TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2771/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra n. 109, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Michele Iapicca che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22 presso gli uffici dell , rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo, Via F.lli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Monteduro che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertata la mancata notifica dell'atto prodromico e la
decadenza/prescrizione del credito azionato (anno 2015) tra l'altro già accertata
giudizialmente da codesta Sezione Lavoro;
- di disporre l'annullamento della pretesa
impugnata e di ogni atto presupposto per i motivi sopra esposti, con condanna della
resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - Di condannare la parte resistente, ai
1 sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo la
medesima avviato l'azione con evidente colpa grave …”. Note scritte depositate in data
24.10.2025: “… accogliere il ricorso, ovvero, in subordine di dichiarare cessata la materia
del contendere per avvenuto annullamento dell'avviso impugnato, con condanna alle spese
da porre a carico del responsabile dell'accertamento errato, in base al principio della
soccombenza virtuale …”.
CP_ Conclusioni dell : “… dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , nel merito CP_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere, respingere le richieste ex art. 96
commi 1 e 3 c.p.c. Con compensazione delle spese…”.
Conclusioni di : “… - Accertata l'assenza di responsabilità Controparte_2
di in relazione alla notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. CP_3
03420259005659472000 in quanto avvenuta in assenza di qualsivoglia provvedimento
giurisdizionale di annullamento (intervenuto successivamente) tenerla indenne da ogni
esito pregiudizievole della lite;
- accertato il difetto di legittimazione di rispetto alle CP_3
contestazioni rivolte all'ente previdenziale tenerla indenne da ogni esito pregiudizievole
della lite;
- Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259005659472000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220004492778000, afferente a credito .
Ha sostenuto principalmente che l'avviso di addebito era stato oggetto di sentenza del
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025 con cui era stato annullato per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, l'avviso di addebito non era stato ricevuto dalla parte ricorrente, si era verificata la prescrizione e decadenza per il credito e vi era stato il pagamento della contribuzione dovuta per il 2015 (anno di riferimento dell'avviso di addebito contestato). Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio assumendo la propria carenza di legittimazione passiva -
trattandosi di atto del Concessionario - e l'intervenuta cessazione della materia del
2 contendere in ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito a seguito della sentenza del
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025, non oggetto di impugnazione,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio assumendo che l'intimazione di Controparte_2
pagamento oggetto di giudizio era stata portata per la notifica in data 15.5.2025, in data antecedente alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025, sicché
il suo operato era stato legittimo;
che il carico iscritto a ruolo era stato sospeso dopo la sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025; che, per le restanti contestazioni, non sussisteva la sua legittimazione passiva. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto inaudita altera parte del 12.7.2025 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420220004492778000.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L ha affermato di aver annullato il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420220004492778000, sicché in questa sede, dandosi seguito all'affermazione dell'ente titolare del credito, deve rilevarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del
Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)],
specie considerando la limitata portata della pronuncia, assolutamente inidonea ad
3 acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ragione dell'annullamento del credito, si aggiunge, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito n. 33420220004492778000.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il criterio della soccombenza virtuale,
occorre considerare che l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio risulta spedita il
12.5.2025, prima della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025,
è stata ricevuta il 10.6.2025 con ricorso depositato il 30.6.2025 sicché, valorizzandosi la circostanza relativa all'invio dell'intimazione di pagamento prima della sentenza che ha dichiarato la prescrizione del credito e l'esiguità del tempo successivo (la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento è del 25.6.2025 e per essa manca anche prova della ricezione da parte di ), le spese di lite si Controparte_2
compensano tra tutte le parti, con conseguenziale rigetto anche dell'istanza ex art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c. formulata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004492778000; dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito n. 33420220004492778000; compensa le spese di lite tra le parti;
rigetta la domanda ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2771/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra n. 109, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Michele Iapicca che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22 presso gli uffici dell , rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo, Via F.lli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Monteduro che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertata la mancata notifica dell'atto prodromico e la
decadenza/prescrizione del credito azionato (anno 2015) tra l'altro già accertata
giudizialmente da codesta Sezione Lavoro;
- di disporre l'annullamento della pretesa
impugnata e di ogni atto presupposto per i motivi sopra esposti, con condanna della
resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - Di condannare la parte resistente, ai
1 sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo la
medesima avviato l'azione con evidente colpa grave …”. Note scritte depositate in data
24.10.2025: “… accogliere il ricorso, ovvero, in subordine di dichiarare cessata la materia
del contendere per avvenuto annullamento dell'avviso impugnato, con condanna alle spese
da porre a carico del responsabile dell'accertamento errato, in base al principio della
soccombenza virtuale …”.
CP_ Conclusioni dell : “… dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , nel merito CP_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere, respingere le richieste ex art. 96
commi 1 e 3 c.p.c. Con compensazione delle spese…”.
Conclusioni di : “… - Accertata l'assenza di responsabilità Controparte_2
di in relazione alla notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. CP_3
03420259005659472000 in quanto avvenuta in assenza di qualsivoglia provvedimento
giurisdizionale di annullamento (intervenuto successivamente) tenerla indenne da ogni
esito pregiudizievole della lite;
- accertato il difetto di legittimazione di rispetto alle CP_3
contestazioni rivolte all'ente previdenziale tenerla indenne da ogni esito pregiudizievole
della lite;
- Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259005659472000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220004492778000, afferente a credito .
Ha sostenuto principalmente che l'avviso di addebito era stato oggetto di sentenza del
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025 con cui era stato annullato per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, l'avviso di addebito non era stato ricevuto dalla parte ricorrente, si era verificata la prescrizione e decadenza per il credito e vi era stato il pagamento della contribuzione dovuta per il 2015 (anno di riferimento dell'avviso di addebito contestato). Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio assumendo la propria carenza di legittimazione passiva -
trattandosi di atto del Concessionario - e l'intervenuta cessazione della materia del
2 contendere in ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito a seguito della sentenza del
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025, non oggetto di impugnazione,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio assumendo che l'intimazione di Controparte_2
pagamento oggetto di giudizio era stata portata per la notifica in data 15.5.2025, in data antecedente alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025, sicché
il suo operato era stato legittimo;
che il carico iscritto a ruolo era stato sospeso dopo la sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025; che, per le restanti contestazioni, non sussisteva la sua legittimazione passiva. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto inaudita altera parte del 12.7.2025 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420220004492778000.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L ha affermato di aver annullato il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420220004492778000, sicché in questa sede, dandosi seguito all'affermazione dell'ente titolare del credito, deve rilevarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del
Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)],
specie considerando la limitata portata della pronuncia, assolutamente inidonea ad
3 acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ragione dell'annullamento del credito, si aggiunge, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito n. 33420220004492778000.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il criterio della soccombenza virtuale,
occorre considerare che l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio risulta spedita il
12.5.2025, prima della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro del 16.5.2025,
è stata ricevuta il 10.6.2025 con ricorso depositato il 30.6.2025 sicché, valorizzandosi la circostanza relativa all'invio dell'intimazione di pagamento prima della sentenza che ha dichiarato la prescrizione del credito e l'esiguità del tempo successivo (la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento è del 25.6.2025 e per essa manca anche prova della ricezione da parte di ), le spese di lite si Controparte_2
compensano tra tutte le parti, con conseguenziale rigetto anche dell'istanza ex art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c. formulata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004492778000; dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito n. 33420220004492778000; compensa le spese di lite tra le parti;
rigetta la domanda ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4