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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2024, n. 42979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42979 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AF GI, nato a [...] il [...]; 2. RT ES, nato a San Felice a [...] il [...]; 3. AR TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 gennaio 2024; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentiti l'Avvocato Vincenzo Russo, difensore di AF, e l'Avvocato Clemente Crisci, chfensore degli imputati RT e AR, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42979 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 15 febbraio), in parziale riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado dal Gup del Tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato, ha per quel che rileva in questa sede: ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena inflitta ad AF GI per tre episodi rubricati sub art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; riconosciute a RT ES le circostanze attenuanti generiche - equivalenti rispetto alla contestata recidiva - riducendo ad anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta al predetto per violazioni dell'art. 74, comma 6, e degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup.; ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a AR TO, condannato per le violazioni dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 199 degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. AF GI: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i tre episodi di cessione di stupefacenti (capi 15, 18 e 18.5) in assenza di elementi probatori idonei. Al riguardo, si evidenzia che tale decisione si pone in totale contrasto con quanto ritenuto, in sede cautelare, da questa Corte che ebbe a annullare - per il profilo relativo alle esigenze cautelari, ma evidenziando chiaramente l'insufficienza della gravità indiziaria - l'ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del ricorrente;
si rileva ancora che i giudici di merito, basandosi sui medesimi elementi probatori valutati insufficienti dalla Cassazione per fondare la misura cautelare, li abbiano ritenuti idonei a giustificare la condanna, in una situazione, invece, caratterizzata da tutta una serie di dubbi circa l'effettiva riferibilità al ricorrente dei fatti contestati (e si riportano una serie di emergenze probatorie che la Corte di appello avrebbe totalmente frainteso o valutato in modo apodittico); 2): violazione di legge e vizio della motivazione in merito al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., fondata su una motivazione che - oltre che graficamente incompleta mancando alcune parole, il che non consente di comprendere appieno il ragionamento della Corte - risulta manifestamente illogica in quanto non ha tenuto conto della concreta modesta gravità dei fatti e dello stato di incensuratezza del ricorrente al quale sono stati, in modo apodittico, attribuiti uno stato di "scaltrezza" e di "disponibilità a delinquere"; 3): infine, viene censurata la motivazione - ritenuta apodittica e manifestamente illogica - con la quale si è respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base dell'asserita inesistenza di elementi favorevoli, senza considerare, oltre allo stato di incensuratezza, il fatto che l'imputato aveva interrotto ogni rapporto con il RT (presso la 2 cui azienda casearia lavorava all'epoca dei fatti e con il quale avrebbe concorso nelle cessioni di droga) venendo regolarmente assunto presso uno stabilimento caseario con regolare contratto di lavoro, come da documentazione versata ai Giudice dell'appello e non valutata nella sentenza impugnata. 4. RT ES e AR TO: 1) primo motivo, comune a entrambi, declinato come violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata che non si sarebbe avveduta che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, formalizzata dal difensore degli imputati munito di procura speciale, era relativa solo al capo 1 (partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. Stup.) e comunque ha affrontato anche i temi relativi al coinvolgimento dei ricorrenti in tutti gli addebiti contestati, con motivazione indicata come illogica e contrastante con le prove acquisite nel giudizio di primo grado;
