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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ AN, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1705/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ..... IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11922/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 in relazione al silenzio - rifiuto sulla istanza di rimborso Irpef presentata in data 24.10.2021 per ottenere la restituzione delle imposte versate per l'anno d'imposta 2019 (Mod. Unico 2020) sui corrispettivi derivanti dall'accordo di cessione per lo sfruttamento del brevetto (Art. 67 c. 1 lett. g) TUIR), per un totale di € 45.636,40.
A sostegno della decisione il collegio di primo grado ha rilevato la natura dichiarativa e non novativa dell'accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l'Inail per la ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzo dell'invenzione del ricorrente e dei suoi colleghi, brevettata dall'PE, a cui l'INAIL è succeduto, con conseguente applicazione del regime fiscale di cui dell'articolo 67 comma 1 lett. g) del TUIR che disciplina la tassazione dei “redditi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno” in combinato disposto con l'articolo 71 comma 1 del TUIR secondo il quale “i redditi di cui alla lettera g) dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”,
Avverso tale decisione ha proposto appello l'ufficio per l'errata qualificazione dei compensi da cessione di sfruttamento del brevetto e per violazione dell'art. 67 comma 1, lett. g); in particolare l'ufficio ha insistito sulla natura novativa dell'accordo transattivo, non essendo intenzione delle parti contrattuali remunerare il diritto di brevetto, e sulla conseguente applicazione del regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, trattandosi di compenso derivante dall' “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, assoggettate a tassazione in capo al percipiente e tassate con le modalità indicate dall'art. 71, c. 2 TUIR e 25, comma 1 del DPR 600/73, rilevando peraltro che in ogni caso non sarebbe applicabile l'articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR che riguarda i soli proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un bene immateriale o di un diritto da parte di soggetti diversi dall'autore o dall'inventore.
Resiste il contribuente chiedendo la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione è relativa alla tassazione dei proventi percepiti dall'odierno ricorrente in esecuzione dell'accordo transattivo intercorso il 28.11.2019 tra l'INAIL e gli inventori, tra cui l'odierno appellato, in relazione al contezioso avente ad oggetto il diritto degli inventori al corrispettivo derivante dal brevetto denominato
“Metodo per la valutazione della integrità strutturale di serbatoi interrati per GPL interrati con tecnica basata sul metodo di emissione acustica” (invenzione industriale n. 0001360016) rilasciato dal Mise il 6.5.2009 di quale l'PE risultava titolare e l'appellato co-inventore.
Infatti, l'ing. Resistente_1, insieme ad altri colleghi tutti alle dipendenze dell'PE, aveva realizzato un'invenzione denominata “Metodo per la valutazione dell'integrità strutturale di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica” con la quale era stata sviluppata la “Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale”.
L'PE e gli inventori nel 2005 avevano sottoscritto un “Accordo per la cessione a presentare domanda di brevetto” con cui avevano ceduto all'PE il diritto di presentare domanda di brevetto e i diritti patrimoniali relativi all'invenzione, salvo una percentuale di compensi pari al 5% delle somme incassate e per il pagamento di tali somme era originato un contenzioso tra le parti che, all'epoca dell'accordo transattivo, aveva visto l'emissione della sentenza n. 6995/2014 da parte del tribunale civile di Roma, confermata in Corte di appello con la sentenza n. 4818 del 2016, contro cui pendeva ricorso in Cassazione.
L'accordo transattivo nelle premesse reca espressamente l'indicazione del fatto che le parti hanno deciso di comporre in via transattiva la questione afferente ai diritti derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione di cui al brevetto mediante la definizione di un accordo che, attraverso reciproche concessioni, realizzi un equo contemperamento degli interessi contrapposti, ponendo fine al giudizio pendente presso la Corte di
Cassazione e scongiuri l'installazione di ulteriori contenziosi.
Ai fini che qui interessano rileva poi che nella parte dispositiva è precisato che i versamenti delle somme in favore degli inventori vengono fatti in esecuzione di quanto disposto dalle sentenze di merito ed è proprio tale volontà di dare esecuzione al decisum giudiziale che induce ad escludere la natura novativa della transazione, che non ha comportato il venir meno del titolo originario che, anzi, è destinato a produrre i propri effetti nell'ipotesi in cui venga meno l'accordo transattivo.
Sulla scorta di ciò non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante secondo cui le somme andrebbero tassate ai sensi dell'articolo 67 comma uno lettera l del tuir quali redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, ricadendo invece nell'ambito di cui alla lettera g) ovvero di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di brevetti né in senso contrario può essere eccepito il fatto che tale norma si applica solo in caso di acquisto a titolo oneroso di tali brevetti, mentre nel caso di specie i redditi sarebbero percepiti dagli stessi inventori, poiché con l'accordo del 2005 questi ultimi hanno ceduto all'PE non solo il diritto a presentare domanda di brevetto, ma anche quelli del suo sfruttamento commerciale, riservandosi un compenso non riconducibile al reddito da lavoro autonomo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ AN, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1705/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ..... IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11922/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 in relazione al silenzio - rifiuto sulla istanza di rimborso Irpef presentata in data 24.10.2021 per ottenere la restituzione delle imposte versate per l'anno d'imposta 2019 (Mod. Unico 2020) sui corrispettivi derivanti dall'accordo di cessione per lo sfruttamento del brevetto (Art. 67 c. 1 lett. g) TUIR), per un totale di € 45.636,40.
A sostegno della decisione il collegio di primo grado ha rilevato la natura dichiarativa e non novativa dell'accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e l'Inail per la ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzo dell'invenzione del ricorrente e dei suoi colleghi, brevettata dall'PE, a cui l'INAIL è succeduto, con conseguente applicazione del regime fiscale di cui dell'articolo 67 comma 1 lett. g) del TUIR che disciplina la tassazione dei “redditi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno” in combinato disposto con l'articolo 71 comma 1 del TUIR secondo il quale “i redditi di cui alla lettera g) dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”,
Avverso tale decisione ha proposto appello l'ufficio per l'errata qualificazione dei compensi da cessione di sfruttamento del brevetto e per violazione dell'art. 67 comma 1, lett. g); in particolare l'ufficio ha insistito sulla natura novativa dell'accordo transattivo, non essendo intenzione delle parti contrattuali remunerare il diritto di brevetto, e sulla conseguente applicazione del regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, trattandosi di compenso derivante dall' “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, assoggettate a tassazione in capo al percipiente e tassate con le modalità indicate dall'art. 71, c. 2 TUIR e 25, comma 1 del DPR 600/73, rilevando peraltro che in ogni caso non sarebbe applicabile l'articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR che riguarda i soli proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un bene immateriale o di un diritto da parte di soggetti diversi dall'autore o dall'inventore.
Resiste il contribuente chiedendo la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione è relativa alla tassazione dei proventi percepiti dall'odierno ricorrente in esecuzione dell'accordo transattivo intercorso il 28.11.2019 tra l'INAIL e gli inventori, tra cui l'odierno appellato, in relazione al contezioso avente ad oggetto il diritto degli inventori al corrispettivo derivante dal brevetto denominato
“Metodo per la valutazione della integrità strutturale di serbatoi interrati per GPL interrati con tecnica basata sul metodo di emissione acustica” (invenzione industriale n. 0001360016) rilasciato dal Mise il 6.5.2009 di quale l'PE risultava titolare e l'appellato co-inventore.
Infatti, l'ing. Resistente_1, insieme ad altri colleghi tutti alle dipendenze dell'PE, aveva realizzato un'invenzione denominata “Metodo per la valutazione dell'integrità strutturale di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica” con la quale era stata sviluppata la “Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale”.
L'PE e gli inventori nel 2005 avevano sottoscritto un “Accordo per la cessione a presentare domanda di brevetto” con cui avevano ceduto all'PE il diritto di presentare domanda di brevetto e i diritti patrimoniali relativi all'invenzione, salvo una percentuale di compensi pari al 5% delle somme incassate e per il pagamento di tali somme era originato un contenzioso tra le parti che, all'epoca dell'accordo transattivo, aveva visto l'emissione della sentenza n. 6995/2014 da parte del tribunale civile di Roma, confermata in Corte di appello con la sentenza n. 4818 del 2016, contro cui pendeva ricorso in Cassazione.
L'accordo transattivo nelle premesse reca espressamente l'indicazione del fatto che le parti hanno deciso di comporre in via transattiva la questione afferente ai diritti derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione di cui al brevetto mediante la definizione di un accordo che, attraverso reciproche concessioni, realizzi un equo contemperamento degli interessi contrapposti, ponendo fine al giudizio pendente presso la Corte di
Cassazione e scongiuri l'installazione di ulteriori contenziosi.
Ai fini che qui interessano rileva poi che nella parte dispositiva è precisato che i versamenti delle somme in favore degli inventori vengono fatti in esecuzione di quanto disposto dalle sentenze di merito ed è proprio tale volontà di dare esecuzione al decisum giudiziale che induce ad escludere la natura novativa della transazione, che non ha comportato il venir meno del titolo originario che, anzi, è destinato a produrre i propri effetti nell'ipotesi in cui venga meno l'accordo transattivo.
Sulla scorta di ciò non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante secondo cui le somme andrebbero tassate ai sensi dell'articolo 67 comma uno lettera l del tuir quali redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, ricadendo invece nell'ambito di cui alla lettera g) ovvero di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di brevetti né in senso contrario può essere eccepito il fatto che tale norma si applica solo in caso di acquisto a titolo oneroso di tali brevetti, mentre nel caso di specie i redditi sarebbero percepiti dagli stessi inventori, poiché con l'accordo del 2005 questi ultimi hanno ceduto all'PE non solo il diritto a presentare domanda di brevetto, ma anche quelli del suo sfruttamento commerciale, riservandosi un compenso non riconducibile al reddito da lavoro autonomo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori.