Art. 9.
L' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".
L' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".