2) ulteriore doglianza comune a entrambi (trattata nel secondo motivo da RA e nel terzo motivo da AR): violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione con i "reati satelliti" ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. determinata nella misura di tre mesi di reclusione per ciascuno di essi senza che sul punto sia stata fornita una motivazione, e comunque non tenendo conto della concreta modesta gravità dei fatti. 6. Il solo AR deduce un ulteriore motivo relativo a violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su motivazioni illogiche e sostanzialmente riferite alle ragioni per le quali esse sono state invece concesse al coimputato RT, che era coinvolto in modo molto più significativo nel delitto associativo e per di più risulta gravato dalla recidiva CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da RT ES è manifestamente infondato e dunque inammissibile, mentre il ricorso in favore di Quartart\TO è parzialmente fondato. 2. Inammissibile è il motivo, comune a entrambi i ricorrenti sopra indicati, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità. Invero, dal verbale dell'udienza del 15 novembre 2023 risulta che i difensori dei due imputati "muniti di procura speciale, che depositano in atti, rinunciano ai motivi di appello di merito". Sebbene la sentenza di appello si sia espressa - seppur in modo sintetico (pag. 6 e 8) - su profili relativi alla sussistenza della penale responsabilità dei due imputati, le doglianze formulate sul punto nei ricorsi risultano chiaramente inammissibili, atteso che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni 3 relative ai medesimi motivi, risultando preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale (v. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01). 2.1. Ugualmente inammissibile è l'altro motivo, comune a entrambi i ricorrenti, con il quale si censura la dosimetria della pena in sede di continuazione dei reati. L'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura di tre mesi per ciascun reato satellite (art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fattispecie con pena compresa tra sei mesi e quattro anni di reclusione), di tal che non emerge alcun vizio di motivazione. Sul punto si è infatti precisato che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Da ciò consegue la condanna di RT ES - il cui ricorso è totalmente inammissibile - al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi dai quali ricavare assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione dinanzi a questa Corte, della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Fondato è, invece, l'ulteriore motivo dedotto dall'imputato AR in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto della Corte di appello non risulta infatti adeguata. Viene al riguardo evidenziato (pag. 8) che "all'imputato non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche atteso che le medesime sono state concesse all'imputato RT al fine di "neutralizzare" la contestata recidiva (in tal senso, si è preso atto che la rinuncia ai motivi di appello costituisce sia pur in misura minima e nell'ambito di una valutazione di maggiore pericolosità sociale) ... nel caso del AR si è ritenuto di poter tenere conto della rinuncia ai motivi di appello nella valutazione ex art. 133 (valorizzando la condotta susseguente al reato si è inciso sulla dosimetria della pena)". 3.1. E' vero che, in linea generale, non sussiste il vizio della contraddittorietà di motivazione della decisione che da un lato ritiene inapplicabili le attenuanti generiche per le modalità dell'azione criminosa in relazione alla personalità dell'imputato e dall'altro riduce la pena inflitta, trattandosi di operazione rispondente ai canoni indicati nell'art 133. cod pen. (Sez. 1, n. 4014 del 16/01/1980, Fortuna, Rv. 144781 - 01). Peraltro, recentemente, questa Sezione ha avuto modo di rilevare che «premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta, come pure di ulteriori elementi quali il comportamento processuale ... il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli (Sez.3, n. 9450 del 4 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839). Tale principio va letto alla luce di quello secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/6/2016, C., Rv. 268276 - 01)», concludendosi che, dunque, sussiste disparità di trattamento, rilevabile nel giudizio di legittimità, nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, se non è fornita logica e adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità delle c:ondotte rispettivamente contestate e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv. 286191 - 02). Nella specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale per negare al AR le circostanze attenuanti generiche - invece concesse al coimputato RT - non risulta logica atteso che entrambi avevano rinunciato ai motivi di appello, che i fatti commessi da RT sono decisamente più gravi di quelli a carico di AR, come evidenziato dalle pene inflitte ai predetti in primo e secondo grado, e che a carico di RT - a differenza del Qua rtara è stata applicata la recidiva specifica