TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 52177/2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 13.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 3.2.2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente dott. P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Antonio Mannucci, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9089/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
17.5.2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'11.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_3 ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 9089/2022
[...] del Giudice di Pace di chiedendo che, in via principale, in riforma della decisione impugnata, Pt_1 venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 1162/2020 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1 accertandosi che nulla era dovuto all'avv. in subordine che venisse rideterminato in Controparte_1 misura minore l'importo dovuto e con richiesta di restituzione delle somme che fossero state medio pagina 1 di 5 tempore corrisposte.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - che l'avv. aveva ottenuto l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 1162/2020 per somme asseritamente dovute come corrispettivo dell'attività professionale prestata in favore dell'Ordine; - che l'ingiunto aveva proposto opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre dieci anni dallo svolgimento dell'attività professionale allegata;
- che nel merito aveva dedotto comunque l'assenza di contratto sottoscritto dalle parti, previsto a pena di nullità; - che il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto;
- che la sentenza avrebbe dovuto essere riformata in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione non fosse stata formulata in forma completa, mancando l'indicazione dei termini temporali;
- che tuttavia al contrario era stato chiaramente indicato che l'attività professionale era stata conclusa in data 10.6.2005 con la pubblicazione della sentenza della
Cassazione n. 22034/2005 e che il preavviso di parcella del maggio 2018 doveva ritenersi comunque tardivo;
- che peraltro l'attività in questione aveva avuto natura stragiudiziale, consistendo nel reperimento di informazione ed estrazione di copia di documenti;
- che comunque nessuna efficacia interruttiva avrebbe potuto essere riconosciuta al preavviso di parcella del maggio 2018, in quanto privo della prova della ricezione da parte dell'Ordine; - che la prescrizione doveva ritenersi validamente eccepita anche in assenza di specifica indicazione del tempo necessario al suo perfezionamento e dei termini iniziali e finali;
- che doveva ritenersi erronea anche la quantificazione degli onorari, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, consistita nella mera trasmissione delle sentenze della Corte d'Assise di Appello di Roma n. 30/03 e della Corte di Cassazione n. 22034/2005;
- che era stato conferito esclusivamente l'incarico di accertare lo stato dei giudizi penali, relativi ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi in attesa della definizione dell'azione penale, di acquisire i relativi atti processuali, nonché tutte le altre informazioni e documenti necessari, in relazione a notizie di reato di cui l'Ordine sia venuto a conoscenza a mezzo stampa, con la previsione di un onere di €
3.000,00 per l'anno in corso (2004); - che quindi eventualmente la misura del compenso avrebbe dovuto essere rimodulata tenuto conto dell'effettiva attività svolta;
- che in ogni caso l'incarico avrebbe dovuto essere conferito in forma scritta da un organo abilitato a rappresentare l'ente, con conseguente nullità per difetto di tale requisito.
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'impugnazione e sostenendo Controparte_1 la correttezza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza appellata.
È stato acquisito il fascicolo di primo grado.
In data 1.9.2023 il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito degli scritti difensivi.
pagina 2 di 5 La presente impugnazione ha ad oggetto la pronuncia di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1162/2020 emesso dal Giudice di Pace di con il quale Pt_1 era stato ingiunto all'Ordine appellante il pagamento in favore dell'avv. della somma Controparte_1 di € 1.800,00 oltre spese, in relazione all'attività professionale svolta, secondo quanto allegato nel ricorso monitorio, in forza dell'incarico conferito con delibera consigliare del 9.12.2004, con riguardo all'assistenza nei procedimento penali instaurati nei confronti del dott. , come da Parte_4 specifico incarico con lettera del 18.9.2002. A sostegno della domanda monitoria era stato prodotto parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine in relazione a parcella del 18.5.2018, recante quale oggetto “compenso per attività professionale relativa alla posizione del dott. Parte_4 prestazioni di assistenza stragiudiziale, valore interminabile”, con previsione di voci di compenso per la fase di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale. In sede di opposizione l aveva eccepito che l'incarico conferito con delibera n. 189/2004 atteneva ad assistenza Pt_1 stragiudiziale di acquisizione di informazioni ed estrazione di copia della documentazione propedeutica all'apertura di procedimenti disciplinari e alla successiva adozione dei provvedimenti, che la richiesta di informazioni sul conto del dott. era stata effettuata con Parte_4 comunicazione del 18.9.2002, quindi anteriormente rispetto alla data della richiamata delibera, che il credito avrebbe comunque dovuto essere ritenuto prescritto, che erano pendenti altri procedimenti tra le parti aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. in relazione ad oltre CP_1 cento posizioni, tra cui quella del dott. , che infine l'incarico avrebbe dovuto essere conferito Pt_4 per atto scritto.
