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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9845 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22685/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato PUDDU Parte_1 C.F._1
ELENA con studio in VIA E. CANTONI N. 57 21053 CASTELLANZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
NE UR con studio in via Macedonio Melloni 20129 MILANO presso il quale ha eletto domicilio e dall'avvocato BONFANTI SILVIA
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 27.10.2007 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Milano Anno al numero 1905 registro 01 Parte 1 Serie anno 2007). Per_ Dall'unione coniugale sono nate il 06.07.2009 e . Per_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 31.06.2025 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione con addebito alla moglie nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni delle minori e al loro mantenimento e, decorso il termine di legge la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alle richieste in ordine allo status, contestando la richiesta di addebito della separazione e chiedendo di disporsi l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre, la conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlie a fine settimana alternati e un giorno a settimana con pernottamento, ponendo a carico del padre Per_ l'obbligo di contribuire nel mantenimento di e mediante una somma mensile € 1.000 Per_2
(500 per figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie con attribuzione dell'intero assegno unico familiare al padre, e ponendo infine a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento la somma mensile di 1.000 euro.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice Delegato ha proceduto all'ascolto di entrambe le minori che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, i procuratori delle parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, rinunciando entrambe alle proprie istanze istruttorie.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 15.12.2025 ha così provveduto: Per_
1. Dispone l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente delle minori presso e con il padre nell'abitazione sita in Rho, Via Pace n. 145, 1/A;
2. Assegna la casa familiare sita in Rho, Via Pace n. 145, 1/A al padre che tornerà ad abitarla con CP_ la prole, disponendo che la sig.ra se ne allontani, trasferendosi altrove, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. Dispone che le frequentazioni madre – figlie siano libere;
4. Pone a carico del padre il mantenimento diretto ordinario e straordinario di entrambe le minori;
5. Dispone che l'assegno unico familiare sia integralmente percepito dal sig. ; Pt_1
6. Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno per il suo mantenimento, la somma mensile di 1.000 euro, da versarsi alla stessa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat, con decorrenza dalla data del rilascio dell'ex casa coniugale. Ritenuta la causa matura alla decisione quanto alla domanda di status, il giudice l'ha rimessa la Collegio che l'ha discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 27.10.2007 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Milano Anno al numero 1905 registro 01 Parte 1 Serie anno 2007) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato PUDDU Parte_1 C.F._1
ELENA con studio in VIA E. CANTONI N. 57 21053 CASTELLANZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
NE UR con studio in via Macedonio Melloni 20129 MILANO presso il quale ha eletto domicilio e dall'avvocato BONFANTI SILVIA
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 27.10.2007 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Milano Anno al numero 1905 registro 01 Parte 1 Serie anno 2007). Per_ Dall'unione coniugale sono nate il 06.07.2009 e . Per_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 31.06.2025 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione con addebito alla moglie nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni delle minori e al loro mantenimento e, decorso il termine di legge la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alle richieste in ordine allo status, contestando la richiesta di addebito della separazione e chiedendo di disporsi l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre, la conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlie a fine settimana alternati e un giorno a settimana con pernottamento, ponendo a carico del padre Per_ l'obbligo di contribuire nel mantenimento di e mediante una somma mensile € 1.000 Per_2
(500 per figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie con attribuzione dell'intero assegno unico familiare al padre, e ponendo infine a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento la somma mensile di 1.000 euro.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice Delegato ha proceduto all'ascolto di entrambe le minori che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, i procuratori delle parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, rinunciando entrambe alle proprie istanze istruttorie.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 15.12.2025 ha così provveduto: Per_
1. Dispone l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente delle minori presso e con il padre nell'abitazione sita in Rho, Via Pace n. 145, 1/A;
2. Assegna la casa familiare sita in Rho, Via Pace n. 145, 1/A al padre che tornerà ad abitarla con CP_ la prole, disponendo che la sig.ra se ne allontani, trasferendosi altrove, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. Dispone che le frequentazioni madre – figlie siano libere;
4. Pone a carico del padre il mantenimento diretto ordinario e straordinario di entrambe le minori;
5. Dispone che l'assegno unico familiare sia integralmente percepito dal sig. ; Pt_1
6. Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno per il suo mantenimento, la somma mensile di 1.000 euro, da versarsi alla stessa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat, con decorrenza dalla data del rilascio dell'ex casa coniugale. Ritenuta la causa matura alla decisione quanto alla domanda di status, il giudice l'ha rimessa la Collegio che l'ha discussa e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 27.10.2007 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Milano Anno al numero 1905 registro 01 Parte 1 Serie anno 2007) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato