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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 982/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025, da
(CF: ) nato a [...] in data [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in LL OC (VB), corso G. Marconi, 77, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Beltramini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LL OC, Via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
LL OC (VB) in via G. Marconi, 77, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Anna Maria
LL presso il cui studio è elettivamente domiciliata in LL OC, via Liberazione, 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- disporre l'affidamento del minore ad entrambi i coniugi, con residenza e Persona_1 collocazione abitativa presso la madre, sig.ra . I genitori si fanno carico di Parte_2 garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
- stabilire che il padre, quale genitore non collocatario, possa tenere con sé , a settimane alterne dal sabato dalle ore 9.00 Per_1
(catechismo) fino alla domenica sera alle 20.00, con possibilità di tenerlo uno o due giorni alla settimana da concordare con la madre, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.00, (ovvero di riaccompagnalo, nel caso di pernotto, a scuola o dalla madre la mattina successiva); i genitori potranno liberamente modificare lo schema qui indicato, previo accordo ed avuto riguardo alle necessità e volontà del figlio;
il minore trascorrerà Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nei tempi da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- il padre, da quando cesserà la coabitazione, si impegna a versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00, rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, spese scolastiche (materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite,) spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente i figli, secondo la suddivisione stabilita dal Protocollo di Verbania;
le spese sostenute nel rispetto di detti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota della metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
le parti avranno la possibilità di revisione della somma oggi pattuita per il mantenimento, se la ditta ove lavora il sig. chiuderà o se allo stesso dovesse Pt_1 diminuire lo stipendio per qualsivoglia ragione o se la moglie reperirà altra occupazione. In dette ipotesi, il contributo al mantenimento sarà pari al massimo ad euro 400 mensili. - l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
- dare atto che la casa familiare sita in LL OC (VB), corso G. Marconi n. 77, verrà messa in vendita entro il 31.12.2025, con l'impegno per ciascun genitore di trasferire la propria residenza altrove. L'eventuale residuo del prezzo realizzato con la vendita, una volta saldato il mutuo, verrà incamerato dal sig. perché il mutuo medesimo è stato interamente pagato da quest'ultimo; Pt_3
- disporre che il saldo del conto corrente cointestato spetterà unicamente al sig. ; Pt_1
- disporre il rilascio od il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio minore. Spese legali compensate.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il Parte_1 Parte_2
06/05/2025 e personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore , nato in data [...], dalla Per_1 relazione affettiva tra gli stessi intervenuta.
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il PM, cui è stata data comunicazione del procedimento, è intervenuto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore, di anni 9, deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole;
dandosi, altresì, atto che la casa familiare sita in
LL OC (VB), corso G. Marconi, 77, verrà messa in vendita entro il 31.12.2025, con l'impegno per ciascun genitore di trasferire la propria residenza altrove;
l'eventuale residuo del prezzo realizzato con la vendita, una volta saldato il mutuo, verrà incamerato da , CP_1 perché il mutuo medesimo è stato interamente pagato da quest'ultimo.
Si dà atto, inoltre, che il saldo del conto corrente cointestato spetterà unicamente al sig. e che Pt_1
i genitori dispongono rilascio od il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio minore.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la madre;
i genitori si fanno carico di garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
2) dà facoltà al padre, quale genitore non collocatario, di tenere con sé , a settimane Per_1 alterne, dal sabato dalle ore 9.00 (catechismo) fino alla domenica sera alle 20.00, con possibilità di tenerlo uno o due giorni alla settimana da concordare con la madre, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.00, (ovvero di riaccompagnalo, nel caso di pernotto, a scuola o dalla madre la mattina successiva); i genitori potranno liberamente modificare lo schema qui indicato, previo accordo ed avuto riguardo alle necessità e volontà del figlio;
il minore trascorrerà Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nei tempi da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di
€ 500,00, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie (spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite, spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente i figli, secondo la suddivisione stabilita dal Protocollo di Verbania), nella misura del 50% ciascuno;
le spese sostenute nel rispetto di detti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota della metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
le parti avranno la possibilità di revisione della somma oggi pattuita per il mantenimento, se la ditta ove lavora il sig. Pt_1 chiuderà o se allo stesso dovesse diminuire lo stipendio per qualsivoglia ragione o se la moglie reperirà altra occupazione. In dette ipotesi, il contributo al mantenimento sarà pari al massimo ad euro 400 mensili;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Così deciso in Verbania, il 20/11/2025
