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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8581/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Pietro Vizzini e Giovanna Corrao;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 giugno 2025 ha chiesto che, accertato il suo Parte_1
diritto ad essere inserita nelle GPS 2024-2026 con la riserva prevista dall'art. 1, comma 9 bis, del d.l. 44/2023, convertito in L. 74/2023, il Controparte_1
venga condannato a riassegnarla presso l' di Palermo Controparte_2
(con retrodatazione giuridica ed economica dell'assunzione e riconoscimento del punteggio spettante per l'anno di servizio); in subordine, ha chiesto che la stessa
1 Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno, da liquidarsi in misura corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante per un anno di servizio. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, premettendo che l'incarico di supplenza inizialmente assegnatole per l'a.s. 2024/25 veniva revocato per il disconoscimento della riserva relativa allo svolgimento del servizio civile universale, ha argomentato circa l'equivalenza tra il servizio civile nazionale previsto dalla
L. 64/2001, effettivamente da lei prestato, ed il servizio civile universale introdotto dal d.lgs. 40/2017 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 ottobre 2025 il
[...]
, Controparte_3
in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in subordine, ha eccepito il difetto di legittimazione degli uffici periferici del e degli istituti scolastici;
nel merito, infine, ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso per le stesse motivazioni già esposte nel provvedimento cautelare adottato in corso di causa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione in esame è infondata perché “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la
2 tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”
(Cass., S.U., ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023).
Nel caso di specie la ricorrente ha agito in giudizio per la tutela di una posizione giuridica che, secondo la sua prospettazione difensiva, ha chiaramente la consistenza di diritto soggettivo.
Il diritto alla riserva di cui all'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 vigente ratione temporis.
Com'è noto, l'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 in vigore tra il 22 giugno 2023 ed il 14 marzo 2025 stabiliva che una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche era riservata agli operatori volontari che avevano concluso senza demerito il servizio civile universale. A partire dal 15 marzo 2025, invece, ai fini della stessa riserva il servizio civile nazionale risulta equiparato al servizio civile universale.
Parte ricorrente ha sostenuto che l'intervenuta modifica legislativa deporrebbe a favore della sostanziale equiparazione tra le due tipologie di servizio civile: in altre parole,
l'espressa equiparazione tra il servizio civile nazionale ed il servizio civile universale avrebbe una valenza sostanzialmente chiarificatrice (cfr. per completezza anche Trib.
Palermo, sentenza n. 2413/2025 del 24 maggio 2025, opportunamente citata dalla ricorrente nell'ambito del subprocedimento cautelare, secondo cui il Servizio Civile
Universale sostanzialmente coinciderebbe con il precedente Servizio Civile Nazionale, differenziandosi il primo dal secondo esclusivamente per l'estensione del primo anche agli stranieri).
Tale tesi è suggestiva, ma, secondo questo giudice, non può essere condivisa perché, com'è noto, la legge dispone esclusivamente per il futuro, mentre laddove il legislatore intendesse chiarire il significato di una precedente disposizione con efficacia retroattiva ricorrerebbe allo strumento della legge d'interpretazione autentica (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 9941 del 29 aprile 2009: “La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone
3 all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro”).
E' altrettanto noto che la giurisdizione possa “verificare se, anche a prescindere dall'esplicita autoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamente idoneo ad assolvere una funzione interpretativa” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007): tale verifica, tuttavia, ad avviso di questo giudice dev'essere particolarmente rigorosa, perché incidente su un principio fondamentale del nostro ordinamento (art. 11 delle Preleggi: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Ebbene, chiarito quanto precede va notato che nella fattispecie nessun elemento depone a favore della qualificazione della modifica del 2025 come legge d'interpretazione autentica, considerando, da un lato, l'espresso richiamo della previgente normativa del solo servizio civile universale e, dall'altro lato, la regola generale di cui al citato articolo n.
