Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4278
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l'aumento di pena per reati commessi nel 2007

    Il ricorso è infondato poiché il giudice dell'esecuzione ha fornito specifica motivazione circa le ragioni della quantificazione dell'incremento di pena, legate alla quantità di stupefacente, alla non occasionalità della condotta, all'organizzazione di ulteriori approvvigionamenti e alla presenza di una piazza di spaccio. La Corte non può sindacare nel merito la quantificazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dovere di proporzionalità della pena

    Il ricorso è infondato in quanto non coglie crepe argomentative nel provvedimento impugnato. Le considerazioni del ricorrente circa la comparazione tra i reati sono generiche e non specificano argomenti di fatto che avrebbero imposto uniformità sanzionatoria. La Corte non può sconfinare nel merito della regiudicanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4278
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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