e infraquinquennale, espressiva di una maggiore pericolosità sociale. Pertanto, sulla base dei parametri di valutazione indicati dalla Corte di appello, risulta contraddittoria l'esclusione delle attenuanti generiche disposta nei confronti di AR, posto che i medesimi parametri hanno condotto a diversa e più favorevole decisione, peraltro nei confronti di soggetto autore di fatti ritenuti di maggiore gravità e nei cui confronti è stata applicata la recidiva a effetto speciale. Si impone, dunque, relativamente a AR TO , l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in merito all'esclusione delle atl:enuanti generiche, con declaratoria ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. della irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. 4. Fondato è il ricorso presentato da AF GI. 4.1. Come rilevato dall'imputato, in sede cautelare questa Corte (Sez. 6, n. 46945 del 25/10/2022, AF) aveva evidenziato che «Relativamente alla gravità indiziaria, la sintesi operata dal Tribunale, sulla base dei contenuti dell'ordinanza genetica, si espone ai rilievi difensivi, sia con riguardo alla ricostruzione dell'episodio della consegna di droga a NA RA presso il caseificio di ES RT, che forma oggetto del capo 15, sia con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale a conferma, riguardanti l'episodio coinvolgente TA AN, cioè l'invito rivolto da ES a pesare e mettere in tasca il formaggio, frase che sottenderebbe una consegna di stupefacenti, nonché le dichiarazioni rese da altri acquirenti, come lo stesso TA e LO. Va infatti rimarcato che con riferimento all'episodio della consegna di «formaggio» a NA RA, il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra costui e ES RT e una successiva conversazione tra ES e AF, ma senza che sia 5 stato concretamente attestato che la consegna operata da AF avesse riguardato NA, dovendosi a tal fine valorizzare il tempo trascorso e soprattutto il fatto, che, per quanto difensivamente attestato, non consta che NA avesse individuato AF come soggetto che gli cedeva o gli aveva ceduto la droga fornita da ES RT. Inoltre, relativamente agli elementi di conferma, si osserva in primo luogo che gli stessi sono riferibili a contestazioni con riguardo alle quali il G.i.p., nell'ordinanza genetica, aveva escluso la gravità indiziaria e che dunque non potevano essere recuperati al fine di suffragare il quadro indiziario relativo ad un diverso reato, in assenza di una complessiva rivisitazione degli elementi acquisiti e di uno specifico confronto con l'ordinanza genetica. In secondo luogo va rimarcato come alla luce di quanto attestato nel ricorso, ove sono riportati i sunti delle conversazioni intercettate, così come posti a fondamento della richiesta del P.m., l'episodio culminato nell'invito a pesare e mettere in tasca il formaggio non può dirsi con certezza riferibile ad un colloquio intercorso con AF, pur menzionato da ES, ciò che trova riscontro, secondo le deduzioni difensive, nel fatto che TA non aveva fatto riferimento a consegne effettuate da AF, fermo restando che anche l'ulteriore acquirente LO si era limitato a riferire genericamente di sapere che AF spacciava per ES RT, ma senza che il predetto avesse ricevuto droga da AF. Alla resa dei conti il quadro indiziario è stato ricostruito dal Tribunale sulla base di valutazioni congetturali e sulla base della valorizzazione di elementi non corrispondenti al dato acquisito, ciò che imporrebbe un nuovo esame» (pag. 3-4). Ciò evidenziato in riferimento alla carenza di gravità indiziaria, la Cassazione nell'occasione aveva rilevato che, ai fini dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare genetica, «assume rilievo dirimente la fondatezza del motivo relativo alle esigenze cautelari». 4.2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, da tale pronuncia di legittimità non deriva un vincolo diretto nel giudizio di merito, quasi che possa replicarsi in via interpretativa, e con effetti ancor più ampi, la disciplina che era contemplata nel comma 1 bis dell'art. 405 cod. proc. pen. (secondo la quale al termine delle indagini preliminari il Pubblico ministero era obbligato a chiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non erano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato); previsione, come noto, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 121 del 2009. Cionondimeno, va rilevato che il giudizio di merito si è svolto in sede di giudizio abbreviato, dunque utilizzando i medesimi elementi probatori valorizzati in ambito cautelare e da questa Corte ritenuti in detta fase inidonei a supportare la necessaria gravità indiziaria. In tale situazione, è necessario che il Giudice di merito fornisca una motivazione