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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TA AN, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4084/2021 depositato il 17/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 5 e pubblicata il 16/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03652 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03748 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03683 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03762 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03684 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03721 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via cautelare, sospendere i provvedimenti impositivi originariamente impugnati e/o la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 5, 3 giugno 2020, n. 1124 ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992;
- in via principale, riformare la sentenza di primo grado, annullando i provvedimenti impositivi impugnati per via dell'accoglimento dei motivi qui espressi e riproposti;
- e, per l'effetto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giustizia, competenze ed onorari.
Si chiede la trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 31 Resistente/Appellato: in via cautelare,rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sen tenza e degli atti impositivi impugnati;
- in via principale: dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato per le causali in atti, e pertanto rigettarlo con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso deriva da un originario avviso di accertamento notificato nei confronti di Società_1 di Ricorrente_4 sas per il periodo d'imposta 2014 che attribuiva un maggior reddito d'impresa di
€ 3.292.523,00 ; di conseguenza veniva rideterminato anche il reddito di partecipazione dei soci, con conseguente notifica dei rispettivi atti d'accertamento.La CTP di Milano rigettava i ricorsi riuniti proposti dai soci condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento che di € 5.000,00 per spese di giustizia.
Elementi dell'appello proposto dai soci :
- sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e connessione di cause pendenti avanti gli stessi giudici;
conseguente obbligo per il giudice di disporre la riunione dei relativi ricorsi.
- illegittima attribuzione al socio dei maggiori utili accertati in capo alla società con atto non definitivo, mancanza di presupposto dell'esercizio del potere accertativo nei confronti del socio.
- violazione nella sentenza di primo grado impugnata degli artt. 112,115 e 116 cpc, poiché tale sentenza ha omesso di valutare elementi di prova decisivi alla risoluzione della controversia. Difetto di motivazione della sentenza impugnata ex art. 36 D.Lgs. 546/1992.
- violazione nella sentenza di primo grado impugnata del principio di neutralità dell'iva, sostenuto dalla giurisprudenza unionale.
- violazione del principio di inerenza sancito dall'art. 109 DPR 917/1986 e lesione del principio costituzionale di capacità contributiva.
Viene infine proposta istanza di sospensione ex art. 52 c.2 D. Lgs.546/1992.
Elementi delle controdeduzioni di AE DP II Milano :
- sull'asserita nullità del giudizio di 1° grado per violazione del contraddittorio, in presenza di litisconsorzio necessario : l'Ufficio osserva che la giurisprudenza ha dichiarato nulli i giudizi proseguiti separatamente solo nei casi in cui la sentenza era proseguita nei confronti di un singolo soggetto o di alcuni di essi e non nei confronti di tutti i soci, circostanza che non ricorre nel caso di specie,in cui tutti i soci della Società_1 sas erano parte del giudizio.
- sull'asserita illegittimità dell'attribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società con atto non definitivo. Tale eccezione appare confliggente con il 1° motivo di appello e comunque l'Ufficio non deve attendere la definitività dell'accertamento societario presupposto, potendo emettere accertamenti parziali ex art.41 bis DPR 600/73.
- sull'asserita violazione degli artt. 112,115 e 116 cpc e dell'art.36 D.Lgs. 546/1992, per travisamento ed omessa valutazione di elementi di prova decisivi ai fini del giudizio senza alcuna motivazione sulle ragioni di tali omissioni. Tali censure riguardano la sentenza resa in relazione all'avviso di accertamento societario e quindi non sono specificamente connesse alla pronuncia qui impugnata (palese violazione del disposto dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e del principio del ne bis in idem). Nel presente giudizio l'ulteriore documentazione ritenuta decisiva dagli appellanti ed asseritamente ignorata dalla CTP di Milano non è mai stata prodotta. Inoltre l'asserita omessa valutazione dei documenti indicati da controparte è del tutto infondata, in quanto tali documenti non sono neppure determinanti ai fini del giudizio.
- sull'asserita violazione del principio di neutralità dell'iva.
Tale eccezione,che parimenti deve ritenersi riferita alla sentenza n.1124/2020 relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi appare inammissibile, costituisce domanda nuova mai formulata nel giudizio di primo grado e quindi inammissibile ex art.57 D.
