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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12732 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. NC PUGLISI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12732 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente, per fatti integranti delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Antonio Maria Ammendolia, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale poiché, a fronte della contestazione dell'occultamento delle scritture contabili, non sarebbero stati indicati elementi concreti dai quali poter desumere il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. 2.2. Mediante il secondo motivo è assunta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal documento di tenuta delle scritture contabili prodotto dalla difesa dal quale risulterebbe che, a differenza di quanto assunto dalla Corte territoriale, ella aveva richiesto al proprio ex commercialista le scritture contabili. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta ancora vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per omesso riferimento al processo verbale di accesso breve per richiesta ed acquisizione di documentazione dell'Agenzia delle Entrate di Enna del 13 giugno 2011, data nella quale era cessata l'attività di impresa, dal quale risultava, in contrasto con le dichiarazioni del teste Cascino, che egli era ancora commercialista della società e quindi detentore delle scritture a quella data. 2.4. La ricorrente deduce, altresì, con il quarto motivo, vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata con riferimento alla condotta relativa all'omessa consegna della documentazione bancaria e contabile relativa all'anno 2012, ponendo in rilievo che non sarebbe stato suo onere consegnare la stessa, in quanto detenuta da soggetti terzi. Inoltre, stante la cessazione dell'attività dell'impresa nel 2011, non si comprenderebbe come la mancata produzione di documenti contabili dell'anno 2012 avrebbe potuto inficiare la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dell'impresa. 2.5. Con il quinto motivo la TA denuncia erronea qualificazione, rispetto agli artt. 216 e 217 I.fall., della condotta di reato come bancarotta fraudolenta e non come bancarotta semplice, poiché, a fronte dell'oggettiva 2 impossibilità per la stessa di produrre le scritture contabili della fallita, la relativa condotta non potrebbe ritenersi sorretta da dolo, vieppiù perché i beni aziendali la cui dismissione era stata rilevata dalla Curatela erano in massima parte gravati da fermo amministrativo, sicché sussisteva la dovuta garanzia per il ceto creditorio. 2.6. Mediante l'ultimo motivo l'imputata lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, comma 4, I.fall. in punto di durata delle pene accessorie determinata, senza alcuna argomentazione, in dieci anni dalla Corte territoriale confermando "pedissequamente" la decisione del Tribunale di Enna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che, effettivamente ( nell'ipotesi di occultamento delle scritture contabili, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (ex aliis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altri, Rv. 269904 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01). Detto elemento soggettivo è ritraibile, come pure è stato puntualizzato, dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Peraltro, a differenza di quanto assume la difesa della ricorrente, la pronuncia impugnata ha congruamente motivato circa la sussistenza del dolo di recare pregiudizio ai creditori sotteso alla condotta della medesima. Sotto un primo aspetto, è stato evidenziato (p. 5, penultimo capoverso) "che la condotta di sottrazione dei beni contabili sia stata, poi, funzionale a celare le attività liquidabili e, quindi, individuare i beni aziendali distratti si ricava proprio dalla impossibilità di verificare l'effettiva corresponsione alla ditta fallita degli importi derivanti dal trasferimento di numerosi beni strumentali dell'azienda alle due società in cui la TA e i suoi stretti congiuni avevano diretta coi nte ressenza". Questa premessa è stata poi sviluppata dalla Corte territoriale facendo riferimento alle operazioni distrattive che hanno direttamente coinvolto la fallita e le predette società e, dunque, a pag. 6, si è concluso, con congrua argomentazione, che di conseguenza di sottrae al sindacato di logicità di questa Corte, che la condotta dell'imputata, lungi dal rilevare una colposa negligenza, è 3 stata dolosamente volta ad impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali antecedenti al dissesto in danno ai creditori. Peraltro, la circostanza che il motivo di ricorso non si confronti, assumendone la pretermissione, con queste parti della motivazione della decisione impugnata che colorano in maniera assolutamente adeguata la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della integrazione del delitto di cui all'art.216 n. 2 I.fall., rende lo stesso inammissibile anche per carenza di specificità alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01. 2. Il secondo motivo, oltre ad essere ai limiti dell'ammissibilità poiché tende a contrastare il vaglio sulle prove compiuto dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché il documento prodotto dalla difesa della TA riguarda una dichiarazione del commercialista di tenuta della contabilità nell'anno 2006, così come le dichiarazioni rese dal commercialista Cascino quale teste nel corso del dibattimento si riferiscono, nel confermare di aver svolto la relativa attività per la società fallita, ai soli anni dal 2003 al 2009. L'occultamento delle scritture che rileva ai fini del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente giudizio riguarda quelle, invece, dell'anno 2012. 3. Analoghi rilievi devono essere compiuti con riferimento alla documentazione prodotta sin dai gradi di merito dalla TA circa l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2011 nel quale si evince che, in realtà, in conformità del resto a quanto dichiarato dal commercialista, questi fu coinvolto perché teneva la contabilità sociale nell'anno di imposta 2008 cui si riferiva l'accertamento dell'ente impositore (e non già l'anno 2011). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché trascura di considerare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili sussiste fino a quando la società resta in vita, ossia alla cancellazione dal registro delle imprese, e non viene meno, anche ove l'attività imprenditoriale cessi di fatto in presenza di passività insolute (Sez. 5, n. 6883 del 08/04/1999, Cuccarini, Rv. 213605 - 01; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01). Ciò postula l'onere dell'amministratore di richiedere la documentazione detenuta da soggetti terzi anche nel periodo di cessazione di fatto dell'attività aziendale per la predisposizione delle scritture contabili e, ove intervenga il fallimento, onde consentire agli organi dello stesso di accertare l'effettiva situazione economico- patrimoniale dell'impresa. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato per quanto osservato in relazione al primo motivo, nonché, essendo irrilevante il fermo amministrativo di 4 Q veicoli oggetto di distrazione in favore di altre società, e quindi ormai non facenti più parte degli assets della fallita volti a garantire il ceto creditorio. 6. Il sesto motivo è invece fondato poiché in punto di durata delle pene accessorie, il Tribunale di Enna, con una decisione confermata anche sotto tale aspetto dalla Corte d'appello di Caltanissetta, ha determinato le stesse in anni dieci applicando la pena fissa contemplata dall'art. 216, ultimo comma, I.fall., disposizione che, tuttavia, è stata dichiarata proprio in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 222 del 2018, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. 8. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamer alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta;
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. NC PUGLISI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12732 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente, per fatti integranti delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Antonio Maria Ammendolia, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale poiché, a fronte della contestazione dell'occultamento delle scritture contabili, non sarebbero stati indicati elementi concreti dai quali poter desumere il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. 2.2. Mediante il secondo motivo è assunta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal documento di tenuta delle scritture contabili prodotto dalla difesa dal quale risulterebbe che, a differenza di quanto assunto dalla Corte territoriale, ella aveva richiesto al proprio ex commercialista le scritture contabili. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta ancora vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per omesso riferimento al processo verbale di accesso breve per richiesta ed acquisizione di documentazione dell'Agenzia delle Entrate di Enna del 13 giugno 2011, data nella quale era cessata l'attività di impresa, dal quale risultava, in contrasto con le dichiarazioni del teste Cascino, che egli era ancora commercialista della società e quindi detentore delle scritture a quella data. 2.4. La ricorrente deduce, altresì, con il quarto motivo, vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata con riferimento alla condotta relativa all'omessa consegna della documentazione bancaria e contabile relativa all'anno 2012, ponendo in rilievo che non sarebbe stato suo onere consegnare la stessa, in quanto detenuta da soggetti terzi. Inoltre, stante la cessazione dell'attività dell'impresa nel 2011, non si comprenderebbe come la mancata produzione di documenti contabili dell'anno 2012 avrebbe potuto inficiare la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dell'impresa. 2.5. Con il quinto motivo la TA denuncia erronea qualificazione, rispetto agli artt. 216 e 217 I.fall., della condotta di reato come bancarotta fraudolenta e non come bancarotta semplice, poiché, a fronte dell'oggettiva 2 impossibilità per la stessa di produrre le scritture contabili della fallita, la relativa condotta non potrebbe ritenersi sorretta da dolo, vieppiù perché i beni aziendali la cui dismissione era stata rilevata dalla Curatela erano in massima parte gravati da fermo amministrativo, sicché sussisteva la dovuta garanzia per il ceto creditorio. 2.6. Mediante l'ultimo motivo l'imputata lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, comma 4, I.fall. in punto di durata delle pene accessorie determinata, senza alcuna argomentazione, in dieci anni dalla Corte territoriale confermando "pedissequamente" la decisione del Tribunale di Enna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che, effettivamente ( nell'ipotesi di occultamento delle scritture contabili, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (ex aliis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altri, Rv. 269904 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01). Detto elemento soggettivo è ritraibile, come pure è stato puntualizzato, dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Peraltro, a differenza di quanto assume la difesa della ricorrente, la pronuncia impugnata ha congruamente motivato circa la sussistenza del dolo di recare pregiudizio ai creditori sotteso alla condotta della medesima. Sotto un primo aspetto, è stato evidenziato (p. 5, penultimo capoverso) "che la condotta di sottrazione dei beni contabili sia stata, poi, funzionale a celare le attività liquidabili e, quindi, individuare i beni aziendali distratti si ricava proprio dalla impossibilità di verificare l'effettiva corresponsione alla ditta fallita degli importi derivanti dal trasferimento di numerosi beni strumentali dell'azienda alle due società in cui la TA e i suoi stretti congiuni avevano diretta coi nte ressenza". Questa premessa è stata poi sviluppata dalla Corte territoriale facendo riferimento alle operazioni distrattive che hanno direttamente coinvolto la fallita e le predette società e, dunque, a pag. 6, si è concluso, con congrua argomentazione, che di conseguenza di sottrae al sindacato di logicità di questa Corte, che la condotta dell'imputata, lungi dal rilevare una colposa negligenza, è 3 stata dolosamente volta ad impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali antecedenti al dissesto in danno ai creditori. Peraltro, la circostanza che il motivo di ricorso non si confronti, assumendone la pretermissione, con queste parti della motivazione della decisione impugnata che colorano in maniera assolutamente adeguata la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della integrazione del delitto di cui all'art.216 n. 2 I.fall., rende lo stesso inammissibile anche per carenza di specificità alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01. 2. Il secondo motivo, oltre ad essere ai limiti dell'ammissibilità poiché tende a contrastare il vaglio sulle prove compiuto dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché il documento prodotto dalla difesa della TA riguarda una dichiarazione del commercialista di tenuta della contabilità nell'anno 2006, così come le dichiarazioni rese dal commercialista Cascino quale teste nel corso del dibattimento si riferiscono, nel confermare di aver svolto la relativa attività per la società fallita, ai soli anni dal 2003 al 2009. L'occultamento delle scritture che rileva ai fini del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente giudizio riguarda quelle, invece, dell'anno 2012. 3. Analoghi rilievi devono essere compiuti con riferimento alla documentazione prodotta sin dai gradi di merito dalla TA circa l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2011 nel quale si evince che, in realtà, in conformità del resto a quanto dichiarato dal commercialista, questi fu coinvolto perché teneva la contabilità sociale nell'anno di imposta 2008 cui si riferiva l'accertamento dell'ente impositore (e non già l'anno 2011). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché trascura di considerare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili sussiste fino a quando la società resta in vita, ossia alla cancellazione dal registro delle imprese, e non viene meno, anche ove l'attività imprenditoriale cessi di fatto in presenza di passività insolute (Sez. 5, n. 6883 del 08/04/1999, Cuccarini, Rv. 213605 - 01; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01). Ciò postula l'onere dell'amministratore di richiedere la documentazione detenuta da soggetti terzi anche nel periodo di cessazione di fatto dell'attività aziendale per la predisposizione delle scritture contabili e, ove intervenga il fallimento, onde consentire agli organi dello stesso di accertare l'effettiva situazione economico- patrimoniale dell'impresa. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato per quanto osservato in relazione al primo motivo, nonché, essendo irrilevante il fermo amministrativo di 4 Q veicoli oggetto di distrazione in favore di altre società, e quindi ormai non facenti più parte degli assets della fallita volti a garantire il ceto creditorio. 6. Il sesto motivo è invece fondato poiché in punto di durata delle pene accessorie, il Tribunale di Enna, con una decisione confermata anche sotto tale aspetto dalla Corte d'appello di Caltanissetta, ha determinato le stesse in anni dieci applicando la pena fissa contemplata dall'art. 216, ultimo comma, I.fall., disposizione che, tuttavia, è stata dichiarata proprio in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 222 del 2018, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. 8. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamer alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta;
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre