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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5123 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. CANTINA ESTER e
IL MO Avv. TEDESCHI LUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6142 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: pag. 2/8 pag. 3/8 pag. 4/8 pag. 5/8 pag. 6/8 pag. 7/8 La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va rilevato che parte appellata ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza (depositata sin dal primo grado e riprodotta nel presente in data 5.5.2025) n. 7205/2021 con cui il Tribunale di Roma, pronunciatosi sull'opposizione all'esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo opposto in questa sede, ha ritenuto valida la notifica del decreto. Successivamente, stante il non riconoscimento da parte dell'appellante del giudicato eccepito dalla controparte, la Corte ha invitato a documentarlo e il IL vi ha provveduto con certificazione (di non proposto appello) depositata il 23.9.2025. Orbene, l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di IL MO nella misura che liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. LUCA TEDESCHI dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5123 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. CANTINA ESTER e
IL MO Avv. TEDESCHI LUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6142 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: pag. 2/8 pag. 3/8 pag. 4/8 pag. 5/8 pag. 6/8 pag. 7/8 La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va rilevato che parte appellata ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza (depositata sin dal primo grado e riprodotta nel presente in data 5.5.2025) n. 7205/2021 con cui il Tribunale di Roma, pronunciatosi sull'opposizione all'esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo opposto in questa sede, ha ritenuto valida la notifica del decreto. Successivamente, stante il non riconoscimento da parte dell'appellante del giudicato eccepito dalla controparte, la Corte ha invitato a documentarlo e il IL vi ha provveduto con certificazione (di non proposto appello) depositata il 23.9.2025. Orbene, l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di IL MO nella misura che liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. LUCA TEDESCHI dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8