Lgs. 546/1992. Inoltre l'iva non può riguardare gli accertamenti personali dei soci, che sono relativi esclusivamente alle imposte dirette.
- sull'asserita violazione del principio di inerenza e dell'art. 109 TUIR
Tale eccezione parimenti è da ritenersi riferita alla sentenza n.1124/2020 relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi inammissibile,
L'Ufficio ripercorre l'iter procedurale sul quale si basa la pretesa erariale, richiama quanto disposto dall'art. 109 TUIR, e cioè i principi di competenza,inerenza, certezza ,oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ed imputazione a conto economico e ricorda che la Suprema Corte , ribadendo un orietamento consolidato,ha statuito che incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa. Le controparti comunque non hanno mai prodotto documentazione idonea a dimostrar- e la sussistenza dei suddetti requisiti.
Il disconoscimento dei costi riferiti alle operazioni commerciali intercorse con la Società_2 snc è del tutto legittimo.
Per i costi sostenuti per le consulenze l'Ufficio fa un richiamo all'ordinanza n. 23698/2018 della Suprema
Corte con cui la stessa ha affermato che le suddette sono indeducibili anche se esiste un contratto che ne prevede l'erogazione senza la prova dell'utilità del servizio erogato all'impresa che lo acquista.
Per i costi relativi all'acquisto di carburante per l'importo di € 245.043,00 appare chiaramente l'assenza del'inerenza all'attività propria della società Società_1 sas.
Per i costi concernenti acquisti dal fornitore Società_3 spa per l'importo di € 7.420,00 l'Agenzia sostiene che manca la prova che gli stessi sarebbero necessari per il pranzo dei dipendenti e che la Società_1 sas non disponeva di mensa nel 2014.
L'Ufficio inoltre ripropone i motivi di inammissibilità dei ricorsi di primo grado.
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza l'Ufficio rileva che mancano i presupposti per la concessione di tale provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Il gravame riguarda l'impugnazione della sentenza n. 1191/2021 che ha deciso in merito ai ricorsi proposti dai soci avverso la notifica dei rispettivi avvisi di accertamento "personali" per l'anno d'imposta
2014.
L'avviso di accertamento "societario" per il 2014 veniva impugnato congiuntamente da tutti i soci, unitamente agli avvisi "personali" dei soci per il 2013 ; la sentenza di primo grado n. 1124/2020 era integralmente favorevole all'Ufficio, ed anche la sentenza di secondo grado n. 2450/2022 rigettava gli appelli dei contribuenti. E' stato accertato che tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione in Corte di Cassazione.
Ne consegue che si sono cristallizzati, divenendo definitivi, anche gli accertamenti emessi per il 2014 nei confronti dei singoli soci.
Per completezza la Corte si esprime anche sui seguenti aspetti fondamentali del contenzioso de quo :
La Società_1 di Ricorrente_4 Sas e la Società_2 snc sono attualmente in in fallimento.
Risulta che le due società, con medesima compagine sociale,svolgessero attività analoga nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e che di conseguenza è stato aumentato in modo artificioso il volume d'affari realizzato.
La Corte approva e condivide quanto sostenuto dalla Agenzia Entrate DP II di Milano nelle proprie controdeduzioni,in merito :
- all'eccezione relativa al litisconsorzio necessario
- al fatto che i ricorsi avverso gli accertamenti "personali" ed il conseguente appello siano stati fondati dai soci sugli elementi dell'accertamento "societario" per il 2014
- al fatto che la neutralità dell'iva non possa riguardare gli accertamenti personali dei soci
- al fatto che parte della documentazione richiesta da Agenzia Entrate non sia mai stata prodotta dal la sas
- all'inosservanza da parte della sas di quanto disposto dall'art. 109 TUIR, e cioè dei princìpi di competenza,inerenza,certezza,oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ed imputazione a conto economico
- al rilievo che l'onere della prova della deducibilità di costi ed oneri incombe sulla società.