idonea a dare conto di avere affrontato, e superato in modo adeguato, le criticità evidenziate nel "giudicato cautelare". Nel caso in esame tale onere motivazionale non è stato assolto. Invero, con riferimento al capo 15, la Corte territoriale supera le doglianze difensive in poche battute (da fine pag. 10 all'inizio di pag. 11) non confrontandosi con i rilievi emergenti dalla pronuncia di legittimità, nella quale si era evidenziato che difettavano concreti elementi per ritenere che AF avesse in effetti consegnato lo stupefacente a NA FR che, 6 Il Presidente peraltro, non lo ha mai indicato (essendosi limitato a dichiarare che "ogni tanto mi rivolgevo a lui [il RT] per acquistare qualche dose": pag. 11). Ugualmente insufficiente risulta la motivazione in riferimento ai capi 18 e 18.5 (cessione in due occasioni di stupefacente a tale TA NN AN). Sul punto, non appare persuasiva l'argomentazione secondo cui il contenuto delle intercettazioni ha dimostrato il coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati, attesa la genericità delle espressioni utilizzate (il "formaggio") specie considerato che f in effetti í l'imputato lavorava nello stabilimento caseario. Così, la sentenza impugnata dà atto che in una conversazione (relativa all'episodio del 12 febbraio 2020: capo 18.5) NN chiede a RT, che gira la richiesta a AF, "20 Kg di formaggio e qualche altra cosa da 45 euro", da ciò deducendosi che "anche in questo caso certa è la disponibilità di sostanza stupefacente da suddividere in dosi per la successiva consegna a NN"; ossia dando per certo ciò che doveva essere provato. Peraltro, anche in questo caso l'acquirente, ossia NN, non ha indicato AF come colui che gli ha consegnato la droga. Inoltre, dal complessivo tenore della motivazione emerge che la Corte territoriale / dalla ritenuta responsabilità per il capo 15 / trae significativi elementi a carico anche per le ulteriori contestazioni: con la conseguenza che le rilevate criticità in ordine al primo capo si riflettono anche sulla tenuta logica della motivazione per le ulteriori imputazioni. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale che procederà, alla luce delle indicazioni sopra riportate, a nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'AF. Gli ulteriori motivi del ricorso del predetto imputato sono, allo stato, assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR TO limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di AF GI con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di RT ES e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentiti l'Avvocato Vincenzo Russo, difensore di AF, e l'Avvocato Clemente Crisci, chfensore degli imputati RT e AR, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42979 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 15 febbraio), in parziale riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado dal Gup del Tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato, ha per quel che rileva in questa sede: ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena inflitta ad AF GI per tre episodi rubricati sub art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; riconosciute a RT ES le circostanze attenuanti generiche - equivalenti rispetto alla contestata recidiva - riducendo ad anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta al predetto per violazioni dell'art. 74, comma 6, e degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup.; ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a AR TO, condannato per le violazioni dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 199 degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. AF GI: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i tre episodi di cessione di stupefacenti (capi 15, 18 e 18.5) in assenza di elementi probatori idonei. Al riguardo, si evidenzia che tale decisione si pone in totale contrasto con quanto ritenuto, in sede cautelare, da questa Corte che ebbe a annullare - per il profilo relativo alle esigenze cautelari, ma evidenziando chiaramente l'insufficienza della gravità indiziaria - l'ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del ricorrente;
si rileva ancora che i giudici di merito, basandosi sui medesimi elementi probatori valutati insufficienti dalla Cassazione per fondare la misura cautelare, li abbiano ritenuti idonei a giustificare la condanna, in una situazione, invece, caratterizzata da tutta una serie di dubbi circa l'effettiva riferibilità al ricorrente dei fatti contestati (e si riportano una serie di emergenze probatorie che la Corte di appello avrebbe totalmente frainteso o valutato in modo apodittico); 2): violazione di legge e vizio della motivazione in merito al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., fondata su una motivazione che - oltre che graficamente incompleta mancando alcune parole, il che non consente di comprendere appieno il ragionamento della Corte - risulta manifestamente illogica in quanto non ha tenuto conto della concreta modesta gravità dei fatti e dello stato di incensuratezza del ricorrente al quale sono stati, in modo apodittico, attribuiti uno stato di "scaltrezza" e di "disponibilità a delinquere"; 3): infine, viene censurata la motivazione - ritenuta apodittica e manifestamente illogica - con la quale si è respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base dell'asserita inesistenza di elementi favorevoli, senza considerare, oltre allo stato di incensuratezza, il fatto che l'imputato aveva interrotto ogni rapporto con il RT (presso la 2 cui azienda casearia lavorava all'epoca dei fatti e con il quale avrebbe concorso nelle cessioni di droga) venendo regolarmente assunto presso uno stabilimento caseario con regolare contratto di lavoro, come da documentazione versata ai Giudice dell'appello e non valutata nella sentenza impugnata. 4. RT ES e AR TO: 1) primo motivo, comune a entrambi, declinato come violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata che non si sarebbe avveduta che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, formalizzata dal difensore degli imputati munito di procura speciale, era relativa solo al capo 1 (partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. Stup.) e comunque ha affrontato anche i temi relativi al coinvolgimento dei ricorrenti in tutti gli addebiti contestati, con motivazione indicata come illogica e contrastante con le prove acquisite nel giudizio di primo grado;
2) ulteriore doglianza comune a entrambi (trattata nel secondo motivo da RA e nel terzo motivo da AR): violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione con i "reati satelliti" ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. determinata nella misura di tre mesi di reclusione per ciascuno di essi senza che sul punto sia stata fornita una motivazione, e comunque non tenendo conto della concreta modesta gravità dei fatti. 6. Il solo AR deduce un ulteriore motivo relativo a violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su motivazioni illogiche e sostanzialmente riferite alle ragioni per le quali esse sono state invece concesse al coimputato RT, che era coinvolto in modo molto più significativo nel delitto associativo e per di più risulta gravato dalla recidiva CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da RT ES è manifestamente infondato e dunque inammissibile, mentre il ricorso in favore di Quartart\TO è parzialmente fondato. 2. Inammissibile è il motivo, comune a entrambi i ricorrenti sopra indicati, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità. Invero, dal verbale dell'udienza del 15 novembre 2023 risulta che i difensori dei due imputati "muniti di procura speciale, che depositano in atti, rinunciano ai motivi di appello di merito". Sebbene la sentenza di appello si sia espressa - seppur in modo sintetico (pag. 6 e 8) - su profili relativi alla sussistenza della penale responsabilità dei due imputati, le doglianze formulate sul punto nei ricorsi risultano chiaramente inammissibili, atteso che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni 3 relative ai medesimi motivi, risultando preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale (v. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01). 2.1. Ugualmente inammissibile è l'altro motivo, comune a entrambi i ricorrenti, con il quale si censura la dosimetria della pena in sede di continuazione dei reati. L'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura di tre mesi per ciascun reato satellite (art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fattispecie con pena compresa tra sei mesi e quattro anni di reclusione), di tal che non emerge alcun vizio di motivazione. Sul punto si è infatti precisato che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Da ciò consegue la condanna di RT ES - il cui ricorso è totalmente inammissibile - al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi dai quali ricavare assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione dinanzi a questa Corte, della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Fondato è, invece, l'ulteriore motivo dedotto dall'imputato AR in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto della Corte di appello non risulta infatti adeguata. Viene al riguardo evidenziato (pag. 8) che "all'imputato non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche atteso che le medesime sono state concesse all'imputato RT al fine di "neutralizzare" la contestata recidiva (in tal senso, si è preso atto che la rinuncia ai motivi di appello costituisce sia pur in misura minima e nell'ambito di una valutazione di maggiore pericolosità sociale) ... nel caso del AR si è ritenuto di poter tenere conto della rinuncia ai motivi di appello nella valutazione ex art. 133 (valorizzando la condotta susseguente al reato si è inciso sulla dosimetria della pena)". 3.1. E' vero che, in linea generale, non sussiste il vizio della contraddittorietà di motivazione della decisione che da un lato ritiene inapplicabili le attenuanti generiche per le modalità dell'azione criminosa in relazione alla personalità dell'imputato e dall'altro riduce la pena inflitta, trattandosi di operazione rispondente ai canoni indicati nell'art 133. cod pen. (Sez. 1, n. 4014 del 16/01/1980, Fortuna, Rv. 144781 - 01). Peraltro, recentemente, questa Sezione ha avuto modo di rilevare che «premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta, come pure di ulteriori elementi quali il comportamento processuale ... il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli (Sez.3, n. 9450 del 4 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839). Tale principio va letto alla luce di quello secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/6/2016, C., Rv. 268276 - 01)», concludendosi che, dunque, sussiste disparità di trattamento, rilevabile nel giudizio di legittimità, nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, se non è fornita logica e adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità delle c:ondotte rispettivamente contestate e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv. 286191 - 02). Nella specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale per negare al AR le circostanze attenuanti generiche - invece concesse al coimputato RT - non risulta logica atteso che entrambi avevano rinunciato ai motivi di appello, che i fatti commessi da RT sono decisamente più gravi di quelli a carico di AR, come evidenziato dalle pene inflitte ai predetti in primo e secondo grado, e che a carico di RT - a differenza del Qua rtara è stata applicata la recidiva specifica e infraquinquennale, espressiva di una maggiore pericolosità sociale. Pertanto, sulla base dei parametri di valutazione indicati dalla Corte di appello, risulta contraddittoria l'esclusione delle attenuanti generiche disposta nei confronti di AR, posto che i medesimi parametri hanno condotto a diversa e più favorevole decisione, peraltro nei confronti di soggetto autore di fatti ritenuti di maggiore gravità e nei cui confronti è stata applicata la recidiva a effetto speciale. Si impone, dunque, relativamente a AR TO , l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in merito all'esclusione delle atl:enuanti generiche, con declaratoria ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. della irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. 4. Fondato è il ricorso presentato da AF GI. 4.1. Come rilevato dall'imputato, in sede cautelare questa Corte (Sez. 6, n. 46945 del 25/10/2022, AF) aveva evidenziato che «Relativamente alla gravità indiziaria, la sintesi operata dal Tribunale, sulla base dei contenuti dell'ordinanza genetica, si espone ai rilievi difensivi, sia con riguardo alla ricostruzione dell'episodio della consegna di droga a NA RA presso il caseificio di ES RT, che forma oggetto del capo 15, sia con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale a conferma, riguardanti l'episodio coinvolgente TA AN, cioè l'invito rivolto da ES a pesare e mettere in tasca il formaggio, frase che sottenderebbe una consegna di stupefacenti, nonché le dichiarazioni rese da altri acquirenti, come lo stesso TA e LO. Va infatti rimarcato che con riferimento all'episodio della consegna di «formaggio» a NA RA, il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra costui e ES RT e una successiva conversazione tra ES e AF, ma senza che sia 5 stato concretamente attestato che la consegna operata da AF avesse riguardato NA, dovendosi a tal fine valorizzare il tempo trascorso e soprattutto il fatto, che, per quanto difensivamente attestato, non consta che NA avesse individuato AF come soggetto che gli cedeva o gli aveva ceduto la droga fornita da ES RT. Inoltre, relativamente agli elementi di conferma, si osserva in primo luogo che gli stessi sono riferibili a contestazioni con riguardo alle quali il G.i.p., nell'ordinanza genetica, aveva escluso la gravità indiziaria e che dunque non potevano essere recuperati al fine di suffragare il quadro indiziario relativo ad un diverso reato, in assenza di una complessiva rivisitazione degli elementi acquisiti e di uno specifico confronto con l'ordinanza genetica. In secondo luogo va rimarcato come alla luce di quanto attestato nel ricorso, ove sono riportati i sunti delle conversazioni intercettate, così come posti a fondamento della richiesta del P.m., l'episodio culminato nell'invito a pesare e mettere in tasca il formaggio non può dirsi con certezza riferibile ad un colloquio intercorso con AF, pur menzionato da ES, ciò che trova riscontro, secondo le deduzioni difensive, nel fatto che TA non aveva fatto riferimento a consegne effettuate da AF, fermo restando che anche l'ulteriore acquirente LO si era limitato a riferire genericamente di sapere che AF spacciava per ES RT, ma senza che il predetto avesse ricevuto droga da AF. Alla resa dei conti il quadro indiziario è stato ricostruito dal Tribunale sulla base di valutazioni congetturali e sulla base della valorizzazione di elementi non corrispondenti al dato acquisito, ciò che imporrebbe un nuovo esame» (pag. 3-4). Ciò evidenziato in riferimento alla carenza di gravità indiziaria, la Cassazione nell'occasione aveva rilevato che, ai fini dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare genetica, «assume rilievo dirimente la fondatezza del motivo relativo alle esigenze cautelari». 4.2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, da tale pronuncia di legittimità non deriva un vincolo diretto nel giudizio di merito, quasi che possa replicarsi in via interpretativa, e con effetti ancor più ampi, la disciplina che era contemplata nel comma 1 bis dell'art. 405 cod. proc. pen. (secondo la quale al termine delle indagini preliminari il Pubblico ministero era obbligato a chiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non erano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato); previsione, come noto, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 121 del 2009. Cionondimeno, va rilevato che il giudizio di merito si è svolto in sede di giudizio abbreviato, dunque utilizzando i medesimi elementi probatori valorizzati in ambito cautelare e da questa Corte ritenuti in detta fase inidonei a supportare la necessaria gravità indiziaria. In tale situazione, è necessario che il Giudice di merito fornisca una motivazione idonea a dare conto di avere affrontato, e superato in modo adeguato, le criticità evidenziate nel "giudicato cautelare". Nel caso in esame tale onere motivazionale non è stato assolto. Invero, con riferimento al capo 15, la Corte territoriale supera le doglianze difensive in poche battute (da fine pag. 10 all'inizio di pag. 11) non confrontandosi con i rilievi emergenti dalla pronuncia di legittimità, nella quale si era evidenziato che difettavano concreti elementi per ritenere che AF avesse in effetti consegnato lo stupefacente a NA FR che, 6 Il Presidente peraltro, non lo ha mai indicato (essendosi limitato a dichiarare che "ogni tanto mi rivolgevo a lui [il RT] per acquistare qualche dose": pag. 11). Ugualmente insufficiente risulta la motivazione in riferimento ai capi 18 e 18.5 (cessione in due occasioni di stupefacente a tale TA NN AN). Sul punto, non appare persuasiva l'argomentazione secondo cui il contenuto delle intercettazioni ha dimostrato il coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati, attesa la genericità delle espressioni utilizzate (il "formaggio") specie considerato che f in effetti í l'imputato lavorava nello stabilimento caseario. Così, la sentenza impugnata dà atto che in una conversazione (relativa all'episodio del 12 febbraio 2020: capo 18.5) NN chiede a RT, che gira la richiesta a AF, "20 Kg di formaggio e qualche altra cosa da 45 euro", da ciò deducendosi che "anche in questo caso certa è la disponibilità di sostanza stupefacente da suddividere in dosi per la successiva consegna a NN"; ossia dando per certo ciò che doveva essere provato. Peraltro, anche in questo caso l'acquirente, ossia NN, non ha indicato AF come colui che gli ha consegnato la droga. Inoltre, dal complessivo tenore della motivazione emerge che la Corte territoriale / dalla ritenuta responsabilità per il capo 15 / trae significativi elementi a carico anche per le ulteriori contestazioni: con la conseguenza che le rilevate criticità in ordine al primo capo si riflettono anche sulla tenuta logica della motivazione per le ulteriori imputazioni. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale che procederà, alla luce delle indicazioni sopra riportate, a nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'AF. Gli ulteriori motivi del ricorso del predetto imputato sono, allo stato, assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR TO limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di AF GI con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di RT ES e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024