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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4496/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del procedimento con provvedimento del 9/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4496/2019, promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Luigi Bimbi
- appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), in qualità di erede di , CP_3 C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Mannini e dall'Avv. Franco Cioli
- appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni
Appellante: “annullare e/o riformare totalmente -sulla base di quanto dedotto in narrativa- la sentenza del Giudice di Pace di Pisa, avv. nr. 573/2019 pubblicata in data Controparte_5
14.08.2019 e per l'effetto, rigettare in toto le domande tutte ex adverso proposte in primo grado, perché infondate in fatto e diritto, accertando come dovute le somme portate dall'ingiunzione opposta. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Appellati costituiti: “respingere l'appello proposto dalle confermare la sentenza Parte_1
impugnata per tutte le ragioni esposte ed in particolare per la totale mancanza di prova circa gli obblighi reclamati dalla società appellante a carico dei comparenti. Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 573/2019 del 12/8/2019, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto l'opposizione proposta all'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 emessa da per conto di CP_6
in data 9/10/2017, da parte dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(quale erede di ) e , ritenendo fondate le eccezioni dagli stessi sollevate. Persona_2 Parte_5
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello censurando l'interpretazione adottata Parte_1
dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente ritenuto che nessuna disposizione contrattuale o codicistica imponesse agli eredi del Sig. l'obbligo di comunicare il CP_7
decesso del de cuius o l'eventuale cessione a terzi dell'immobile cui era riferita l'utenza, nonché omesso di considerare la circostanza per cui la dichiarazione di fallimento di uno dei condebitori solidali non preclude la formazione del titolo esecutivo nei confronti degli altri obbligati.
Si sono costituiti in giudizio i Sig.ri , , (quale erede di Parte_2 Parte_3 Parte_4
) e , sostenendo la bontà della decisione del Giudice di Pace e chiedendo Persona_2 Parte_5
il rigetto dell'appello.
2. Il gravame è meritevole di parziale accoglimento.
È noto come la titolarità dei rapporti contrattuali sia oggetto di successione mortis causa, tanto a titolo particolare quanto a titolo universale: oggetto della successione è l'intera componente patrimoniale trasmissibile del de cuius, comprendendo anche i rapporti contrattuali, salvo i casi di intrasmissibilità espressamente previsti dalla legge o derivanti dalla natura personale del rapporto (c.d. intuitu personae).
Pertanto, alla morte del Sig. , originario titolare del rapporto di fornitura dei servizi di CP_7 acquedotto, fognatura e depurazioni relativi all'utenza domestica sita in Santa Croce sull'Arno, via
Galilei n. 16, i suoi eredi, , , (a sua volta, in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
erede di ) e , sono subentrati iure successionis nel contratto stipulato Persona_2 Parte_5 con indipendentemente dall'avvenuta comunicazione del decesso. Parte_1
Una volta assunta la posizione contrattuale del de cuius, gli eredi avrebbero potuto sciogliersi dal vincolo contrattuale, esercitando il diritto di recesso previsto dall'art. 1569 c.c., che consente alle parti di recedere liberamente dal contratto di somministrazione “dando preavviso nel termine pattuito
o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
Nel caso di specie, tuttavia, è emerso in giudizio che gli appellati – la cui qualità di eredi non è stata oggetto di specifica contestazione – non hanno comunicato alcuna disdetta né cessione dal contratto di utenza da cui origina la pretesa creditoria di del pari, risulta documentalmente Parte_1
provato che i servizi in oggetto sono stati regolarmente erogati dal 2002 al 2005.
In difetto di esercizio del diritto di recesso, il contratto di somministrazione doveva ritenersi ancora in essere tra le parti al momento dell'erogazione dei servizi, con conseguente obbligo in capo agli eredi di corrispondere il relativo pagamento.
Del resto, le prescrizioni contenute nel “Regolamento del servizio idrico integrato” si configurano come obbligazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, costituita dal pagamento dei servizi somministrati, e il loro mancato adempimento può rilevare sul piano sanzionatorio o eventualmente determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, ma non incide sulla debenza delle somme relative alla fornitura regolarmente erogata.
