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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1777/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR NN IA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17320/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36869 2130 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19059/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 19.07.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 36869/2130, notificato in data 03.06.2024, per totali € 1.449,00, avente ad oggetto l'omessa/infedele denuncia TARI anni 2018-2019 lamentando il difetto di legittimazione attiva dell'ente impositore, l'illegittimità dell'accertamento per insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la prescrizione e/o decadenza deel pretesa impositiva.
Si è costituita la società Resistente_1 contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita ,pertanto, il rigetto.
Va respinta ,in primis, la eccezione preliminare concernente il preteso il difetto di legittimazione della concessionaria atteso che la legittimazione di Resistente_1 è stata sanata dalla Legge Milleproroghe 2025, che ha reso validi gli atti emessi dalla società, anche se inizialmente mancavano i requisiti per la riscossione tributi, come stabilito dalla sentenza della S.C. n. 7495 del 20 marzo 2025 della
Corte di Cassazione, pronuncia che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società inquestione a seguito dell' intervento della L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso, direttamente sulla materia oggetto del rinvio.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati poiché gli avvisi contengono tutti i presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge.
L'atto impugnato appartiene, infatti, alla categoria degli atti “vincolati” e che, in presenza dei presupposti in fatto e diritto, l'Ufficio ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto specifico, con contenuti prestabiliti dalla legge stessa (D.lgs. 504/1992; D.lgs. 446/97; D.lgs. 471-472-473/1997; L. 296/2006).
Nella fattispecie sono correttamente indicati gli elementi essenziali dell'atto, quali il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta, il tributo richiesto, il periodo d'imposta cui si riferisce, la categoria, la superficie tassate e le tariffe applicabili in parte fissa e variabile.
L'atto reca, pertanto, l'indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità, tanto che non è stato inibito alla contribuente contestare nel pieno merito l'atto notificatole, in quanto è stata chiaramente e correttamente conoscibile la formazione dell'atto emesso dall'Ufficio.
Analogamente va respinta l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente con riferimento alla TARI
2018/2019 atteso che nel caso in esame la questione attiene ad una ipotesi di omessa dichiarazione alla quale il contribuente è tenuto entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta. Ed invero, relativamente all'esercizio del potere impositivo dell'ufficio e agli adempimenti d'obbligo dichiarativi del contribuente sotto il piano temporale, rilevano due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali:
– nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
– nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione relativa alla TARI 2018/2019 è infondata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR NN IA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17320/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36869 2130 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19059/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 19.07.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 36869/2130, notificato in data 03.06.2024, per totali € 1.449,00, avente ad oggetto l'omessa/infedele denuncia TARI anni 2018-2019 lamentando il difetto di legittimazione attiva dell'ente impositore, l'illegittimità dell'accertamento per insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la prescrizione e/o decadenza deel pretesa impositiva.
Si è costituita la società Resistente_1 contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita ,pertanto, il rigetto.
Va respinta ,in primis, la eccezione preliminare concernente il preteso il difetto di legittimazione della concessionaria atteso che la legittimazione di Resistente_1 è stata sanata dalla Legge Milleproroghe 2025, che ha reso validi gli atti emessi dalla società, anche se inizialmente mancavano i requisiti per la riscossione tributi, come stabilito dalla sentenza della S.C. n. 7495 del 20 marzo 2025 della
Corte di Cassazione, pronuncia che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società inquestione a seguito dell' intervento della L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso, direttamente sulla materia oggetto del rinvio.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati poiché gli avvisi contengono tutti i presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge.
L'atto impugnato appartiene, infatti, alla categoria degli atti “vincolati” e che, in presenza dei presupposti in fatto e diritto, l'Ufficio ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto specifico, con contenuti prestabiliti dalla legge stessa (D.lgs. 504/1992; D.lgs. 446/97; D.lgs. 471-472-473/1997; L. 296/2006).
Nella fattispecie sono correttamente indicati gli elementi essenziali dell'atto, quali il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta, il tributo richiesto, il periodo d'imposta cui si riferisce, la categoria, la superficie tassate e le tariffe applicabili in parte fissa e variabile.
L'atto reca, pertanto, l'indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità, tanto che non è stato inibito alla contribuente contestare nel pieno merito l'atto notificatole, in quanto è stata chiaramente e correttamente conoscibile la formazione dell'atto emesso dall'Ufficio.
Analogamente va respinta l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente con riferimento alla TARI
2018/2019 atteso che nel caso in esame la questione attiene ad una ipotesi di omessa dichiarazione alla quale il contribuente è tenuto entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta. Ed invero, relativamente all'esercizio del potere impositivo dell'ufficio e agli adempimenti d'obbligo dichiarativi del contribuente sotto il piano temporale, rilevano due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali:
– nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
– nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione relativa alla TARI 2018/2019 è infondata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.