La sentenza n. 9089/22 del Giudice di Pace di ha ritenuto infondata l'opposizione, dichiarando Pt_1 esecutivo il decreto, superando sia l'eccezione di prescrizione del diritto che quella relativa all'effettiva debenza delle somme ingiunte.
In relazione alla prima delle questioni poste dall'appellante, appare opportuno evidenziare che in sede di procedimento monitorio l'avv. non aveva precisamente collocato temporalmente la CP_1 prestazione per la quale richiedeva il pagamento del corrispettivo, facendo prima riferimento all'incarico del 2004 e successivamente indicando una comunicazione del settembre 2002 e comunque allegando corrispondenza anche a posizioni di altri iscritti all'Ordine intercorsa tra l'anno
2006 e l'anno 2018. Dalla stessa produzione dell'odierno appellato emerge poi la circostanza che l'Ordine avrebbe revocato l'incarico di consulenza legale in data 19.9.2012 (comunicazione dell'avv. del 24.9.2012). Dai documenti in atti ed in particolare dalla racc. del 18.9.2002 e dalla CP_1 successiva delibera n. 189/2004 emerge che l'Ordine aveva adottato una delibera in data 17.1.2000 di conferimento dell'incarico all'avv. relativo all'acquisizione di notizie e documentazione con CP_1 riguardo allo stato dei giudizi penali relativi a procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti degli iscritti all'Ordine. Emerge inoltre che ancora nel giugno 2010 l'Ordine aveva deliberato di conferire pagina 3 di 5 l'ulteriore incarico per l'acquisizione di atti e documenti inerenti a procedimenti penali a carico di soggetti che esercitassero abusivamente la professione medica e dei soggetti iscritti all'Ordine nei confronti dei quali venisse emessa una ordinanza applicativa di misure cautelari. Dovendosi ritenere ricorrente un rapporto professionale di natura continuativa che sarebbe cessato con la revoca degli incarichi nell'anno 2012, deve concludersi che il termine di prescrizione decennale non fosse decorso alla data in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto (19.2.2020).
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, invero, in tema di prescrizione del compenso per prestazioni rese da avvocati deve farsi riferimento al momento in cui l'affare debba ritenersi esaurito
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021; Sez. 2 - , Ordinanza n. 17924 del
22/06/2023; Sez. 2 - , Sentenza n. 7429 del 20/03/2024): nella specie in considerazione della continuità del rapporto professionale in essere deve ritenersi che appunto il termine di prescrizione debba decorrere soltanto dall'epoca di cessazione del rapporto.
Va quindi esaminata nel merito la fondatezza della domanda dell'originario ricorrente, rammentando che in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del 15/01/2018; Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del
17/12/2021).
Nel caso di specie, occorre evidenziare quanto segue:
a. l'avv. nella parcella ha esposto voci specificamente relative ad attività di natura CP_1 giudiziale (cfr. parcella del 18.5.2018) con riferimento alla posizione del dott. , Parte_4 quali studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale;
b. nella relazione illustrativa a sostegno della richiesta di parere di congruità ha dedotto che l'Ordine appellante lo aveva costituito procuratore alle liti perché lo rappresentasse e seguisse l'iter dei procedimenti penali instaurati a carico dei medici propri iscritti e di aver seguito l'iter dei procedimenti penali, aggiornando di volta in volta l'Ordine circa l'andamento degli stessi e fornito copia dei relativi provvedimenti acquisiti;
c. a fronte della contestazione da parte dell'Ordine con riguardo al contenuto dell'attività svolta ed in particolare in relazione alla circostanza che non aveva rappresentato l'appellante in giudizio e alla negazione della tempestiva trasmissione dei documenti ed atti contenenti le informazioni pagina 4 di 5 richieste, l'odierno appellato non ha fornito la prova, che incombeva sul medesimo, mentre dall'esame della corrispondenza in atti (lettera del 4.8.2010 e risposta del 3.9.2010) emerge che la copia della sentenza della Cassazione n. 22034/2005 relativa all'indicato medico era già stata acquisita agli atti, dovendosi così escludere che sia stata fornita la prova dell'apporto professionale dell'odierno appellato con riguardo alla specifica vicenda.
Da quanto esposto consegue che, non avendo l'attore in senso sostanziale fornito prova delle prestazioni espletate, la sentenza appellata deve essere riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dall'Ordine e conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv.
