Art. 1.
All' art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.
L'assegno stesso e' riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole".
All' art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.
L'assegno stesso e' riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole".