CASS
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 24907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24907 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - STEFANO APRILE IC ER CU MA RE ON CO MA ON SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Tommasi Epidendio per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2 aprile 2025, ha dichiarato non positivo l’esito della prova cui era stato ammesso LO AN a decorrere dall’8 maggio 2024, data in cui è iniziata la misura alternativa.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza.
3. In data 19 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dal verbale d’udienza, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che la difesa in sede di conclusioni, seppure in via subordinata, ha richiesto espressamente l’applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, tanto che la motivazione del provvedimento impugnato è graficamente inesistente. La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Penale Sent. Sez. 1 Num. 24907 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: ON CO MA Data Udienza: 10/06/2025 CO MA ON ON ON 2
udita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Tommasi Epidendio per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2 aprile 2025, ha dichiarato non positivo l’esito della prova cui era stato ammesso LO AN a decorrere dall’8 maggio 2024, data in cui è iniziata la misura alternativa.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza.
3. In data 19 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dal verbale d’udienza, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che la difesa in sede di conclusioni, seppure in via subordinata, ha richiesto espressamente l’applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, tanto che la motivazione del provvedimento impugnato è graficamente inesistente. La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Penale Sent. Sez. 1 Num. 24907 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: ON CO MA Data Udienza: 10/06/2025 CO MA ON ON ON 2