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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ES LU, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1567/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morcone - Corso Italia N. 129 82026 Morcone BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6625/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1512/2/2024, del 26/11/2024, depositata in data 9/12/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Benevento, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 368 del 21/11/2023, notificato il 23/1/2024 per IMU 2018, per complessivi € 883,00.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) l'inesistenza o l'insanabile nullità della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento per la violazione dell'art. 29 del D.L. 78/2010, che esclude che il primo atto impositivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall'Ufficio che lo ha formato;
2) la decadenza, atteso che l'avviso di accertamento impugnato risultava accettato dall'ufficio postale in data 22/1/2024, oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 Legge n.
296/2006;
3) la mancanza di motivazione: dall'atto si evinceva esclusivamente il richiamo delle delibere consiliari e dei regolamenti comunali, senza che fosse possibile comprendere le effettive ragioni della contestazione;
4) l'esenzione dall'IMU, essendo l'immobile adibito a prima abitazione.
Si costituiva il Comune di Morcone che eccepiva:
1) che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge n. 890/1982, «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile,
a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge»;
2) lo spostamento in avanti del termine di decadenza di 85 giorni dalla disciplina emergenziale;
3) la congrua motivazione dell'atto che conteneva le informazioni necessarie per individuare e quantificare la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi ovvero: a) i richiami alla normativa di riferimento del tributo, all'attività accertativa degli enti locali, ai regolamenti e alle delibere comunali;
b) l'indicazione del tipo di violazione rilevata (nel caso di specie omesso/parziale versamento); c) i dati relativi agli immobili soggetti all'imposta (categoria, rendita, valore imponibile); d) l'intimazione ad adempiere e le altre avvertenze o informazioni richieste dall'art. 1, co. 792, lett. a) della l. n. 160/2019, oltre che le modalità per presentare ricorso;
4) con riguardo all'eccepita esenzione evidenziava che, in realtà, si trattava di due unità abitative distinte, e l'esenzione IMU può valere solo per un immobile:, al Dati Cat. sono individuate due unità immobiliari distinte: Dati Catast_1 e Dati Catast_2; relativamente all'immobile di cui al D.C_1 e D.C._2 il sig. Ricorrente_1 è usufruttario per 1/10. Anche se l'immobile di cui al Dati Catast_1 è adibito ad abitazione principale del figlio sig. Nominativo_1, il sig. Ricorrente_1 deve pagare per la propria quota (1/10), poiché il figlio è proprietario non per l'intero, ma per 900/1000.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in cui escludeva l'applicazione “a cascata”, del periodo di sospensione previsto dalla normativa covid e ribadiva l'esenzione per l'immobile di cui all'avviso di accertamento.
Il primo giudice rigettava il ricorso evidenziando che l'art. 29, d.l. 78/2010 (conv., con modif., dalla l.
122/2010) non poneva eccezioni all'art. 14, comma 1, l. 890/1982, che consente la notificazione diretta, mediante il servizio postale;
che nessuna decadenza e nessuna prescrizione si erano verificate, dovendosi considerare la sospensione, per ottantacinque giorni, disposta dall'art. 67, d.l. 18/2020 (conv., con modif., dalla l. 27/2020); l'adeguatezza e completezza della motivazione, essendosi la parte difesa nel merito;
la distinzione, nell'avviso tra i due immobili, entrambi classificati come A3, dei quali uno (quello di maggior valore) viene esentato dal tributo, come abitazione principale. Mentre nessun elemento offre la parte ricorrente, affinché possa ritenersi che, in realtà, si tratti di un immobile unico: non viene prodotta una planimetria (ove mai fosse ammissibile dimostrarlo contro la classificazione catastale), e, al contrario, dalla visura catastale risulta che esistono, appunto, due distinti immobili, ambo al Dati Cat.: uno alle p.lle D.C_1, ed uno alle p.lle D.C._2. Ove il proprietario abbia compiuto modificazioni del fabbricato, tali da unificare le due unità, egli dovrà premunirsi di far inserire in nuovi dati nei registri del catasto. Quanto all'immobile di cui al Dati Catast_1 e Dati Catast_2, se Ricorrente_1 è usufruttario per 1/10, la circostanza che si tratti dell'abitazione principale del figlio, Nominativo_1, pieno proprietario per i 9/10, non esime dal tributo il primo, sia pur pro quota (cfr. Cass. civ., Sez. V, 8.8.2022, ord. n. 24462)
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata che erroneamente ha ritenuto regolarmente notificato a mezzo posta il primo atto impoesattivo, che deve essere affidato ad un agente della notificazione;
che erroneamente ha ritenuto applicabile la normativa Covid, applicabile solo all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale;
che erroneamente ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato e che nel merito erroneamente ha ritenuto non applicabile l'esenzione, trattandosi di un unico immobile, come si evince dalla planimetria.
