CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Guardia Piemontese - Via Municipio, 1 87020 Guardia Piemontese CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240094056955000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Guardia Piemontese ed agenzia delle entrate -area riscossione il sig.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240094056955000 (notificata il 23.7.2024) dell'importo di euro 226.88 relativa al mancato pagamento della TARI (anno 2023), deducendo la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata allegazione alla cartella opposta degli atti dalla stessa richiamati.
Si è costituito il Comune di Guardia Piemontese chiedendo il rigetto del ricorso
Si è costituita l'Agenzia delle entrate – riscossione direzione provinciale di Milano, chiedendo preliminarmente che venga dichiarata l'incompetenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di Cosenza in favore della
Corte di giustizia tributaria di Milano ai sensi dell'art 4 Decreto Legislativo n. 546/92: “Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la sollevata questione circa la competenza territoriale di Milano sollevata dall'agenzia entrate riscossione.
L'eccezione è infondata ed infatti conformemente al principio fissato in termini dalla Suprema Corte
«Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere,
anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs.
n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19 comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5 Sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv.
632866-01 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
In relazione al merito dell'impugnazione il giudice osserva;
quanto al dedotto vizio motivazionale, deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
l'atto impugnato non presenta profili di illegittimità: esso, infatti, indica le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria e, in particolare, la natura del debito, l'importo, l'anno di riferimento, nonché, infine, i criteri di calcolo dell'importo dovuto. Il ricorrente contesta, infine, la determinazione del tributo, asserendo che lo stesso sarebbe stato quantificato in forza di aliquote differenti rispetto a quelle pubblicate sul sito ministeriale.
Tuttavia, in accoglimento delle istanze del ricorrente, il Comune ha quindi proceduto al ricalcolo del tributo rideterminandolo in euro 190,67
Tale importo risulta correttamente determinato applicando le aliquote ministeriali alla superficie effettiva dell'immobile, pari a 89 mq.
Si precisa che tale metratura è stata accertata catastalmente dal Comune, andando a rettificare la minore superficie precedentemente dichiarata dal contribuente.
Tale erronea dichiarazione originaria aveva comportato, per le annualità pregresse, la liquidazione di un tributo indebitamente inferiore al dovuto
Il ricorso pertanto deve essere rigettato
La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
lCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 01 rigetta il ricorso Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Guardia Piemontese - Via Municipio, 1 87020 Guardia Piemontese CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240094056955000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Guardia Piemontese ed agenzia delle entrate -area riscossione il sig.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240094056955000 (notificata il 23.7.2024) dell'importo di euro 226.88 relativa al mancato pagamento della TARI (anno 2023), deducendo la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata allegazione alla cartella opposta degli atti dalla stessa richiamati.
Si è costituito il Comune di Guardia Piemontese chiedendo il rigetto del ricorso
Si è costituita l'Agenzia delle entrate – riscossione direzione provinciale di Milano, chiedendo preliminarmente che venga dichiarata l'incompetenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di Cosenza in favore della
Corte di giustizia tributaria di Milano ai sensi dell'art 4 Decreto Legislativo n. 546/92: “Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la sollevata questione circa la competenza territoriale di Milano sollevata dall'agenzia entrate riscossione.
L'eccezione è infondata ed infatti conformemente al principio fissato in termini dalla Suprema Corte
«Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere,
anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs.
n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19 comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5 Sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv.
632866-01 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
In relazione al merito dell'impugnazione il giudice osserva;
quanto al dedotto vizio motivazionale, deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
l'atto impugnato non presenta profili di illegittimità: esso, infatti, indica le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria e, in particolare, la natura del debito, l'importo, l'anno di riferimento, nonché, infine, i criteri di calcolo dell'importo dovuto. Il ricorrente contesta, infine, la determinazione del tributo, asserendo che lo stesso sarebbe stato quantificato in forza di aliquote differenti rispetto a quelle pubblicate sul sito ministeriale.
Tuttavia, in accoglimento delle istanze del ricorrente, il Comune ha quindi proceduto al ricalcolo del tributo rideterminandolo in euro 190,67
Tale importo risulta correttamente determinato applicando le aliquote ministeriali alla superficie effettiva dell'immobile, pari a 89 mq.
Si precisa che tale metratura è stata accertata catastalmente dal Comune, andando a rettificare la minore superficie precedentemente dichiarata dal contribuente.
Tale erronea dichiarazione originaria aveva comportato, per le annualità pregresse, la liquidazione di un tributo indebitamente inferiore al dovuto
Il ricorso pertanto deve essere rigettato
La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
lCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 01 rigetta il ricorso Compensa le spese di giudizio tra le parti.