CASS
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27190 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UI SE nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025 (depositata il 20/02/2025) ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di SE UI, compagna di AN AN NI US, avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile di cui in epigrafe in quanto considerato profitto del reato di appropriazione indebita aggravata ascritta al US, risultando acquistato dalla UI in data 20/01/2022 e pagato con bonifici provenienti dal conto corrente del US in pari data, ossia tre giorni dopo l'illecita appropriazione della somma di euro 99.000,00 (oggetto di querela sporta in data 17/01/2022 da FI Vincenzo) attribuita al US nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese R&D. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27190 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/06/2025 DEPOSFIATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 LUG. 2025 Il Presidente 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per ON SE UI, terza interessata, con un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 324 comma 6 c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per difetto di contraddittorio e correlata lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 111 Cost. per avere il Tribunale del riesame omesso di porre il terzo interessato al procedimento nella condizione di censurare nel merito il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva trasmissione degli atti, che sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame dopo la celebrazione dell'udienza, in violazione sia dell'art. 324 comma 6 c.p.p., anche laddove prevede che gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura debbono rimanere depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza, sia dell'art. 111 Cost., avendo diritto alla consultazione del fascicolo per autonoma legittimazione, ex art. 322 c.p.p., ad impugnare il provvedimento di sequestro e avendo così potuto difendersi esclusivamente in base agli atti in suo possesso. In ordine alla tempestività della censura, proposta per la prima volta soltanto nel presente procedimento di legittimità, il ricorrente precisa che nel corso dell'udienza camerale del 23/01/2025 tale vizio non era ancora sorto e solo quando il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione si è preso atto della tardiva trasmissione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di SE UI, terza interessata, in assenza di procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186; sez. 2 n. 310 del 2018 Rv. 271722; da ultimo fra le tante sentenza n. 20984/25 non mass.). La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025 (depositata il 20/02/2025) ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di SE UI, compagna di AN AN NI US, avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile di cui in epigrafe in quanto considerato profitto del reato di appropriazione indebita aggravata ascritta al US, risultando acquistato dalla UI in data 20/01/2022 e pagato con bonifici provenienti dal conto corrente del US in pari data, ossia tre giorni dopo l'illecita appropriazione della somma di euro 99.000,00 (oggetto di querela sporta in data 17/01/2022 da FI Vincenzo) attribuita al US nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese R&D. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27190 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/06/2025 DEPOSFIATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 LUG. 2025 Il Presidente 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per ON SE UI, terza interessata, con un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 324 comma 6 c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per difetto di contraddittorio e correlata lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 111 Cost. per avere il Tribunale del riesame omesso di porre il terzo interessato al procedimento nella condizione di censurare nel merito il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva trasmissione degli atti, che sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame dopo la celebrazione dell'udienza, in violazione sia dell'art. 324 comma 6 c.p.p., anche laddove prevede che gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura debbono rimanere depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza, sia dell'art. 111 Cost., avendo diritto alla consultazione del fascicolo per autonoma legittimazione, ex art. 322 c.p.p., ad impugnare il provvedimento di sequestro e avendo così potuto difendersi esclusivamente in base agli atti in suo possesso. In ordine alla tempestività della censura, proposta per la prima volta soltanto nel presente procedimento di legittimità, il ricorrente precisa che nel corso dell'udienza camerale del 23/01/2025 tale vizio non era ancora sorto e solo quando il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione si è preso atto della tardiva trasmissione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di SE UI, terza interessata, in assenza di procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186; sez. 2 n. 310 del 2018 Rv. 271722; da ultimo fra le tante sentenza n. 20984/25 non mass.). La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025 Il Consigliere estensore