Parimenti, deve escludersi qualsivoglia effetto liberatorio dalla cessione a terzi dell'immobile servito dall'utenza, atteso che, da un lato, la titolarità dell'utenza non è collegata alla proprietà del bene (“Il contratto di fornitura di acqua potabile va ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente. Unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è dunque l'intestatario dell'utenza, in quanto la proprietà dell'immobile non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento”, cfr. C.d.A.
Messina, sent. n. 272/2022); dall'altro, laddove la cessione dell'immobile avesse comportato anche la cessione del contratto di fornitura, sarebbe stato necessario il consenso del contraente ceduto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., consenso che, nella fattispecie, non risulta essere stato prestato.
È poi circostanza pacifica che il Sig. sia stato dichiarato fallito con sentenza del Parte_2
9/6/1998, dunque anteriormente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che la domanda nei suoi confronti doveva essere dichiarata, fin dal principio, inammissibile (Cass. civ. n.
11021/2023) e l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti annullata.
Ciò, tuttavia, non preclude l'accoglimento della domanda avanzata da con riferimento Parte_1
agli altri condebitori, che, in qualità di eredi del de cuius, sono tenuti a rispondere del debito nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente ai Sig.ri , Parte_3 Pt_4
(nella qualità di erede del Sig. ) e , mentre deve essere confermata
[...] Persona_2 Parte_5
– ancorché con diversa motivazione – nei confronti del Sig. . Parte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), riducendo ai minimi, diversamente da quanto indicato nella nota spese depositata, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità. Sussistono invece circostanze eccezionali per compensare le spese del secondo grado di giudizio nei confronti del Sig. . Parte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 573/2019 del Giudice di Pace di Pisa, rigetta la domanda proposta da
, (in qualità di erede di ) e Controparte_2 CP_3 Persona_1
; Controparte_4
- rigetta l'appello di ei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna , , in qualità di erede di Controparte_2 CP_3 Per_1
, e a rifondere ad € 633,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_4 Parte_1
spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, per il giudizio di primo grado, ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, per il giudizio secondo grado, ed € 174,00 per anticipazioni;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Pisa, 29/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del procedimento con provvedimento del 9/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4496/2019, promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Luigi Bimbi
- appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), in qualità di erede di , CP_3 C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Mannini e dall'Avv. Franco Cioli
- appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni
Appellante: “annullare e/o riformare totalmente -sulla base di quanto dedotto in narrativa- la sentenza del Giudice di Pace di Pisa, avv. nr. 573/2019 pubblicata in data Controparte_5
14.08.2019 e per l'effetto, rigettare in toto le domande tutte ex adverso proposte in primo grado, perché infondate in fatto e diritto, accertando come dovute le somme portate dall'ingiunzione opposta. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Appellati costituiti: “respingere l'appello proposto dalle confermare la sentenza Parte_1
impugnata per tutte le ragioni esposte ed in particolare per la totale mancanza di prova circa gli obblighi reclamati dalla società appellante a carico dei comparenti. Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 573/2019 del 12/8/2019, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto l'opposizione proposta all'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 emessa da per conto di CP_6
in data 9/10/2017, da parte dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(quale erede di ) e , ritenendo fondate le eccezioni dagli stessi sollevate. Persona_2 Parte_5
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello censurando l'interpretazione adottata Parte_1
dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente ritenuto che nessuna disposizione contrattuale o codicistica imponesse agli eredi del Sig. l'obbligo di comunicare il CP_7
decesso del de cuius o l'eventuale cessione a terzi dell'immobile cui era riferita l'utenza, nonché omesso di considerare la circostanza per cui la dichiarazione di fallimento di uno dei condebitori solidali non preclude la formazione del titolo esecutivo nei confronti degli altri obbligati.
Si sono costituiti in giudizio i Sig.ri , , (quale erede di Parte_2 Parte_3 Parte_4
) e , sostenendo la bontà della decisione del Giudice di Pace e chiedendo Persona_2 Parte_5
il rigetto dell'appello.
