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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
(04.11.1953 – OS - Brasil); (Sposata Parte_1 Persona_1 Per_2
(08.07.1986 – OS - Brasil) in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a (17.07.1985 – Osasco – Brasil) della minore Controparte_1 Persona_3
(19.07.2022 – AO LO - Brasil); (17.09.1988 – OS - Brasil);
[...] Controparte_2
(12.12.1990 – OS - Brasil) ; (02.09.1993 – OS Controparte_3 Controparte_4
- Brasil); (11.01.1984 – OS - Brasil) in proprio ed in qualità di esercente Controparte_5 la potestà genitoriale – unitamente a (Sposata Persona_4 Pt_1
(07.10.1988 – Goiania – Brasil) della minore (23.05.2021 – AO LO - Brasil) Persona_5
; (15.11.1999 – OS - Brasil) , tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Parte_2 piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Carosi, (Cod. Fisc.:
– C.P.F. ) che li rappresenta e difende, giusta delega in calce C.F._1 C.F._2 al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_1 CP_7
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. - RESISTENTE – C.F._3
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_6 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di nato il [...] a [...] e mai naturalizzato. Persona_6
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano contraeva matrimonio con . Parte_3
è padre di nato il [...] a [...] Persona_6 Persona_7
(Brasile),sposato con da , a sua volta padre di CP_8 Controparte_9 Parte_1 nipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...] , sposato con la CP_10
padre di , nata l'[...] a [...] , madre di
[...] Persona_1 [...]
nata il [...] a [...] ; nato il 17 Persona_3 Controparte_2 settembre 1988 a OS (Brasile), sposato con;
nato Persona_8 Controparte_3 il 12 dicembre 1990 a OS (Brasile) nato il [...] a [...] Controparte_4
(Brasile); nata il [...] a [...], madre degli odierni ricorrenti: CP_11
nato il [...] a [...], padre di Controparte_5 Persona_5 nata il [...] a [...] ; nato il [...] a Parte_2
OS (Brasile).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
Generale d'Italia competente seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso, tale costituzione è palesemente inconferente avente per oggetto una disposizione in materia di immigrazione.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto in caso di accoglimento la compensazione delle spese. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co.
5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
2 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e
3 ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_5 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_6 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 24.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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