CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1571/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13906/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018782744000 TARSU/TIA 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018782744000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e comune di Pozzuoli impugna sollecito di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- violazione art. 26 del DPR 29/09/1973 n. 602;
- violazione art. 6 e 17 della L 27/07/2000 n. 212;
- violazione art. 2948 del cod.civ.
Chiede:
- annullamento due distinte cartelle di pagamento che non risultano regolarmente pervenute alla contribuente;
- prescrizione;
- spese processuali con distrazione in favore del difensore quale parte antistataria giusto disposto di cui all'art. 93 del c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Pozzuoli.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva: - che è fondata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito alcuna prova in merito alle notifiche delle cartelle di pagamento e agli atti interruttivi la prescrizione.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 500,00 oltre il 15% spese forfettarie Iva e cpa in favore della parte ricorrente con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13906/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018782744000 TARSU/TIA 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018782744000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e comune di Pozzuoli impugna sollecito di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- violazione art. 26 del DPR 29/09/1973 n. 602;
- violazione art. 6 e 17 della L 27/07/2000 n. 212;
- violazione art. 2948 del cod.civ.
Chiede:
- annullamento due distinte cartelle di pagamento che non risultano regolarmente pervenute alla contribuente;
- prescrizione;
- spese processuali con distrazione in favore del difensore quale parte antistataria giusto disposto di cui all'art. 93 del c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Pozzuoli.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva: - che è fondata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito alcuna prova in merito alle notifiche delle cartelle di pagamento e agli atti interruttivi la prescrizione.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 500,00 oltre il 15% spese forfettarie Iva e cpa in favore della parte ricorrente con distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.