Di conseguenza la Corte ritiene che Il disconoscimento operato dall'Ufficio dei costi riferiti alle operazioni commerciali intercorse con la Società_2 snc sia del tutto legittimo.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali del grado sono disciplinate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese € 24.000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TA AN, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4084/2021 depositato il 17/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 5 e pubblicata il 16/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03652 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03748 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03683 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03762 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03684 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012H03721 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via cautelare, sospendere i provvedimenti impositivi originariamente impugnati e/o la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 5, 3 giugno 2020, n. 1124 ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992;
- in via principale, riformare la sentenza di primo grado, annullando i provvedimenti impositivi impugnati per via dell'accoglimento dei motivi qui espressi e riproposti;
- e, per l'effetto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giustizia, competenze ed onorari.
Si chiede la trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 31 Resistente/Appellato: in via cautelare,rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sen tenza e degli atti impositivi impugnati;
- in via principale: dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato per le causali in atti, e pertanto rigettarlo con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso deriva da un originario avviso di accertamento notificato nei confronti di Società_1 di Ricorrente_4 sas per il periodo d'imposta 2014 che attribuiva un maggior reddito d'impresa di
€ 3.292.523,00 ; di conseguenza veniva rideterminato anche il reddito di partecipazione dei soci, con conseguente notifica dei rispettivi atti d'accertamento.La CTP di Milano rigettava i ricorsi riuniti proposti dai soci condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento che di € 5.000,00 per spese di giustizia.
Elementi dell'appello proposto dai soci :
- sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e connessione di cause pendenti avanti gli stessi giudici;
conseguente obbligo per il giudice di disporre la riunione dei relativi ricorsi.
- illegittima attribuzione al socio dei maggiori utili accertati in capo alla società con atto non definitivo, mancanza di presupposto dell'esercizio del potere accertativo nei confronti del socio.
- violazione nella sentenza di primo grado impugnata degli artt. 112,115 e 116 cpc, poiché tale sentenza ha omesso di valutare elementi di prova decisivi alla risoluzione della controversia. Difetto di motivazione della sentenza impugnata ex art. 36 D.Lgs. 546/1992.
- violazione nella sentenza di primo grado impugnata del principio di neutralità dell'iva, sostenuto dalla giurisprudenza unionale.
- violazione del principio di inerenza sancito dall'art. 109 DPR 917/1986 e lesione del principio costituzionale di capacità contributiva.
Viene infine proposta istanza di sospensione ex art. 52 c.2 D. Lgs.546/1992.
Elementi delle controdeduzioni di AE DP II Milano :
- sull'asserita nullità del giudizio di 1° grado per violazione del contraddittorio, in presenza di litisconsorzio necessario : l'Ufficio osserva che la giurisprudenza ha dichiarato nulli i giudizi proseguiti separatamente solo nei casi in cui la sentenza era proseguita nei confronti di un singolo soggetto o di alcuni di essi e non nei confronti di tutti i soci, circostanza che non ricorre nel caso di specie,in cui tutti i soci della Società_1 sas erano parte del giudizio.
- sull'asserita illegittimità dell'attribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società con atto non definitivo. Tale eccezione appare confliggente con il 1° motivo di appello e comunque l'Ufficio non deve attendere la definitività dell'accertamento societario presupposto, potendo emettere accertamenti parziali ex art.41 bis DPR 600/73.
- sull'asserita violazione degli artt. 112,115 e 116 cpc e dell'art.36 D.Lgs. 546/1992, per travisamento ed omessa valutazione di elementi di prova decisivi ai fini del giudizio senza alcuna motivazione sulle ragioni di tali omissioni. Tali censure riguardano la sentenza resa in relazione all'avviso di accertamento societario e quindi non sono specificamente connesse alla pronuncia qui impugnata (palese violazione del disposto dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e del principio del ne bis in idem). Nel presente giudizio l'ulteriore documentazione ritenuta decisiva dagli appellanti ed asseritamente ignorata dalla CTP di Milano non è mai stata prodotta. Inoltre l'asserita omessa valutazione dei documenti indicati da controparte è del tutto infondata, in quanto tali documenti non sono neppure determinanti ai fini del giudizio.
- sull'asserita violazione del principio di neutralità dell'iva.
Tale eccezione,che parimenti deve ritenersi riferita alla sentenza n.1124/2020 relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi appare inammissibile, costituisce domanda nuova mai formulata nel giudizio di primo grado e quindi inammissibile ex art.57 D.
