la ricorrente ex art. 473 bis .39 cpc (lett. a) -perché “inadempiente” ai doveri conseguenti alla
“responsabilità genitoriale”- affinchè si astenga da ulteriori condotte ostative in merito agli incontri padre-figli e quindi comminarle -ex art. 473 bis.39 cpc (lett. b e c)- nella sua veste di genitore chiaramente inadempiente, le dovute prescrizioni ex art. 614 bis cpc e le previste sanzioni pecuniarie. Ci si rimette, pertanto -nell'esclusivo interesse dei
Minori- alle più opportune valutazioni del Tribunale, nella certezza che
Codesta Giustizia saprà tutelarli da qualsivoglia -strumentale e vendicativo- intento;
10) fissare, in favore di e con Per_1 Per_2 decorrenza dall'emanazione dei provedimenti ex art. 473 bis .22 cpc
(essendo agli atti la prova che sino al mese in corso ha Controparte_1 provveduto all'invio dell'importo di € 450.000) un assegno periodico a titolo di contributo per il loro mantenimento, nella misura, equa, che -in considerazione del modesto reddito maturato dal resistente (v.all.) e dei rilevanti oneri mensili a suo carico per esigenze familiari (€ 622,24) nonché oggi anche per il fitto (€ 550,00 mensili) in ragione di complessivi
€. 1.172,61- si indica in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i Minori, purchè concordate e previamente documentate, prevedendo -comunque- una opportuna e congrua riduzione dell'assegno periodico nel periodo estivo in cui i Minori resteranno presso il padre;
11) statuire che nulla è dovuto a né a titolo di Parte_1 mantenimento, né per qualsivoglia ipotetica, ulteriore, ragione, innanzitutto perché la predeta risulta perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa (e non ha, oltretutto, adempiuto all'onere probatorio -a suo carico esclusivoinerente la vana ricerca di attività lavorativa retribuita) e poi anche perchè alla stessa va addebitata -ex art. 151, co 2 cc- la separazione, con tutte le conseguenze ( anche patrimoniali) previste - ex art. 156 cc. di concerto con l'art. 151, c.2, cc.- dalla normativa vigente;
12) rigettare l'avversa richiesta di addebito perché assolutamente irrituale, infondata, strumentale e pretestuosa, come provato in atti;
13) condanare la ricorrente -per le ragioni già sopra evidenziate - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, n.1 e n. 3, cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si chiede comunque che il Giudice voglia provvedere -nell'esclusivo interesse dei
Minori e per le documentate ragioni esposte al punto F della presente memoria- alla nomina di figure professionali «alternative» ex art. 473 bis
.26 ed art. 473 bis .27, cui rimettere le decisioni di maggiore rilievo a tutela di e ”. Per_1 Per_2
Emessi i provvedimenti ritenuti più opportuni e parzialmente stabilizzatasi la situazione di forte conflittualità che inizialmente caratterizzava i rapporti tra i coniugi, inasprita dalle reciproche domande di addebito, all'udienza del 14/10/2025, le parti congiuntamente chiedevano pronunciarsi sentenza parziale relativa al solo stato, con rinuncia ai termini e il G.I. riservava, pertanto, di relazionare al Collegio per la decisione. la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, l'aspra conflittualità che ha caratterizzato l'origine del giudizio, la richiesta congiunta sulla decisione parziale e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene, pertanto, di disporre i n conformità.
Deve disporsi, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle statuizioni accessorie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , che hanno contratto CP_1 C.F._2 matrimonio in data 27/9/2014, nel comune di San Giovanni a Piro (atto n.14 Parte II serie A b).
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giovanni a Piro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) .
- Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consigl io del 17/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AL TA EL ON