Si costituiva il Comune, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante e l'appellato hanno presentato memorie illustrative.
Nella seduta del 4/11/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevata la validità della notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta, come ribadito, di recente, dalla Cassazione con l'ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025, che ha affermato che l'ufficio finanziario può procedere alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del
1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere
“direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale.
Correttamente, poi, i primi giudici hanno ritenuto non maturata la decadenza.
L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
TO (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di NI (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Non risulta pertanto decorso il termine quinquennale dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.
L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
L'avviso di accertamento IMU risulta poi correttamente motivato, essendo stata data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come è avvenuto nel caso di specie.
In relazione al merito l'appellante afferma che “l'immobile di cui al D.C_1 e D.C._2 (e del quale il ricorrente è usufruttuario) è adibito ad abitazione principale ed è pertanto esente dal pagamento IMU”. In realtà si tratta di due unità immobiliari distinte D.C_1 e D.C._2- come risulta dalla visura sintetica, depositata nel fascicolo di 1^ grado. L'esenzione IMU può valere solo per un immobile e l'accatastamento unitario rappresenta una condizione necessaria per l'applicazione dell'esonero Imu.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 34813/2022 ha chiarito che gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per poter avere diritto al beneficio fiscale.
L'uso di fatto, dunque, di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile e non da due o più, di fatto messe tra di loro in comunicazione ma non unificate catastalmente.
In questo caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente all'imposizione, ciascuna per la propria rendita.
Il contribuente, però, può scegliere quale destinare ad abitazione principale e per questa avere l'esenzione prima casa, come è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'unica possibilità per fruire dell'agevolazione è quella di procedere al loro accatastamento unitario.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 410,00 oltre accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ES LU, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1567/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morcone - Corso Italia N. 129 82026 Morcone BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6625/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1512/2/2024, del 26/11/2024, depositata in data 9/12/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Benevento, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 368 del 21/11/2023, notificato il 23/1/2024 per IMU 2018, per complessivi € 883,00.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) l'inesistenza o l'insanabile nullità della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento per la violazione dell'art. 29 del D.L. 78/2010, che esclude che il primo atto impositivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall'Ufficio che lo ha formato;
2) la decadenza, atteso che l'avviso di accertamento impugnato risultava accettato dall'ufficio postale in data 22/1/2024, oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 Legge n.
296/2006;
3) la mancanza di motivazione: dall'atto si evinceva esclusivamente il richiamo delle delibere consiliari e dei regolamenti comunali, senza che fosse possibile comprendere le effettive ragioni della contestazione;
4) l'esenzione dall'IMU, essendo l'immobile adibito a prima abitazione.
Si costituiva il Comune di Morcone che eccepiva:
1) che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge n. 890/1982, «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile,
a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge»;
2) lo spostamento in avanti del termine di decadenza di 85 giorni dalla disciplina emergenziale;
3) la congrua motivazione dell'atto che conteneva le informazioni necessarie per individuare e quantificare la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi ovvero: a) i richiami alla normativa di riferimento del tributo, all'attività accertativa degli enti locali, ai regolamenti e alle delibere comunali;
b) l'indicazione del tipo di violazione rilevata (nel caso di specie omesso/parziale versamento); c) i dati relativi agli immobili soggetti all'imposta (categoria, rendita, valore imponibile); d) l'intimazione ad adempiere e le altre avvertenze o informazioni richieste dall'art. 1, co. 792, lett. a) della l. n. 160/2019, oltre che le modalità per presentare ricorso;
4) con riguardo all'eccepita esenzione evidenziava che, in realtà, si trattava di due unità abitative distinte, e l'esenzione IMU può valere solo per un immobile:, al Dati Cat. sono individuate due unità immobiliari distinte: Dati Catast_1 e Dati Catast_2; relativamente all'immobile di cui al D.C_1 e D.C._2 il sig. Ricorrente_1 è usufruttario per 1/10. Anche se l'immobile di cui al Dati Catast_1 è adibito ad abitazione principale del figlio sig. Nominativo_1, il sig. Ricorrente_1 deve pagare per la propria quota (1/10), poiché il figlio è proprietario non per l'intero, ma per 900/1000.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in cui escludeva l'applicazione “a cascata”, del periodo di sospensione previsto dalla normativa covid e ribadiva l'esenzione per l'immobile di cui all'avviso di accertamento.
Il primo giudice rigettava il ricorso evidenziando che l'art. 29, d.l. 78/2010 (conv., con modif., dalla l.
122/2010) non poneva eccezioni all'art. 14, comma 1, l. 890/1982, che consente la notificazione diretta, mediante il servizio postale;
che nessuna decadenza e nessuna prescrizione si erano verificate, dovendosi considerare la sospensione, per ottantacinque giorni, disposta dall'art. 67, d.l. 18/2020 (conv., con modif., dalla l. 27/2020); l'adeguatezza e completezza della motivazione, essendosi la parte difesa nel merito;
la distinzione, nell'avviso tra i due immobili, entrambi classificati come A3, dei quali uno (quello di maggior valore) viene esentato dal tributo, come abitazione principale. Mentre nessun elemento offre la parte ricorrente, affinché possa ritenersi che, in realtà, si tratti di un immobile unico: non viene prodotta una planimetria (ove mai fosse ammissibile dimostrarlo contro la classificazione catastale), e, al contrario, dalla visura catastale risulta che esistono, appunto, due distinti immobili, ambo al Dati Cat.: uno alle p.lle D.C_1, ed uno alle p.lle D.C._2. Ove il proprietario abbia compiuto modificazioni del fabbricato, tali da unificare le due unità, egli dovrà premunirsi di far inserire in nuovi dati nei registri del catasto. Quanto all'immobile di cui al Dati Catast_1 e Dati Catast_2, se Ricorrente_1 è usufruttario per 1/10, la circostanza che si tratti dell'abitazione principale del figlio, Nominativo_1, pieno proprietario per i 9/10, non esime dal tributo il primo, sia pur pro quota (cfr. Cass. civ., Sez. V, 8.8.2022, ord. n. 24462)
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata che erroneamente ha ritenuto regolarmente notificato a mezzo posta il primo atto impoesattivo, che deve essere affidato ad un agente della notificazione;
che erroneamente ha ritenuto applicabile la normativa Covid, applicabile solo all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale;
che erroneamente ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato e che nel merito erroneamente ha ritenuto non applicabile l'esenzione, trattandosi di un unico immobile, come si evince dalla planimetria.
Si costituiva il Comune, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante e l'appellato hanno presentato memorie illustrative.
Nella seduta del 4/11/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevata la validità della notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta, come ribadito, di recente, dalla Cassazione con l'ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025, che ha affermato che l'ufficio finanziario può procedere alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del
1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere
“direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale.
Correttamente, poi, i primi giudici hanno ritenuto non maturata la decadenza.
L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
TO (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di NI (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Non risulta pertanto decorso il termine quinquennale dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.
L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
L'avviso di accertamento IMU risulta poi correttamente motivato, essendo stata data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come è avvenuto nel caso di specie.
In relazione al merito l'appellante afferma che “l'immobile di cui al D.C_1 e D.C._2 (e del quale il ricorrente è usufruttuario) è adibito ad abitazione principale ed è pertanto esente dal pagamento IMU”. In realtà si tratta di due unità immobiliari distinte D.C_1 e D.C._2- come risulta dalla visura sintetica, depositata nel fascicolo di 1^ grado. L'esenzione IMU può valere solo per un immobile e l'accatastamento unitario rappresenta una condizione necessaria per l'applicazione dell'esonero Imu.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 34813/2022 ha chiarito che gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per poter avere diritto al beneficio fiscale.
L'uso di fatto, dunque, di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile e non da due o più, di fatto messe tra di loro in comunicazione ma non unificate catastalmente.
In questo caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente all'imposizione, ciascuna per la propria rendita.
Il contribuente, però, può scegliere quale destinare ad abitazione principale e per questa avere l'esenzione prima casa, come è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'unica possibilità per fruire dell'agevolazione è quella di procedere al loro accatastamento unitario.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 410,00 oltre accessori.