Lgs. 546/1992. Inoltre l'iva non può riguardare gli accertamenti personali dei soci, che sono relativi esclusivamente alle imposte dirette.
- sull'asserita violazione del principio di inerenza e dell'art. 109 TUIR
Tale eccezione parimenti è da ritenersi riferita alla sentenza n.1124/2020 relativa all'avviso di accertamento societario e non a quella oggetto del presente gravame e quindi inammissibile,
L'Ufficio ripercorre l'iter procedurale sul quale si basa la pretesa erariale, richiama quanto disposto dall'art. 109 TUIR, e cioè i principi di competenza,inerenza, certezza ,oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ed imputazione a conto economico e ricorda che la Suprema Corte , ribadendo un orietamento consolidato,ha statuito che incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa. Le controparti comunque non hanno mai prodotto documentazione idonea a dimostrar- e la sussistenza dei suddetti requisiti.
Il disconoscimento dei costi riferiti alle operazioni commerciali intercorse con la Società_2 snc è del tutto legittimo.
Per i costi sostenuti per le consulenze l'Ufficio fa un richiamo all'ordinanza n. 23698/2018 della Suprema
Corte con cui la stessa ha affermato che le suddette sono indeducibili anche se esiste un contratto che ne prevede l'erogazione senza la prova dell'utilità del servizio erogato all'impresa che lo acquista.
Per i costi relativi all'acquisto di carburante per l'importo di € 245.043,00 appare chiaramente l'assenza del'inerenza all'attività propria della società Società_1 sas.
Per i costi concernenti acquisti dal fornitore Società_3 spa per l'importo di € 7.420,00 l'Agenzia sostiene che manca la prova che gli stessi sarebbero necessari per il pranzo dei dipendenti e che la Società_1 sas non disponeva di mensa nel 2014.
L'Ufficio inoltre ripropone i motivi di inammissibilità dei ricorsi di primo grado.
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza l'Ufficio rileva che mancano i presupposti per la concessione di tale provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Il gravame riguarda l'impugnazione della sentenza n. 1191/2021 che ha deciso in merito ai ricorsi proposti dai soci avverso la notifica dei rispettivi avvisi di accertamento "personali" per l'anno d'imposta
2014.
L'avviso di accertamento "societario" per il 2014 veniva impugnato congiuntamente da tutti i soci, unitamente agli avvisi "personali" dei soci per il 2013 ; la sentenza di primo grado n. 1124/2020 era integralmente favorevole all'Ufficio, ed anche la sentenza di secondo grado n. 2450/2022 rigettava gli appelli dei contribuenti. E' stato accertato che tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione in Corte di Cassazione.
Ne consegue che si sono cristallizzati, divenendo definitivi, anche gli accertamenti emessi per il 2014 nei confronti dei singoli soci.
Per completezza la Corte si esprime anche sui seguenti aspetti fondamentali del contenzioso de quo :
La Società_1 di Ricorrente_4 Sas e la Società_2 snc sono attualmente in in fallimento.
Risulta che le due società, con medesima compagine sociale,svolgessero attività analoga nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e che di conseguenza è stato aumentato in modo artificioso il volume d'affari realizzato.
La Corte approva e condivide quanto sostenuto dalla Agenzia Entrate DP II di Milano nelle proprie controdeduzioni,in merito :
- all'eccezione relativa al litisconsorzio necessario
- al fatto che i ricorsi avverso gli accertamenti "personali" ed il conseguente appello siano stati fondati dai soci sugli elementi dell'accertamento "societario" per il 2014
- al fatto che la neutralità dell'iva non possa riguardare gli accertamenti personali dei soci
- al fatto che parte della documentazione richiesta da Agenzia Entrate non sia mai stata prodotta dal la sas
- all'inosservanza da parte della sas di quanto disposto dall'art. 109 TUIR, e cioè dei princìpi di competenza,inerenza,certezza,oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo ed imputazione a conto economico
- al rilievo che l'onere della prova della deducibilità di costi ed oneri incombe sulla società.
Di conseguenza la Corte ritiene che Il disconoscimento operato dall'Ufficio dei costi riferiti alle operazioni commerciali intercorse con la Società_2 snc sia del tutto legittimo.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali del grado sono disciplinate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese € 24.000,00