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 1162/2020 emesso dal Giudice di Pace di Pt_1
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, delle spese relative al giudizio di primo grado che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e al presente giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Roma il 25.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 52177/2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 13.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 3.2.2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente dott. P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Antonio Mannucci, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9089/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
17.5.2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'11.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_3 ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 9089/2022
[...] del Giudice di Pace di chiedendo che, in via principale, in riforma della decisione impugnata, Pt_1 venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 1162/2020 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1 accertandosi che nulla era dovuto all'avv. in subordine che venisse rideterminato in Controparte_1 misura minore l'importo dovuto e con richiesta di restituzione delle somme che fossero state medio pagina 1 di 5 tempore corrisposte.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - che l'avv. aveva ottenuto l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo n. 1162/2020 per somme asseritamente dovute come corrispettivo dell'attività professionale prestata in favore dell'Ordine; - che l'ingiunto aveva proposto opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre dieci anni dallo svolgimento dell'attività professionale allegata;
- che nel merito aveva dedotto comunque l'assenza di contratto sottoscritto dalle parti, previsto a pena di nullità; - che il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto;
- che la sentenza avrebbe dovuto essere riformata in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione non fosse stata formulata in forma completa, mancando l'indicazione dei termini temporali;
- che tuttavia al contrario era stato chiaramente indicato che l'attività professionale era stata conclusa in data 10.6.2005 con la pubblicazione della sentenza della
Cassazione n. 22034/2005 e che il preavviso di parcella del maggio 2018 doveva ritenersi comunque tardivo;
- che peraltro l'attività in questione aveva avuto natura stragiudiziale, consistendo nel reperimento di informazione ed estrazione di copia di documenti;
- che comunque nessuna efficacia interruttiva avrebbe potuto essere riconosciuta al preavviso di parcella del maggio 2018, in quanto privo della prova della ricezione da parte dell'Ordine; - che la prescrizione doveva ritenersi validamente eccepita anche in assenza di specifica indicazione del tempo necessario al suo perfezionamento e dei termini iniziali e finali;
- che doveva ritenersi erronea anche la quantificazione degli onorari, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, consistita nella mera trasmissione delle sentenze della Corte d'Assise di Appello di Roma n. 30/03 e della Corte di Cassazione n. 22034/2005;
- che era stato conferito esclusivamente l'incarico di accertare lo stato dei giudizi penali, relativi ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi in attesa della definizione dell'azione penale, di acquisire i relativi atti processuali, nonché tutte le altre informazioni e documenti necessari, in relazione a notizie di reato di cui l'Ordine sia venuto a conoscenza a mezzo stampa, con la previsione di un onere di €
3.000,00 per l'anno in corso (2004); - che quindi eventualmente la misura del compenso avrebbe dovuto essere rimodulata tenuto conto dell'effettiva attività svolta;
- che in ogni caso l'incarico avrebbe dovuto essere conferito in forma scritta da un organo abilitato a rappresentare l'ente, con conseguente nullità per difetto di tale requisito.
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'impugnazione e sostenendo Controparte_1 la correttezza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza appellata.
È stato acquisito il fascicolo di primo grado.
In data 1.9.2023 il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito degli scritti difensivi.
pagina 2 di 5 La presente impugnazione ha ad oggetto la pronuncia di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1162/2020 emesso dal Giudice di Pace di con il quale Pt_1 era stato ingiunto all'Ordine appellante il pagamento in favore dell'avv. della somma Controparte_1 di € 1.800,00 oltre spese, in relazione all'attività professionale svolta, secondo quanto allegato nel ricorso monitorio, in forza dell'incarico conferito con delibera consigliare del 9.12.2004, con riguardo all'assistenza nei procedimento penali instaurati nei confronti del dott. , come da Parte_4 specifico incarico con lettera del 18.9.2002. A sostegno della domanda monitoria era stato prodotto parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine in relazione a parcella del 18.5.2018, recante quale oggetto “compenso per attività professionale relativa alla posizione del dott. Parte_4 prestazioni di assistenza stragiudiziale, valore interminabile”, con previsione di voci di compenso per la fase di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale. In sede di opposizione l aveva eccepito che l'incarico conferito con delibera n. 189/2004 atteneva ad assistenza Pt_1 stragiudiziale di acquisizione di informazioni ed estrazione di copia della documentazione propedeutica all'apertura di procedimenti disciplinari e alla successiva adozione dei provvedimenti, che la richiesta di informazioni sul conto del dott. era stata effettuata con Parte_4 comunicazione del 18.9.2002, quindi anteriormente rispetto alla data della richiamata delibera, che il credito avrebbe comunque dovuto essere ritenuto prescritto, che erano pendenti altri procedimenti tra le parti aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. in relazione ad oltre CP_1 cento posizioni, tra cui quella del dott. , che infine l'incarico avrebbe dovuto essere conferito Pt_4 per atto scritto.
La sentenza n. 9089/22 del Giudice di Pace di ha ritenuto infondata l'opposizione, dichiarando Pt_1 esecutivo il decreto, superando sia l'eccezione di prescrizione del diritto che quella relativa all'effettiva debenza delle somme ingiunte.
In relazione alla prima delle questioni poste dall'appellante, appare opportuno evidenziare che in sede di procedimento monitorio l'avv. non aveva precisamente collocato temporalmente la CP_1 prestazione per la quale richiedeva il pagamento del corrispettivo, facendo prima riferimento all'incarico del 2004 e successivamente indicando una comunicazione del settembre 2002 e comunque allegando corrispondenza anche a posizioni di altri iscritti all'Ordine intercorsa tra l'anno
2006 e l'anno 2018. Dalla stessa produzione dell'odierno appellato emerge poi la circostanza che l'Ordine avrebbe revocato l'incarico di consulenza legale in data 19.9.2012 (comunicazione dell'avv. del 24.9.2012). Dai documenti in atti ed in particolare dalla racc. del 18.9.2002 e dalla CP_1 successiva delibera n. 189/2004 emerge che l'Ordine aveva adottato una delibera in data 17.1.2000 di conferimento dell'incarico all'avv. relativo all'acquisizione di notizie e documentazione con CP_1 riguardo allo stato dei giudizi penali relativi a procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti degli iscritti all'Ordine. Emerge inoltre che ancora nel giugno 2010 l'Ordine aveva deliberato di conferire pagina 3 di 5 l'ulteriore incarico per l'acquisizione di atti e documenti inerenti a procedimenti penali a carico di soggetti che esercitassero abusivamente la professione medica e dei soggetti iscritti all'Ordine nei confronti dei quali venisse emessa una ordinanza applicativa di misure cautelari. Dovendosi ritenere ricorrente un rapporto professionale di natura continuativa che sarebbe cessato con la revoca degli incarichi nell'anno 2012, deve concludersi che il termine di prescrizione decennale non fosse decorso alla data in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto (19.2.2020).
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, invero, in tema di prescrizione del compenso per prestazioni rese da avvocati deve farsi riferimento al momento in cui l'affare debba ritenersi esaurito
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021; Sez. 2 - , Ordinanza n. 17924 del
22/06/2023; Sez. 2 - , Sentenza n. 7429 del 20/03/2024): nella specie in considerazione della continuità del rapporto professionale in essere deve ritenersi che appunto il termine di prescrizione debba decorrere soltanto dall'epoca di cessazione del rapporto.
Va quindi esaminata nel merito la fondatezza della domanda dell'originario ricorrente, rammentando che in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del 15/01/2018; Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del
17/12/2021).
Nel caso di specie, occorre evidenziare quanto segue:
a. l'avv. nella parcella ha esposto voci specificamente relative ad attività di natura CP_1 giudiziale (cfr. parcella del 18.5.2018) con riferimento alla posizione del dott. , Parte_4 quali studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale;
b. nella relazione illustrativa a sostegno della richiesta di parere di congruità ha dedotto che l'Ordine appellante lo aveva costituito procuratore alle liti perché lo rappresentasse e seguisse l'iter dei procedimenti penali instaurati a carico dei medici propri iscritti e di aver seguito l'iter dei procedimenti penali, aggiornando di volta in volta l'Ordine circa l'andamento degli stessi e fornito copia dei relativi provvedimenti acquisiti;
c. a fronte della contestazione da parte dell'Ordine con riguardo al contenuto dell'attività svolta ed in particolare in relazione alla circostanza che non aveva rappresentato l'appellante in giudizio e alla negazione della tempestiva trasmissione dei documenti ed atti contenenti le informazioni pagina 4 di 5 richieste, l'odierno appellato non ha fornito la prova, che incombeva sul medesimo, mentre dall'esame della corrispondenza in atti (lettera del 4.8.2010 e risposta del 3.9.2010) emerge che la copia della sentenza della Cassazione n. 22034/2005 relativa all'indicato medico era già stata acquisita agli atti, dovendosi così escludere che sia stata fornita la prova dell'apporto professionale dell'odierno appellato con riguardo alla specifica vicenda.
Da quanto esposto consegue che, non avendo l'attore in senso sostanziale fornito prova delle prestazioni espletate, la sentenza appellata deve essere riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dall'Ordine e conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv.
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 1162/2020 emesso dal Giudice di Pace di Pt_1
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, delle spese relative al giudizio di primo grado che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e al presente giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Roma il 25.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5