Art. 7.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.