CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/07/2024, n. 28162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28162 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28162 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/04/2024 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente AN UR era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina;
- che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28162 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/04/2024 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente AN UR era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina;
- che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024