11 delle Preleggi (cfr. in senso conforme le conclusioni formulate della stessa ricorrente nelle note del 27 novembre 2025: “La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro”).
Accertato che la novità legislativa disponeva soltanto per il futuro, questo Tribunale è dell'opinione che non residui spazio per l'applicazione della nuova regola ad una fattispecie disciplinata dalla precedente normativa, neppure ricorrendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (visto che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle medesime note conclusionali già citate il legislatore del 2017, “pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata L. n. 64 del 2001,” dettava “principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”).
In definitiva, dunque, va ritenuta l'irrilevanza della “equiparabilità” del vecchio
Servizio Civile Nazionale al nuovo Servizio Civile Universale (su cui, a ben guardare, si basa la modifica legislativa del 2025), perché è “l'equiparazione” di fonte normativa che non sussisteva al momento dell'attribuzione dell'incarico di supplenza e che osta inesorabilmente all'accoglimento del ricorso (d'altra parte, opinando in senso contrario la modifica legislativa del 2025 non avrebbe alcun significato).
4 Vale la pena segnalare, infine, che la domanda attorea non possa trovare accoglimento neppure in base alla nuova prospettazione fornita con le note conclusionali (secondo cui la avrebbe svolto un servizio civile nazionale del tutto equiparato al servizio civile Pt_1 universale in base all'art. 26 del d.lgs. 40/2017), perché è documentalmente provato che il servizio civile svolto dalla ricorrente si svolgeva secondo la precedente disciplina (cfr. il bando allegato al ricorso), che, per esempio, non prevedeva la formazione di almeno ottanta ore di cui all'art. 16, comma 6, d.lgs. 40/2017 (caratteristica evidentemente non irrilevante ai fini dell'attribuzione della riserva per l'assunzione presso una pubblica amministrazione).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma l'oggettivo pregio delle argomentazioni delle difensive della ricorrente, insieme al difforme precedente di questa stessa Sezione, giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero procedimento (compresa la fase cautelare).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO ON
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8581/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Pietro Vizzini e Giovanna Corrao;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 giugno 2025 ha chiesto che, accertato il suo Parte_1
diritto ad essere inserita nelle GPS 2024-2026 con la riserva prevista dall'art. 1, comma 9 bis, del d.l. 44/2023, convertito in L. 74/2023, il Controparte_1
venga condannato a riassegnarla presso l' di Palermo Controparte_2
(con retrodatazione giuridica ed economica dell'assunzione e riconoscimento del punteggio spettante per l'anno di servizio); in subordine, ha chiesto che la stessa
1 Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno, da liquidarsi in misura corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante per un anno di servizio. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, premettendo che l'incarico di supplenza inizialmente assegnatole per l'a.s. 2024/25 veniva revocato per il disconoscimento della riserva relativa allo svolgimento del servizio civile universale, ha argomentato circa l'equivalenza tra il servizio civile nazionale previsto dalla
L. 64/2001, effettivamente da lei prestato, ed il servizio civile universale introdotto dal d.lgs. 40/2017 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 ottobre 2025 il
[...]
, Controparte_3
in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in subordine, ha eccepito il difetto di legittimazione degli uffici periferici del e degli istituti scolastici;
nel merito, infine, ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso per le stesse motivazioni già esposte nel provvedimento cautelare adottato in corso di causa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione in esame è infondata perché “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la
2 tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”
(Cass., S.U., ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023).
Nel caso di specie la ricorrente ha agito in giudizio per la tutela di una posizione giuridica che, secondo la sua prospettazione difensiva, ha chiaramente la consistenza di diritto soggettivo.
Il diritto alla riserva di cui all'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 vigente ratione temporis.
Com'è noto, l'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 in vigore tra il 22 giugno 2023 ed il 14 marzo 2025 stabiliva che una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche era riservata agli operatori volontari che avevano concluso senza demerito il servizio civile universale. A partire dal 15 marzo 2025, invece, ai fini della stessa riserva il servizio civile nazionale risulta equiparato al servizio civile universale.
Parte ricorrente ha sostenuto che l'intervenuta modifica legislativa deporrebbe a favore della sostanziale equiparazione tra le due tipologie di servizio civile: in altre parole,
l'espressa equiparazione tra il servizio civile nazionale ed il servizio civile universale avrebbe una valenza sostanzialmente chiarificatrice (cfr. per completezza anche Trib.
Palermo, sentenza n. 2413/2025 del 24 maggio 2025, opportunamente citata dalla ricorrente nell'ambito del subprocedimento cautelare, secondo cui il Servizio Civile
Universale sostanzialmente coinciderebbe con il precedente Servizio Civile Nazionale, differenziandosi il primo dal secondo esclusivamente per l'estensione del primo anche agli stranieri).
Tale tesi è suggestiva, ma, secondo questo giudice, non può essere condivisa perché, com'è noto, la legge dispone esclusivamente per il futuro, mentre laddove il legislatore intendesse chiarire il significato di una precedente disposizione con efficacia retroattiva ricorrerebbe allo strumento della legge d'interpretazione autentica (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 9941 del 29 aprile 2009: “La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone
3 all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro”).
E' altrettanto noto che la giurisdizione possa “verificare se, anche a prescindere dall'esplicita autoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamente idoneo ad assolvere una funzione interpretativa” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007): tale verifica, tuttavia, ad avviso di questo giudice dev'essere particolarmente rigorosa, perché incidente su un principio fondamentale del nostro ordinamento (art. 11 delle Preleggi: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Ebbene, chiarito quanto precede va notato che nella fattispecie nessun elemento depone a favore della qualificazione della modifica del 2025 come legge d'interpretazione autentica, considerando, da un lato, l'espresso richiamo della previgente normativa del solo servizio civile universale e, dall'altro lato, la regola generale di cui al citato articolo n.
11 delle Preleggi (cfr. in senso conforme le conclusioni formulate della stessa ricorrente nelle note del 27 novembre 2025: “La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro”).
Accertato che la novità legislativa disponeva soltanto per il futuro, questo Tribunale è dell'opinione che non residui spazio per l'applicazione della nuova regola ad una fattispecie disciplinata dalla precedente normativa, neppure ricorrendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (visto che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle medesime note conclusionali già citate il legislatore del 2017, “pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata L. n. 64 del 2001,” dettava “principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”).
In definitiva, dunque, va ritenuta l'irrilevanza della “equiparabilità” del vecchio
Servizio Civile Nazionale al nuovo Servizio Civile Universale (su cui, a ben guardare, si basa la modifica legislativa del 2025), perché è “l'equiparazione” di fonte normativa che non sussisteva al momento dell'attribuzione dell'incarico di supplenza e che osta inesorabilmente all'accoglimento del ricorso (d'altra parte, opinando in senso contrario la modifica legislativa del 2025 non avrebbe alcun significato).
4 Vale la pena segnalare, infine, che la domanda attorea non possa trovare accoglimento neppure in base alla nuova prospettazione fornita con le note conclusionali (secondo cui la avrebbe svolto un servizio civile nazionale del tutto equiparato al servizio civile Pt_1 universale in base all'art. 26 del d.lgs. 40/2017), perché è documentalmente provato che il servizio civile svolto dalla ricorrente si svolgeva secondo la precedente disciplina (cfr. il bando allegato al ricorso), che, per esempio, non prevedeva la formazione di almeno ottanta ore di cui all'art. 16, comma 6, d.lgs. 40/2017 (caratteristica evidentemente non irrilevante ai fini dell'attribuzione della riserva per l'assunzione presso una pubblica amministrazione).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma l'oggettivo pregio delle argomentazioni delle difensive della ricorrente, insieme al difforme precedente di questa stessa Sezione, giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero procedimento (compresa la fase cautelare).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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