Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 21
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci

    La Corte ritiene che la giurisprudenza abbia dichiarato nulli i giudizi proseguiti separatamente solo nei casi in cui la sentenza era proseguita nei confronti di un singolo soggetto o di alcuni di essi e non nei confronti di tutti i soci, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui tutti i soci della Società_1 sas erano parte del giudizio.

  • Rigettato
    Illegittima attribuzione al socio dei maggiori utili accertati in capo alla società con atto non definitivo

    L'Ufficio osserva che non deve attendere la definitività dell'accertamento societario presupposto, potendo emettere accertamenti parziali ex art.41 bis DPR 600/73.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Tali censure riguardano la sentenza resa in relazione all'avviso di accertamento societario e quindi non sono specificamente connesse alla pronuncia qui impugnata. L'ulteriore documentazione ritenuta decisiva dagli appellanti ed asseritamente ignorata dalla CTP di Milano non è mai stata prodotta. Inoltre l'asserita omessa valutazione dei documenti indicati da controparte è del tutto infondata, in quanto tali documenti non sono neppure determinanti ai fini del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    Tale eccezione deve ritenersi riferita alla sentenza relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi appare inammissibile. Costituisce domanda nuova mai formulata nel giudizio di primo grado. Inoltre l'IVA non può riguardare gli accertamenti personali dei soci, che sono relativi esclusivamente alle imposte dirette.

  • Rigettato
    Violazione del principio di inerenza e dell'art. 109 TUIR

    Tale eccezione parimenti è da ritenersi riferita alla sentenza relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi inammissibile. L'Ufficio ripercorre l'iter procedurale sul quale si basa la pretesa erariale, richiama quanto disposto dall'art. 109 TUIR, e cioè i principi di competenza, inerenza, certezza, oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ed imputazione a conto economico e ricorda che incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa. Le controparti comunque non hanno mai prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti. Il disconoscimento dei costi riferiti alle operazioni commerciali intercorse con la Società_2 snc è del tutto legittimo. Per i costi sostenuti per le consulenze, le suddette sono indeducibili anche se esiste un contratto che ne prevede l'erogazione senza la prova dell'utilità del servizio erogato all'impresa che lo acquista. Per i costi relativi all'acquisto di carburante, appare chiaramente l'assenza dell'inerenza all'attività propria della società. Per i costi concernenti acquisti dal fornitore Società_3 spa, manca la prova che gli stessi sarebbero necessari per il pranzo dei dipendenti e che la Società_1 sas non disponeva di mensa nel 2014.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 21
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo