Articolo 9 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 maggio 1975
Art. 9.
L' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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