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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1066/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro C.F._1
(KR), c.a.p. 88837, alla Via Arringa, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giovanbattista Scordamaglia (C.F. – pec: C.F._2
), che lo rappresenta e difende, Email_1 unitamente all'Avv. Teresa Iacometta (C.F. ), C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E
, nato il [...] a [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Crotone, c.a.p. 88900, alla Via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
, p.e.c.: C.F._4
giusta procura in calce Email_2 Email_3 alla comparsa di costituzione e risposta Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 13/03/2025
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni
1 prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva: che in data 15.7.2024 aveva ricevuto la notifica di atto di precetto in rinnovazione sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1003/2023 del 28.6.2023, depositata in cancelleria il 4.9.2023, emessa dal Tribunale Penale di Crotone;
che con l'atto di precetto gli era sta to intimato il pagamento della somma complessiva di € 17.241,19; che l'istante non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto la sentenza di primo grado era stata appellata;
che il Tribunale di primo grado aveva errato nel riconoscere il risarcimento dei danni da quantificare in sede civile, oltre che nel concedere la provvisionale immediatamente esecutiva a carico dell'imputato . Chiedeva, pertanto, previa sospensione, la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata in ragione del titolo azionato.
2. Il convenuto opposto si costituiva con propria comparsa, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
3. In assenza di attività istruttoria, e rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza depositata il 7.12.2024, all'udienza del 13.3.2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è inammissibile. In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.8.1999 n. 9061) .
La giurisprudenza ha infatti affermato come in sede di opposizione all'esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione e che, in modo speculare, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito;
l'opposizione all'esecuzione è, quindi, ammissibile e fondata ogniqualvolta concerna deduzioni sulla esistenza
2 del rapporto sostanziale il cui esame non era riservato alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo si è formato o, per meglio dire, in tutti i casi in cui tenda ad un accertamento che, neppure astrattamente, può risultare in contrasto con quello contenuto nel provvedimento giudiziale su cui si fonda il processo di esecuzione (Cass. n. 6605/88; Cass. n.3007/92, Cass. n.2870/97; Cass. n.12664/00; Cass. n.13872/01 ; Cass. n.27159/06; Cass. n.4505/11). Nel caso di specie l'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti che avrebbero dovuto essere fatti valere nel corso del giudizio di merito
(eventualmente, anche in sede di appello) e che potrebbero costituire motivi di impugnazione della sentenza posta a base dell'atto di precetto. L'opposizione a precetto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo.
Pertanto, tutte le volte in cui, nell' esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
5. Le spese di lite, per la fase di merito e per quella cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1066/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dal convenuto opposto, che liquida in complessivi
€2.850,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Silvano Cavarretta,
3 procuratore dichiaratosi antistatario . Così deciso in Crotone, li 4.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro C.F._1
(KR), c.a.p. 88837, alla Via Arringa, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giovanbattista Scordamaglia (C.F. – pec: C.F._2
), che lo rappresenta e difende, Email_1 unitamente all'Avv. Teresa Iacometta (C.F. ), C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E
, nato il [...] a [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Crotone, c.a.p. 88900, alla Via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
, p.e.c.: C.F._4
giusta procura in calce Email_2 Email_3 alla comparsa di costituzione e risposta Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 13/03/2025
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni
1 prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva: che in data 15.7.2024 aveva ricevuto la notifica di atto di precetto in rinnovazione sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1003/2023 del 28.6.2023, depositata in cancelleria il 4.9.2023, emessa dal Tribunale Penale di Crotone;
che con l'atto di precetto gli era sta to intimato il pagamento della somma complessiva di € 17.241,19; che l'istante non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto la sentenza di primo grado era stata appellata;
che il Tribunale di primo grado aveva errato nel riconoscere il risarcimento dei danni da quantificare in sede civile, oltre che nel concedere la provvisionale immediatamente esecutiva a carico dell'imputato . Chiedeva, pertanto, previa sospensione, la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata in ragione del titolo azionato.
2. Il convenuto opposto si costituiva con propria comparsa, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
3. In assenza di attività istruttoria, e rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza depositata il 7.12.2024, all'udienza del 13.3.2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è inammissibile. In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.8.1999 n. 9061) .
La giurisprudenza ha infatti affermato come in sede di opposizione all'esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione e che, in modo speculare, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito;
l'opposizione all'esecuzione è, quindi, ammissibile e fondata ogniqualvolta concerna deduzioni sulla esistenza
2 del rapporto sostanziale il cui esame non era riservato alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo si è formato o, per meglio dire, in tutti i casi in cui tenda ad un accertamento che, neppure astrattamente, può risultare in contrasto con quello contenuto nel provvedimento giudiziale su cui si fonda il processo di esecuzione (Cass. n. 6605/88; Cass. n.3007/92, Cass. n.2870/97; Cass. n.12664/00; Cass. n.13872/01 ; Cass. n.27159/06; Cass. n.4505/11). Nel caso di specie l'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti che avrebbero dovuto essere fatti valere nel corso del giudizio di merito
(eventualmente, anche in sede di appello) e che potrebbero costituire motivi di impugnazione della sentenza posta a base dell'atto di precetto. L'opposizione a precetto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo.
Pertanto, tutte le volte in cui, nell' esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
5. Le spese di lite, per la fase di merito e per quella cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1066/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dal convenuto opposto, che liquida in complessivi
€2.850,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Silvano Cavarretta,
3 procuratore dichiaratosi antistatario . Così deciso in Crotone, li 4.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4