Il Giudice re. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025, da
(CF: ) nato a [...] in data [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in LL OC (VB), corso G. Marconi, 77, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Beltramini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LL OC, Via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
LL OC (VB) in via G. Marconi, 77, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Anna Maria
LL presso il cui studio è elettivamente domiciliata in LL OC, via Liberazione, 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- disporre l'affidamento del minore ad entrambi i coniugi, con residenza e Persona_1 collocazione abitativa presso la madre, sig.ra . I genitori si fanno carico di Parte_2 garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
- stabilire che il padre, quale genitore non collocatario, possa tenere con sé , a settimane alterne dal sabato dalle ore 9.00 Per_1
(catechismo) fino alla domenica sera alle 20.00, con possibilità di tenerlo uno o due giorni alla settimana da concordare con la madre, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.00, (ovvero di riaccompagnalo, nel caso di pernotto, a scuola o dalla madre la mattina successiva); i genitori potranno liberamente modificare lo schema qui indicato, previo accordo ed avuto riguardo alle necessità e volontà del figlio;
il minore trascorrerà Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nei tempi da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- il padre, da quando cesserà la coabitazione, si impegna a versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00, rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, spese scolastiche (materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite,) spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente i figli, secondo la suddivisione stabilita dal Protocollo di Verbania;
le spese sostenute nel rispetto di detti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota della metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
le parti avranno la possibilità di revisione della somma oggi pattuita per il mantenimento, se la ditta ove lavora il sig. chiuderà o se allo stesso dovesse Pt_1 diminuire lo stipendio per qualsivoglia ragione o se la moglie reperirà altra occupazione. In dette ipotesi, il contributo al mantenimento sarà pari al massimo ad euro 400 mensili. - l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
- dare atto che la casa familiare sita in LL OC (VB), corso G. Marconi n. 77, verrà messa in vendita entro il 31.12.2025, con l'impegno per ciascun genitore di trasferire la propria residenza altrove. L'eventuale residuo del prezzo realizzato con la vendita, una volta saldato il mutuo, verrà incamerato dal sig. perché il mutuo medesimo è stato interamente pagato da quest'ultimo; Pt_3
- disporre che il saldo del conto corrente cointestato spetterà unicamente al sig. ; Pt_1
- disporre il rilascio od il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio minore. Spese legali compensate.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il Parte_1 Parte_2
06/05/2025 e personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore , nato in data [...], dalla Per_1 relazione affettiva tra gli stessi intervenuta.
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il PM, cui è stata data comunicazione del procedimento, è intervenuto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore, di anni 9, deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole;
dandosi, altresì, atto che la casa familiare sita in
LL OC (VB), corso G. Marconi, 77, verrà messa in vendita entro il 31.12.2025, con l'impegno per ciascun genitore di trasferire la propria residenza altrove;
l'eventuale residuo del prezzo realizzato con la vendita, una volta saldato il mutuo, verrà incamerato da , CP_1 perché il mutuo medesimo è stato interamente pagato da quest'ultimo.
Si dà atto, inoltre, che il saldo del conto corrente cointestato spetterà unicamente al sig. e che Pt_1
i genitori dispongono rilascio od il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio minore.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la madre;
i genitori si fanno carico di garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
2) dà facoltà al padre, quale genitore non collocatario, di tenere con sé , a settimane Per_1 alterne, dal sabato dalle ore 9.00 (catechismo) fino alla domenica sera alle 20.00, con possibilità di tenerlo uno o due giorni alla settimana da concordare con la madre, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.00, (ovvero di riaccompagnalo, nel caso di pernotto, a scuola o dalla madre la mattina successiva); i genitori potranno liberamente modificare lo schema qui indicato, previo accordo ed avuto riguardo alle necessità e volontà del figlio;
il minore trascorrerà Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nei tempi da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di
€ 500,00, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie (spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite, spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente i figli, secondo la suddivisione stabilita dal Protocollo di Verbania), nella misura del 50% ciascuno;
le spese sostenute nel rispetto di detti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota della metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
le parti avranno la possibilità di revisione della somma oggi pattuita per il mantenimento, se la ditta ove lavora il sig. Pt_1 chiuderà o se allo stesso dovesse diminuire lo stipendio per qualsivoglia ragione o se la moglie reperirà altra occupazione. In dette ipotesi, il contributo al mantenimento sarà pari al massimo ad euro 400 mensili;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Così deciso in Verbania, il 20/11/2025
Il Giudice re. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO