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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3124/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12089/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068096509000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2880/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , in epigrafe generalizzato, impugnava innanzi a Codesta Corte la cartella di pagamento n. 07120250068096509000, emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione su ruolo n. 2025/002474, reso esecutivo in data 27.01.2025 e consegnato il 10.02.2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2019, afferente al veicolo targato NAX41132, per l'importo complessivo di € 1.338,24. Esponeva il ricorrente che la predetta cartella gli veniva notificata in data 28.03.2025 e che egli non risultava proprietario del veicolo indicato nell'atto impugnato, difettando pertanto in capo allo stesso la qualità di soggetto passivo dell'imposta. Deduceva, in via principale, l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare del mezzo per il quale era stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica, rilevando come incomba sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria e la riferibilità soggettiva della stessa al contribuente destinatario dell'atto. In via subordinata, eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, evidenziando come, in materia di tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescriva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi della normativa vigente, e che, nel caso di specie, nessun avviso di accertamento né altro atto interruttivo risultava essere stato notificato al ricorrente prima della cartella impugnata. Il ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) delle notifiche effettuate a mezzo PEC nei confronti delle parti resistenti, senza tuttavia produrre in atti la ricevuta di accettazione (RdA) del messaggio di posta elettronica certificata. Le parti resistenti, Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali e Agenzia delle Entrate–Riscossione, non si costituivano in giudizio nel termine di legge e rimanevano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il giudice, in via preliminare, rileva che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio. Tuttavia, dagli atti risulta che il ricorrente ha depositato esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) delle notifiche effettuate a mezzo PEC, senza produrre la ricevuta di accettazione (RdA), la quale costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio telematico, attestando l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del gestore del mittente. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo tributario telematico la prova del perfezionamento della notifica a mezzo PEC richiede la produzione di entrambe le ricevute (accettazione e consegna), in quanto solo la loro combinazione consente di verificare la regolarità e tempestività del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, pur in difetto della ricevuta di accettazione, la presenza in atti della ricevuta di avvenuta consegna consente comunque di ritenere raggiunto lo scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che il messaggio risulta pervenuto nelle caselle PEC dei destinatari. Deve pertanto ritenersi instaurato il contraddittorio, con conseguente contumacia delle parti resistenti. Sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, nel merito, il ricorrente deduce di non essere proprietario del veicolo targato Targa_1 e, pertanto, di non rivestire la qualità di soggetto passivo dell'imposta. La tassa automobilistica regionale è un tributo che grava sul soggetto risultante proprietario del veicolo nei pubblici registri alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (ovvero alla data di scadenza del termine utile per il pagamento). Nel caso di specie, il ruolo è stato formato sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, che fanno fede fino a querela di falso. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo in epoca anteriore al periodo d'imposta contestato, né ha allegato visure storiche PRA attestanti la diversa titolarità del mezzo.
La mera contestazione generica della qualità di proprietario non è sufficiente a superare la presunzione derivante dalle risultanze dei pubblici registri, gravando sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e documentata. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta legittimamente riferita al ricorrente. È infondata anche l'eccezione di decadenza. In materia di tassa automobilistica, il procedimento di riscossione è disciplinato dall'art. 163, comma 1, della L. n. 296/2006, secondo cui il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso in esame, il ruolo risulta reso esecutivo in data 27.01.2025 e consegnato il 10.02.2025, mentre la cartella è stata notificata in data 28.03.2025. Trattandosi di tassa automobilistica anno 2019, il termine prescrizionale decorre dal 1° gennaio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022, salvo atti interruttivi. Va tuttavia precisato che, ai fini della riscossione mediante ruolo, l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella costituiscono esercizio dell'azione di recupero del credito. In assenza di prova circa l'inesistenza di precedenti atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata sulla base di mere allegazioni. Il ricorrente si limita ad affermare di non aver ricevuto atti interruttivi, ma tale dichiarazione non integra prova della loro inesistenza, potendo l'Amministrazione aver legittimamente notificato atti precedenti. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo, deve essere specificamente allegata e dimostrata nei suoi presupposti, non potendo fondarsi su affermazioni meramente assertive. Il giudice osserva che sulla prescrizione triennale, è principio consolidato che la tassa automobilistica sia soggetta a prescrizione triennale. Tuttavia, nel caso concreto, la cartella è stata notificata nel marzo 2025 a seguito di ruolo esecutivo formato nel gennaio 2025. In mancanza di prova contraria circa l'assenza di atti interruttivi nel triennio precedente, non può dichiararsi l'intervenuta estinzione del credito. L'eccezione sollevata dal ricorrente risulta, pertanto, generica e non supportata da adeguato riscontro probatorio. In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della mancata costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico IL Speranza
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12089/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068096509000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2880/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , in epigrafe generalizzato, impugnava innanzi a Codesta Corte la cartella di pagamento n. 07120250068096509000, emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione su ruolo n. 2025/002474, reso esecutivo in data 27.01.2025 e consegnato il 10.02.2025, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2019, afferente al veicolo targato NAX41132, per l'importo complessivo di € 1.338,24. Esponeva il ricorrente che la predetta cartella gli veniva notificata in data 28.03.2025 e che egli non risultava proprietario del veicolo indicato nell'atto impugnato, difettando pertanto in capo allo stesso la qualità di soggetto passivo dell'imposta. Deduceva, in via principale, l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare del mezzo per il quale era stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica, rilevando come incomba sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria e la riferibilità soggettiva della stessa al contribuente destinatario dell'atto. In via subordinata, eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, evidenziando come, in materia di tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescriva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi della normativa vigente, e che, nel caso di specie, nessun avviso di accertamento né altro atto interruttivo risultava essere stato notificato al ricorrente prima della cartella impugnata. Il ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) delle notifiche effettuate a mezzo PEC nei confronti delle parti resistenti, senza tuttavia produrre in atti la ricevuta di accettazione (RdA) del messaggio di posta elettronica certificata. Le parti resistenti, Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali e Agenzia delle Entrate–Riscossione, non si costituivano in giudizio nel termine di legge e rimanevano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il giudice, in via preliminare, rileva che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio. Tuttavia, dagli atti risulta che il ricorrente ha depositato esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) delle notifiche effettuate a mezzo PEC, senza produrre la ricevuta di accettazione (RdA), la quale costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio telematico, attestando l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del gestore del mittente. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo tributario telematico la prova del perfezionamento della notifica a mezzo PEC richiede la produzione di entrambe le ricevute (accettazione e consegna), in quanto solo la loro combinazione consente di verificare la regolarità e tempestività del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, pur in difetto della ricevuta di accettazione, la presenza in atti della ricevuta di avvenuta consegna consente comunque di ritenere raggiunto lo scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che il messaggio risulta pervenuto nelle caselle PEC dei destinatari. Deve pertanto ritenersi instaurato il contraddittorio, con conseguente contumacia delle parti resistenti. Sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, nel merito, il ricorrente deduce di non essere proprietario del veicolo targato Targa_1 e, pertanto, di non rivestire la qualità di soggetto passivo dell'imposta. La tassa automobilistica regionale è un tributo che grava sul soggetto risultante proprietario del veicolo nei pubblici registri alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (ovvero alla data di scadenza del termine utile per il pagamento). Nel caso di specie, il ruolo è stato formato sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, che fanno fede fino a querela di falso. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo in epoca anteriore al periodo d'imposta contestato, né ha allegato visure storiche PRA attestanti la diversa titolarità del mezzo.
La mera contestazione generica della qualità di proprietario non è sufficiente a superare la presunzione derivante dalle risultanze dei pubblici registri, gravando sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e documentata. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta legittimamente riferita al ricorrente. È infondata anche l'eccezione di decadenza. In materia di tassa automobilistica, il procedimento di riscossione è disciplinato dall'art. 163, comma 1, della L. n. 296/2006, secondo cui il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso in esame, il ruolo risulta reso esecutivo in data 27.01.2025 e consegnato il 10.02.2025, mentre la cartella è stata notificata in data 28.03.2025. Trattandosi di tassa automobilistica anno 2019, il termine prescrizionale decorre dal 1° gennaio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022, salvo atti interruttivi. Va tuttavia precisato che, ai fini della riscossione mediante ruolo, l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella costituiscono esercizio dell'azione di recupero del credito. In assenza di prova circa l'inesistenza di precedenti atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata sulla base di mere allegazioni. Il ricorrente si limita ad affermare di non aver ricevuto atti interruttivi, ma tale dichiarazione non integra prova della loro inesistenza, potendo l'Amministrazione aver legittimamente notificato atti precedenti. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo, deve essere specificamente allegata e dimostrata nei suoi presupposti, non potendo fondarsi su affermazioni meramente assertive. Il giudice osserva che sulla prescrizione triennale, è principio consolidato che la tassa automobilistica sia soggetta a prescrizione triennale. Tuttavia, nel caso concreto, la cartella è stata notificata nel marzo 2025 a seguito di ruolo esecutivo formato nel gennaio 2025. In mancanza di prova contraria circa l'assenza di atti interruttivi nel triennio precedente, non può dichiararsi l'intervenuta estinzione del credito. L'eccezione sollevata dal ricorrente risulta, pertanto, generica e non supportata da adeguato riscontro probatorio. In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della mancata costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico IL Speranza