2. Il gravame è meritevole di parziale accoglimento.
È noto come la titolarità dei rapporti contrattuali sia oggetto di successione mortis causa, tanto a titolo particolare quanto a titolo universale: oggetto della successione è l'intera componente patrimoniale trasmissibile del de cuius, comprendendo anche i rapporti contrattuali, salvo i casi di intrasmissibilità espressamente previsti dalla legge o derivanti dalla natura personale del rapporto (c.d. intuitu personae).
Pertanto, alla morte del Sig. , originario titolare del rapporto di fornitura dei servizi di CP_7 acquedotto, fognatura e depurazioni relativi all'utenza domestica sita in Santa Croce sull'Arno, via
Galilei n. 16, i suoi eredi, , , (a sua volta, in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
erede di ) e , sono subentrati iure successionis nel contratto stipulato Persona_2 Parte_5 con indipendentemente dall'avvenuta comunicazione del decesso. Parte_1
Una volta assunta la posizione contrattuale del de cuius, gli eredi avrebbero potuto sciogliersi dal vincolo contrattuale, esercitando il diritto di recesso previsto dall'art. 1569 c.c., che consente alle parti di recedere liberamente dal contratto di somministrazione “dando preavviso nel termine pattuito
o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
Nel caso di specie, tuttavia, è emerso in giudizio che gli appellati – la cui qualità di eredi non è stata oggetto di specifica contestazione – non hanno comunicato alcuna disdetta né cessione dal contratto di utenza da cui origina la pretesa creditoria di del pari, risulta documentalmente Parte_1
provato che i servizi in oggetto sono stati regolarmente erogati dal 2002 al 2005.
In difetto di esercizio del diritto di recesso, il contratto di somministrazione doveva ritenersi ancora in essere tra le parti al momento dell'erogazione dei servizi, con conseguente obbligo in capo agli eredi di corrispondere il relativo pagamento.
Del resto, le prescrizioni contenute nel “Regolamento del servizio idrico integrato” si configurano come obbligazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, costituita dal pagamento dei servizi somministrati, e il loro mancato adempimento può rilevare sul piano sanzionatorio o eventualmente determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, ma non incide sulla debenza delle somme relative alla fornitura regolarmente erogata.
Parimenti, deve escludersi qualsivoglia effetto liberatorio dalla cessione a terzi dell'immobile servito dall'utenza, atteso che, da un lato, la titolarità dell'utenza non è collegata alla proprietà del bene (“Il contratto di fornitura di acqua potabile va ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente. Unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è dunque l'intestatario dell'utenza, in quanto la proprietà dell'immobile non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento”, cfr. C.d.A.
Messina, sent. n. 272/2022); dall'altro, laddove la cessione dell'immobile avesse comportato anche la cessione del contratto di fornitura, sarebbe stato necessario il consenso del contraente ceduto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., consenso che, nella fattispecie, non risulta essere stato prestato.
È poi circostanza pacifica che il Sig. sia stato dichiarato fallito con sentenza del Parte_2
9/6/1998, dunque anteriormente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che la domanda nei suoi confronti doveva essere dichiarata, fin dal principio, inammissibile (Cass. civ. n.
11021/2023) e l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti annullata.
Ciò, tuttavia, non preclude l'accoglimento della domanda avanzata da con riferimento Parte_1
agli altri condebitori, che, in qualità di eredi del de cuius, sono tenuti a rispondere del debito nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente ai Sig.ri , Parte_3 Pt_4
(nella qualità di erede del Sig. ) e , mentre deve essere confermata
[...] Persona_2 Parte_5
– ancorché con diversa motivazione – nei confronti del Sig. . Parte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), riducendo ai minimi, diversamente da quanto indicato nella nota spese depositata, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità. Sussistono invece circostanze eccezionali per compensare le spese del secondo grado di giudizio nei confronti del Sig. . Parte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 573/2019 del Giudice di Pace di Pisa, rigetta la domanda proposta da
, (in qualità di erede di ) e Controparte_2 CP_3 Persona_1
; Controparte_4
- rigetta l'appello di ei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna , , in qualità di erede di Controparte_2 CP_3 Per_1
, e a rifondere ad € 633,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_4 Parte_1
spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, per il giudizio di primo grado, ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, per il giudizio secondo grado, ed € 174,00 per anticipazioni;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra e Parte_1 CP_1
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Pisa, 29/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella