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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1567/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO VI, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8730/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200056-2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_3 srl e le singole socie ( di seguito indicate) impugnavano ( con ricorsi distinti e poi riuniti in primo grado) l'avviso di
Accertamento n. TF907M200056/2023 col quale, in riferimento all'anno d'imposta 2017, l'AdE aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 3.633,00 oltre sanzioni ed interessi, per l'omesso versamento di ritenute alla fonte a titolo d'imposta.Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito all'Avviso di Accertamento n. TF903M204576/2022 col quale, a seguito di verifica fiscale ai fini li.DO ed IVA conclusasi il 28/09/2022, per la predetta società era stato accertato un maggior reddito d'impresa di € 69.862,98. In quest'ultimo Avviso di Accertamento si precisava che la Ricorrente_3 srl era una società di capitali a ristretta base azionaria partecipata dai soci
Ricorrente_2, per una quota del 80% (qualificata); Ricorrente_1
Ricorrente_1, per una quota del 20%, {non qualificata); con la presunzione che il detto maggior utile era stato distribuito ai soci nello stesso periodo d'imposta in cui era maturato.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1962/2024 , rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile . Avverso tale decisione proponevano appello i contribuenti deducendo l'ammissibilità del ricorso di primo grado e la mancata percezione degli utili extra contabili contestati
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermato quanto deciso dai primi giudici in ordine all'acclarata inammissibilità dei ricorsi riuniti.
Va infatti osservato che i motivi addotti dagli appellanti in primo grado riguardavano solo l'atto di accertamento notificato alla società (già oggetto di ricorso da parte di quest'ultima avverso il relativo atto di accertamento n.
TF903M204576/2022 ) avente ad oggetto l'accertamento di ricavi non dichiarati ,
e focalizzato in autonomo giudizio . Nella presente causa gli avvisi di accertamento impugnati e notificati ai soci in qualità di coobbligati solidali ed alla società ( obbligata principale) ineriscono agli utili distribuiti in maniera occulta ai soci. L'Ufficio infatti ha recuperato a carico della società le ritenute non effettuate sui dividendi distribuiti in maniera occulta ai soci, in conseguenza della percezione del reddito accertato in capo alla società e dalla stessa non contabilizzato né dichiarato. Né la società né i soci ricorrenti, con i ricorsi per cui oggi si discute, hanno proposto eccezioni riferite alla specifica pretesa creditoria dell'Ufficio che, si ripete, è stata circoscritta alla richiesta di euro 3,633 quali ritenute fiscali presuntivamente operate e non versate. Essi sono limitati a contestare l'operato dell'Ufficio riferito al altro Avviso di Accertamento, il n.
TF903M204576/2022, avverso il quale pende autonomo giudizio di impugnazione, già deciso dalla CTP di Salerno con sentenza del 26.7.2024 confermata da questa CTR con sentenza del 26. 2.2025 ( definitiva) .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese , liquidate come in dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1000, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO VI, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8730/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200056-2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_3 srl e le singole socie ( di seguito indicate) impugnavano ( con ricorsi distinti e poi riuniti in primo grado) l'avviso di
Accertamento n. TF907M200056/2023 col quale, in riferimento all'anno d'imposta 2017, l'AdE aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 3.633,00 oltre sanzioni ed interessi, per l'omesso versamento di ritenute alla fonte a titolo d'imposta.Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito all'Avviso di Accertamento n. TF903M204576/2022 col quale, a seguito di verifica fiscale ai fini li.DO ed IVA conclusasi il 28/09/2022, per la predetta società era stato accertato un maggior reddito d'impresa di € 69.862,98. In quest'ultimo Avviso di Accertamento si precisava che la Ricorrente_3 srl era una società di capitali a ristretta base azionaria partecipata dai soci
Ricorrente_2, per una quota del 80% (qualificata); Ricorrente_1
Ricorrente_1, per una quota del 20%, {non qualificata); con la presunzione che il detto maggior utile era stato distribuito ai soci nello stesso periodo d'imposta in cui era maturato.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1962/2024 , rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile . Avverso tale decisione proponevano appello i contribuenti deducendo l'ammissibilità del ricorso di primo grado e la mancata percezione degli utili extra contabili contestati
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermato quanto deciso dai primi giudici in ordine all'acclarata inammissibilità dei ricorsi riuniti.
Va infatti osservato che i motivi addotti dagli appellanti in primo grado riguardavano solo l'atto di accertamento notificato alla società (già oggetto di ricorso da parte di quest'ultima avverso il relativo atto di accertamento n.
TF903M204576/2022 ) avente ad oggetto l'accertamento di ricavi non dichiarati ,
e focalizzato in autonomo giudizio . Nella presente causa gli avvisi di accertamento impugnati e notificati ai soci in qualità di coobbligati solidali ed alla società ( obbligata principale) ineriscono agli utili distribuiti in maniera occulta ai soci. L'Ufficio infatti ha recuperato a carico della società le ritenute non effettuate sui dividendi distribuiti in maniera occulta ai soci, in conseguenza della percezione del reddito accertato in capo alla società e dalla stessa non contabilizzato né dichiarato. Né la società né i soci ricorrenti, con i ricorsi per cui oggi si discute, hanno proposto eccezioni riferite alla specifica pretesa creditoria dell'Ufficio che, si ripete, è stata circoscritta alla richiesta di euro 3,633 quali ritenute fiscali presuntivamente operate e non versate. Essi sono limitati a contestare l'operato dell'Ufficio riferito al altro Avviso di Accertamento, il n.
TF903M204576/2022, avverso il quale pende autonomo giudizio di impugnazione, già deciso dalla CTP di Salerno con sentenza del 26.7.2024 confermata da questa CTR con sentenza del 26. 2.2025 ( definitiva) .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese , liquidate come in dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1000, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca