Decreto cautelare 31 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14276 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
- provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-19.11.2024 con il quale è stata decreta nei confronti della signora -OMISSIS- la decadenza dalla ferma prefissata iniziale nell’Esercito contratta il 04.06.2024.
- Anche previo annullamento/disapplicazione del Bando di concorso per titoli ed esami prot. n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-16-10-2023 del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare nella parte in cui prevede il requisito di partecipazione di cui all’art. 2, c. 2 lett. d) (da mantenere fino all’incorporamento ai sensi dello stesso articolo 2, comma 3) nonché dell’art. 7, comma 6, del bando di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe, con domanda in data 19.10.2023, partecipava al concorso pubblico, per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) ripartiti in tre blocchi di incorporamento, indetto con decreto del Ministero della Difesa prot. n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-16-10-2023.
La ricorrente superava il concorso e veniva ammessa alla ferma inziale presso il 17^ Reggimento Addestramento Volontari “Aqui” di Capua, come da verbale di incorporamento in data 20.6.2024.
Tuttavia la medesima, pochi giorni prima dell’incorporamento, veniva raggiunta dalla notificazione del decreto penale di condanna n. -OMISSIS- adottato dal GIP presso il Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Procura (procedimento penale n. -OMISSIS-).
In ragione di tale evento il Ministero della Difesa notificava alla militare, in data 17.10.2024, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla ferma per carenza originaria del requisito di partecipazione al concorso previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del bando (“non essere stati condannati per delitti non colposi anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non esser in atto imputati in procedimenti peni per delitti non colposi” ).
Nonostante la presentazione di ampie controdeduzioni in sede procedimentale, l’Autorità militare adottava il provvedimento (qui impugnato) prot. n. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-del 19.11.2024 con il quale è stata decretata nei confronti della signora -OMISSIS- la decadenza dalla ferma prefissata iniziale nell’Esercito contratta il 04.06.2024.
Con il ricorso oggi in disamina, notificato in data 30.9.2025 e depositato in data 10.10.2025, l’interessata ha impugnato il provvedimento escludente allegando, in primo luogo, che medio tempore era intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Bari – Ufficio G.I.P. n. -OMISSIS- depositata in data 9.12.2024 (doc. 6 ric.) che la assolveva con formula piena dal reato ascritto (falsa dichiarazione al fine di ottenere indebitamente il beneficio del “reddito di cittadinanza”) “perché il fatto non sussiste”.
Nel ricorso la difesa della ricorrente rammenta la recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. ex multis, TAR Lazio, I-bis, ordinanza 19 dicembre 2024, n. 5826; Cons Stato, sez. II, sent. n. 2606/2022; id. 20.2.2023, n. 1727; Cons. Stato nn. 2772/2024 e 6565/2025; TAR Lazio I-bis, n. 29 del 2.1.2026) che è pervenuta a ritenere che il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m. (assenza di imputazioni penali in corso a carico del candidato), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della (eventuale) sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria per l’imputato.
Pertanto, deduce la ricorrente, vista la menzionata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Bari - Ufficio del G.I.P., resa a definizione del procedimento penale n. RGNR. -OMISSIS-, la quale ha assolto l’imputata “perché il fatto non sussiste”, si è di fronte ad un evento - non certo irrilevante alla luce dell’orientamento sopra accennato - che l’Amministrazione era tenuta a considerare.
Si è costituito il Ministero della Difesa con comparsa di stile.
In sede cautelare, con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 31.1.2025 questo Collegio, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ai fini della riammissione della ricorrente, con riserva, in servizio. Ciò in considerazione della giurisprudenza della Sezione in materia, tendente ad attribuire rilevanza ai provvedimenti giurisdizionali di assoluzione, ancorché sopravvenuti ( ex multis TAR Lazio, I-bis, 6 maggio 2024, n. 8899; id. 23 luglio 2024, n. 15079; in precedenza Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606).
Nello stesso provvedimento cautelare questo Collegio ha anche rilevato, ad ulteriore supporto delle ragioni di parte ricorrente, che il requisito dell’assenza di pregiudizi penali (prescritto dal bando) “…era comunque pienamente posseduto dall’interessata al momento della partecipazione al concorso e fino alla proclamazione dei vincitori e che, inoltre, al momento del provvedimento di decadenza dalla ferma, il decreto penale di condanna nelle more emesso, in data 11.6.2024 era stato revocato dal Giudice penale a seguito dell’opposizione proposta”.
Successivamente, in esecuzione della misura cautelare, la ricorrente è stata riammessa con riserva alla ferma iniziale e riassunta in forza (vedi deposito documentale res. del 25.11.2025).
In data 18 febbraio 2026 si è tenuta la pubblica udienza all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi fondato ai fini della definitiva ammissione della ricorrente al concorso come VFI dell’Esercito Italiano
Deve ritenersi che, contrariamente all’avviso della parte (vedi memoria del 5.5.2025), persiste il suo interesse alla decisione ai fini dell’annullamento del provvedimento che l’aveva esclusa dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito, costituito dall’assenza di imputazioni penali in corso.
Infatti il documento prodotto da parte resistente (sub 1) in data 25.11.2025 (provvedimento di riammissione alla ferma da parte del Comando competente in data 15.1.2025) contiene a chiare note la clausola “con riserva” e fa puntuale riferimento al provvedimento cautelare in esecuzione del quale la ammissione alla ferma è stata disposta.
Ciò precisato, nel merito sono condivisi dal Collegio gli argomenti spesi dalla ricorrente nel ricorso.
Sul punto la lex specialis appare conforme a quanto prevede l’art. 635, comma 1, C.O.M., rubricato “ Requisiti generali per il reclutamento” che prevede corrispondente requisito alla lettera g-bis (“non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” ).
Nel caso all’odierno esame, alla possibilità di partecipare al concorso, ostava l’assenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del bando (“….non esser in atto imputati in procedimenti peni per delitti non colposi” ).
A tal proposito, osserva il Collegio che l’Amministrazione, nell’escludere la ricorrente dalla procedura di selezione ha agito nell’esercizio di un potere vincolato per effetto del suddetto art. 635 c.o.m. e della corrispondente disposizione [(art. 2, comma 1, lett. d)] della lex specialis , posto che l’essere imputati costituiva ex se una causa ostativa all’ammissione al concorso.
Tuttavia, dalla documentazione ritualmente versata in atti, è risultato che l’odierna ricorrente è stata assolta dal reato ascrittole con formula piena e, precisamente, “perché il fatto non sussiste” , per effetto della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari n. -OMISSIS- del 9.12.2024.
La sentenza assolutoria costituisce dato non trascurabile sul piano fattuale e giuridico, sopraggiunto al provvedimento di esclusione, il quale induce alle considerazioni che di seguito si espongono (conformi ad un indirizzo ormai consolidato della Sezione, cfr. TAR Lazio, I-bis, 290/2023 sopracitata nonché id. 30 agosto 2022, nn. 11315, 11317, 11323, 11328; id. 23/06/2025, n. 12307; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055; id. 8 aprile 2022, n. 2606).
Poiché assolta con formula piena, la ricorrente ha potuto dimostrare di non aver consumato alcun delitto non colposo e, quindi, di essere - già al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda - pienamente degna di servire la Patria, in quanto nel pieno possesso dei requisiti morali e di professionalità necessari a tal fine.
In altre parole, la conclusione del procedimento penale con esito pienamente favorevole all’imputata ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo alla partecipazione al concorso e, in prospettiva, all’assunzione dell’impiego nella Forza Armata.
Invero, il requisito in esame svolge una funzione di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della definitiva assoluzione del candidato, imputato con formula piena, “ poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606).
Il Consiglio di Stato, nell’arresto citato, ha osservato altresì che “[…] va evidenziato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l’inizio d’un procedimento penale di per sé non consente all’amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento.
Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fat[t]o di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato.” (Cons. Stato, ult. cit.)
Pertanto, seguendo l’esegesi fornita dal citato precedente, il requisito escludente deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di specie avveratasi, dell’intervenuta definitiva assoluzione della (ex) imputata, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione.
In tal modo è conservata la funzione protettiva della clausola in esame ma si evita di produrre eccessivo e irreparabile sacrifico dei diritti dell’aspirante al reclutamento “…in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive…” (Cons. Stato n. 2606/2022; v. anche Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055).
Pertanto, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura selettiva a cui la candidata ha preso parte con successo, che richiede il possesso del requisito de quo dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e fino all’incorporamento, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo di colpevolezza.
Per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. I bis, n. 290/2023; n. 7679/2021).
In definitiva, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena, si è rivelata nella sua oggettività irragionevole l’esclusione della interessata dalla procedura di reclutamento de quo, rendendo quindi illegittimo il provvedimento espulsivo e la graduatoria finale di merito in seguito approvata, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.
Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare compiuto seguito ai consequenziali adempimenti richiesti dall’effetto conformativo della presente sentenza, ai fini del definitivo inserimento in graduatoria e della definitiva assunzione della ricorrente in servizio stante il superamento delle prove, delle verifiche fisiche e attitudinali e visto il conseguimento di un punteggio utile in graduatoria.
Le spese debbono essere compensate considerato il corretto operato iniziale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini della definitiva immissione in servizio della ricorrente.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NI, Presidente
CL NI, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL NI | NI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.