Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2023, proposto da
RD Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Andrea Rossi, Emiliano Cerisoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Politiche Sociali, Azienda Provinciale per i Servizi Saniatri della Provincia Autonoma di Trento, Presidenza Consiglio dei Ministri, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Regione Autonoma Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen Südtirol, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Promed S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 14/12/2022, n. 2022-D337-00238, prot. n. 13812, avente ad oggetto "Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e dei relativi allegati A-2015, A-2016, A-2017 e A-2018; della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 13/1/2023, n. 2023-D337-00009, PAT-13/01/2023124, avente ad oggetto "Disposizioni in ordine ai termini di scadenza relativi alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui alla determinazione del Dipartimento Salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022"; della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 10/11/2022, prot. n. 0769504 e n. D337/S128/2022/22.6-2022-3, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell''art. 25 della legge provinciale sull''attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015"; della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 17/11/2022, prot. n. D337/2022/22.6-2022-3/AA/CA/rf, con la quale è stato comunicato all''odierna ricorrente che il procedimento di definizione del ripiano di spesa per i dispositivi medici era ancora in corso; della deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento 16/9/2019, n. 499, avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; della nota del Ministero della Salute – Direzione generale della programmazione sanitaria 5/8/2022 (non conosciuta), avente ad oggetto "Nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018, in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018, n. 145"; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell''accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l''"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali
14/12/2022, n. 2022-D337-00238, prot. n. 13812, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e dei relativi allegati A-2015, A-2016, A2017 e A-2018, nonché degli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, a fronte dei quali è stato richiesto a RD di provvedere al ripiano mediante la restituzione immediata (per la sola Provincia Autonoma di Trento) dell'importo complessivo di euro 261.029,69;
Rilevato che:
- l'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95, convertito in legge 8/8/2025, n. 118, ha previsto la possibilità – per l'assolvimento dei suddetti obblighi di ripiano – del pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015;
- in data 8/9/2025, RD ha versato l'importo dovuto nella misura richiesta dal richiamato articolo 7, comma 1;
- con determinazione dirigenziale 18/12/2025, n. 14578, la Provincia Autonoma di Trento ha preso atto dell'intervenuto versamento del suddetto importo;
- con memoria depositata il 19.01.2026, la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95 citato, il quale ha previsto che, una volta scaduto il termine per il pagamento, "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …").
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la sopra indicata circostanza fattuale rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IA, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | IO IA |
IL SEGRETARIO